§ 46.9.170 - D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:05/10/2000
Numero:334


Sommario
Art. 1.  (Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia).
Art. 2.  (Funzioni).
Art. 2 bis.  Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia
Art. 3.  (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico
Art. 4.  Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario
Art. 5.  Dimissioni dal corso di formazione iniziale.
Art. 5 bis.  (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno).
Art. 5 ter.  (Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario).
Art. 5 quater.  (Dimissioni dal corso di formazione).
Art. 5 quinquies.  (Promozione a commissario).
Art. 5 sexies.  (Promozione a commissario capo).
Art. 6.  (Promozione a vice questore aggiunto).
Art. 6 bis.  (Promozione a vice questore).
Art. 7.  (Promozione a primo dirigente).
Art. 8.  Concorso per la nomina a primo dirigente.
Art. 9.  Promozione a dirigente superiore
Art. 10.  Percorso di carriera.
Art. 11.  Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza.
Art. 12.  Modifica all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121
Art. 13.  Limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio.
Art. 14.  Istituzione del ruolo direttivo speciale.
Art. 15.  Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale.
Art. 16.  Accesso al ruolo direttivo speciale.
Art. 17.  Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale.
Art. 18.  Dimissioni dal corso di formazione.
Art. 19.  Promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale.
Art. 20.  Promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.
Art. 21.  Conferimento di promozioni connesse alla cessazione dal servizio.
Art. 22.  Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei commissari.
Art. 22 bis.  (Inquadramenti del personale del ruolo dei commissari)
Art. 22 ter.  (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti)
Art. 23.  Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti.
Art. 24.  Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale.
Art. 25.  Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale.
Art. 26.  Disposizioni transitorie riguardanti i dirigenti generali di pubblica sicurezza.
Art. 27.  Collocamento a riposo del personale in servizio.
Art. 28.  Disciplina del collocamento a riposo per i ruoli ad esaurimento.
Art. 28 bis.  (Collocamento in disponibilità a domanda)
Art. 29.  (Articolazione della carriera dei funzionari tecnici di Polizia).
Art. 30.  (Funzioni).
Art. 31.  (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia).
Art. 32.  Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia
Art. 33.  (Promozione a direttore tecnico capo).
Art. 33 bis.  (Promozione a direttore tecnico superiore).
Art. 34.  (Promozione a primo dirigente tecnico).
Art. 35.  Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico.
Art. 36.  Promozione a dirigente superiore tecnico.
Art. 36 bis.  (Nomina a dirigente generale tecnico).
Art. 37.  Norma di rinvio.
Art. 37 bis.  (Inquadramenti del personale dei ruoli dei direttori tecnici)
Art. 37 ter.  (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti)
Art. 38.  Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli dei direttori tecnici.
Art. 39.  Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici.
Art. 40.  Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.
Art. 41.  Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.
Art. 42.  Progressione in carriera del personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.
Art. 43.  (Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia).
Art. 44.  (Attribuzioni dei medici di Polizia).
Art. 45.  (Attribuzioni particolari dei medici di Polizia).
Art. 45 bis.  (Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia).
Art. 46.  (Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia).
Art. 47.  Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia
Art. 48.  (Promozione a medico capo e a medico veterinario capo).
Art. 48 bis.  (Promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore).
Art. 49.  (Promozione a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario).
Art. 50.  Concorso per la nomina a primo dirigente medico.
Art. 51.  Promozione a dirigente superiore medico.
Art. 52.  (Aggiornamento professionale e formazione specialistica).
Art. 52 bis.  (Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di Polizia).
Art. 53.  Norma di rinvio.
Art. 53 bis.  (Inquadramenti del personale del ruolo dei direttivi medici)
Art. 53 ter.  (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti)
Art. 54.  Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari.
Art. 54 bis.  (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttivi medici)
Art. 55.  Transito dei dirigenti e dei direttori tecnici medico legali nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.
Art. 55 bis.  [148]
Art. 56.  Riconoscimento dei crediti formativi.
Art. 57.  (Aggiornamento professionale).
Art. 58.  Conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale.
Art. 59.  Commissione per la progressione in carriera.
Art. 59 bis.  (Criteri di valutazione per gli scrutini).
Art. 60.  Cause di esclusione dagli scrutini.
Art. 61.  Sospensione dalla partecipazione agli scrutini.
Art. 62.  Valutazione annuale dei dirigenti.
Art. 63.  Promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali.
Art. 64.  Collocamento in disponibilità.
Art. 65.  Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche.
Art. 65 bis.  (Riconoscimento dell'anzianità pregressa)
Art. 65 ter.  (Ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza)
Art. 66.  Posizione gerarchica e funzionale del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 67.  Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia
Art. 68.  Modifiche alla normativa vigente.
Art. 68 bis.  (Disposizioni transitorie per il conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale)
Art. 69.  Abrogazioni.
Art. 70.  Rinvio alle disposizioni vigenti.
Art. 71.  Inquadramenti.
Art. 72.  Determinazione dei posti indisponibili nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici.
Art. 73.  Clausola finanziaria.


§ 46.9.170 - D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78

(G.U. 20 novembre 2000, n. 271, S.O.)

 

Titolo I

Carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia [1]

 

Capo I

Carriera dei funzionari di Polizia [2]

 

Art. 1. (Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia). [3]

     1. La carriera dei funzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:

     vice commissario;

     commissario;

     commissario capo;

     vice questore aggiunto;

     vice questore;

     primo dirigente;

     dirigente superiore;

     dirigente generale di pubblica sicurezza.

 

     Art. 2. (Funzioni). [4]

     1. Il personale della carriera dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso personale attribuite dalle disposizioni vigenti, nonchè la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso personale è affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

     2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale è il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Se titolari del relativo incarico, nonchè nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale svolge, altresì, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonchè funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonchè nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo [5].

     3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che svolgono funzioni vicarie. Il medesimo personale, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorità di pubblica sicurezza:

     a) svolge le funzioni indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed è preposto agli uffici di particolare rilievo e complessità secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, determinati con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito della relativa dotazione organica. In relazione alle esigenze di funzionalità, le funzioni previste per i vice questori aggiunti e i vice questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi;

     b) svolge funzioni ispettive e quando è preposto agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. Quando è preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma;

     c) dirige gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.

 

     Art. 2 bis. Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia [6]

     1. L'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia avviene: a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami; b) mediante concorso interno, per titoli ed esami.

