Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.10 organi ausiliari |
Data: | 19/10/2004 |
Numero: | 257 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il D.L. 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle [...] |
§ 80.10.55 - L. 19 ottobre 2004, n. 257.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali.
(G.U. 19 ottobre 2004, n. 246)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2004, N. 220.
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. (Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994). - 1. All'articolo 3-bis, comma 1, del
2. Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del
3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonchè ai soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del
5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del
6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1° gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime.
7. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del
8. Mediocredito centrale spa è autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
Art. 1-ter. (Assunzioni di personale a tempo determinato delle universita). - 1. All'articolo 3, comma 68, della
Art. 1-quater. (Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche). - 1. Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, in servizio all'11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all'articolo 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni può, a domanda, completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di quindici anni di servizio all'estero.
Art. 1-quinquies. (Differimento di termini). - 1. All'articolo 3 della
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005";
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole:
"30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005" e le parole: "31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005"».
All'articolo 2:
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 2 milioni di euro per il 2004 ed in 6 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
1-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 10 della
nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui».
All'articolo 3, al comma 1, le parole: «Il termine di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «I termini di cui agli articoli 1 e 2» e le parole: «è differito» sono sostituite dalle seguenti: «sono differiti».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. (Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa). - 1. Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente di alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3-ter. (Modifica all'articolo 1 del
Art. 3-quater. (Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari). - 1. All'articolo 8 del
"1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
2. All'articolo 3 della
Art. 3-quinquies. (Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale). - 1. Il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del
Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari».