§ 17.3.168 - D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354.
Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:20/09/1999
Numero:354


Sommario
Art. 1.  Trasferimento delle opere e degli alloggi.
Art. 2.  Completamento degli interventi.
Art. 3.  Supporto tecnico e semplificazioni procedurali.
Art. 4.  Unità immobiliari trasferite ai comuni.
Art. 5.  Canoni di locazione.
Art. 6.  Piano di vendita degli alloggi.
Art. 7.  Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare.
Art. 8.  Definizione del contenzioso.
Art. 9.  Completamento delle procedure di espropriazione in corso.
Art. 10.  Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli.
Art. 11.  Disposizione finanziaria.


§ 17.3.168 - D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354.

Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144

(G.U. 15 ottobre 1999, n. 243)

 

     Art. 1. Trasferimento delle opere e degli alloggi.

     1. Il commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1997, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1997, e successivi decreti di nomina, entro e non oltre centoventi giorni dall'approvazione del piano di cui all'articolo 42, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, completa le procedure di trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti ed ai comuni destinatari, che li prendono in consegna insieme alla relativa documentazione. A tal fine il commissario straordinario procede immediatamente ad una puntuale ricognizione della documentazione esistente relativa ai singoli beni da trasferire. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i comuni interessati possono prendere visione degli atti e richiedere chiarimenti. Alla consegna delle opere, degli alloggi e della documentazione il commissario straordinario ed il rappresentante del soggetto destinatario sottoscrivono apposito processo verbale.

     2. A decorrere dalla data del processo verbale di cui al comma 1 e comunque allo scadere del termine di cui al primo periodo del medesimo comma 1, l'ente destinatario assume tutti gli obblighi ed i diritti relativi allo stato di proprietario nonché quelli nei confronti del concessionario scaturenti dagli atti convenzionali, come previsto dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

 

          Art. 2. Completamento degli interventi.

     1. Per la conclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento, necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144, e delle relative opere di urbanizzazione, sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 42, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo articolo 42, comma 3, nonché per la definizione del contenzioso, gli enti destinatari e il commissario straordinario contraggono mutui o effettuano altre operazioni finanziarie nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dello stesso articolo. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della ripartizione delle risorse effettuata con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce annualmente agli enti destinatari e al commissario straordinario le quote dei limiti d'impegno necessarie al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e delle altre operazioni finanziarie. L'assunzione dei mutui da parte degli enti locali non è considerata ai fini del limite massimo di indebitamento previsto dalla legislazione vigente.

     2. Il commissario straordinario stabilisce il termine per la realizzazione degli interventi di competenza degli enti destinatari. Decorso tale termine, e previa diffida, il commissario straordinario, utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione degli enti destinatari, nomina il provveditore alle opere pubbliche della Campania commissario ad acta per il completamento degli interventi.

 

          Art. 3. Supporto tecnico e semplificazioni procedurali.

     1. Ai fini del completamento del programma di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonché delle procedure di cui all'articolo 9, gli enti proprietari, in persona dei sindaci o dei rispettivi rappresentanti legali, individuati dal decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, come modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si avvalgono degli atti, delle procedure, nonché dei poteri già attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE.

     2. Per il completamento delle operazioni in corso, compresi l'ultimazione dei lavori, il collaudo e il ripristino delle opere vandalizzate, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposita convenzione, dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli o del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, nonché delle strutture del commissario straordinario e del relativo personale in servizio alla data del 13 giugno 1999.

     3. Il personale in servizio presso la struttura del commissario straordinario alla data del 7 agosto 1997 rientra nelle amministrazioni di appartenenza alla scadenza del termine di cui all'articolo 2. All'atto del rientro nelle amministrazioni di appartenenza si computano il periodo di servizio e le funzioni svolte presso la struttura dei commissari straordinari di Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, del funzionario incaricato dal CIPE e del commissario straordinario di Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1997 e successivi decreti di nomina. Le funzioni di commissario straordinario rientrano tra quelle di dirigente di prima fascia di cui all'articolo 23 , comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. In caso di accertata carenza di organico, gli enti di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni con strutture tecnicamente idonee e con professionisti esterni per lo svolgimento di attività specificamente individuate. I componenti della commissione di collaudo, il direttore dei lavori e l'ingegnere capo nominati per gli interventi previsti dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, restano in carica fino all'approvazione del collaudo definitivo. La commissione di collaudo opera a maggioranza dei componenti. Nel caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza per due sedute, anche non consecutive, l'ente destinatario nomina una nuova commissione.

