Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.2 agevolazioni |
Data: | 11/04/2023 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 95.2.349 - L. 11 aprile 2023, n. 38.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
(G.U. 11 aprile 2023, n. 85)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 FEBBRAIO 2023, N. 11
All'articolo 1 è premesso il seguente:
«Art. 01 (Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche). - 1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del
All'articolo 1, comma 1:
alla lettera a):
all'alinea, le parole: «, è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
dopo il capoverso 1-quinquies è aggiunto il seguente:
«1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al
alla lettera b):
al capoverso 6-bis:
all'alinea, le parole: «Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4,» e la parola: «dimostrano» è sostituita dalla seguente: «dimostrino»;
alle lettere a) e b), dopo le parole: «dell'articolo 47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento»;
alla lettera e), le parole: «di congruità» sono sostituite dalle seguenti: «della congruità» e le parole: «corredate da» sono sostituite dalle seguenti: «corredate di»;
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
la lettera i) è sostituita dalle seguenti:
«i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del
i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonchè le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati";
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente»;
il capoverso 6-ter è sostituito dal seguente:
«6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4»;
al capoverso 6-quater:
al primo periodo, le parole: «o non gravità» sono sostituite dalle seguenti: «o della non gravità»;
al terzo periodo, le parole: «comma 1.bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis.1».
All'articolo 2:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del
al comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del
al comma 3:
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del
3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3-bis, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla lettera a) del comma 10-bis dell'articolo 119 del
3-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del
3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del
a) le parole: "di cui all'articolo 119 del
b) le parole: "31 ottobre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023".
3-sexies. All'articolo 119 del
"8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi"»;
al comma 4, le parole: «del 2013, sono» sono sostituite dalle seguenti: «del 2013 sono».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2 bis. (Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati). - 1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della
Art. 2 ter. (Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese). - 1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del
a) l'articolo 121, comma 1-bis, del
b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del
c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del
d) l'articolo 10-bis del
1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-bis oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;
2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
3) le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.
Art. 2 quater. (Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del
Art. 2 quinquies. (Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito). - 1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del