     1-bis. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale della carriera dei funzionari, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica della carriera. Sulla base degli esiti del concorso per commissario, il concorso per vice commissario è bandito in modo che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera attraverso il concorso interno e attraverso le riserve nel concorso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno [7].

 

          Art. 3. (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico [8]) [9].

     1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [10].

     2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi [11].

     3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse [12].

     4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea a contenuto giuridico e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo» [13].

     5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi [14].

 

          Art. 4. Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario [15].

     1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso la Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121 [16].

     2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), è articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore [17].

     3. Il direttore della Scuola Superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale [18].

     4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che può essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 6 [19].

     5. [Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo 14, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, è confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'articolo 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente] [20].

     6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo e i criteri per la verifica finale di tirocinio operativo, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [21].

     7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.

     8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle province indicate dall'Amministrazione [22].

     9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 5. Dimissioni dal corso di formazione iniziale.

     1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari che:

     a) dichiarano di rinunciare al corso;

     b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis [23];

     c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis [24];

     d) non superano l'esame finale del corso;

     e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, per gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile [25].

     1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonchè il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo [26].

     2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri, sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica [27].

     3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale.

     5. Salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.

 

     Art. 5 bis. (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno). [28]

     1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), è riservato al personale in possesso delle lauree di cui al comma 2, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, di cui il quaranta per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un'età non superiore a trentacinque anni, e il sessanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari, con un'età non superiore a cinquantacinque anni. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3.

     2. Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di laurea magistrale o specialistica individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.

     3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1 del presente articolo, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2.

     4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

 

     Art. 5 ter. (Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario). [29]

     1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso di formazione della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.

     3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il giudizio di idoneità ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

     4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6 [30].

     5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

     6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle province indicate dall'Amministrazione [31].

     7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 [32].

 

     Art. 5 quater. (Dimissioni dal corso di formazione). [33]

     1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 5-ter i vice commissari che:

     a) dichiarano di rinunciare al corso;

     b) non ottengono il giudizio di idoneità ai servizi di polizia;

     c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;

     d) non superano l'esame finale del corso.

     2. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano il rientro del personale nel ruolo e nella qualifica di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario e a commissario. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2 del predetto articolo sono ridotti della metà. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al medesimo articolo 5, commi 3, 4, e, in quanto compatibili, 5.

 

     Art. 5 quinquies. (Promozione a commissario). [34]

     1. La promozione a commissario dei vice commissari di cui all'articolo 5-ter, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso.

 

     Art. 5 sexies. (Promozione a commissario capo). [35]

     1. La promozione a commissario capo dei commissari di cui all'articolo 5-quinquies si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 6. (Promozione a vice questore aggiunto). [36]

     1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue:

     a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla successiva lettera b). Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari che abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre;

     b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a) del presente comma, riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dall'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica , rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, secondo le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.

     2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

     3. Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.

     4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

     Art. 6 bis. (Promozione a vice questore). [37]

     1. La promozione a vice questore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore aggiunto che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 7. (Promozione a primo dirigente). [38]

     1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

     2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

 

          Art. 8. Concorso per la nomina a primo dirigente. [39]

     [1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

     2. L'esame è diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consiste in:

     a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

     b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.

     3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

     4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.

     5. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

     a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";

     b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

     c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

     d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

     6. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

     7. La commissione del concorso per titoli ed esami, di cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

     a) un direttore di ufficio o direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza;

     b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore;

     c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

     d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od aziendale.

     8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

     9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.]

 

          Art. 9. Promozione a dirigente superiore [40]

     1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

     2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

 

          Art. 10. Percorso di carriera. [41]

     1. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in più uffici con funzioni finali ovvero in più uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto ovvero in più uffici nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza, ovvero in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati, secondo criteri di funzionalità, i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori di impiego.

 

          Art. 11. Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza.

     1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno è costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico ed a dirigente generale medico, composta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede, e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti alle direzioni e agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1 [42].

     3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore [43].

     4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

     5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal 1° gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

 

          Art. 12. Modifica all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121 [44].

     1. L'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 13. Limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio.

     1. Il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita:

     dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni;

     dirigente superiore: 63 anni;

     qualifiche inferiori: 60 anni [45].

     2. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

     3. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

 

Capo II [46]

Ruolo direttivo speciale

 

          Art. 14. Istituzione del ruolo direttivo speciale. [47]

     1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche:

     vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

     commissario del ruolo direttivo speciale;

     commissario capo del ruolo direttivo speciale;

     vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.

     2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è costituita, per mille unità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e, per trecento unità, con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

 

          Art. 15. Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale. [48]

     1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di Ufficiale di Pubblica Sicurezza e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, svolge funzioni direttive con autonoma elevata responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di Pubblica Sicurezza. [49]

     2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai medesimi è, altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

     3. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. [50]

     4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provvedono altresì all'addestramento del personale dipendente e svolgono in relazione alla professionalità posseduta compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

 

          Art. 16. Accesso al ruolo direttivo speciale. [51]

     1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e, salvo quanto previsto all'articolo 24, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso è riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.

     2. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:

     a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";

     b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

     c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

     d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

     3. Le prove di esame, scritte ed orali, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse. [52]

     4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

     5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

 

          Art. 17. Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale. [53]

     1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

     2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio.

     3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

     4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 2, nonché le modalità dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. [54]

     5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4.

     6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.

     7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     8. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 18. Dimissioni dal corso di formazione. [55]

     1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale che:

     a) dichiarano di rinunciare al corso;

     b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;

     c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;

     d) non superano l'esame finale del corso;

     e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta giorni per infermità contratta durante il corso, ovvero per infermità dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternità.

     2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.

 

          Art. 19. Promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale. [56]

     1. La promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 20. Promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale. [57]

     1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

     2. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto n. 335 del 1982.

 

          Art. 21. Conferimento di promozioni connesse alla cessazione dal servizio. [58]

     1. Gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza conseguono la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

     2. I vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

 

Capo III

Disposizioni transitorie

 

          Art. 22. Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei commissari.

     1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei commissari, di cui all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, così come modificato dall'articolo 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     1 bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di commissario. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo. [59]

 

          Art. 22 bis. (Inquadramenti del personale del ruolo dei commissari) [60].

     1. Il personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, anche in soprannumero riassorbibile, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

     a) nella qualifica di vice questore aggiunto, i commissari e i commissari capo con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i vice questori aggiunti;

     b) nella qualifica di commissario capo, i vice commissari e i commissari con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari inferiore a sette anni e sei mesi.

