Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 17/01/1984 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. All'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, secondo comma, sostituire l'importo di «lire 18 milioni» con l'importo di «lire 24 milioni». |
Art. 5. In deroga al termine indicato al secondo comma dell'articolo 26 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici relative agli interventi straordinari di cui al titolo IV [...] |
Art. 6. I contributi straordinari per l'importo complessivo di lire 10.000 milioni assegnati dallo Stato, con le ordinanze n. 9 del 15 settembre 1983 e n. 44 del 27 ottobre 1983 del Ministro per il [...] |
Art. 7. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio [...] |
Art. 8. Gli interventi per il ripristino e la ricostruzione delle opere agrarie di bonifica montana o di miglioramento fondiario di interesse collettivo danneggiate dall'evento calamitoso del settembre [...] |
Art. 9. La ricostruzione a termini delle vigenti leggi regionali o statali dei fabbricati rurali e degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli danneggiati dall'evento [...] |
Art. 10. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le domande per ottenere gli interventi per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati dall'evento [...] |
Art. 11. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale a fondo perduto per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende, di cui all'articolo 19 della legge [...] |
Art. 12. Per le finalità previste dal precedente articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1984. |
Art. 13. Alle imprese del settore industriale, che abbiano subito danni a causa dell'eccezionale evento calamitoso verificatosi 1'11 ottobre 1983 e che siano situate nel territorio conseguentemente [...] |
Art. 14. Alle imprese del settore artigianale, che abbiano subito danni a causa dell'eccezionale evento calamitoso verificatosi l'11 ottobre 1983 e che siano situate nel territorio conseguentemente [...] |
Art. 15. La concessione dei benefici di cui agli articoli 11, 13 e 14 è limitata alla parte del danno sofferto eccedente l'eventuale risarcimento effettuato da imprese autorizzate all'esercizio delle [...] |
Art. 16. Al fine di sopperire alle straordinarie esigenze di liquidità delle imprese del settore industriale ricomprese nel territorio interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di [...] |
Art. 17. Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad Enti pubblici, società e privati a norma della presente legge sono resi pubblici mediante il Bollettino Ufficiale della Regione e l'affissione [...] |
Art. 18. Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 16 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984. |
Art. 19. Il limite d'impegno di lire 100 milioni, autorizzato per l'esercizio 1982 per il settore dell'industria e dell'artigianato con l'articolo 33, terzo comma, della legge regionale 28 agosto 1982, [...] |
Art. 20. All'onere complessivo di lire 6.510 milioni, di cui lire 4.880 milioni per l'esercizio 1984 e lire 1.630 milioni per l'esercizio 1985, derivante dai precedenti articoli 7, 12, 13, 14, 18 e 19, [...] |
Art. 21. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.132 - Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 2.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.
(B.U. 17 gennaio 1984, n. 5).
CAPO I
Modifiche ed integrazioni alla
(Omissis) [1].
All'articolo 15 della
Artt. 3. - 4.
(Omissis) [2].
In deroga al termine indicato al secondo comma dell'articolo 26 della
CAPO II
Interventi straordinari conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei mesi di settembre e ottobre 1983
I contributi straordinari per l'importo complessivo di lire 10.000 milioni assegnati dallo Stato, con le ordinanze n. 9 del 15 settembre 1983 e n. 44 del 27 ottobre 1983 del Ministro per il coordinamento della Protezione civile, per far fronte alle esigenze di soccorso e di assistenza alle popolazioni, conseguenti al nubifragio del settembre 1983 nella zona dell'Alta Carnia, vengono destinati:
- per lire 3.750 milioni, ai lavori di cui al Capo I del Titolo I della
- per lire 1.000 milioni agli interventi di cui all'articolo 13 della
- per lire 3.750 milioni, agli interventi di pronto soccorso riguardanti opere di sistemazione idraulico-forestale previsti dall'articolo 3 della citata
- per lire 1.500 milioni agli interventi d'urgenza di cui alla
Per l'iscrizione nel bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 dei predetti contributi, vengono istituiti, a decorrere dall'esercizio 1984, i seguenti capitoli:
- nello stato di previsione dell'entrata: al Titolo II, Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 656 con la denominazione: «Contributi straordinari dello Stato destinati all'emergenza causata dal nubifragio del settembre 1983 nell'Alta Carnia» e con lo stanziamento di lire 10 miliardi per l'esercizio 1984;
- nello stato di previsione della spesa: al Titolo II - Sezione V:
a) alla Rubrica n. 9:
- alla Categoria IX - il capitolo 8226 con la denominazione: «Spese per i lavori di pronto soccorso e di prevenzione da eseguirsi nella zona dell'Alta Carnia colpita dal nubifragio del settembre 1983 (Titolo I, Capo I,
- alla Categoria XI - il capitolo 8412 con la denominazione: «Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e privati, destinati ad uso abitativo ovvero ad attività produttiva, danneggiati o distrutti nella zona dell'Alta Carnia colpita dal nubifragio del settembre 1983 (articolo 13,
b) alla Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria IX - il capitolo 6194 con la denominazione: «Spese per interventi di pronto soccorso conseguenti al nubifragio del settembre 1983 nell'Alta Carnia riguardanti opere di sistemazione idraulico-forestale (articolo 3, ottavo comma,
c) alla Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7188 con la denominazione: «Spese per interventi d'urgenza conseguenti al nubifragio del settembre 1983 nell'Alta Carnia, diretti a prevenire eventi dannosi in dipendenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, nonchè per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria e delle opere di miglioramento fondiario d'interesse collettivo, danneggiate o distrutte (articolo 1, lettere a) e b),
Per le finalità di cui all'articolo 3 della
La spesa di lire 1 miliardo autorizzata con il precedente comma fa carico al capitolo 7242 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1 miliardo per l'esercizio 1984.
