Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 01/08/2002 |
Numero: | 166 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT). |
Art. 2. (Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di edilizia agevolata). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di servitù). |
Art. 4. (Disposizioni in materia di occupazioni di urgenza). |
Art. 5. (Disposizioni in materia di espropriazione e di edilizia). |
Art. 6. (Disposizioni relative al Registro italiano dighe). |
Art. 7. (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici). |
Art. 8. (Sviluppo Italia Spa). |
Art. 9. (Delega al Governo in materia di finanziamento delle società di progetto). |
Art. 10. (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità). |
Art. 11. (Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali). |
Art. 12. (Regolazione di partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa). |
Art. 13. (Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture). |
Art. 14. (Delega al Governo in materia di attraversamento stabile dello Stretto di Messina). |
Art. 15. (Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale). |
Art. 16. (Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale). |
Art. 17. (Veicoli a minimo impatto ambientale). |
Art. 18. (Interventi in materia di mobilità ciclistica). |
Art. 19. (Realizzazione di opere di interesse locale). |
Art. 20. (Interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina). |
Art. 21. (Giochi olimpici invernali Torino 2006). |
Art. 22. (Interventi per le Universiadi invernali "Tarvisio 2003"). |
Art. 23. (Finanziamenti per il programma "Genova capitale europea della cultura 2004"). |
Art. 24. (Differimento di termine per il completamento di interventi strutturali e di riqualificazione urbana). |
Art. 25. (Interventi aeroportuali). |
Art. 26. (Recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile internazionale). |
Art. 27. (Programmi di riabilitazione urbana). |
Art. 28. (Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali). |
Art. 29. (Modifiche all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179). |
Art. 30. (Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia). |
Art. 31. (Disposizioni in materia di impianti a fune). |
Art. 32. (Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa). |
Art. 33. (Disposizioni in materia di capitanerie di porto - guardia costiera). |
Art. 34. (Benefìci per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio e contributi per l'eliminazione del naviglio. Modifiche al codice della navigazione). |
Art. 35. (Programma di ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio). |
Art. 36. (Ammodernamento delle infrastrutture portuali. Classificazione del porto di Oristano). |
Art. 37. (Disposizioni sugli interporti). |
Art. 38. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci). |
Art. 39. (Realizzazione del piano triennale per l'informatica). |
Art. 40. (Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni). |
Art. 41. (Riassetto in materia di telecomunicazioni). |
Art. 42. (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici). |
Art. 43. (Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968). |
Art. 44. (Modifiche all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). |
Art. 45. (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). |
Art. 46. (Variazioni di bilancio). |
Art. 47. (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano). |
§ 38.10.143 - L. 1 agosto 2002, n. 166.
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.
(G.U. 3 agosto 2002, n. 181 - S.O.)
Art. 1. (Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT).
1. Per le finalità indicate al comma 3 dell'articolo 10 del
2. E' facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a titolo oneroso alle società private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2. (Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di edilizia agevolata).
1. I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis del
"2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2003, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.
3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla
2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del
3. Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del
5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del
6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, competenti al prezzo di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994. In tal caso il prezzo di cessione è determinato dal costo di costruzione, di cui al medesimo decreto, con esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del terreno. Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilità del promotore, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della
7. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della
8. I fondi previsti dall'articolo 22, comma 3, della
a) copertura dei maggiori oneri, intervenuti nell'esecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata, fino ad un massimo del 10 per cento del costo di costruzione;
b) finanziamento dei programmi integrati utilmente collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7;
c) finanziamento degli interventi nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7.
9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali di cui all'articolo 13 del
10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di cui all'articolo 72 della
11. Al comma 49 dell'articolo 52 della
12. Per il completamento delle procedure di spesa avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi idraulici rimasti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del
Art. 3. (Disposizioni in materia di servitù).
1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitù.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
Art. 4. (Disposizioni in materia di occupazioni di urgenza).
1. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite dall'articolo 5 della
Art. 5. (Disposizioni in materia di espropriazione e di edilizia).
1. All'articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
2. Le disposizioni del citato testo unico di cui al
3. Il termine di entrata in vigore del citato
4. Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al
5. All'articolo 59, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
"b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche;".
