Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.6 disciplina generale |
Data: | 27/12/2004 |
Numero: | 306 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...] |
Art. 2. 1. All'articolo 15 della legge 12 novembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 3. 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è prorogato di sei mesi |
Art. 4. 1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni" e sono aggiunte, in fine, [...] |
Art. 5. 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole "entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle [...] |
Art. 6. 1. All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: [...] |
Art. 7. 1. All'articolo 7, comma 1, alinea, e all'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: [...] |
Art. 8. 1. Il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è prorogato di tre mesi |
Art. 9. 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2005 |
§ 6.6.135 - L. 27 dicembre 2004, n. 306.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.
(G.U. 27 dicembre 2004, n. 302)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. All'articolo 15 della
a) al comma 1, alinea, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2005";
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi".
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della
1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, della
1. All'articolo 2, comma 1, della
1. All'articolo 3, comma 1, alinea, della
1. All'articolo 7, comma 1, alinea, e all'articolo 8, comma 1, alinea, della
1. Il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'articolo 16 della
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2004, N. 266
All’articolo 5, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 3, dopo la parola: “attribuito,“ sono inserite le seguenti: “nel limite della somma di 9.921.250 euro per l’anno 2004 e“, le parole: “per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008“ sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009“ e le parole: “da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “da emanarsi entro il 31 dicembre 2004“».
All’articolo 7, al comma 2, lettera a), capoverso, primo periodo, la parola: «semiarticolati» è sostituita dalla seguente: «semirimorchi»; al secondo periodo, le parole: «ECE/ONU n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «ONU/ECE 104»; alla lettera b), alinea, la parola: «sostituto» è sostituita dalla seguente: «sostituito».
Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. – (Proroga del termine relativo all’obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard). – 1. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 7, della
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche in mancanza di normativa specifica, permane l’obbligo di utilizzo, per i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 8 della
All’articolo 8, al comma 1, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
All’articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all’articolo 1, comma 54, della
1-ter. Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all’adeguamento al decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al
All’articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all’attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell’attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell’esercizio provvisorio dell’impresa».
Dopo l’articolo 12, sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. – (Proroga di termini in materia di allevamento di animali). – 1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell’Allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero 19 dell’Allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del
3. Al numero 22 dell’Allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del
a) al sesto capoverso, le parole: “31 dicembre 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2010“;
b) al settimo capoverso, le parole: “1º gennaio 2008“ sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2013“.
Art. 12-ter. – (Proroga di termine in materia di pesca). – 1. Al comma 3-bis dell’articolo 3 del
All’articolo 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all’articolo 9-bis del citato
All’articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il completamento dell’adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al
All’articolo 18, al comma 2, le parole: «del
Dopo l’articolo 18, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. – (Modificazioni alla
Dopo l’articolo 19, sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis. – (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera). – 1. All’articolo 10 del
“5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi“.
2. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 13-bis del
Art. 19-ter. – (Società cooperative). – 1. Al settimo comma dell’articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile le parole: “31 dicembre 2004“ sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2005“.
2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512 del codice civile è stabilito al 31 marzo 2005.
Art. 19-quater. – (Norme per la sicurezza degli impianti). – 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
Art. 19-quinquies. – (Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica). – 1. All’articolo 4, comma 150, della
Art. 19-sexies. – (Proroga dell’operatività del Fondo regionale di protezione civile). – 1. L’operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all’articolo 138, commi 16 e 17, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della
Art. 19-septies. – (Modifica al
“Art. 23-bis. – (Disposizioni transitorie). – 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 14, comma 6, per l’attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992“.
Art. 19-octies. – (Denunce dei pozzi). – 1. All’articolo 23, comma 6-bis, del
Art. 19-nonies. – (Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche). – 1. All’articolo 12, comma 8, del
Art. 19-decies. – (Consigli degli ordini professionali). – 1. Le disposizioni previste per gli ordini professionali dal