     5. Per l'affidamento di opere strettamente necessarie per gli interventi di cui all'articolo 2, è ammessa la trattativa privata, qualora l'importo dei lavori non sia superiore al limite di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

     6. Per l'espletamento dei compiti attribuiti, il commissario straordinario si avvale degli atti, delle procedure, nonché dei poteri già attribuiti al funzionario incaricato dal CIPE. Il commissario, su conforme parere del gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, può stipulare convenzioni con tecnici esterni in numero non superiore a cinque, nonché assumere fino a cinque unità di personale di supporto, con contratto di diritto privato a tempo determinato per una durata comunque non superiore a quella occorrente per il completamento degli interventi di cui al presente decreto, nell'ambito delle disponibilità finanziarie della propria contabilità speciale.

 

          Art. 4. Unità immobiliari trasferite ai comuni.

     1. I comuni destinatari del patrimonio edilizio e delle opere infrastrutturali realizzate nell'ambito del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla data del processo verbale di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono all'accatastamento degli alloggi, indicando lo stato di conservazione e manutenzione, l'occupante ed il titolo di occupazione e specificando se vi sia corresponsione di un canone e il relativo ammontare.

     2. Se emergono inadempimenti del concessionario che ha realizzato le opere rispetto agli obblighi contrattualmente assunti e ancora rilevabili in ragione dello stato delle procedure di collaudo e del tempo trascorso, essi sono ritualmente contestati in sede di conferenza di servizi ovvero di accordo per la definizione in via amministrativa delle controversie di cui all'articolo 8.

 

          Art. 5. Canoni di locazione.

     1. Per tutti gli immobili che, alla data di cui all'articolo 4, risultano occupati senza titolo, i comuni destinatari provvedono alla regolarizzazione del rapporto locativo, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale, e previo accertamento del requisito del perdurare dell'occupazione, da parte del medesimo nucleo familiare, per almeno un biennio antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. I comuni destinatari, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, procedono ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale della Campania 2 luglio 1997, n. 18.

     3. I canoni di locazione degli alloggi realizzati nell'ambito del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono determinati con i criteri di cui alla legge regionale della Campania 14 agosto 1997, n. 19, ridotti del 40% qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare interessato sia compreso fra 21 e i 30 milioni annui, del 30% qualora sia compreso tra i 30 e i 40 milioni ovvero del 50% qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia inferiore ai 21 milioni.

 

          Art. 6. Piano di vendita degli alloggi.

     1. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, un piano di vendita degli alloggi realizzati ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

     2. Nel piano di vendita è prevista la priorità nell'acquisto a favore degli occupanti che, all'atto dell'adozione dello stesso piano, risultano in regola con la corresponsione dei canoni.

     3. Il piano di vendita prevede, altresì, la capitalizzazione dei canoni corrisposti dagli assegnatari e dagli occupanti, da computarsi nel prezzo di acquisto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché la detraibilità dal valore di riscatto dell'alloggio, in misura non superiore all'80%, delle spese documentate successive al 22 maggio 1999, per riparazioni e manutenzioni straordinarie.

 

          Art. 7. Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare.

     1. I comuni provvedono alla gestione ed alla manutenzione del patrimonio immobiliare realizzato nell'ambito del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e loro trasferito, anche, ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante affidamento in concessione ad operatori pubblici o privati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalità sociali perseguibili in conformità alla destinazione delle opere, compatibilmente con il criterio di economia di gestione, privilegiando nell'eventuale affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalità.

 

          Art. 8. Definizione del contenzioso.