Art. 6. (Disposizioni relative al Registro italiano dighe).
1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma 1 è commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.
4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte.
4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2 del
a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse le centrali idroelettriche e di pompaggio e gli altri impianti industriali;
b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere successive alla presa, sino e compresa la prima opera idraulica in grado di regolare, dissipare o disconnettere il carico idraulico di monte rispetto alle opere di valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della portata derivata [3].
4-ter. All'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e di adduzione non individuate ai sensi del comma 4-bis e alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle medesime opere provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [4].
4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione di cui ai commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse, i compiti e le funzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono svolti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della
Art. 7. (Modifiche alla
1. [Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché; agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla
4. I soggetti di cui al
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del citato testo unico di cui al
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).";
b) all'articolo 3, comma 6, lettera l):
1) le parole: "ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici";
c) all'articolo 4, comma 17, primo periodo, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 euro"; le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"; le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; al medesimo comma 17 dell'articolo 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento.";
d) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 euro";
2) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;”;
3) al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
4) al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.";
5) dopo il comma 11-sexies è aggiunto il seguente:
"11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.";
e) all'articolo 12:
1) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.";
2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
f) all'articolo 13:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1.";
2) al comma 7, la parola: "ciascuna" è sostituita dalle seguenti: "una o più" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.";
g) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo le parole: "L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge" sono inserite le seguenti: "di singolo importo superiore a 100.000 euro";
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.";
3) al comma 6, dopo le parole: "è subordinata" sono inserite le seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,";
4) al comma 7, le parole: "o un tronco di lavoro a rete" sono soppresse;
h) all'articolo 16:
1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
2) al comma 6, dopo le parole: "e momenti di verifica" è inserita la seguente: "tecnica";
i) all'articolo 17:
1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa"; al medesimo comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
"g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12;";
2) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;" e alla lettera b), secondo periodo, le parole: "di ciascun professionista firmatario del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti";
4) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.";
5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.";
6) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
"12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della
l) all'articolo 19:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro;";
2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
"1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al
3) al comma 2, le parole: "Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora necessario"; le parole: ", che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili" sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del
4) al comma 2-bis, le parole: "La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato";
5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
"2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.";
6) al comma 4, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il caso di cui al comma 5,"; e le parole: "numero 1)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 1), 2) e 4)";
7) al comma 5, dopo le parole: "i contratti" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti" e, dopo le parole: "scavi archeologici", sono aggiunte le seguenti: "nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni";
m) all'articolo 20:
1) al comma 2, dopo le parole: "ponendo a base di gara un progetto" sono inserite le seguenti: "almeno di livello";
2) al comma 4, dopo le parole: "previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono inserite le seguenti: "per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro";
n) all'articolo 21:
1) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 5 milioni di ECU" sono sostituite dalle seguenti: "al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP"; è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio.";
2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.";
3) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
o) all'articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al
p) all'articolo 24:
1) al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:"0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;";
2) al comma 1, lettera a), le parole: "non superiore a 300.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro"; alle lettere b) e c), la parola: "ECU" è sostituita dalla seguente: "euro";
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.";
4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
q) all'articolo 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
r) all'articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. E' abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare.";
s) all'articolo 29:
1) al comma 1, lettera a), le parole: "superiore a 5 milioni di ECU" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP"; alla lettera b), alla parola: "superiore", sono premesse le parole: "pari o" e la parola: "ECU" è sostituita dalla seguente: "euro"; alla lettera c) la parola: "ECU" è sostituita dalla seguente: "euro";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al
t) all'articolo 30:
1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso."; al terzo periodo, dopo le parole: "La mancata costituzione della garanzia" sono inserite le seguenti: "di cui al primo periodo";
2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
"6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.";
3) al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro.";
u) all'articolo 31-bis, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.