     2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo. [61]

     3. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Il personale di cui al comma 1, promosso per merito straordinario ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è comunque inquadrato nella stessa qualifica attribuita al funzionario del ruolo dei commissari che lo seguiva in ruolo prima della data di inquadramento, andandosi a collocare in ruolo immediatamente prima di quest'ultimo.

     5. In relazione alle eventuali posizioni soprannumerarie sulla dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui all'articolo 1, comma 3, e alla tabella 1, è reso indisponibile un eguale numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale.

 

          Art. 22 ter. (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti) [62].

     1. Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto ed i commissari capo promossi vice questori aggiunti ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente al compimento di due anni di anzianità nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo può partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.

     3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23, agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 7, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 2002 è ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di vice questore aggiunto, ovvero quelle di commissario capo e di commissario, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.

 

          Art. 23. Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti.

     1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001. [63]

     2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

     3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. I posti corrispondenti alla dotazione organica della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, anche qualora non coperti, sono utili ai fini delle promozioni da conferire nelle qualifiche inferiori con decorrenza 1° gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     5. Le disposizioni concernenti il percorso di carriera di cui all'articolo 10 si applicano con le seguenti modalità:

     a) quelle di cui al comma 1, al personale appartenente al ruolo dei commissari immesso in ruolo a partire dal 1° gennaio 2001;

     b) quelle di cui al comma 2, ai primi dirigenti nominati a tale qualifica a partire dal 1° gennaio 2006.

     6. [Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se rivestono la qualifica di vice questore aggiunto e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito] [64].

 

          Art. 24. Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale. [65]

     [1. Fermo restando il disposto dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti per un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di ogni anno nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2. [66]

     2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro l'anno 2003, trecento unità della relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle determinate ai sensi del comma 1.

     3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i posti. [67]]

 

          Art. 25. Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale. [68]

     [1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 24.

     2. Ai concorsi può partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1° gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi, nelle condizioni ostative previste dall'articolo 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. [69]

     3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, sono ridotti della metà. [70]

     4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5, 6, 7 e 8.

     5. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, e con quello di cui all'articolo 17, comma 4.]

 

          Art. 26. Disposizioni transitorie riguardanti i dirigenti generali di pubblica sicurezza.

     1. Nella prima applicazione del presente decreto, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che hanno maturato due anni di anzianità nella qualifica alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che non vengano nominati dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento alla qualifica di prefetto. Conseguentemente, le posizioni soprannumerarie sono riassorbite all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei predetti funzionari ed i posti di funzione ricopribili dai prefetti di cui all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono transitoriamente incrementati, in corrispondenza delle sole posizioni soprannumerarie, per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi. [71]

     2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al compimento dei quattro anni di anzianità nella qualifica, è comunque attribuito il trattamento economico del dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, salvo che non siano già nominati a tale ultima qualifica.

 

          Art. 27. Collocamento a riposo del personale in servizio.

     1. I limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio di cui all'articolo 13 sono applicati, con criteri di progressività, agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. A tal fine il predetto personale è collocato a riposo d'ufficio con l'anticipazione massima, rispetto alla data di cessazione dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, di seguito indicata:

 

 

Anticipazione del collocamento a riposo

Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età

Dirigenti superiori

Altre qualifiche

-

-

-

2001

-

-

2002

8 mesi

9 mesi

2003

11 mesi

13 mesi

2004

14 mesi

19 mesi

2005

17 mesi

27 mesi

2006

20 mesi

34 mesi

2007

24 mesi

41 mesi

2008

 

47 mesi

2009

 

53 mesi

2010

 

60 mesi [72]

 

     2. Il collocamento a riposo d'ufficio di cui al comma 1 è disposto, con anticipazione differenziata rispetto alla data di cessazione dal servizio per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, secondo lo schema indicato nell'allegata tabella 3.

     3. Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento ed è assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attività di servizio.

     4. Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

     5. Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all'articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

     6. A decorrere dall'anno 2004 i pensionamenti previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

          Art. 28. Disciplina del collocamento a riposo per i ruoli ad esaurimento.

     1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto appartenente ai ruoli ad esaurimento dei commissari e dei dirigenti conserva i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio previsti dai precedenti ordinamenti.

 

          Art. 28 bis. (Collocamento in disponibilità a domanda) [73].

     1. I destinatari delle disposizioni dell'articolo 27, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità a norma dell'articolo 64, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purché:

     a) abbiano raggiunto un'età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita dallo stesso articolo per il collocamento a riposo;

     b) abbiano compiuto sessantatrè anni di età se rivestono la qualifica di dirigente superiore ovvero di sessanta negli altri casi.

     2. Al termine del periodo massimo della disponibilità, che non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età, i funzionari di cui al comma 1 sono collocati a riposo d'ufficio con il trattamento pensionistico determinato a norma dell'articolo 27, commi 3 e 4.

     3. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

Titolo II

Carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato [74].

 

Capo I

Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici di Polizia [75]

 

     Art. 29. (Articolazione della carriera dei funzionari tecnici di Polizia). [76]

     1. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:

     ruolo degli ingegneri;

     ruolo dei fisici;

     ruolo dei chimici;

     ruolo dei biologi;

     ruolo degli psicologi.

     2. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia è articolata nelle seguenti qualifiche:

     commissario tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

     commissario capo tecnico, anche durante il periodo di tirocinio operativo;

     direttore tecnico capo;

     direttore tecnico superiore;

     primo dirigente tecnico;

     dirigente superiore tecnico;

     dirigente generale tecnico [77].

     3. Le qualifiche della carriera di cui al comma 2 sono articolate, nei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nei settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

 

     Art. 30. (Funzioni). [78]

     1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonchè la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.

     2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici fino a commissario capo tecnico svolgono, in relazione alla diversa professionalità, attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. Ai commissari tecnici e ai commissari capo tecnici, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con qualifica superiore determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività dei funzionari con qualifica superiore della carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo personale svolge, altresì, compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalità posseduta. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza [79].

     3. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui può essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.

 

     Art. 31. (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia). [80]

     1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trentadue anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [81].

     2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge [82].

     3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse [83].

     4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'età non superiore a quaranta anni, di cui la metà al personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra metà al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo» [84].

     5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi [85].

 

          Art. 32. Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia [86].

     1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per la carriera di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore [87].

     2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6 [88].

     3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà [89].

