§ 2.3.342 - L. 12 luglio 2024, n. 101.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:12/07/2024
Numero:101


Sommario
Art. 1. 


§ 2.3.342 - L. 12 luglio 2024, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale.

(G.U. 13 luglio 2024, n. 163)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 2024, N. 63

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo le parole: «congiunture avverse» il segno di interpunzione «,» è soppresso, dopo le parole: «nonchè di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo» sono inserite le seguenti: «, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico» e le parole da: «, anche contenendo gli effetti» fino a: «granchio blu (Callinectes sapidus),» sono soppresse;

     al comma 2:

     al primo periodo, dopo le parole: «almeno al 20 per cento,» sono inserite le seguenti: «o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria,» e dopo le parole: «all'articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al terzo periodo, le parole: «nuovi o maggior oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri»;

     al quarto periodo, dopo le parole: «rilasciate dal Fondo» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «alimentare (ISMEA)» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al quinto periodo, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti» e la parola: «relative» è sostituita dalla seguente: «relativi»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: "e della pesca" sono inserite le seguenti: "nonchè alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168"»;

     al comma 3, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 43 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023,» e le parole: «nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura» sono soppresse;

     al comma 4, al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,», dopo le parole: «è incrementata di» sono inserite le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2024 e» e dopo le parole: «10 milioni di euro» il segno di interpunzione «,» è soppresso; al terzo periodo, le parole: «pari a 10 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro» e le parole: «delle proiezioni» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento»;

     dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e di rilancio della produttività e della competitività, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori. I contributi di cui al presente comma sono concessi tramite l'ISMEA.

     4-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 4-bis.

     4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

     a) quanto a 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;

     b) quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;

     c) quanto a 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario»;

     al comma 5, le parole: «nel limite complessivo di 32 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite complessivo di 32 milioni di euro,», le parole: «e di contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «e al contrasto» e la parola: «prolificazione» è sostituita dalla seguente: «proliferazione»;

     dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, sono concessi contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nonchè il limite del contributo per singolo intervento.

     5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

     al comma 6, capoverso 6, dopo le parole: «sono prorogati di due anni» sono inserite le seguenti: «, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge,», le parole: «n. 234 e dell'articolo 38-bis» sono sostituite dalle seguenti: «n. 234, e di cui all'articolo 38-bis» e le parole: «del 29 settembre», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre»;

     al comma 7, lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 1, le parole: «di prodotti agricoli, nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «di prodotti agricoli e nel settore»;

     al comma 8:

     al primo periodo, le parole: «oneri di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, come modificato dal comma 6 del presente articolo» e le parole: «e della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «e di quello della pesca e dell'acquacoltura»;

     al terzo periodo, le parole: «cui al precedente periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente periodo», dopo le parole: «all'articolo 16-bis» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «n. 162,» sono inserite le seguenti: «introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo,»;

     al comma 9, le parole: «oneri di cui al comma 7, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «oneri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo»;

     dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

     «9-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "di produzioni vegetali" sono inserite le seguenti: "con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonchè di produzioni vegetali";

     b) le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

     9-ter. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le funzionalità del sistema Carta dell'uso dei suoli, i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo regolamento sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     9-quater. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è abrogato»;

     alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole,» sono inserite le seguenti: «florovivaistiche,».

     Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 1-bis (Disposizioni urgenti relative alla carta di pagamento "Dedicata a te"). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la rendicontazione delle somme erogate".

 

     Art. 1-ter (Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100). - 1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

     "i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;

     i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102";

     b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

     "3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies"».

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti» sono sostituite dalle seguenti: «per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti»;

     al comma 2:

     all'alinea, le parole: «derivanti dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dall'attuazione del comma 1» le parole: «valutati in 83,7» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 67,45» e dopo le parole: «2024 e 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     alla lettera a), le parole: «n. 85,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 85;»;

     la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

     al comma 4, le parole: «All'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione del comma 3» e le parole: «senza oneri nuovi o aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

     Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2-bis (Interventi in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

     2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono essere destinate anche a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

     Art. 2-ter (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro). - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "la decadenza dal beneficio" sono inserite le seguenti: "e di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e irregolare";

     b) dopo le parole: "il personale ispettivo dell'INL" sono inserite le seguenti: ", compreso il personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai sensi dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,".