     1. Al fine della definizione transattiva delle controversie in corso fra concedente e concessionario derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il commissario straordinario procede alla ricognizione del contenzioso avente titolo immediato e diretto in atti o fatti verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari, sia se questo si sia perfezionato ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sia se abbia avuto luogo nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, prendendo in esame:

     a) le sentenze e i lodi arbitrali passati in giudicato e non ancora eseguiti e i relativi giudizi di esecuzione;

     b) le sentenze e i lodi arbitrali eseguiti non ancora passati in giudicato e i relativi eventuali giudizi di impugnazione;

     c) le sentenze e i lodi arbitrali non ancora passati in giudicato e non ancora eseguiti e i relativi giudizi di impugnazione e di esecuzione;

     d) i giudizi ordinari o arbitrali in corso o le istanze di accesso ad arbitrato notificate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

     e) le richieste dei concessionari che, seppure non ancora oggetto di atti introduttivi di giudizi alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state formalmente avanzate alla stessa data.

     2. Sulla base della ricognizione prevista dal comma 1, il commissario straordinario comunica, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'inizio della procedura di definizione transattiva delle controversie relative ad un intero comparto, ovvero a singole opere, e formula successivamente un'ipotesi di definizione, previa acquisizione del parere del gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e per quanto riguarda le controversie di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, previa acquisizione delle relazioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Il commissario straordinario determina, altresì, l'ammontare dell'acconto da corrispondersi al concessionario ai sensi dell'articolo 42, comma 6, lettera e), ultima parte, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e provvede al relativo pagamento.

     3. Ove la definizione comprenda anche l'ultimazione delle opere, la proposta del commissario straordinario è preceduta da una conferenza di servizi convocata dal commissario medesimo alla quale partecipano il rappresentante dell'ente destinatario e gli altri soggetti competenti ad adottare atti procedimentali necessari al completamento dell'opera. Ai fini dell'accordo transattivo, alla conferenza di servizi partecipa anche il concessionario dell'opera.

     4. Nelle more del procedimento di definizione del contenzioso e fino alla sua conclusione, intervenuta la corresponsione dell'acconto di cui al comma 2, il concessionario non può procedere sulla base di titoli aventi efficacia esecutiva; le eventuali azioni esecutive già intraprese sono sospese con svincolo dei beni pignorati ed i titoli non sono produttivi di interessi.

     5. In ogni caso la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e delle azioni esecutive di cui al comma 4 cessa decorsi centoventi giorni dall'inizio della procedura di definizione transattiva.

     6. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al comma 5 non sia stato raggiunto l'accordo sulla definizione transattiva, le parti possono concordare la proroga della sospensione di cui al comma 4, previo pagamento di un ulteriore acconto.

     7. Il pagamento dell'importo scaturente dalla definizione in via transattiva delle controversie determina l'estinzione di ogni attività processuale sia di cognizione che di esecuzione e la rinuncia reciproca delle parti ad avvalersi degli effetti delle sentenze o lodi arbitrali ottenuti nell'ambito delle controversie oggetto della definizione.

 

          Art. 9. Completamento delle procedure di espropriazione in corso.

     1. Per l'attuazione dei procedimenti di espropriazione emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'ente destinatario provvede alla fissazione dei termini stabiliti dall'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e, conseguentemente, ove necessario, alla proroga degli stessi.

     2. In deroga all'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono protratti di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sono prolungati a sei mesi, a decorrere dall'emanazione dei relativi decreti, i termini per l'occupazione delle aree [1].

     3. La competenza all'emanazione dei decreti di espropriazione è attribuita al prefetto ed ai rappresentanti legali degli enti destinatari. A tal fine essi verificano:

     a) l'esistenza del provvedimento di occupazione dell'area, dei provvedimenti indicanti il termine finale dei lavori, delle procedure espropriative nonché delle eventuali proroghe;

     b) l'avvenuto pagamento o deposito dell'indennità di esproprio;

     c) l'avvenuto frazionamento approvato dall'ufficio tecnico erariale (UTE).

     4. In ogni caso di utilizzazione del bene occupato, il sindaco, con proprio decreto, dichiara l'acquisizione del bene al patrimonio comunale; ove il bene sia trasferito a diverso ente destinatario, il rappresentante legale dell'ente chiede al prefetto l'emanazione del relativo decreto di acquisizione.

 

          Art. 10. Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli.

     1. I comuni, per l'esercizio delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 possono avvalersi, previa convenzione, dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.

 

          Art. 11. Disposizione finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 42, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché dell'articolo 50, comma 1, lettera l), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 


[1] I termini di cui al presente comma sono stati prorogati, da ultimo, al 31 dicembre 2003, dall'art. 7 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.