Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.4 zootecnia |
Data: | 28/12/2020 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici. |
Art. 2. Abrogazioni. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 2.4.88 - L.R. 28 dicembre 2020, n. 34.
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici.
(B.U. 31 dicembre 2020, n. 76)
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della
1. Nell'articolo 1 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'Agenzia LAORE, per garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale e la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali, è autorizzata ad erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, l'Agenzia, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno é autorizzata ad assumere, tramite concorso pubblico per titoli e colloquio, il personale necessario nei limiti di una prima corrispondente dotazione organica determinata nel numero complessivo massimo di 260 unità. Nel concorso è prevista la valorizzazione, con apposito punteggio, delle esperienze e competenze maturate nello svolgimento delle attività connesse all'attuazione dei programmi finanziati dalla Regione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della
2-ter. Per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle procedure di cui al comma 2-bis e al solo fine di consentire la continuità dei servizi legati all'assistenza tecnica degli imprenditori zootecnici ed evitare un grave pregiudizio al settore, l'Agenzia è autorizzata ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi prorogabili una sola volta per dodici mesi, il contingente di personale necessario allo svolgimento delle suddette attività già in servizio nell'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna e impegnato nello svolgimento delle medesime attività. L'assunzione a tempo determinato di cui al presente comma non costituisce in alcun modo il presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. Il predetto contingente, essendo legato ad esigenze funzionali non temporanee dell'Agenzia LAORE, per le quali il Piano triennale del fabbisogno di personale prevede l'assunzione di unità lavorative a tempo indeterminato, non rileva al fine della determinazione della misura massima del 3 per cento della dotazione organica prevista dall'articolo 6.1, comma 2, della
c) i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) nel comma 5 le parole "dei commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "del comma 2-bis";
e) nel comma 6 le parole "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 2-bis e 2-ter";
f) nel comma 7 le parole "dei commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 2-bis e 2-ter".
Art. 2. Abrogazioni.
1. Il comma 40 dell'articolo 2 della
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).