     2. L'INPS è autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 403 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

     3. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 111 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

     4. Ai fini dei commi 2 e 3, l'INPS e l'INAIL sono autorizzati per l'anno 2024 a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta mediante l'uso di tecnologie digitali, con la facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, le amministrazioni possono coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previ interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.

 

     Art. 2-quater (Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura). - 1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     "5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonchè il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo".

     2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 2-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in agricoltura). - 1. Al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo è istituita, presso l'INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL.

     2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono le imprese, in forma singola o associata, di cui all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

     3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono individuati i requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, la documentazione per la verifica del loro possesso, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2 già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonchè i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto nonchè delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l'INPS rilascia all'impresa richiedente un'attestazione di conformità.

     4. Alla stipulazione del contratto di appalto le imprese di cui all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge n. 92 del 1979 rilasciano al committente la polizza fideiussoria assicurativa di cui al comma 3.

     5. La stipulazione o l'esecuzione del contratto di appalto in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, a carico del committente e dell'appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito, l'iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

     6. Alle attività di cui ai commi da 1 a 5 l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «Le imprese agricole, che nel corso della campagna 2023, hanno subito» sono inserite le seguenti: «e segnalato», dopo la parola: «actinidia» il segno di interpunzione «,» è soppresso, dopo le parole: «agenti patogeni» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «fondi mutualistici» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «del comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della "moria del kiwi" sul proprio territorio, come definita dal Servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

     al comma 2, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «è effettuata»;

     al comma 4:

     al primo periodo, le parole: «12 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «44 milioni di euro», le parole: «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni», dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni»;

     il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

     a) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

     b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario;

     c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

     al comma 5:

     al primo periodo, le parole: «un ulteriore milione» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 2 milioni»;

     al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro»;

     dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 855 è inserito il seguente:

     "855-bis. Il fondo di cui al comma 855 può essere altresì utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonchè di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus".

     5-ter. La dotazione del fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

     5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

     al comma 6, le parole: «per un importo» sono soppresse;

     al comma 7, dopo la parola: «nazionali» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «annui» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al comma 8, dopo la parola: «annui» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

     «8-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonchè per le riconversioni verso altre colture. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

     8-ter. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 al mese di maggio 2024, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, possono accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5. Per la relativa procedura, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

     8-quater. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 8-ter. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

     alla rubrica, le parole: «e dalla flavescenza dorata» sono sostituite dalle seguenti: «, dalla flavescenza dorata e dalla Xylella fastidiosa» e le parole: «di AGRI-CAT s.r.l.» sono sostituite dalle seguenti: «della società AGRI-CAT s.r.l.».

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     «Art. 3-bis (Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli). - 1. I registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto definisce le modalità attuative del presente articolo, sentite le organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola».

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     alla lettera b), le parole: «dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo»;

     alla lettera d):

     al capoverso 6-bis, dopo la parola: «regolamenti» il segno di interpunzione «,» è soppresso, dopo la parola: «agroalimentari» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «rapporti tra imprese della filiera» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti tra imprese nella filiera»;

     al capoverso 6-ter, le parole da: «del decreto legislativo» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «all'ICQRF»;

     al capoverso 6-quater, le parole: «rapporti tra imprese della filiera» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti tra imprese nella filiera» e dopo la parola: «fornitore» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     «d-bis) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole: "tutte le informazioni necessarie" sono inserite le seguenti: ", in particolare mediante l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e ai relativi servizi,"»;

     al comma 2, dopo le parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento»;

     al comma 3, le parole: «dal 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2024» e dopo le parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «dello stanziamento».

     Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 4-bis (Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 139 a 142 sono sostituiti dai seguenti:

     "139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenuti a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a: a) 30 tonnellate annue per il frumento duro; b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero; c) 80 tonnellate annue per il mais; d) 40 tonnellate annue per l'orzo; e) 60 tonnellate annue per il sorgo; f) 30 tonnellate annue per l'avena; g) 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonchè le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.

     140. Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e dell'Unione europea, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139 entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

     141. Le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142 sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

     142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare con le modalità e nei tempi previsti dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141".

     2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 4-ter (Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare). - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese".

     2. Al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese";

     b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il beneficio di cui alla presente lettera non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003".

     3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al primo periodo sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese".

     4. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese"».

     All'articolo 5:

     al comma 1:

     al capoverso 1-bis:

     al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono soppresse, dopo le parole: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c),» sono inserite le seguenti: «incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonchè le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,» e le parole: «, e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo»;

     al secondo periodo, le parole: «Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,» sono sostituite dalle seguenti: «comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto» e le parole: «dal Piano nazionale degli investimenti complementari» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale per gli investimenti complementari»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intende scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare con le modalità previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423 è inserito il seguente:

     "423-bis. Le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari".

     2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025».

     Nel capo I, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

     «Art. 5-bis (Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole). - 1. Al fine di garantire la continuità di produzione di energia da biogas funzionale all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonchè di garantire il sostegno alle filiere produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi" sono sostituite dalle seguenti: "i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027".

     2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano autoconsumato è da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purchè il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall'applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito».

     All'articolo 6:

     il comma 1 è soppresso;

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «il Fondo di conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo di parte capitale» e, al secondo periodo, le parole: «di euro per il», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina africana e dare attuazione al Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA), sino al 31 dicembre 2028 è consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023, nonchè il ricorso al foraggiamento attrattivo»;

     al comma 3:

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) all'articolo 2:

     1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione";

     2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia";

     3) dopo il comma 9-ter è inserito il seguente:

     "9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis nonchè per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i subcommissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo"»;

     alla lettera b), capoverso Art. 2-bis:

     al comma 1, le parole: «per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana» e le parole: «della medesima legge n. 157 del 1992» sono soppresse;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «un contingente di massimo 177 unità» sono sostituite dalle seguenti: «un contingente composto di un massimo di 177 unità», le parole: «il servizio di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le attività di cui al comma 1» e dopo le parole: «terzo periodo» sono aggiunte le seguenti: «del presente comma»;

     al secondo periodo, le parole: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario di cui all'articolo 2»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 3, primo periodo, le parole: «ordinanza del Ministero della salute 24 agosto 2023, n. 5» sono sostituite dalle seguenti: «ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5/2023 del 24 agosto 2023» e le parole: «e può procedere» sono sostituite dalle seguenti: «e lo stesso personale può procedere»;

     al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario di cui all'articolo 2»;

     i commi 6 e 7 sono soppressi;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

     "2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185"».

     All'articolo 7:

     al comma 1, la parola: «prolificazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «proliferazione»;

     al comma 2, dopo le parole: «del funzionamento» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al comma 3, alinea, dopo la parola: «personale» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al comma 4, al primo periodo, le parole: «personale, non dirigenziale,» sono sostituite dalle seguenti: «personale non dirigenziale», al secondo periodo, dopo le parole: «comma 2» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «la struttura» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al terzo periodo, dopo le parole: «è reso indisponibile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al quarto periodo, dopo le parole: «2025 e 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 5, alinea, la parola: «prolificazione» è sostituita dalla seguente: «proliferazione»;

     al comma 6, dopo le parole: «del piano di intervento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5», le parole: «Consiglio nazionale della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio nazionale delle ricerche» e le parole: «approvano il piano di intervento di cui al primo periodo, con decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «approvano con proprio decreto il piano di intervento di cui al primo periodo»;

     al comma 7, dopo le parole: «a mezzo di ordinanze» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al comma 9:

     all'alinea, dopo le parole: «al comma 5» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «derivanti dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» e le parole: «complessivamente quantificati in 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026»;

     alla lettera a), dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

     alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

     al comma 10, le parole: «della sicurezza energetica,» sono sostituite dalle seguenti: «della sicurezza energetica e».

     All'articolo 8:

     al comma 2, le parole: «dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4, e parte II, capitolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019» e dopo le parole: «finalità perseguite» sono inserite le seguenti: «, anche promuovendo e sovraintendendo i processi afferenti all'attuazione dei piani di autocontrollo aziendale e all'applicazione di programmi vaccinali in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea»;

     al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «è reso indisponibile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 6, secondo periodo, le parole: «quanto a euro 76.720 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 76.720 per l'anno 2024,» e le parole: «quanto a euro 125.160,00 per l'anno 2025 ed euro 54.800,00 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 125.160 per l'anno 2025 e a euro 54.800 per l'anno 2026,»;

     alla rubrica, le parole: «di brucellosi» sono sostituite dalle seguenti: «della brucellosi».

     All'articolo 9:

     al comma 1:

     alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: «nel libro primo, titolo IV, capo V, sezione I, dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente:»;

     alla lettera b), capoverso a), le parole: «tramite il comandante generale» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il Comandante generale»;

     alla lettera c), capoverso 2-quater, le parole: «della agricoltura», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura».

     Nel capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 9-bis (Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000";

     b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     "4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024".

 

     Art. 9-ter (Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche). - 1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, entro trenta giorni non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore".

     2. All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     "6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della suddetta legge sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalità previsti dal comma 6 del presente articolo. Le certificazioni devono essere inserite sul portale informatico del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai contributi dovuti a partire dall'anno 2020.

     4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 9-quater (Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA). - 1. Al fine di razionalizzare e di aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del SIAN, nonchè al fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica, la società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. è incorporata di diritto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata "Agenzia".

     2. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti.

     3. Il Registro delle imprese provvede alla cancellazione di SIN S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, da presentare successivamente al completamento delle attività di cui al comma 4.

     4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il bilancio di chiusura di SIN S.p.A. e la situazione patrimoniale della società sono deliberati dagli organi in carica alla data dell'incorporazione e trasmessi all'Agenzia, che informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

     5. Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati, fino alla data dell'incorporazione di cui al comma 1. Per gli adempimenti di cui al comma 4, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine di cui al medesimo periodo.

     6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali di SIN S.p.A., come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al fondo di dotazione dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

     7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a decorrere dall'anno 2024 le risorse stanziate sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.

     8. Il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per effetto dell'incorporazione di cui al comma 1, è trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione pubblica finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonchè alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base dell'esperienza maturata presso la società di provenienza. La procedura di selezione pubblica, da svolgere secondo le modalità indicate con atto del direttore dell'Agenzia, è completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione di cui al comma 9.

     9. Il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando che la spesa massima sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.A. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per l'anno 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata in misura corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di un numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facoltà assunzionali dell'Agenzia maturate e disponibili a legislazione vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.

     11. Il direttore dell'Agenzia provvede altresì all'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza dell'incorporazione di cui al comma 1.

     12. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9, al personale proveniente da SIN S.p.A. si applica mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 7:

     a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;

     b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva;

     c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza dell'eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e b) con corrispondente incremento del Fondo risorse decentrate e del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti;

     d) il regime previdenziale in godimento.

     13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'Agenzia predispone un piano triennale, che trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attività di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa possibile.

     14. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui al comma 13 del presente articolo, all'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: "il Ministero" sono sostituite dalla seguente: "AGEA";

     b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

     La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare».

     All'articolo 10:

     al comma 1, capoverso b), dopo le parole: «del lavoro e» sono inserite le seguenti: «delle associazioni» e le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)"».

     Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

     «Art. 10-bis (Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2024, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni è effettuato, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

     All'articolo 11:

     al comma 1:

     alla lettera a):

     al numero 1), capoverso 3-bis, le parole: «cabina di regia» sono sostituite dalle seguenti: «Cabina di regia»;

     al numero 2):

     al capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le parole: «Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3» e, al quarto periodo, le parole: «si intende» sono sostituite dalle seguenti: «si intendono», le parole: «di cui al comma 516, articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e dopo le parole: «delle infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;

     al capoverso 4-ter, dopo le parole: «Commissario straordinario» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3»;

     al numero 3), capoverso 5, le parole: «di cui all'Allegato A-bis e all'Allegato A-ter», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2», le parole: «di interventi nel settore idrico» sono soppresse e le parole: «di cui all'Allegato A-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'Allegato 2»;

     alla lettera b):

     al numero 2), alla parola: «anche» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «pubblica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al numero 3), le parole: «il secondo periodo è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «le parole da: "; provvede" fino alla fine della lettera sono soppresse»;

     al numero 5), all'alinea, le parole: «, sono inserite, in fine,» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte» e, al capoverso h-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     al numero 6), le parole: «al settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ottavo periodo»;

     al comma 2, dopo le parole: «dalla legge» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «sono aggiunti gli Allegati A-bis e A-ter» sono sostituite dalle seguenti: «all'Allegato A sono premessi gli Allegati 1 e 2»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati"».

     All'articolo 12:

     al comma 1, la parola: «disciplinato» è sostituita dalle seguenti: «da disciplinare» e dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 303» sono inserite le seguenti: «, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare ai sensi del comma 1»;

     al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare ai sensi del comma 1»;

     al comma 3, al terzo periodo, le parole: «, e l'incarico di Capo del Dipartimento,» sono sostituite dalle seguenti: «e l'incarico di Capo del Dipartimento» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «A tale fine» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al comma 4:

     al primo periodo, le parole: «un ulteriore contingente di cinque unità di personale non dirigenziale, equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «un ulteriore contingente di sette unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e di quattro unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale» e le parole: «proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri» sono sostituite dalle seguenti: «proveniente da Ministeri»;

     l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine è autorizzata la spesa massima di 612.278 euro per l'anno 2024 e di 1.049.619 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo»;

     al comma 5, dopo le parole: «comma 11,» è inserita la seguente: «del»;

     al comma 6:

     al primo periodo, dopo le parole: «alla data di cui al medesimo comma 2,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,», le parole: «venti unità complessive» sono sostituite dalle seguenti: «ventisei unità complessive» e dopo le parole: «predetta data di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «data di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo,»;

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.747.236 euro per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

     a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     b) quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

     Nel capo IV, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

     «Art. 12-bis (Disposizioni in materia di conferimento di incarichi). - 1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia".

     2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attività professionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

     All'articolo 13:

     al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 39» sono inserite le seguenti: «, comma 1,», le parole: «al comma 1, dopo il primo periodo,» sono soppresse e dopo le parole: «il seguente» è inserita la seguente: «periodo»;

     al comma 2, la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine» e dopo le parole: «del presente comma» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti".

     2-ter. All'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: "salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente" sono inserite le seguenti: ". Ove le bonifiche ambientali siano completate, le ulteriori disponibilità che eventualmente residuano possono essere destinate" e la parola: ", nonchè" è soppressa».

     All'articolo 14:

     al comma 1, le parole: «assegna termine» sono sostituite dalle seguenti: «assegna un termine» e le parole: «sono nettamente» sono sostituite dalle seguenti: «siano nettamente»;

     al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 3, le parole: «, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, all'articolo 17-bis, comma 5, alinea, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97» e dopo le parole: «funzioni specialistiche» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

     All'articolo 15:

     al comma 1, dopo le parole: «n. 191,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13,».

     Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 15-bis (Tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico). - 1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria di imprese di interesse strategico nazionale, nel caso in cui la vendita dei compendi aziendali, effettuata all'esito di una procedura di evidenza pubblica, sia dichiarata nulla o sia annullata in conseguenza di vizi di atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita, gli effetti della vendita restano fermi nei confronti degli acquirenti e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

 

     Art. 15-ter (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

     All'Allegato I, le parole «ALLEGATO A-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1» e la terza riga è soppressa.

     All'Allegato II, le parole: «ALLEGATO A-ter» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 2».