Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.1 disciplina generale |
Data: | 28/02/2025 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 79.1.195 - L. 28 febbraio 2025, n. 20.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonchè per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(G.U. 1 marzo 2025, n. 50)
1. Il
2. Il
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2024, N. 208
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «del 28 dicembre 2023,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2024,», dopo le parole: «
al secondo periodo, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
al terzo periodo, dopo le parole: «
al quinto periodo, le parole: «e per i giovani» sono sostituite dalle seguenti: «e i giovani» e le parole: «e destinate» sono sostituite dalla seguente: «destinate»;
al sesto periodo, le parole: «, da altri» sono sostituite dalle seguenti: «e da altri»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «e comunque» sono sostituite dalla seguente: «, comunque»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «
al terzo periodo, le parole: «di supporto, è» sono sostituite dalle seguenti: «di supporto è» e dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al quarto periodo, le parole: «in posizione di comando o fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o in posizione di comando»;
al settimo periodo, le parole: «Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante modifica del provvedimento istitutivo della struttura di supporto,»;
al comma 5, le parole: «nei programmi» sono sostituite dalle seguenti: «nel piano straordinario»;
al comma 6, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a»;
al comma 7, le parole: «le parole "un anno prorogabile di un ulteriore anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno," sono sostituite dalle seguenti: "resta in carica fino»;
al comma 8, le parole: «all'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attuazione» e la parola: «egual» è sostituita dalla seguente: «eguale».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «
al comma 2:
alla lettera a), dopo le parole: «90 milioni di euro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «in Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale», le parole: «e la Regione Siciliana» sono sostituite dalle seguenti: «e la Regione siciliana», le parole: «, d'intesa con la Regione Siciliana, è autorizzato a trasferire» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato a trasferire, d'intesa con la Regione siciliana,», dopo le parole: «14 aprile 2023, n. 39,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
alla lettera b), dopo le parole: «10 milioni di euro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «Regione Siciliana» sono sostituite dalle seguenti: «Regione siciliana» e la parola: «bilancio.".» è sostituita dalla seguente: «bilancio.»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 141, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al», le parole: «decreto-legge n. 39 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di garantire un'immediata risoluzione della fase critica per l'idrologia del lago Trasimeno e di ripristinare i normali livelli di sostenibilità ambientale e sociale del medesimo lago, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, da destinare al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2023»;
al comma 5, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
al comma 6, le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del
6-ter. All'articolo 2, comma 9, del
6-quater. All'articolo 2 del
a) al comma 11-ter, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 11-quater è aggiunto il seguente:
"11-quinquies. In caso di mancata conclusione, entro i termini previsti dal presente articolo, dei procedimenti per il rilascio dei pareri e degli atti di assenso in materia ambientale, ivi compresi quelli di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro della cultura per gli atti e i provvedimenti di competenza, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".
6-quinquies. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione efficiente delle risorse idriche, gli impianti industriali o quelli oggetto di ammodernamento presenti nella Regione siciliana che prevedono l'utilizzo di acque nei processi industriali o di raffreddamento possono dotarsi di ogni sistema idoneo a chiudere il ciclo delle acque interne, anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque.
6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della
6-septies. Al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè per il ciclo delle acque negli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis (Misure urgenti per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico). - 1. All'articolo 1, comma 438, della
Art. 2-ter (Disposizioni urgenti in materia di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata). - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del
"1-bis. Tra le attribuzioni del Commissario straordinario è compresa l'adozione di tutti gli atti o provvedimenti necessari al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, compresi quelli inerenti ai procedimenti relativi alle funzioni di cui all'articolo 50, comma 1, del
Art. 2-quater (Interventi di risanamento dell'area marino-costiera di Coroglio-Bagnoli). - 1. All'articolo 1 del
"14-ter. Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sulla determinazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 11-bis, del
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 489-bis:
al primo periodo, dopo le parole: «nella città di Roma» sono inserite le seguenti: «e nella regione Umbria», dopo le parole: «il supporto» sono inserite le seguenti: «delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate anche ai sensi del comma 489 nonchè» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2022»;
al secondo periodo, le parole: «nell'ambito delle» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle» e le parole: «dell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2025"»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 677, primo periodo, dopo le parole: "avviare i processi di ricostruzione" è inserita la seguente: "pubblica";
b) al comma 678:
1) dopo la parola: "ricostruzione" sono inserite le seguenti: "pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del
al comma 2, le parole: «è autorizzato, a» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato a», le parole: «dell'Ordinanza», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza» e le parole: «e all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 1»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 9-ter del
a) al comma 12, terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025";
b) al comma 13, lettera b), dopo le parole: "degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente" sono inserite le seguenti: "dal Commissario straordinario di cui al comma 1,".