Gli interventi per il ripristino e la ricostruzione delle opere agrarie di bonifica montana o di miglioramento fondiario di interesse collettivo danneggiate dall'evento calamitoso del settembre 1983 nell'Alta Carnia potranno essere effettuati a termini delle vigenti leggi regionali e statali anche prescindendo dalla classificazione formale delle medesime e dalla titolarietà delle particelle catastali comunque interessate alle opere stesse. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per il ripristino delle predette infrastrutture, ad intervenire anche se le stesse, all'atto dell'evento, erano in fase di realizzazione in base a precedenti provvedimenti od ultimate ma non concluse con gli atti di compimento o di affidamento all'ente beneficiario.
Per le opere già eseguite resta al beneficiario il titolo alla provvidenza già concessa dietro presentazione del verbale di consistenza di quanto già effettuato, redatto dal Direttore dei lavori, che dovrà altresì descrivere i danni verificatisi alle stesse opere.
La ricostruzione a termini delle vigenti leggi regionali o statali dei fabbricati rurali e degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli danneggiati dall'evento calamitoso del settembre 1983 nell'Alta Carnia potrà essere effettuata - qualora per ragioni connesse all'evento calamitoso non fosse possibile nell'area su cui insistevano - su area diversa, purchè ricadente nel medesimo comune od in comune contermine ed appartenente ai medesimi proprietari.
Parimenti le opere infrastrutturali, quali strade interpoderali o vicinali, elettrodotti ed acquedotti rurali, potranno essere ripristinate ricostruendone parte su aree diverse da quelle sulle quali originariamente insistevano.
In deroga a quanto stabilito dalla
Parimenti, in deroga a quanto stabilito dalla
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale a fondo perduto per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende, di cui all'articolo 19 della
I contributi di cui al precedente comma:
- sono erogati a favore delle imprese singole od associate dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo, anche se aventi sede legale fuori del territorio regionale;
- debbono essere reimpiegati per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro e si riferiscono al danno subito per la distruzione totale o parziale di impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte, in ciò comprendendo il danno riguardante linee elettriche, canali di carico e cabine di trasformazione ed il danno subito dalle imprese boschive per il mancato e/o tardivo recupero del legname;
- sono concessi per danni complessivi superiori ai 2 milioni di lire;
- il loro ammontare è fissato in misura pari al 40 per cento dell'ammontare del danno e comunque entro il limite massimo di lire 120 milioni.
I contributi di cui ai precedenti commi sono cumulabili, nei limiti dell'accertata entità del danno subito, con gli interventi annui costanti di cui all'articolo 20 della
Le domande per la concessione degli interventi di cui ai precedenti commi anche in deroga a quanto stabilito dalla
Per le finalità previste dal precedente articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V Rubrica n. 3 - Categoria XV - il capitolo 7003 - con la denominazione: «Fondo per l'assegnazione di contributi in conto capitale per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende di cui all'articolo 19 della
Con deliberazione della Giunta regionale viene stabilita la ripartizione del fondo di cui al precedente comma fra i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo. In base a tale ripartizione il Presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, ad istituire gli appositi capitoli di spesa, da attribuirsi alle rispettive rubriche di competenza.
Alle imprese del settore industriale, che abbiano subito danni a causa dell'eccezionale evento calamitoso verificatosi 1'11 ottobre 1983 e che siano situate nel territorio conseguentemente delimitato ai sensi della
Per le modalità e procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al precedente comma, valgono, per quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
Per le finalità di cui ai precedenti commi viene autorizzato, nell'esercizio 1984, un limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7907 con la denominazione: «Contributi sugli interessi di mutui contratti per il ripristino dell'efficienza delle imprese del settore industriale danneggiate dalla calamità dell'11 ottobre 1983» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1984 e 1985.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Alle imprese del settore artigianale, che abbiano subito danni a causa dell'eccezionale evento calamitoso verificatosi l'11 ottobre 1983 e che siano situate nel territorio conseguentemente delimitato ai sensi della
A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, a partire dall'esercizio finanziario 1984, un contributo annuale di lire 500 milioni per un periodo di 10 anni.
Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il Credito alle imprese artigiane.
Per le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e per la misura delle agevolazioni valgono i criteri già determinati ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 della
Per le finalità di cui ai commi precedenti, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1984, un limite d'impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1993.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7910 con la denominazione: «Contributi annui costanti alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane per gli interventi previsti dall'articolo 20 della
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
La concessione dei benefici di cui agli articoli 11, 13 e 14 è limitata alla parte del danno sofferto eccedente l'eventuale risarcimento effettuato da imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni.
I benefici di cui agli articoli 13 e 14 sono:
a) cumulabili con quelli previsti a seguito del sisma del Friuli del 1976 dalla
b) concessi anche qualora la riparazione, la ricostruzione o il rinnovo degli immobili, impianti, macchinari, arredamenti e attrezzature distrutti o danneggiati nonchè la ricostituzione delle scorte siano iniziate, purchè non in data antecedente a quella dell'11 ottobre 1983.
Al fine di sopperire alle straordinarie esigenze di liquidità delle imprese del settore industriale ricomprese nel territorio interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di settembre e ottobre 1983 e, conseguentemente, delimitato ai sensi della
Al fine di sopperire all'esigenza di liquidità delle imprese del settore artigiano ricomprese nel territorio interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di settembre e ottobre 1983 e, conseguentemente, delimitato ai sensi della
I limiti e le modalità degli interventi di cui ai commi precedenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'industria e all'artigianato.
Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad Enti pubblici, società e privati a norma della presente legge sono resi pubblici mediante il Bollettino Ufficiale della Regione e l'affissione sugli Albi dei Comuni interessati.
Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 16 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, è istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7908 con la denominazione: «Contributo straordinario ai Consorzi Garanzia Fidi tra le piccole imprese industriali delle province di Udine e Gorizia per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.
Per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 16 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'esercizio 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7909 con la denominazione: «Finanziamento straordinario all'E.S.A. per operazioni di credito d'esercizio a breve termine di cui al punto 1, terzo comma, dell'articolo 2 della
Il limite d'impegno di lire 100 milioni, autorizzato per l'esercizio 1982 per il settore dell'industria e dell'artigianato con l'articolo 33, terzo comma, della
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 95 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1991.
I limiti d'impegno di lire 45 milioni per il settore del commercio e di lire 5 milioni per il settore del turismo, autorizzati per l'esercizio 1982 con il già citato articolo 33, terzo comma, della
Le annualità relative ai predetti limiti, autorizzate per gli anni dal 1984 al 1991, vengono revocate.
Per le finalità previste dall'articolo 20 della
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
- per il settore dell'industria e dell'artigianato, di lire 95 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993;
- per il settore del commercio, di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993;
- per il settore del turismo, di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993.
L'onere complessivo di lire 190 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per il settore dell'industria e dell'artigianato per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al capitolo 7867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, il cui stanziamento - in relazione al disposto di cui al precedente primo comma - presenta sufficiente disponibilità.
L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per il settore del commercio per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al capitolo 8113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, il cui stanziamento viene conseguetemente elevato - in relazione al disposto di cui al precedente terzo comma - di lire 210 milioni.
L'onere complessivo di lire 60 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per il settore del turismo per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al capitolo 8634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato - in relazione al disposto di cui al precedente terzo comma - di lire 50 milioni.
Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
All'onere complessivo di lire 6.510 milioni, di cui lire 4.880 milioni per l'esercizio 1984 e lire 1.630 milioni per l'esercizio 1985, derivante dai precedenti articoli 7, 12, 13, 14, 18 e 19, ottavo e nono comma, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Norma introduttiva del capo I bis della
[2] Norme aggiuntive dell'art. 18 bis e sostitutive dell'art. 20 della
[3] Vedi la proroga del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 19 giugno 19S5, n. 25.
[4] Vedi anche l'art. 33 della
[5] Vedi la revoca di cui all'art. 5, quindicesimo comma, della