§ 6.6.134 - D.L. 9 novembre 2004, n. 266.
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.6 disciplina generale
Data:09/11/2004
Numero:266


Sommario
Art. 1.  Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica
Art. 2.  Servizio civile
Art. 3.  Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi
Art. 4.  Ente irriguo umbro-toscano
Art. 5.  Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli
Art. 6.  Trattamento di dati personali
Art. 7.  Codice della strada
Art. 7 bis.  (Proroga del termine relativo all’obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard).
Art. 8.  Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili
Art. 9.  Fornitura e manutenzione dei locali scolastici
Art. 10.  Personale docente e non docente universitario
Art. 11.  Programma Socrates
Art. 12.  Consorzi agrari
Art. 12 bis.  (Proroga di termini in materia di allevamento di animali).
Art. 12 ter.  (Proroga di termine in materia di pesca).
Art. 13.  Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
Art. 14.  Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti
Art. 15.  Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
Art. 16.  Canoni demaniali marittimi
Art. 17.  Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006
Art. 18.  Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza
Art. 18 bis.  (Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n. 210).
Art. 19.  Tutela della salute dei non fumatori
Art. 19 bis.  (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera).
Art. 19 ter.  (Società cooperative).
Art. 19 quater.  (Norme per la sicurezza degli impianti).
Art. 19 quinquies.  (Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica).
Art. 19 sexies.  (Proroga dell’operatività del Fondo regionale di protezione civile).
Art. 19 septies.  (Modifica al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154).
Art. 19 octies.  (Denunce dei pozzi).
Art. 19 nonies.  (Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche).
Art. 19 decies.  (Consigli degli ordini professionali).
Art. 20.  Entrata in vigore


§ 6.6.134 - D.L. 9 novembre 2004, n. 266. [1]

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

(G.U. 10 novembre 2004, n. 264)

 

     Art. 1. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica

     1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

 

     Art. 2. Servizio civile

     1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005».

 

     Art. 3. Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi

     1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

 

     Art. 4. Ente irriguo umbro-toscano

     1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di quattro anni».

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo18 maggio 2001, n. 228.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5. Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli

     1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3, dopo la parola: “attribuito,“ sono inserite le seguenti: “nel limite della somma di 9.921.250 euro per l’anno 2004 e“, le parole: “per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008“ sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009“ e le parole: “da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “da emanarsi entro il 31 dicembre 2004“» [2];

     b) al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

 

     Art. 6. Trattamento di dati personali

     1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

     b) al comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005».

 

     Art. 7. Codice della strada

     1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, è abrogato.

     2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonchè classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.»;

     b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.» [3].

 

     Art. 7 bis. (Proroga del termine relativo all’obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard). [4]

     1. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è prorogato al 31 marzo 2005.

     2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche in mancanza di normativa specifica, permane l’obbligo di utilizzo, per i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, del casco protettivo omologato secondo gli standard previsti dalla normativa CE EN 1077

 

     Art. 8. Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili

     1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005» [5].

 

     Art. 9. Fornitura e manutenzione dei locali scolastici

     1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento [6].

     1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all’articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006 [7].

     1-ter. Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all’adeguamento al decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 [8].

 

     Art. 10. Personale docente e non docente universitario

     1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

 

     Art. 11. Programma Socrates

     1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.

 

     Art. 12. Consorzi agrari

     1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».

     1-bis. Decorso il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, il Ministero delle attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter, la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all’attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell’attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell’esercizio provvisorio dell’impresa [9].

     1-ter. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituita una commissione di valutazione delle attività dei consorzi agrari. La commissione è composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato [10].

 

     Art. 12 bis. (Proroga di termini in materia di allevamento di animali). [11]

     1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell’Allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2005.

     2. [A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero 19 dell’Allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: “è vietato l’uso dell’alimentazione forzata per anatre ed oche e“ sono sostituite dalle seguenti: “è vietata“] [12].

     3. Al numero 22 dell’Allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al sesto capoverso, le parole: “31 dicembre 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2008[13];

     b) [al settimo capoverso, le parole: “1º gennaio 2008“ sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2013“] [14].

 

     Art. 12 ter. (Proroga di termine in materia di pesca). [15]

     1. Al comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: “1º gennaio 2005“ sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2006“.

 

     Art. 13. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud

     1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

     1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all’articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data [16].

 

     Art. 14. Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti [17]

     1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2005 [18].