1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione stessa.";
v) all'articolo 32:
1) al comma 2, sono premesse le parole: "Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge,";
2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2.";
z) all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: "destinate ad attività" sono inserite le seguenti: "della Banca d'Italia,";
aa) all'articolo 37-bis:
1) al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno" sono soppresse; dopo le parole: "promotori stessi", è inserito il seguente periodo: "Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre."; dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito" sono inserite le seguenti: "o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della
2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all'articolo 80 del regolamento di cui al
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.";
bb) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: "Entro il 31 ottobre di ogni anno" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione";
cc) all'articolo 37-quater:
1) al comma 1, all'alinea, le parole: "il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter"; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso";
2) al comma 5 le parole da: "Nel caso" fino a: "secondo offerente" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo";
3) il comma 6 è abrogato;
4) le parole: "articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo";
dd) all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
"1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.";
ee) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:
"Art. 38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale). -1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti"] [6].
2. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della
3. All'articolo 18, comma 9, della
4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della
5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
6. E' abrogato l'articolo 55 del
7. In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 5 è trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 -Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità "Opere pubbliche ed edilizia".
8. Ai fini di cui al comma 5, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
9. All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 8. (Sviluppo Italia Spa). [7]
[1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi, per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti, delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa di cui al
Art. 9. (Delega al Governo in materia di finanziamento delle società di progetto).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche ovvero di altri soggetti finanziatori, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi [9]:
a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto;
b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile;
c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese;
d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento.
Art. 10. (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità).
1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del
2. All'articolo 63, comma 3, primo periodo, del
Art. 11. (Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali).
1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; proseguono, pertanto, senza soluzione di continuità, le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all'articolo 2, lettera h), della
2. Il comma 4 dell'articolo 131 della
3. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in 1.808.000 euro per l'anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per l'anno 2002, 1.465.344 euro per l'anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l'anno 2003 e 1.338.495 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 1.225.715 euro per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del
"2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della
2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalità ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere".
Art. 12. (Regolazione di partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa).
1. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianare.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.
Art. 13. (Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture).
1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.
2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della
3. Il comma 1 dell'articolo 1 della
"1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. All'articolo 1 della
"1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi".
5. Al comma 2 dell'articolo 1 della
"c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del
6. All'articolo 1 della
"3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
7. Al comma 12 dell'articolo 1 della
8. Al comma 12 dell'articolo 1 della
9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 14. (Delega al Governo in materia di attraversamento stabile dello Stretto di Messina).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la
a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione delle opere alla disciplina di cui alla
b) qualificazione della società "Stretto di Messina" quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le attività per la realizzazione dell'opera, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998.
Art. 15. (Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale).
1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con priorità per le strade ad elevata incidentalità e con particolare attenzione alla installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS), o gli enti destinatari delle competenze trasferite, sono autorizzati ad effettuare.
2. Per una migliore sicurezza stradale, il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto ad adottare il regolamento di cui all'articolo 22, comma 4, della
3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, all'obbligatoria installazione nelle autostrade, come definite dall'articolo 2 del
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, il disposto dell'articolo 7 della
6. Per la verifica della puntuale attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di completamento della rete autostradale affidata in concessione, il soggetto concedente provvede annualmente ad accertare l'effettiva realizzazione di quanto previsto nei rispettivi piani finanziari, assumendo le eventuali iniziative a norma di convenzione, e redige annualmente una relazione da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari.
6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali. I concessionari autostradali trasmettono annualmente alle competenti Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari [10].
Art. 16. (Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale).
1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che gli enti gestori delle strade, ciascuno per la rete di competenza, sono autorizzati ad effettuare. Il fondo di rotazione è destinato al finanziamento di interventi diretti a migliorare la qualità ambientale delle reti stradali nazionali e regionali esistenti nonché alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di territori di particolare fragilità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, possono fare ricorso ai concorsi di idee.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite le modalità e le procedure per l'utilizzazione del fondo.
3. Il disposto dell'articolo 55, comma 22, della
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai fondi iscritti nel bilancio dell'ANAS, in relazione ad opere specifiche non più realizzabili. All'individuazione delle predette opere si procede con decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta dell'ANAS, previo accertamento delle sopravvenute, oggettive circostanze ostative alla realizzazione delle stesse opere. Le somme che si rendono disponibili sono destinate a copertura di investimenti per opere infrastrutturali sulla rete viaria nazionale individuate dagli accordi di programma tra l'ANAS e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 17. (Veicoli a minimo impatto ambientale).
