Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.6 disciplina generale |
Data: | 09/11/2004 |
Numero: | 266 |
Sommario |
Art. 1. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica |
Art. 2. Servizio civile |
Art. 3. Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi |
Art. 4. Ente irriguo umbro-toscano |
Art. 5. Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli |
Art. 6. Trattamento di dati personali |
Art. 7. Codice della strada |
Art. 7 bis. (Proroga del termine relativo all’obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard). |
Art. 8. Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili |
Art. 9. Fornitura e manutenzione dei locali scolastici |
Art. 10. Personale docente e non docente universitario |
Art. 11. Programma Socrates |
Art. 12. Consorzi agrari |
Art. 12 bis. (Proroga di termini in materia di allevamento di animali). |
Art. 12 ter. (Proroga di termine in materia di pesca). |
Art. 13. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud |
Art. 14. Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti |
Art. 15. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti |
Art. 16. Canoni demaniali marittimi |
Art. 17. Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 |
Art. 18. Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza |
Art. 18 bis. (Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n. 210). |
Art. 19. Tutela della salute dei non fumatori |
Art. 19 bis. (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera). |
Art. 19 ter. (Società cooperative). |
Art. 19 quater. (Norme per la sicurezza degli impianti). |
Art. 19 quinquies. (Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 19 sexies. (Proroga dell’operatività del Fondo regionale di protezione civile). |
Art. 19 septies. (Modifica al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154). |
Art. 19 octies. (Denunce dei pozzi). |
Art. 19 nonies. (Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche). |
Art. 19 decies. (Consigli degli ordini professionali). |
Art. 20. Entrata in vigore |
§ 6.6.134 - D.L. 9 novembre 2004, n. 266. [1]
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 10 novembre 2004, n. 264)
Art. 1. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica
1. Il termine di cui all'articolo 16 del
Art. 2. Servizio civile
1. All'articolo 14, comma 3, del
Art. 3. Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi
1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui al
Art. 4. Ente irriguo umbro-toscano
1. All'articolo 5, comma 1, del
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo18 maggio 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli
1. All'articolo 3 del
a) al comma 3, dopo la parola: “attribuito,“ sono inserite le seguenti: “nel limite della somma di 9.921.250 euro per l’anno 2004 e“, le parole: “per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008“ sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009“ e le parole: “da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “da emanarsi entro il 31 dicembre 2004“» [2];
b) al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «del
Art. 6. Trattamento di dati personali
1. All'articolo 180 del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;
b) al comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005».
Art. 7. Codice della strada
1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del
2. All'articolo 72 del
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonchè classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.»;
b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.» [3].
Art. 7 bis. (Proroga del termine relativo all’obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard). [4]
1. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 7, della
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche in mancanza di normativa specifica, permane l’obbligo di utilizzo, per i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 8. Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili
1. All'articolo 28, comma 1, della
Art. 9. Fornitura e manutenzione dei locali scolastici
1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della
1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all’articolo 1, comma 54, della
1-ter. Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all’adeguamento al decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al
Art. 10. Personale docente e non docente universitario
1. Gli effetti dell'articolo 5 del
Art. 11. Programma Socrates
1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del
Art. 12. Consorzi agrari
1. All'articolo 5, comma 4, della
1-bis. Decorso il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della
1-ter. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituita una commissione di valutazione delle attività dei consorzi agrari. La commissione è composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato [10].
Art. 12 bis. (Proroga di termini in materia di allevamento di animali). [11]
1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell’Allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del
2. [A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero 19 dell’Allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del
3. Al numero 22 dell’Allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del
a) al sesto capoverso, le parole: “31 dicembre 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2008“ [13];
b) [al settimo capoverso, le parole: “1º gennaio 2008“ sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2013“] [14].
Art. 12 ter. (Proroga di termine in materia di pesca). [15]
1. Al comma 3-bis dell’articolo 3 del
Art. 13. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del
1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all’articolo 9-bis del citato
Art. 14. Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti [17]
1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del
1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il completamento dell’adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al
Art. 15. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del
Art. 16. Canoni demaniali marittimi
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-quinquies, del
Art. 17. Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006
1. All'articolo 80, comma 18, della
Art. 18. Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza
1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della
2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del
Art. 18 bis. (Modificazioni alla
1. All’articolo 3, comma 1, lettera f), della
Art. 19. Tutela della salute dei non fumatori
1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della
Art. 19 bis. (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera). [23]
1. All’articolo 10 del
“5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi“.
2. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 13-bis del
Art. 19 ter. (Società cooperative). [24]
1. Al settimo comma dell’articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile le parole: “31 dicembre 2004“ sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2005“.
2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512 del codice civile è stabilito al 31 marzo 2005.
Art. 19 quater. (Norme per la sicurezza degli impianti). [25]
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
Art. 19 quinquies. (Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica). [26]
1. All’articolo 4, comma 150, della
Art. 19 sexies. (Proroga dell’operatività del Fondo regionale di protezione civile). [27]
1. L’operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all’articolo 138, commi 16 e 17, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della
Art. 19 septies. (Modifica al
1. Dopo l’articolo 23 del
“Art. 23-bis. – (Disposizioni transitorie). – 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 14, comma 6, per l’attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992“.
Art. 19 octies. (Denunce dei pozzi). [29]
1. All’articolo 23, comma 6-bis, del
Art. 19 nonies. (Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche). [30]
1. All’articolo 12, comma 8, del
Art. 19 decies. (Consigli degli ordini professionali). [31]
1. Le disposizioni previste per gli ordini professionali dal
Art. 20. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Art. 1. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica
1. Il termine di cui all'articolo 16 del
Art. 2. Servizio civile
1. All'articolo 14, comma 3, del
Art. 3. Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi
1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui a
Art. 4. Ente irriguo umbro-toscano
1. All'articolo 5, comma 1, del
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo18 maggio 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli
1. All'articolo 3 del
a) al comma 3, le parole: "per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole: "da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004";
b) al comma 5, dopo le parole: "dell'articolo 1, comma 2", sono aggiunte le seguenti: "del
Art. 6. Trattamento di dati personali
1. All'articolo 180 del
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005";
b) al comma 3, le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005".
Art. 7. Codice della strada
1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del
2. All'articolo 72 del
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonchè classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.";
b) il comma 2-ter è sostituto dal seguente:
"2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".
Art. 8. Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili
1. All'articolo 28, comma 1, della
Art. 9. Fornitura e manutenzione dei locali scolastici
1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della
Art. 10. Personale docente e non docente universitario
1. Gli effetti dell'articolo 5 del
Art. 11. Programma Socrates
1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del
Art. 12. Consorzi agrari
1. All'articolo 5, comma 4, della
Art. 13. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del
Art. 14. Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti
1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del
Art. 15. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del
Art. 16. Canoni demaniali marittimi
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-quinquies, del
Art. 17. Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006
1. All'articolo 80, comma 18, della
Art. 18. Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza
1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della
2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del
Art. 19. Tutela della salute dei non fumatori
1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della
Art. 20. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di sei mesi dall'art. 4 bis del
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 27 del
[10] Comma aggiunto dall'art. 27 del
[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[12] Comma abrogato dall'art. 6 del
[13] Lettera così modificata dall'art. 6 del
[14] Lettera abrogata dall'art. 6 del
[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato al 31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005, dall'art. 5 del
[18] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 del
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Comma così corretto con Comunicato pubblicato nella G.U. 11 novembre 2004, n. 265.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[26] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[29] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.