§ 4.6.9 - Legge Regionale 28 ottobre 1980, n. 55.
Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, successivamente modificata ed integrata dalle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 speleologia
Data:28/10/1980
Numero:55


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 4.6.9 - Legge Regionale 28 ottobre 1980, n. 55. [1]

Rifinanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31, 21 gennaio 1975, n. 7 e 16 agosto 1976, n. 42, in materia di tutela del patrimonio speleologico.

(B.U. 29 ottobre 1980, n. 111).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 1° settembre 1966, n 27 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1982 la spesa di lire 100.000.000 di cui lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 2.

     Le domande per la concessione dei premi, delle sovvenzioni, dei sussidi e dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, lettere b) e c) della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, devono pervenire alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione, entro il mese di febbraio di ciascun anno, corredate dal programma di attività, dal preventivo della spesa per la sua attuazione nonchè dal bilancio o da una relazione sulla situazione finanziaria dei singoli enti richiedenti [2].

     I beneficiari di cui al precedente comma sono tenuti a fornire entro il mese di febbraio dell'anno successivo la dimostrazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.

     Per l'esercizio finanziario 1980 il predetto termine è fissato al 31 dicembre 1981 [3].

 

     Art. 3.

     I premi, le sovvenzioni, i sussidi ed i finanziamenti concessi con i fondi stanziati nell'esercizio 1980 potranno essere dai beneficiari utilizzati anche nell'esercizio finanziario successivo.

 

     Art. 4.

     L'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, già modificato dalle leggi regionali 6 agosto 1970, n. 31, 21 gennaio 1975, n. 7 e 16 agosto 1976, n. 42, è soppresso.

 

     Art. 5.

     Allo scopo di meglio coordinare le attività dei gruppi speleologici e di incrementare particolari iniziative del settore è costituito il «Comitato regionale per la speleologia».

     Del Comitato fanno parte:

     - l'Assessore al bilancio ed alla programmazione o, in sua vece, il Direttore regionale del bilancio e della programmazione, in qualità di presidente;

     - un rappresentante per ciascuno dei gruppi speleologici delle rispettive province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone scelti dagli stessi gruppi interessati;

     - un rappresentante designato dalla Facoltà di Scienze dell'Università di Trieste;

     - il curatore del catasto regionale grotte;

     - un funzionario della Direzione regionale del bilancio e della programmazione;

     - un altro funzionario della stessa Direzione fungerà da segretario [4].

     Alle riunioni del Comitato, in cui siano prese in esame le attività e le iniziative a livello provinciale e locale, possono essere chiamati a partecipare ulteriori esperti in materia, designati dall'Assessore.

     Il Comitato esprime pareri sulla tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia e lo sviluppo delle attività speleologiche nel territorio della stessa Regione.

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste del precedente articolo 1, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 2946 con la denominazione: «Sovvenzioni, premi, sussidi e finanziamenti di pubblicazioni per incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici, nonchè contributi diretti a favorire l'organizzazione dei congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbiano come fine la diffusione ed il progresso delle attività speleologiche» e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 - allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 14 ottobre 2016, n. 15.

[2] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[3] Vedi la deroga di cui all'art. 39, ultimo comma, della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[4] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.