1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 18. (Interventi in materia di mobilità ciclistica).
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 19. (Realizzazione di opere di interesse locale).
1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità di particolari realtà territoriali, sono attribuiti agli enti rispettivamente interessati stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti finanziari indicati:
a) per la progettazione e realizzazione del prolungamento della strada statale Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale Sequals-strada provinciale della Valcosa, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Pordenone;
b) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della ex strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi, secondo le priorità individuate dalla provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Brescia;
c) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade statali n. 36 e n. 38, nel tratto Lecco-Sondrio, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecco e alla provincia di Sondrio, per essere utilizzati, previa convenzione con l'ANAS e la regione Lombardia, secondo i limiti e le finalità di seguito elencati:
1) provincia di Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo di Dervio sulla strada statale n. 36 con la strada provinciale n. 72;
2) provincia di Sondrio: 1.820.000 euro per la messa in sicurezza della strada statale n. 38 nei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino e Rogolo;
d) per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n. 639 e n. 342, tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorità concordate tra le province di Bergamo e di Lecco, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alle medesime province di Bergamo e di Lecco;
e) per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè, in provincia di Belluno, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Arsiè. Il comune di Arsiè può attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione dell'opera di cui alla presente lettera, al provveditorato regionale alle opere pubbliche;
f) per gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria individuati dalla provincia di Treviso secondo il progetto "strade sicure", è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla stessa provincia di Treviso;
g) per la progettazione e realizzazione del nuovo ponte sul fiume Mincio "Bypass ponte Visconte o di Valeggio sul Mincio -variante alla strada provinciale n. 55" e del suo collegamento con la ex strada statale n. 249, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Verona;
h) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza dell'ex strada statale n. 174 nel tratto Nardò-Galatone e per la progettazione e realizzazione nello stesso tratto del cavalcavia alla linea ferrata in prossimità della stazione ferroviaria Nardò centrale e del suo raccordo con lo svincolo della strada statale n. 101, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecce;
i) per il potenziamento delle infrastrutture viarie nell'area industriale denominata Bacino del Salotto, compresa tra i comuni di Santeramo, Altamura e Matera, e con particolare riferimento alla circonvallazione di Santeramo in Colle, secondo il progetto già approvato, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno 2004, da attribuire all'ANAS;
l) per il completamento della strada fondo valle Isclero, tratto S. Salvatore Telesino-Paolisi, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Benevento;
m) per la progettazione e realizzazione del completamento della tangenziale est di Galatina è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno 2004, da assegnare al comune di Galatina;
n) per la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda, strada statale n. 20, seconda canna, e per consentire la messa in sicurezza della galleria esistente è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare all'ANAS;
o) per la progettazione e realizzazione della strada provinciale Melito-Cassandrino-S. Antimo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Napoli;
p) per la messa in sicurezza della strada provinciale Formia-Maranola-Castellonorato è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Latina;
q) per i lavori di adeguamento della strada statale n. 141, nel tratto urbano del comune di Romano d'EzzelinoVicenza, è autorizzata la spesa di 1.350.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Romano d'Ezzelino;
r) per l'adeguamento dell'ex strada statale n. 523, tratto Ponte Scodellino-Bivio Bertorella e tratto Sestri Levante-Battilana, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare per un importo pari a 3.000.000 di euro alla comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno in convenzione con la provincia di Parma e per un importo pari a 1.000.000 di euro alla provincia di Genova;
s) per la progettazione del nodo autostradale e stradale di Genova, comprese infrastrutture di raccordo, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Liguria;
t) per la progettazione e la realizzazione di lavori di sistemazione e miglioramento dell'inserimento ambientale relativi all'ex strada statale n. 4-bis del Terminillo ed alla strada provinciale di raccordo tra Terminillo e Leonessa, è autorizzata la spesa di 1.225.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Lazio;
u) per la progettazione della bretella autostradale Carcare-Predosa è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Cairo Montenotte;
v) per la progettazione di una bretella di collegamento tra la strada statale n. 118 e la strada statale n. 115, nei tratti intersecati dal torrente Magazzolo, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare all'ANAS;
z) per la realizzazione di un percorso pedonale sulle mura etrusche della città di Perugia è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Perugia;
aa) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale n. 7, S. Silvestro Felisio, nel tratto dal fiume Senio allo scavalco della A14, compresa la messa in sicurezza della strada provinciale n. 55, Ponte Sant'Andrea, ed adeguamento planimetrico della stessa strada provinciale n. 55, quinto lotto nel comune di Faenza, è autorizzata la spesa di 1.650.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Ravenna;