     1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il completamento dell’adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 [19].

 

     Art. 15. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti

     1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

     Art. 16. Canoni demaniali marittimi

     1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è differito al 15 dicembre 2004.

 

     Art. 17. Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006

     1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2000-2006» [20].

 

     Art. 18. Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza

     1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.

     2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005 [21].

 

     Art. 18 bis. (Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n. 210). [22]

     1. All’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto 2004, n. 210, le parole: “data di entrata in vigore della presente legge“ sono sostituite dalle seguenti: “data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall’articolo 1“.

 

     Art. 19. Tutela della salute dei non fumatori

     1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è prorogato fino al 10 gennaio 2005.

 

     Art. 19 bis. (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera). [23]

     1. All’articolo 10 del decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi“.

     2. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 13-bis del decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

 

     Art. 19 ter. (Società cooperative). [24]

     1. Al settimo comma dell’articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile le parole: “31 dicembre 2004“ sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2005“.

     2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512 del codice civile è stabilito al 31 marzo 2005.

 

     Art. 19 quater. (Norme per la sicurezza degli impianti). [25]

     1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

 

     Art. 19 quinquies. (Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica). [26]

     1. All’articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “diciotto mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi“ e all’articolo 17-ter del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, le parole: “31 dicembre 2004“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005“.

 

     Art. 19 sexies. (Proroga dell’operatività del Fondo regionale di protezione civile). [27]

     1. L’operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all’articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata per gli anni 2005, 2006 e 2007, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all’impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei Centri funzionali di protezione civile.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

     Art. 19 septies. (Modifica al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154). [28]

     1. Dopo l’articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è aggiunto il seguente:

“Art. 23-bis. – (Disposizioni transitorie). – 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 14, comma 6, per l’attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992“.

 

     Art. 19 octies. (Denunce dei pozzi). [29]

     1. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: “30 giugno 2003“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005“.

 

     Art. 19 nonies. (Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche). [30]

     1. All’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: “per un periodo di dodici mesi, a partire dall’entrata in vigore del presente decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “, fino al 30 settembre 2005“.

 

     Art. 19 decies. (Consigli degli ordini professionali). [31]

     1. Le disposizioni previste per gli ordini professionali dal decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2005.

 

     Art. 20. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266. (TESTO ORIGINALE)

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative

 

Art. 1. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica

     1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

 

Art. 2. Servizio civile

     1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005".

 

Art. 3. Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi

     1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui a decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005".

 

Art. 4. Ente irriguo umbro-toscano

     1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "è prorogato di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di quattro anni".

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo18 maggio 2001, n. 228.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 5. Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli

     1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3, le parole: "per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009" e le parole: "da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi entro il 31 dicembre 2004";

     b) al comma 5, dopo le parole: "dell'articolo 1, comma 2", sono aggiunte le seguenti: "del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

 

Art. 6. Trattamento di dati personali

     1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005";

     b) al comma 3, le parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005".

 

Art. 7. Codice della strada

     1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, è abrogato.

     2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonchè classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.";

     b) il comma 2-ter è sostituto dal seguente:

"2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

 

Art. 8. Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili

     1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005".

 

Art. 9. Fornitura e manutenzione dei locali scolastici

     1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.

 

Art. 10. Personale docente e non docente universitario

     1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

 

Art. 11. Programma Socrates

     1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.

 

Art. 12. Consorzi agrari

     1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2005".

 

Art. 13. Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud

     1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

 

Art. 14. Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti

     1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2005.

 

Art. 15. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti

     1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Art. 16. Canoni demaniali marittimi

     1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è differito al 15 dicembre 2004.

 

Art. 17. Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006

     1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per il periodo 2000-2004" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo 2000-2006" (1).

 

Art. 18. Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza

     1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.

     2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.

 

Art. 19. Tutela della salute dei non fumatori

     1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è prorogato fino al 10 gennaio 2005.

 

Art. 20. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2004, n. 306.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di sei mesi dall'art. 4 bis del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito dalla L. 1 marzo 2005, n. 26.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 27 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[10] Comma aggiunto dall'art. 27 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[12] Comma abrogato dall'art. 6 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

[13] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

[14] Lettera abrogata dall'art. 6 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

[15] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[17] Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato al 31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005, dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[18] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[20] Comma così corretto con Comunicato pubblicato nella G.U. 11 novembre 2004, n. 265.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[26] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[29] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.