§ 79.1.194 - D.L. 31 dicembre 2024, n. 208.
Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonchè per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.1 disciplina generale
Data:31/12/2024
Numero:208


Sommario
Art. 1.  Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile
Art. 2.  Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
Art. 3.  Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
Art. 4.  Disposizioni urgenti in materia di lavoro
Art. 5.  Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
Art. 6.  Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche
Art. 7.  Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva
Art. 8.  Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR
Art. 9.  Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNRR
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 79.1.194 - D.L. 31 dicembre 2024, n. 208.

Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonchè per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(G.U. 31 dicembre 2024, n. 305)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, anche sottoposte o da sottoporre a gestione commissariale, con particolare riguardo a situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, alla crisi idrica nella regione siciliana, in materia di protezione civile, lavoro e infrastrutture;

     Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni urgenti per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma e le prossime scadenze imposte dal Piano;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'istruzione e del merito, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza

 

Art. 1. Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile

     1. Fermo restando quanto previsto dal piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, approvato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 è demandato il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport e per i giovani. Con la delibera di approvazione del piano sono assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e per i giovani e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 dà evidenza delle risorse di cui al citato terzo periodo e destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano. Per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

     2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1 e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate.

     3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 e si avvale della struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 posta alle sue dirette dipendenze, il cui contingente massimo di personale è incrementato di ulteriori ventisette unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e quattro di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto, è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonchè quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al primo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonchè, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

     4. Per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario nomina sei subcommissari di cui si avvale e ai quali delega le attività e le funzioni proprie. I subcommissari sono scelti dal Commissario straordinario tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, prevista al quinto periodo del presente comma. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, il compenso del Commissario straordinario e dei subcommissari è determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 6 fino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, comunque, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

     5. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 1 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

     6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, quantificati in complessivi euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     7. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole «un anno prorogabile di un ulteriore anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027».

     8. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di competenza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e supporto all'attuazione degli interventi del PNRR, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In ragione della specificità ed unitarietà della carriera ed al fine di garantire la continuità dei servizi, negli uffici individuati ai sensi del presente comma, i funzionari della carriera prefettizia assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio.».

 

     Art. 2. Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

     1. Il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, avvalendosi della società Siciliacque SpA quale soggetto attuatore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, si provvede:

     a) quanto a 90 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41 del 9 luglio 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2024, per la rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle, di cui all'Allegato A1 dell'Accordo per la coesione stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Siciliana in data 27 maggio 2024. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione Siciliana, è autorizzato a trasferire le relative risorse sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, secondo le modalità di cui al comma 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento della delibera CIPESS n. 41 del 9 luglio 2024 al fine di dare autonoma evidenza alle risorse di cui al primo periodo e al relativo utilizzo secondo modalità stabilite dal presente articolo;

     b) quanto a 10 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Siciliana nell'ambito del proprio bilancio.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, nelle more del trasferimento delle risorse di cui al comma 2, è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2023, destinate alla realizzazione delle opere già individuate agli allegati I e II del medesimo decreto, nei limiti delle risorse ivi disponibili e salvo immediato reintegro al momento del trasferimento delle somme di cui al comma 2.

     4. Al fine di assicurare la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza del soggetto attuatore di cui al comma 1 e fatte salve le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. Il soggetto attuatore di cui al comma 1, in qualità di soggetto gestore degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, opera in qualità di stazione appaltante di cui all'articolo 141, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicando, salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2023, la disciplina di cui al libro III del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

     5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».

     6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».

 

     Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 489 è inserito il seguente: «489-bis. In relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto delle strutture operative di protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può essere chiesto anche dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse assegnate, ai sensi del comma 490, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025.

     2. A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024 dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, il soggetto subentrante cui sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate e disponibili, in conseguenza dei citati eccezionali eventi meteorologici, è autorizzato, a rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico previste dagli articoli 3, 5 e 6, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022, e all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 954 del 24 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, il soggetto subentrante individuato ai sensi del comma 2, provvede, entro il 31 gennaio 2025, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l'anno 2025, comunque entro il limite massimo del 40% degli oneri attualmente pianificati per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per l'anno 2025, alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di lavoro

     1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «a novanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a centoquattordici mesi»;

     b) al comma 7, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono aggiunte le seguenti: «, 7.276.600 euro per l'anno 2025 e 7.417.100 euro per l'anno 2026».

     2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 997, secondo periodo, le parole «i trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i cinquantaquattro mesi»;

     b) al comma 998, dopo le parole «nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 2.664.300 per l'anno 2025 e di euro 2.715.400 per l'anno 2026».

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 9.940.900 euro per l'anno 2025 e 10.132.500 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     4. All'articolo 25-ter, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che li mette a disposizione delle regioni interessate.».

     5. Al fine di proseguire nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 è autorizzata la spesa di 562.277 euro annui.

     6. Al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto anche delle nuove competenze attribuite in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e del trasferimento delle funzioni dell'Agenzia di cui al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di 461.247 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

     7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 1.023.524 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

     Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferiti all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque, di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, unitamente alla risorse finanziarie eventualmente disponibili. L'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque provvede allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, trasmette all'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, gli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, nonchè la ricognizione delle risorse di cui al primo periodo.

     2. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, istituita dall'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, il Presidente della suddetta Autorità è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, con una percentuale del 50 per cento, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

     3. All'articolo 94-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 7-bis:

     1) al primo periodo, le parole: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di quarantotto mesi»;

     2) al secondo periodo le parole: «non oltre il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2026»;

     b) al comma 7-quinquies:

     1) all'alinea sostituire le parole «e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «, di euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

     2) alla lettera b) le parole «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituire dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

     3) dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) quanto a euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tranvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1952 n. 1221».

     4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono trasferiti al Presidente della Regione Liguria, unitamente alle risorse di cui al comma 7-quinquies dell'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalità di cui al primo periodo, il Presidente della Regione Liguria, in qualità di Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e può nominare un subcommissario. Il compenso del subcommissario di cui al secondo periodo può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5, nel limite di 75.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. L'incarico del subcommissario di cui al secondo periodo cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

     5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 75.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020.

 

     Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche

     1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 47, terzo comma, la parola «cinque» è soppressa;

     b) all'articolo 48 dopo le parole: «adibiti all'istruzione scolastica nonchè» sono inserite le seguenti: «prevenzione e».

 

     Art. 7. Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva

     1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, si interpretano nel senso che gli stessi non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge questi enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle presenti disposizioni. Decorso il termine di cui al presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro i quindici giorni successivi, nomina un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni. Ai commissari eventualmente nominati può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina ai sensi di legge, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico degli enti pubblici commissariati. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Capo II

Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR

 

     Art. 8. Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR

     1. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato di cui al comma 2, primo periodo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti di cui al comma 2-ter, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di garanzie definito ai sensi del secondo periodo del presente comma, nonchè le modalità di funzionamento del meccanismo previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter. I requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con il decreto di cui al comma 2, secondo periodo, che è conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA. L'ARERA definisce il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al primo periodo. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, allo scopo, il GSE e l'ARERA svolgono le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite di 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da effettuarsi rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

 

     Art. 9. Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNRR

     1. All'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     «4-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le misure necessarie per l'applicazione dei criteri indicati dal comma 2, lettere a), numero 1), numero 1-bis) e numero 2), primo periodo, b), c), d) e) e f), nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa.».

 

     Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.