     4. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo tecnico e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di due anni finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo tecnico è effettuata previa verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 [90].

     4 bis. [Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad esaurimento, è confermato nella qualifica di direttore tecnico capo. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici previsti dall'articolo 34 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico] [91].

     5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 33. (Promozione a direttore tecnico capo). [92]

     1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari tecnici che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo tecnico, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre [93].

     2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I commissari capo tecnici che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo [94].

     3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonchè i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [95].

 

     Art. 33 bis. (Promozione a direttore tecnico superiore). [96]

     1. La promozione a direttore tecnico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 34. (Promozione a primo dirigente tecnico). [97]

     1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

     2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

 

          Art. 35. Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico. [98]

     [1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

     2. L'esame consiste in:

     a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

     b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

     3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

     4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 8, comma 6.

     5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.

     6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

     a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore; [99]

     b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

     c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

     7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore.]

 

          Art. 36. Promozione a dirigente superiore tecnico. [100]

     1. La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

     2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di Stato.

     3. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

 

     Art. 36 bis. (Nomina a dirigente generale tecnico). [101]

     1. La nomina a dirigente generale tecnico, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è disposta con le modalità di cui all'articolo 11 del presente decreto legislativo.

 

          Art. 37. Norma di rinvio.

     1. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-bis [102].

     1 bis. L'articolo 27 si applica anche al personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, già in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli [103].

 

Capo II

Disposizioni transitorie

 

          Art. 37 bis. (Inquadramenti del personale dei ruoli dei direttori tecnici) [104].

     1. Il personale dei ruoli dei direttori tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

     a) nella qualifica di direttore tecnico capo, i direttori tecnici e i direttori tecnici principali con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i direttori tecnici capo;

     b) nella qualifica di direttore tecnico principale, i direttori tecnici con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici inferiore a sette anni e sei mesi.

     2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b) conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 22-bis, comma 4.

     3. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 37 ter. (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti) [105].

     1. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici.

     2. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico capo e i direttori tecnici principali promossi direttori tecnici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, al compimento di due anni di anzianità nella qualifica. Al medesimo scrutinio partecipa anche il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di direttore tecnico capo, ovvero quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi. [106]

     3. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale può partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici.

 

          Art. 38. Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli dei direttori tecnici.

     1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche dei ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001. [107]

     2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

     3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 39. Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici.

     1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 31 e 32, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici, compresi quelli straordinari per titoli ed esami, di cui all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, così come modificato dall'art. 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     1 bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di direttore tecnico. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttori tecnici con la qualifica di direttore tecnico principale. [108]

     1 ter. Nell'ambito del contingente complessivo di personale della Polizia di Stato da assumere in relazione alle autorizzazioni per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici, indetto ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura dei posti disponibili in ciascun ruolo, riferiti alle dotazioni organiche indicate nella tabella 4 allegata al presente decreto, fino al raggiungimento del limite del cinquanta per cento delle vacanze complessive alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. [109]

 

          Art. 40. Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici. [110]

     [1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, riservato al personale del ruolo dei periti tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia superato il concorso di cui all'articolo 41.

     2. Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche:

     vice direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

     direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento;

     direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento;

     direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.

     3. La dotazione del ruolo è fissata in centoventi unità, di cui ottanta riservate alle qualifiche di vice direttore tecnico e di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento e quaranta a quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.

     4. La ripartizione della dotazione di cui al comma 3, tra i settori di attività previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, così come modificato dal presente decreto, nonché l'individuazione dei profili professionali e relativi contingenti, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno.

     5. Il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6 per quello impiegato nel settore sanitario, espleta le stesse funzioni demandate agli appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici, con esclusione dei compiti che presuppongono necessariamente il possesso dei titoli di studio universitari prescritti per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici medesimi e, ove richiesto, le specifiche abilitazioni professionali.

     6. II personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici impiegato nel settore sanitario, nell'ambito delle relative strutture della Polizia di Stato, svolge compiti di coordinamento e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico-organizzativo che non richiedono la qualificazione della professione medica, ed è preposto ad unità organizzative presso uffici sanitari di livello dirigenziale.

     7. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 41 e 42, al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici si applicano le disposizioni relative al personale dei ruoli dei direttori tecnici.

     8. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al comma 1 e di quello avente titolo a partecipare ai concorsi di cui all'articolo successivo, sono rese indisponibili centosessantasette unità nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato.]

 

          Art. 41. Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici. [111]

     [1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.

     2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'articolo 40.

     3. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:

     a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";

     b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

     c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

     d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

     4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

     5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

     6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, che sono ridotti della metà. [112]

     7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 6, 7 e 8.

     8. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 e con quello di cui all'articolo 17, comma 4.]

 

          Art. 42. Progressione in carriera del personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici. [113]

     [1. La promozione a direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica. [114]

     2. La promozione a direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che abbia frequentato con profitto il corso di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a).

     2 bis. Per le promozioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59. [115]

     3. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.]

 

Titolo III

Carriere dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato [116]

 

Capo I

Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia [117]

 

          Art. 43. (Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia). [118]

     1. Le carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distinguono come segue:

     a) carriera dei medici di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche:

     medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

     medico principale;

     medico capo;

     medico superiore;

     primo dirigente medico;

     dirigente superiore medico;

     dirigente generale medico;

     b) carriera dei medici veterinari di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche:

     medico veterinario, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

     medico veterinario principale;

     medico veterinario capo;

     medico veterinario superiore;

     primo dirigente medico veterinario.

 

          Art. 44. (Attribuzioni dei medici di Polizia). [119]

     1. I medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

     a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

     b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;

     c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed eventi critici;

     d) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 13 del medesimo decreto;

     e) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

     f) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

     f-bis. Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi incaricati, spettano, per il personale della Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni di cui all'articolo 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199 [120];

     g) provvedono all'accertamento dell'idoneità all'esercizio fisico con finalità addestrativa all'interno delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013;

     h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno parte delle Commissioni medico-legali della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

     i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorchè vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;

     l) provvedono, anche quali componenti delle Commissioni mediche ospedaliere della sanità e militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1990, n. 44, in materia di vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;

     m) partecipano al collegio medico-legale di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;

     o) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68;

     p) svolgono accertamenti e attività peritale e medico-legale per conto dell'Amministrazione;

     q) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali.

     2. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.

     3. L'attività dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 può essere svolta nei riguardi del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 45. (Attribuzioni particolari dei medici di Polizia). [121]

     1. I medici principali collaborano con i medici di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori. Gli stessi possono essere altresì componenti delle commissioni medico legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 [122].

