§ 2.14.46 - L.R. 19 ottobre 2020, n. 29.
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1985 in materia di termini per la presentazione delle domande di contributi e autorizzazione di spesa a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:19/10/2020
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1985 (Dichiarazione dello stato di calamità naturale)
Art. 2.  Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1985 (Presentazione delle domande di contributi)
Art. 3.  Autorizzazione di spesa a favore della Direzione della protezione civile
Art. 4.  Norma finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 2.14.46 - L.R. 19 ottobre 2020, n. 29.

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1985 in materia di termini per la presentazione delle domande di contributi e autorizzazione di spesa a favore della Direzione della protezione civile

(B.U. 22 ottobre 2020, n. 65)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1985 (Dichiarazione dello stato di calamità naturale)

1. L'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), è sostituito dal seguente: "Art. 2 (Dichiarazione dello stato di calamità naturale)

1. Ai fini della presente legge lo stato di calamità naturale è dichiarato dal comune interessato con delibera della Giunta comunale, assunta ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni, da trasmettere alla Direzione generale della protezione civile entro dieci giorni dall'evento calamitoso.".

 

     Art. 2. Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1985 (Presentazione delle domande di contributi)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito: "1. Le domande per essere ammessi ai contributi di cui all'articolo 1 sono indirizzate alla Direzione generale della protezione civile entro un anno dalla data della calamità naturale. Limitatamente agli eventi verificatisi nel 2018, 2019 e primo semestre del 2020, le domande possono essere presentate entro il 30 giugno 2021.".

 

     Art. 3. Autorizzazione di spesa a favore della Direzione della protezione civile

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), e allo scopo di far fronte agli ulteriori compiti rientranti nella competenza della Direzione generale della protezione civile regionale, è autorizzata la spesa annua di euro 2.000.000 (missione 11 - programma 01 - titolo 1).

 

     Art. 4. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, determinati in euro 2.000.000 annui, si fa fronte rispettivamente:

a) per l'anno 2020 mediante pari utilizzo delle risorse già stanziate per tali finalità in conto della missione 11 - programma 01 - titolo 1 ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 8 della legge regionale n. 9 del 2020;

b) per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.0001;

c) a decorrere dall'anno 2023 con legge annuale di bilancio.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 11 - programma 01 - titolo 1 2021 euro 2.000.000 2022 euro 2.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.0001 2021 euro 2.000.000 2022 euro 2.000.000.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).