§ 4.10.144 - Legge Regionale 7 gennaio 1985, n. 3.
Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:07/01/1985
Numero:3


Sommario
Art. 5.  Commissione tecnica provinciale.


§ 4.10.144 - Legge Regionale 7 gennaio 1985, n. 3.

Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(B.U. 8 gennaio 1985, n. 4).

 

     Artt. 1. - 4.

     (Omissis) [1].

 

Art. 5. Commissione tecnica provinciale.

     Ai fini dell'effettuazione della verifica sull'osservanza delle norme sismiche, le Direzioni provinciali dei lavori pubblici si avvalgono di apposite commissioni tecniche.

     Ciascuna commissione è costituita da:

     1) il Direttore provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, in qualità di presidente, con possibilità di delegare altro funzionario con profilo professionale non inferiore all'VIII livello della specializzazione tecnico-ingegneristica;

     2) un funzionario dell'Amministrazione regionale, appartenente alla specializzazione tecnico-ingegneristica, designato dall'Assessore ai lavori pubblici;

     3) quattro esperti scelti dall'Assessore ai lavori pubblici nell'ambito di terne comunicate dai rispettivi Ordini professionali, dei quali due con qualifica di ingegnere, uno con qualifica di architetto ed uno con qualifica di geologo.

     Svolge funzione di segretario un funzionario della Direzione provinciale dei lavori pubblici, con profilo professionale non inferiore a segretario, della specializzazione tecnica, designato dal Direttore provinciale dei lavori pubblici.

     Qualora gli Ordini professionali non comunichino le terne di cui al precedente secondo comma entro 30 giorni dalla richiesta, l'Assessore ai lavori pubblici provvede direttamente alla nomina degli esperti di cui sopra.

     Ciascuna commissione, la cui durata in carica è prevista in cinque anni, è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge.

     Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

     A parità di voti prevale quello del presidente.

     Ai lavori delle commissioni possono intervenire di volta in volta, con voto consultivo, su invito del Direttore provinciale, studiosi od esperti, per la trattazione di problemi di particolare complessità tecnica.

     Agli esperti componenti le commissioni di cui al presente articolo, compete un gettone di presenza, il cui ammontare è pari all'importo massimo previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali appartenenti all'ottavo livello funzionale.

     Al componente la commissione che verrà incaricato dal presidente della commissione stessa della verifica dei calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto, verrà attribuito un ulteriore compenso che verrà fissato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro un mese dall'approvazione della presente legge [2].

 

     Artt. 6. - 16.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 16 della L.R. 9 maggio 1988, n. 27. Si è mantenuto l'art. 5 in relazione alla disposizione di cui all'art. 12 della L.R. 9 maggio 1988, n. 27.

[2] Vedi in particolare l'art. 12 della L.R. 9 maggio 1988, n. 27. +(3)+ Vedi nota [1].

[3]