     2. I medici capo e i medici superiori, quali delegati, possono presiedere commissioni medico legali.

     3. Il personale a partire dalla qualifica di medico capo è preposto agli uffici sanitari presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico, in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

 

     Art. 45 bis. (Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia). [123]

     1. I medici veterinari di Polizia hanno le seguenti attribuzioni:

     a) garantiscono il funzionamento delle infermerie specializzate medico-veterinarie per i cavalli e i cani della Polizia di Stato;

     b) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi della Polizia di Stato attraverso le azioni di zooprofilassi, finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive;

     c) provvedono all'accertamento dell'idoneità dei quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma;

     d) sono responsabili della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in somministrazione;

     e) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di consulenza tecnica-legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi;

     f) collaborano all'ispezione, alla vigilanza ed al controllo degli alimenti di origine animale e misti nelle mense e nelle strutture di ristorazione collettiva dell'amministrazione;

     g) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonchè dei mezzi destinati al loro trasporto;

     h) rilasciano i nulla osta necessari per le attività di cui al presente articolo;

     i) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;

     l) possono essere impiegati, in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed eventi critici.

     2. Per le modalità di individuazione delle funzioni dei medici principali veterinari e delle qualifiche superiori, si applica quanto previsto dall'articolo 45, rispettivamente, per i medici principali e per i medici a partire dai medici capo.

 

          Art. 46. (Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia). [124]

     1. L' accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonchè, per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [125].

     2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari di Poliziae le relative modalità di accertamento, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse [126].

     2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'età non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo". Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la metà, al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra metà al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo è destinata al personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni [127].

     3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi [128].

 

          Art. 47. Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia [129]

    1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di sei mesi, presso la scuola superiore di polizia. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici e i medici veterinari di Polizia rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.

     2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.

     3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti a un quarto.

     4. I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 48. (Promozione a medico capo e a medico veterinario capo). [130]

     1. L'accesso alla qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale [131].

     2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo [132].

     3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonchè i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6 [133].

 

     Art. 48 bis. (Promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore). [134]

     1. La promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico capo e di medico veterinario capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 49. (Promozione a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario). [135]

     1. La promozione alla qualifica di primo dirigente medico e di primo dirigente medico veterinario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico superiore e di medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

     2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

 

          Art. 50. Concorso per la nomina a primo dirigente medico. [136]

     [1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49 è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

     2. L'esame consiste in:

     a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

     b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

     3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

     4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6.

     5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.

     6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

     a) il direttore centrale di sanità e un dirigente superiore medico;

     b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

     c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

     7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli sanitari con qualifica di dirigente superiore.]

 

          Art. 51. Promozione a dirigente superiore medico. [137]

     1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

     2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato.

     3. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

 

     Art. 52. (Aggiornamento professionale e formazione specialistica). [138]

     1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede anche l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute [139].

     2. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento.

 

     Art. 52. Formazione specialistica. [140]

     1. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole "sanità militare" sono aggiunte le seguenti: "e, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato.".

 

     Art. 52 bis. (Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di Polizia). [141]

     1. Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.

 

          Art. 53. Norma di rinvio.

     1. Al personale appartenente alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo, e quelle di cui agli articoli 13, 27, 28 e 28-bis, nonchè, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10 [142].

 

Capo II

Disposizioni transitorie

 

          Art. 53 bis. (Inquadramenti del personale del ruolo dei direttivi medici) [143].

     1. Il personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

     a) nella qualifica di medico capo, i medici e i medici principali con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i medici capo;

     b) nella qualifica di medico principale, i medici con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici inferiore a sette anni e sei mesi.

     2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 22-bis, comma 4.

     3. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 53 ter. (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti) [144].

     1. Il personale inquadrato nella qualifica di medico principale consegue la promozione alla qualifica di medico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di medico capo e i medici principali promossi medici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico al compimento di due anni di anzianità nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di medico principale può partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.

     3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 54, agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 49, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente medico fino al 31 dicembre 2002, è ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di medico capo, ovvero quelle di medico principale e di medico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.

 

          Art. 54. Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari.

     1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei direttivi medici e dei dirigenti medici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001. [145]

     2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

     3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 54 bis. (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttivi medici) [146].

     1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 46 e 47, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici ed al relativo corso di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di medico. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttivi medici con la qualifica di medico principale.

 

          Art. 55. Transito dei dirigenti e dei direttori tecnici medico legali nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

     1. Nei confronti del personale del ruolo dei dirigenti tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei dirigenti medici della Polizia di Stato, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianità maturata.

     2. Nei confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianità maturata.

     3. Su presentazione di domanda revocabile entro il 30 giugno 2002, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto al personale di cui ai commi precedenti il diritto di continuare ad esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo ed alla qualifica di provenienza. [147]

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 55 bis. [148]

     [1. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale di cui al presente decreto.

     2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.]

 

          Art. 56. Riconoscimento dei crediti formativi.

     1. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, può attivare corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. A coloro che abbiano frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al successivo comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.

 

          Art. 57. (Aggiornamento professionale). [149]

     1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, di cui ai titoli I, II e III, il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e per quella dirigenziale, organizza corsi di aggiornamento per gli appartenenti alle medesime carriere.

     2. Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, anche telematiche, nonchè i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo, che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private [150].

 

          Art. 58. Conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale.

     1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali dei funzionari.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere individuate, in rapporto alla medesima qualifica dirigenziale, più posizioni graduate secondo la diversa rilevanza degli incarichi.

     3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri [151].

     4. Gli incarichi di funzione dirigenziale, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono conferiti ai vice questori aggiunti, ai vice questori, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori e qualifiche corrispondenti dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza [152].

     5. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento in disponibilità, il comando e il collocamento fuori ruolo.

 

          Art. 59. Commissione per la progressione in carriera.

     1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dai vice direttori generali della pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle lettere i) ed n), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, nonchè della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione [153].

     2. Ai fini della progressione in carriera del personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1 è integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di sanità e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico [154].

     3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza [155].

     4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.

     5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

     6. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima commissione [156].

     7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

     8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.

 

     Art. 59 bis. (Criteri di valutazione per gli scrutini). [157]

     1. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, il coefficiente complessivo minimo di idoneità di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è determinato dalla commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 59 del presente decreto legislativo.