bb) per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento per la strada statale n. 247, Riviera Berica, nel tratto compreso tra Vicenza e Noventa Vicentina, tra il chilometro 21,400 ed il chilometro 21,800 e tra il chilometro 20,700 e il chilometro 21, per la messa in sicurezza degli incroci tra la strada statale medesima e le strade provinciali Berico Euganea e Dorsale dei Berici, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Vicenza;
cc) per la progettazione di un collegamento viario diretto Como-Varese, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Como;
dd) per la realizzazione dell'asse viario a valle dell'abitato di Barcellona Pozzo di Gotto, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
ee) per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con risanamento delle aree interessate, così come previsto dal progetto Parco fluviale del Pescara, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Pescara;
ff) per i lavori di ammodernamento della strada provinciale bivio Fiume Alli - strada statale n. 106 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Catanzaro;
gg) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della superstrada Cassino-Formia, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Lazio.
2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità alla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della
3. Per la conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, di cui alla
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, dalla lettera a) alla lettera m), e 3, pari a 26.000.000 di euro per l'anno 2002, 9.000.000 di euro per l'anno 2003 e 10.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, dalla lettera n) alla lettera gg), determinato in 22.325.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 54 della
Art. 20. (Interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina).
1. Per la realizzazione di strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2002, di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2003 e di 165.000 euro a decorrere dall'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di cui al comma 1, la regione Lombardia stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.164.569 euro per l'anno 2002, 10.329.138 euro per l'anno 2003 e 10.494.138 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di impegno quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla regione per la realizzazione dell'evento [11].
Art. 21. (Giochi olimpici invernali Torino 2006).
1. Per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, sportive e turistiche, che insistono sul territorio della regione Piemonte, individuate con apposito programma deliberato dalla giunta regionale della medesima regione, funzionali allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10.329.138 euro per l'anno 2003 e di 5.164.569 euro per l'anno 2004.
2. La regione Piemonte è autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie per i fini di cui al comma 1. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2003 ed a 15.493.707 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 22. (Interventi per le Universiadi invernali "Tarvisio 2003").
1. E' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2002, e di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento delle iniziative e delle opere connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi invernali "Tarvisio 2003".
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e con l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), predispone un progetto pilota di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali. Il progetto è volto ad incentivare la pratica sportiva nell'ambito della programmazione scolastica al fine di conciliare la pratica agonistica di una o più discipline sportive con la frequenza scolastica. A tal fine è autorizzata, per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, la spesa di 2 milioni di euro.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2.500.000 euro per l'anno 2002 e 5.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 23. (Finanziamenti per il programma "Genova capitale europea della cultura 2004").
1. Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2002 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. A decorrere dal 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 1.500.000, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi infrastrutturali, per il trasporto pubblico delle persone, di restauro e ristrutturazione anche di beni di valore storico-artistico.
3. L'individuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 24. (Differimento di termine per il completamento di interventi strutturali e di riqualificazione urbana).
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: "entro il 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003".
Art. 25. (Interventi aeroportuali).
1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione dalle azioni terroristiche, il controllo totale dei bagagli da stiva, nonché la realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosità, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 26. (Recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile internazionale). [12]
[1. Al recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla predisposizione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.
3. Il Governo è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.]
Art. 27. (Programmi di riabilitazione urbana).
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull'assetto del territorio.
3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.
4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane. A cura degli enti locali promotori è trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sull'attuazione dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti di risanamento ambientale e civile ottenuti.
5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del
Art. 28. (Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali).