2-ter. Al medesimo articolo 9-ter del
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai provvedimenti del Commissario straordinario aventi natura regolatoria e organizzativa, esclusi quelli di natura gestionale, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 può coordinare l'attuazione degli interventi pubblici complementari a quelli inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), a condizione che si tratti di interventi già programmati da pubbliche amministrazioni, da società in house dello Stato o della regione Campania o da società partecipate a controllo statale nonchè interamente finanziati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tali casi, ferma restando la competenza attuativa spettante ai soggetti titolari degli interventi pubblici complementari, i medesimi interventi sono individuati sulla base di convenzioni non onerose sottoscritte con i soggetti titolari e il Commissario straordinario può, con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, stabilire le misure amministrative di accelerazione e semplificazione, procedurali e gestionali, con cui il soggetto titolare dell'intervento può provvedere alla realizzazione delle opere e dei lavori. Agli interventi di cui al presente comma si applica l'articolo 9-quater";
c) al comma 10, lettera b), le parole: "inseriti nel primo piano di interventi urgenti" sono soppresse;
d) al comma 13, lettera a):
1) al primo periodo, dopo le parole: "nonchè le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b)";
2) al secondo periodo, le parole da: "anche gli interventi oggetto di affidamento" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "gli interventi, ivi compresi quelli oggetto di affidamento a concessionari o a contraenti generali da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della
2-quater. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-novies del
al comma 3, le parole: «del comma 2, provvede» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 2 provvede» e il segno: «%» è sostituito dalle seguenti parole: «per cento»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni dell'articolo 17, comma 3, del
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
All'articolo 4:
al comma 2, lettera b), le parole: «e di euro 2.664.300» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 2.664.300»;
al comma 3, le parole: «per l'occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «per occupazione e formazione,»;
al comma 4, dopo le parole: «e delle politiche sociali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, dopo le parole: «al 2026» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 6, le parole: «di cui al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge»;
al comma 7, dopo le parole: «2025 e 2026» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Il fondo di cui all'articolo 28, comma 1, del
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della
All'articolo 5:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «di Venezia-Magistrato alle acque» sono sostituite dalle seguenti: «di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque» e le parole: «alla risorse» sono sostituite dalle seguenti: «alle risorse»;
al secondo periodo, le parole: «per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque» sono sostituite dalle seguenti: «per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque»;
al quinto periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole: «per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque» sono sostituite dalle seguenti: «per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque»;
al comma 2, le parole: «per la laguna di Venezia» sono sostituite dalle seguenti: «per la Laguna di Venezia»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «94-bis, del» sono sostituite dalle seguenti: «94-bis del»;
alla lettera b):
al numero 1), le parole: «sostituire le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:» e le parole: «con le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti:»;
al numero 2), le parole: «sono sostituire» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»;
al numero 3):
all'alinea, la parola: «inserire» è sostituita dalle seguenti: «è aggiunta»;
al capoverso b-bis), le parole: «dell'art. 2 della legge 2 agosto 1952» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952,»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: «a decorrere dalla» sono inserite le seguenti: «data di»;
al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al quarto periodo, le parole: «alla scadenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla scadenza delle funzioni del Commissario straordinario di cui al primo periodo del presente comma»;
al quinto periodo, le parole: «le proprie funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalle funzioni»;
al sesto periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 5, le parole: «mediante la corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente» e le parole: «legge n. 178 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, di cui all'articolo 4, comma l2-octies, del
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori). - 1. All'articolo 1, comma 197, della
a) dopo le parole: "le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito di tale programma," sono inserite le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
b) le parole: "le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "le attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori".
Art. 6-ter (Disposizioni in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico). - 1. All'articolo 1, comma 367, quarto periodo, della
All'articolo 7:
al comma l:
al primo periodo, le parole: «decreto legislativo n. 242 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «
al secondo periodo, le parole: «del presente decreto-legge questi enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto, gli enti pubblici di cui al primo periodo» e le parole: «alle presenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni del presente articolo»;
al terzo periodo, le parole: «il termine di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di cui al secondo periodo» e le parole: «nomina un» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede alla nomina di un»;
al quarto periodo, dopo le parole: «n. 111» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al quinto periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni del presente articolo».
All'articolo 8:
al comma 1:
al capoverso 2-bis, le parole da: «I requisiti e gli obblighi» fino a: «a legislazione vigente.» sono trasposte alla fine del primo periodo, di seguito dopo le parole: «di cui al medesimo comma 2-ter.», le parole: «e, allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «; a tale fine» e le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma»;
al capoverso 2-ter:
al primo periodo, le parole: «annui, per ciascuno» sono sostituite dalle seguenti: «annui per ciascuno» e la parola: «destinata» è sostituita dalla seguente: «destinati»;
al secondo periodo, le parole: «da effettuarsi» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare».
All'articolo 9:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «, è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito»;
al capoverso 4-bis, le parole: «indicati dal» sono sostituite dalle seguenti: «indicati al» e dopo le parole: «b), c), d)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 - Componente 1 del PNRR). - 1. Al fine di garantire l'attuazione della riforma 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dopo il comma 83-quater dell'articolo 1 della
"83-quinquies. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 'Riorganizzazione del sistema scolasticò della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la deliberazione di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del
83-sexies. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del
83-septies. Per l'attuazione dei commi 83-quinquies e 83-sexies del presente articolo è autorizzata la spesa di 5.370.000 euro per l'anno 2025 e di 8.798.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della
83-octies. La regione Friuli Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, in deroga ai contingenti definiti per le scuole di lingua slovena dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. Per l'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 43.121 euro per l'anno 2025, di 150.923 euro per l'anno 2026 e di 129.363 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e specialì della missione 'Fondi da ripartirè dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito".
2. All'articolo 19, comma 5-quater, del
a) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre";
b) al quarto periodo, le parole: "Con deliberazione motivata della regione" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito".
3. Al fine di garantire il proseguimento delle attività amministrative e gestionali di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di tali uffici in scadenza entro il 30 giugno 2025 possono essere prorogati, con il provvedimento da emanare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del
Art. 9-ter (Disposizioni in materia di risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica). - 1. Al fine di rendere più efficace l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, all'articolo 1, comma 558, primo periodo, della
a) le parole: "I risparmi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli eventuali risparmi";
b) le parole da: "possono essere" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "sono destinati a incrementare il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il fondo integrativo di istituto, con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi"».