     2. I criteri di valutazione di cui all'articolo 62, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati negli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° gennaio, trovano applicazione anche per gli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° luglio del medesimo anno.

     3. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, i titoli risultanti dallo stato matricolare sono valutabili con riferimento al quinquennio precedente l'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni.

     4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, i titoli di studio e le abilitazioni professionali sono valutabili senza limiti di tempo, purchè conseguiti non oltre il giorno precedente alla decorrenza delle promozioni.

     5. Il coefficiente di anzianità di cui all'articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, è pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli, e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni.

     6. Per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, ai vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al comma 5 è assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.

     7. Per le promozioni a dirigente superiore e qualifiche equiparate, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al comma 5 è assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.

 

          Art. 60. Cause di esclusione dagli scrutini.

     1. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente alle carriere di cui al presente decreto che [158]:

     a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto";

     b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

     c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione;

     d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 61. Sospensione dalla partecipazione agli scrutini.

     1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale delle carriere di cui al presente decreto rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e successive modificazioni [159].

     2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.

 

          Art. 62. Valutazione annuale dei dirigenti.

     1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti, dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate [160].

     2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori i primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente [161].

     3. Entro il successivo 30 aprile, un comitato composto da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione [162].

     4. Il giudizio valutativo finale è espresso dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno.

     5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.

     6. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione [163].

     7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

     8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.

     9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.

 

          Art. 63. Promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali.

     1. Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore, e qualifiche corrispondenti, la commissione per la progressione in carriera formula una proposta al consiglio di amministrazione. La commissione per la progressione in carriera, ai fini della proposta al consiglio di amministrazione, valuta, oltre alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche la piena idoneità del funzionario a svolgere le funzioni della qualifica superiore, sulla base dei criteri di massima relativi agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche anzidette. Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente o dirigente superiore il funzionario che riporti un punteggio inferiore al settanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima. Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate il funzionario che riporti un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei vigenti criteri di massima [164].

     2. Non possono essere attribuite promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali per più di una volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di un'ulteriore promozione, al funzionario interessato sono attribuiti i benefici economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

 

          Art. 64. Collocamento in disponibilità.

     1. I dirigenti della Polizia di Stato possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.

     2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza e gli altri dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza [165].

     3. I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

     4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno.

     5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.

 

          Art. 65. Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche.

     1. Per le esigenze conseguenti alla determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del personale delle carriere di cui al presente decreto possono essere modificate con il regolamento previsto dal medesimo articolo 6 [166].

     2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna carriera, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [167].

 

          Art. 65 bis. (Riconoscimento dell'anzianità pregressa) [168].

     1. Nei confronti dei funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati provenienti da ruoli diversi, nominati vice commissari e qualifica corrispondente a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianità in godimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente VII livello retributivo è quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

     2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 1999 ovvero, se successiva, dalla data della nomina e non ha effetto sulle disposizioni di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente e al dirigente superiore e qualifiche corrispondenti.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, ai funzionari delle corrispondenti qualifiche delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

 

          Art. 65 ter. (Ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza) [169].

     1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, il personale delle carriere della Polizia di Stato, giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per mutilazioni o invalidità riportati in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, è iscritto nel ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, previa dispensa dal servizio per inidoneità assoluta nel ruolo di appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3, previo giudizio medico-legale di inidoneità assoluta al servizio [170].

     2. Il personale di cui al comma 1, iscritto nel ruolo d'onore, può essere richiamato in servizio, con il suo consenso, in casi particolari, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per essere impiegato in incarichi compatibili con l'infermità riportata e diversi dalla direzione di reparti operativi, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

     3. Il personale di cui al comma 1, decorato al valor civile o militare, che non abbia superato i limiti di età previsti per il collocamento a riposo d'ufficio può chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     4. Per la progressione in carriera del personale di cui al presente articolo iscritto nel ruolo d'onore, la disciplina prevista per il conferimento delle promozioni nel ruolo di provenienza si applica con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore è determinato, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse. Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità.

     5. Al personale di cui ai commi 2 e 3 si applica il trattamento più favorevole tra la pensione privilegiata in godimento e il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata al momento della cessazione dal servizio, nonché il diritto agli assegni di superinvalidità, di assistenza, di accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano superiori ad un anno e siano stati retribuiti con trattamento economico in attività, sono assicurati la riliquidazione del trattamento di quiescenza e il trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio spettante in attività di servizio.

     6. Il richiamo o la permanenza in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore rende indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo, un numero di posti nella qualifica iniziale delle carriere di provenienza, tale da assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato [171].

     7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, al personale delle carriere della Polizia di Stato iscritto nel ruolo d'onore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare iscritti nel ruolo d'onore che prestano servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79 [172].

 

Titolo V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

 

          Art. 66. Posizione gerarchica e funzionale del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

     1. In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 2000, n. 78, al prefetto avente funzioni di capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza è attribuito, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, un trattamento tale da assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e, nel sistema stabilito dalla medesima legge, la posizione funzionale e le responsabilità connesse alla direzione del dipartimento della pubblica sicurezza per l'attuazione delle direttive del Ministro dell'interno.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 67. Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia [173].

     1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto Superiore di Polizia, istituito nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69 comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, è abrogato.

 

          Art. 68. Modifiche alla normativa vigente.

     1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente (Omissis).

     3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente (Omissis) [174].

     4. All'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti (Omissis) [175].

     4 bis L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente (Omissis) [176].

     5. Al quarto comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole "previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69" sono inserite le seguenti (Omissis).

     6. Al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "di telecomunicazioni, di informatica" sono sostituite dalle seguenti (Omissis) e dopo la parola "arruolamento" vengono aggiunte quelle di (Omissis).

     7. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono soppressi. Dopo il secondo comma del medesimo articolo è aggiunto il seguente (Omissis).

     8. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono soppresse le parole (Omissis).

     9. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, la lettera b) è sostituita dalla seguente (Omissis) [177].

     10. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è aggiunto il seguente (Omissis).

     11. All'articolo 7, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, le parole "appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche" sono sostituite dalle seguenti (Omissis).

 

     Art. 68 bis. (Disposizioni transitorie per il conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale) [178]

     1. Per l'anno 2019 le promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49 e 51 si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che possieda l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi. I posti disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.