1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge";
b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
"Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché; non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché; non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della
2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al
Art. 29. (Modifiche all'articolo 18 della
1. All'articolo 18, comma 2, della
a) alla lettera b), le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" e le parole da: "a maggioranza" fino a: "dei soci iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "dal consiglio di amministrazione e approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell'assemblea ordinaria regolarmente costituita da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l'una dall'altra";
b) alla lettera g), le parole da: "per le cooperative a proprietà indivisa" fino a: "di presentazione del piano" sono soppresse.
Art. 30. (Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia).
1. Gli immobili demaniali già in uso alle soppresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferite dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria competente.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.
4. Per le finalità di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.
5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, è composto:
a) dal Capo della Polizia -Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo delegato;
d) dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da un suo delegato;
e) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;
f) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, o da un suo delegato;
g) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.
6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nessun compenso o rimborso spese è previsto per i componenti del Comitato stesso.
7. Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 31. (Disposizioni in materia di impianti a fune).
1. All'articolo 145, comma 46, della
2. Possono usufruire della proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della citata
3. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza, i fondi previsti dall'articolo 8 della
4. In luogo del contributo annuo di cui all'articolo 8, comma 3, della citata
5. Sono fatti salvi gli interventi già previsti e finanziati con il primo bando, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata
6. Le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della
Art. 32. (Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa).
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della
"a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonché gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale;".
2. All'articolo 5, comma 2, della
3. All'articolo 5 della
"2-bis. Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovrà essere presentato un programma temporale delle scadenze relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di programma costituirà elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti".
4. All'articolo 13 della
"5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle opere".
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi finanziati con delibere del CIPE successive alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere del CIPE antecedenti, il soggetto beneficiario può avvalersi delle procedure introdotte dal presente articolo.
Art. 33. (Disposizioni in materia di capitanerie di porto - guardia costiera).
1. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al
2. Al fine di avviare la necessaria progressiva sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto con volontari di truppa, sono autorizzati l'immissione in servizio permanente di 495 volontari e l'arruolamento di 145 volontari, in ferma volontaria prefissata, breve e in rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche fissate dagli articoli 2 e 7 del
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato complessivamente in 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 34. (Benefìci per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio e contributi per l'eliminazione del naviglio. Modifiche al codice della navigazione).
1. All'articolo 52, comma 32, della
a) al primo periodo le parole: "del 43 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'80 per cento";
b) l'ultimo periodo è soppresso.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), determinato in 16 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall'anno 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 6.500.000 euro quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie a favore delle imprese armatoriali che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno attività di cabotaggio, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalità e i termini di applicazione del presente articolo.
4. Al fine di accelerare l'eliminazione del naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell'ambiente marino, di cui all'articolo 2 della
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 6.500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. All'articolo 1, comma 5, del
7. All'articolo 5, comma 3, della
8. All'articolo 318 del codice della navigazione, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtù degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al
9. All'articolo 319 del codice della navigazione, al primo comma, dopo le parole: "navigazione marittima o interna" sono inserite le seguenti: "e nei porti nazionali" e al secondo comma, dopo le parole: "l'autorità consolare" sono inserite le seguenti: "o la capitaneria di porto".
Art. 35. (Programma di ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre congiuntamente con il Consorzio Confitarma-Federlinea per la ricerca (Cofir) di Genova e da completare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo, delle autostrade del mare e della navigazione a corto raggio.
2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonché per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'articolo 6 della
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 36. (Ammodernamento delle infrastrutture portuali. Classificazione del porto di Oristano).
1. Il termine di adozione del regolamento di cui all'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è prorogato al 30 giugno 2002.
2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della
3. Il sistema informativo del demanio marittimo può essere sottoposto a particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il porto di Oristano è classificato, ai fini dell'articolo 4 della
Art. 37. (Disposizioni sugli interporti).
1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 24, comma 1, della
2. Al comma 1 dell'articolo 24 della
"e) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonché quelli dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento nell'ambito del Sistema nazionale integrato dei trasporti".
3. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del
4. Alle attività di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al
Art. 38. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci).
1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal
2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonchè le compensazioni spettanti alla società fornitrice [13].
3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione [14].
4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2004-2006. Qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 6 [15].
