§ 2.4.88 - L.R. 28 dicembre 2020, n. 34.
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:28/12/2020
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici.
Art. 2.  Abrogazioni.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 2.4.88 - L.R. 28 dicembre 2020, n. 34.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici.

(B.U. 31 dicembre 2020, n. 76)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici.

1. Nell'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Agenzia LAORE, per garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale e la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali, è autorizzata ad erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2006.";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, l'Agenzia, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno é autorizzata ad assumere, tramite concorso pubblico per titoli e colloquio, il personale necessario nei limiti di una prima corrispondente dotazione organica determinata nel numero complessivo massimo di 260 unità. Nel concorso è prevista la valorizzazione, con apposito punteggio, delle esperienze e competenze maturate nello svolgimento delle attività connesse all'attuazione dei programmi finanziati dalla Regione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 13 del 2006.

2-ter. Per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle procedure di cui al comma 2-bis e al solo fine di consentire la continuità dei servizi legati all'assistenza tecnica degli imprenditori zootecnici ed evitare un grave pregiudizio al settore, l'Agenzia è autorizzata ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi prorogabili una sola volta per dodici mesi, il contingente di personale necessario allo svolgimento delle suddette attività già in servizio nell'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna e impegnato nello svolgimento delle medesime attività. L'assunzione a tempo determinato di cui al presente comma non costituisce in alcun modo il presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. Il predetto contingente, essendo legato ad esigenze funzionali non temporanee dell'Agenzia LAORE, per le quali il Piano triennale del fabbisogno di personale prevede l'assunzione di unità lavorative a tempo indeterminato, non rileva al fine della determinazione della misura massima del 3 per cento della dotazione organica prevista dall'articolo 6.1, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni.";

c) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) nel comma 5 le parole "dei commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "del comma 2-bis";

e) nel comma 6 le parole "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 2-bis e 2-ter";

f) nel comma 7 le parole "dei commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 2-bis e 2-ter".

 

     Art. 2. Abrogazioni.

1. Il comma 40 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) è abrogato.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).