     2. Alle promozioni aventi decorrenza 1° luglio 2019 si applicano i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati agli scrutini aventi decorrenza dal 1° gennaio 2019. Al relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro, per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

          Art. 69. Abrogazioni.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) gli articoli 55, 56 e 57 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

     b) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

     c) l'articolo 45, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336;

     d) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41 e 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

     e) gli articoli 1, 3, 4, 11, 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;

     f) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-bis e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341;

     g) l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;

     h) l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

     1 bis. Con decorrenza 15 marzo 2001 sono, altresì, abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

     b) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

     c) gli articoli 9, 10, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. [179]

 

          Art. 70. Rinvio alle disposizioni vigenti.

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato continuano ad applicarsi i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti.

 

          Art. 71. Inquadramenti.

     1. Con successivo provvedimento legislativo sono determinate le modalità applicative di inquadramento del personale in servizio negli attuali ruoli direttivi della Polizia di Stato nei nuovi ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, previsti dal presente decreto, con decorrenza dal 15 marzo 2001.

 

          Art. 72. Determinazione dei posti indisponibili nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici.

     1. La determinazione dei posti indisponibili nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, sarà attuata mediante apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'applicazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 73.

 

          Art. 73. Clausola finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

 

 

     TABELLA 1 - (richiamata dagli artt. 1 e 14) [180].

     La Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

     TABELLA 2 - (richiamata dall'art. 13).

     LIMITI DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.

 

Ruolo degli agenti e assistenti:

al compimento degli anni 60

Roulo dei sovrintendenti:

al compimento degli anni 60

Ruolo degli ispettori:

al compimento degli anni 60

Ruolo dei commissari e ruolo direttivo speciale:

al compimento degli anni 60

Ruolo dei dirigenti:

 

- primo dirigente

al compimento degli anni 60

- dirigente superiore

al compimento degli anni 63

- dirigente generale di pubblica sicurezza e dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B

al compimento degli anni 65

 

     TABELLA 3 - (richiamata dall'art. 27) [181].

     DIRIGENTI SUPERIORI.

 

Anno di collocamento a riposo per il raggiungimento del 65° anno di età

Mese di collocamento a riposo per avvenuto raggiungimento del 65° anno di età

Anticipazione del collocamento a riposo

2002

da gennaio ad aprile

6 mesi

 

da maggio ad agosto

7 mesi

 

da settembre a dicembre

8 mesi

 

 

 

2003

da gennaio ad aprile

9 mesi

 

da maggio ad agosto

10 mesi

 

da settembre a dicembre

11 mesi

 

 

 

2004

da gennaio ad aprile

12 mesi

 

da maggio ad agosto

13 mesi

 

da settembre a dicembre

14 mesi

 

 

 

2005

da gennaio ad aprile

15 mesi

 

da maggio ad agosto

16 mesi

 

da settembre a dicembre

17 mesi

 

 

 

2006

da gennaio ad aprile

18 mesi

 

da maggio ad agosto

19 mesi

 

da settembre a dicembre

20 mesi

 

 

 

2007

da gennaio ad aprile

21 mesi

 

da maggio ad agosto

23 mesi

 

da settembre a dicembre

24 mesi

 

     ALTRE QUALIFICHE

 

Anno di raggiungimento del 65° anno di età

Mese di collocamento a riposo per avvenuto raggiungimento del 65° anno di età

Anticipazione del collocamento a riposo

2002

da gennaio a giugno

8 mesi

 

da luglio a dicembre

9 mesi

 

 

 

2003

da gennaio a marzo

10 mesi

 

da aprile a giugno

11 mesi

 

da luglio a settembre

12 mesi

 

da ottobre a dicembre

13 mesi

 

 

 

2004

da gennaio a marzo

15 mesi

 

da aprile a giugno

17 mesi

 

da luglio a settembre

18 mesi

 

da ottobre a dicembre

19 mesi

 

 

 

2005

da gennaio a febbraio

20 mesi

 

da marzo ad aprile

22 mesi

 

da maggio a giugno

24 mesi

 

da luglio ad agosto

25 mesi

 

da settembre ad ottobre

26 mesi

 

da novembre a dicembre

27 mesi

 

 

 

2006

da gennaio a febbraio

28 mesi

 

da marzo ad aprile

29 mesi

 

da maggio ad giugno

30 mesi

 

da luglio ad agosto

32 mesi

 

da settembre ad ottobre

33 mesi

 

da novembre a dicembre

34 mesi

 

 

 

2007

da gennaio a febbraio

35 mesi

 

da marzo ad aprile

36 mesi

 

da maggio a giugno

37 mesi

 

da luglio ad agosto

38 mesi

 

da settembre ad ottobre

40 mesi

 

da novembre a dicembre

41 mesi

 

 

 

2008

da gennaio a febbraio

42 mesi

 

da marzo ad aprile

43 mesi

 

da maggio a giugno

44 mesi

 

da luglio ad agosto

45 mesi

 

da settembre ad ottobre

46 mesi

 

da novembre a dicembre

47 mesi

 

 

 

2009

da gennaio a febbraio

48 mesi

 

da marzo ad aprile

49 mesi

 

da maggio a giugno

50 mesi

 

da luglio ad agosto

51 mesi

 

da settembre ad ottobre

52 mesi

 

da novembre a dicembre

53 mesi

 

 

 

2010

da gennaio a febbraio

54 mesi

 

da marzo ad aprile

56 mesi

 

da maggio a giugno

57 mesi

 

da luglio ad agosto

58 mesi

 

da settembre ad ottobre

59 mesi

 

da novembre a dicembre

60 mesi

 

     TABELLA 4 - (richiamata dall'art. 29).

     RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI.

 

Operatore tecnico

 

Operatore tecnico scelto

 

Collaboratore tecnico

n. 6.308 (a)

Collaboratore tecnico capo

 

 

     RUOLO DEI REVISORI TECNICI

 

Vice revisore tecnico

 

Revisore tecnico

n. 2.400

Revisore tecnico capo

 

 

     RUOLO DEI PERITI TECNICI

 

Vice perito tecnico

 

Perito tecnico

n. 380

Perito tecnico capo

 

 

 

Perito tecnico superiore

n. 120

 

     (a) La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici è ridotta di 21 unità rispetto alle originarie 6.600 unità.

     La medesima è ulteriormente ridotta di 271 unità per compensare l'aumento di 195 unità delle dotazioni organiche dei seguenti ruoli, secondo la ripartizione a fianco indicata:

     131 unità nel ruolo dei direttori tecnici;

     64 unità nel ruolo dei direttivi medici.