6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato "Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti", per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per cento di tali fondi è destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5.
7. Per il triennio 2004-2006, il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio, è finalizzato al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalità definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali [16].
8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.
9. Il comma 2 dell'articolo 145 della
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 39. (Realizzazione del piano triennale per l'informatica).
1. Nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare per il settore informatico contratti di prestazione d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile o contratti di collaborazione a tempo determinato.
2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.728.000 euro per l'anno 2002, 11.957.000 euro per l'anno 2003 e 30.185.000 euro per l'anno 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. E' facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a soggetti pubblici o privati l'accesso, a titolo oneroso, alla consultazione delle banche dati, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati dei sistemi informativi e statistici del Ministero. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
5. Per il completamento nell'intero territorio nazionale delle fasi realizzative del progetto esecutivo del Sistema di controllo del traffico marittimo VTS (Vessel Traffic Service), ritenuto prioritario per l'avvio delle autostrade del mare e dello sportello unico per lo short sea shipping, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 2 e di quelle disponibili in bilancio, si avvale della procedura di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), del
Art. 40. (Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni).
1. I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché; previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di realizzazione di beni immobili appartenenti alle aziende speciali e consorzi di cui agli articoli 2, 31 e 114 del testo unico di cui al
3. Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al comma 1 senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.
5. La concessione, anche in condivisione, dei diritti di passaggio per l'installazione e l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni nei beni immobili di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa di settore vigente.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle istituzioni pubbliche di ricerca per l'accesso alla rete dell'università e della ricerca scientifica (rete GARR), nonché all'organismo gestore della stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nei confronti dell'attività legislativa delle regioni a statuto ordinario.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. All'articolo 16 del testo unico di cui al
"7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni".
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 41. (Riassetto in materia di telecomunicazioni).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nonché delle altre approvate entro il termine di esercizio della delega, riguardanti:
a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime;
d) il servizio universale;
e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:
1) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;
2) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l'attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza;
3) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai princìpi della
4) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai princìpi di cui alla
5) interoperabilità dei servizi in tecnica digitale;
6) affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte salve le competenze di cui alla
7) disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori;
8) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza;
b) previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della
c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al
1) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la competenza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
2) fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole fattispecie in equo rapporto alla gravità degli illeciti;
3) determinazione delle modalità di accertamento degli illeciti;
4) fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti contravvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500 euro a 250.000 euro;
5) previsione, nei casi più gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per più di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalità;
d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.
Art. 42. (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici).
1. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato all'articolo 3, comma 6, del
2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato
3. All'articolo 4, comma 4, del citato
4. Per gli interventi di cui alla
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, provvede a disporre la riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 8 del citato
Art. 43. (Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968).
1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della
2. Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del
3. Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1 gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate [17].
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 44. (Modifiche all'articolo 120 del testo unico di cui al
1. All'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione".
Art. 45. (Modifiche all'articolo 18 del
1. All'articolo 18 del
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "con esclusione" sono inserite le seguenti: ", terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali,";
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, la parola: "attraverso" è sostituita dalle seguenti: "a seguito di";
c) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "delle società dalle stesse controllate" sono aggiunte le seguenti: "o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali";
d) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso;
e) al comma 2, lettera a), dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti: "Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica";
f) al comma 2, lettera e), le parole: "strumentali funzionali all'effettuazione" sono sostituite dalle seguenti: "essenziali per l'effettuazione".
Art. 46. (Variazioni di bilancio).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 47. (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
[1] Comma così sostituito dall'art. 12 del
[2] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato dall’art. 7 bis del
[3] Comma aggiunto dall'art. 5 bis del
[4] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[5] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[6] Comma abrogato dall'art. 256 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 55 bis del
[8] Comma così modificato dall'art. 1, comma 462, della
[9] Alinea così modificato dall'art. 1 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 12 del
[11] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
[12] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[13] Comma così sostituito dall'art. 9 del
[14] Comma modificato dall'art. 6 del
[15] Comma già modificato dall'art. 1 bis del
[16] Comma già modificato dall'art. 1 bis del
[17] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 2 della