     Della predetta dotazione organica, 167 unità sono rese indisponibili per l'istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.

 

RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI.

 

Qualifiche

Ingegneri

Fisici

Chimici

Biologi

Psicologi

Direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale

196 (a)

161 (b)

30 (c)

16 (d)

40 (e)

Direttore tecnico principale

 

 

 

 

 

Direttore tecnico capo

 

 

 

 

 

 

     (a) Aumento di 55 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 141 unità.

     (b) Aumento di 41 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 120 unità.

     (c) Aumento di 7 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 23 unità.

     (d) Aumento di 7 unità rispetto alla originaria dotazione organica di 9 unità.

     (e) Aumento di 21 unità rispetto alla originaria dotazione organica, di 19 unità, del ruolo dei selettori del centro psicotecnico di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI INGEGNERI

 

Qualifica

Posti in organico

Funzioni

Dirigente superiore tecnico

13

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico.

Primo dirigente tecnico

25

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e direttore di ufficio periferico.

 

     RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI FISICI

 

Qualifica

Posti di funzione

Funzioni

Dirigente superiore tecnico

12

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico.

Primo dirigente tecnico

20

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico.

 

     RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI CHIMICI

 

Qualifica

Posti di funzione

Funzioni

Dirigente superiore tecnico

1

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico.

Primo dirigente tecnico

2

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico.

 

     RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI BIOLOGI

 

Qualifica

Posti di funzione

Funzioni

Dirigente superiore tecnico

1

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico.

Primo dirigente tecnico

1

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico.

 

     RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI PSICOLOGI

 

Qualifica

Posti di funzione

Funzioni

Dirigente superiore tecnico

1

Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio e dirigente di ufficio periferico.

Primo dirigente tecnico

1

Vice consigliere ministeriale, direttore di divisione e dirigente di ufficio periferico.

 

     TABELLA 5 - (richiamata dall'art. 43) [182].

     RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI

 

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale

355 (a)

Medico principale

 

Medico capo

 

 

     RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

 

Livello di funzione

Qualifica

Posti di qualifica

Funzioni

C

Dirigente generale medico

1

Direttore centrale di sanità.

D

Dirigente superiore medico

8 (b)

Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e ricerche in materia sanitaria; direttore di servizio della Direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale.

E

Primo dirigente medico

30 (c)

Direttore di divisione della Direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; presidente di commissioni mediche o medico-legali.

 

     (a) Aumento di 86 unità rispetto all'originaria dotazione organica di 269 unità, di cui 22 unità relative alla dotazione organica del soppresso ruolo dei direttori tecnici medico legali.

     (b) Aumento di una unità relativa alla dotazione organica della soppressa qualifica di dirigente superiore tecnico medico legale.

     (c) Aumento di due unità relative alla dotazione organica della soppressa qualifica di primo dirigente tecnico medico legale.

 

     TABELLA 6 - (richiamata dall'art. 68) [183]

     EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEL RUOLO DEI COMMISSARI E QUELLE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE

 

Qualifiche del personale del ruolo dei commissari

Qualifiche del personale del ruolo direttivo speciale

 

Vice commissario del ruolo direttivo speciale (1)

Commissario (1)

Commissario del ruolo direttivo speciale

Commissario capo

Commissario capo del ruolo direttivo speciale

Vice questore aggiunto

Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale

 

     (1) Qualifica attribuita durante la frequenza del corso di formazione.

 


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[4] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[5] Comma già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 e così ulteriormente modificato dall'art. 37 bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[7] Comma inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[8] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[9] Articolo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[10] Comma già modificato dall'art. 2 quater del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 131, dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[11] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[12] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[13] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[14] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[15] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[16] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[17] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[18] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[19] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[20] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[21] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[22] Comma già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[23] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[24] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[25] Lettera così modificata dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[26] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[27] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[28] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[29] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[30] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[31] Comma già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[32] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[33] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[34] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[35] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[36] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[37] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[38] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[39] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[40] Articolo già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[41] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[42] Comma già modificato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[43] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[44] Articolo così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[45] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[46] Capo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[47] Il Capo II è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[48] Il Capo II è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[49] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[50] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[51] Il Capo II è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[52] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[53] Il Capo II è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[54] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[55] Il Capo II è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[56] Il Capo II è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[57] Il Capo II è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[58] Il Capo II è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[59] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[60] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[61] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[62] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[63] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[64] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[65] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[66] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[67] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[68] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[69] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[70] Comma così modificato dall'art. 8del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[71] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477. Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7 del D.L. 6 maggio 2002, n. 83.

[72] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[73] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[74] Rubrica sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[75] Rubrica così modificata dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[76] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[77] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[78] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[79] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[80] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[81] Comma già modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 bis del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176. La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 2022, n. 262, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevedeva che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.

[82] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[83] Comma già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[84] Comma già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[85] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[86] Rubrica così sostituita dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[87] Comma già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[88] Comma già sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[89] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[90] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[91] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[92] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[93] Comma già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[94] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[95] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[96] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[97] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[98] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[99] Lettera così sostituita dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[100] Articolo già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[101] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[102] Comma già modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201, dall'art. 10 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[103] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[104] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[105] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[106] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[107] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[108] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[109] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[110] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[111] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[112] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[113] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[114] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[115] Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[116] Rubrica sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[117] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[118] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[119] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[120] Lettera aggiunta dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[121] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[122] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[123] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[124] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[125] Comma già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[126] Comma già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[127] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[128] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[129] Articolo già modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201, dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[130] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[131] Comma già modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[132] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[133] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[134] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[135] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[136] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[137] Articolo già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[138] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[139] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[140] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[141] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[142] Comma sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[143] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[144] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[145] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[146] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[147] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[148] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[149] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[150] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[151] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[152] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[153] Comma già modificato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[154] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[155] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[156] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[157] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.

[158] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[159] Comma già modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[160] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[161] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[162] Comma già modificato dall'art. 5 bis del D.L. 10 settembre 2004, n. 238, convertito dalla L. 5 novembre 2004, n. 263 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[163] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[164] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

[165] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[166] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[167] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[168] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[169] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[170] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[171] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[172] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

[173] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[174] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[175] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[176] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[177] Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[178] Articolo inserito dall'art. 16 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

[179] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201.

[180] Tabella così modificata dall'art. 10 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[181] Tabella così modificata dall'art. 10 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[182] Tabella già modificata dall'art. 8 del D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e così ulteriormente modificata dall'art. 10 del D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

[183] Tabella soppressa dall'art. 7 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172.