Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 64. Miniere cave e torbiere |
Capitolo: | 64.1 miniere cave e torbiere |
Data: | 25/06/2024 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivi generali e principi |
Art. 2. Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici |
Art. 3. Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche |
Art. 4. Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche |
Art. 5. Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche |
Art. 6. Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche |
Art. 7. Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche |
Art. 8. Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari |
Art. 9. Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi |
Art. 9 bis. Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati |
Art. 10. Programma nazionale di esplorazione |
Art. 11. Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche |
Art. 12. Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici |
Art. 13. Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy |
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche |
Art. 14 bis. Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime |
Art. 15. Misure di coordinamento |
Art. 16. Modifiche all'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 |
Art. 17. Entrata in vigore |
§ 64.1.56 - D.L. 25 giugno 2024, n. 84. [1]
Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.
(G.U. 25 giugno 2024, n. 147)
Capo I
Progetti strategici e Comitato nazionale
Art. 1. Obiettivi generali e principi
1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del
2. In ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche di cui al comma 1 e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 2. Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici
1. Quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all'articolo 57-bis del
2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata sentita la Regione interessata.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
Art. 3. Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche
1. Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. L'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo all'estrazione di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, secondo periodo, del
4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera i sedici mesi.
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per non più di sei mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6 [5].
6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonchè sulla domanda di variazione dei programmi dei lavori o del piano di coltivazione, previsti dal regolamento di cui al
7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e il trattamento dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza della miniera sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, il vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
8. I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi.
9. Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, ai sensi del
Art. 4. Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche
1. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell'articolo 2, numeri 8) e 10), del
2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, secondo periodo, del
4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti già autorizzati, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera gli otto mesi.
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto strategico è compresa, oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione [10].
7. Al fine di rafforzare la dotazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e all'articolo 3, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere conferiti in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del
7-bis. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a indire procedure concorsuali pubbliche, anche tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi di un contingente di venti unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di 336.049 euro per l'anno 2024 e di 1.008.146 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri di personale nonchè la spesa di 10.267 euro per l'anno 2024 e di 30.800 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione di buoni pasto. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 72.100 euro per l'anno 2024. Per le maggiori spese di funzionamento connesse all'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 42.600 euro per l'anno 2024 [11].
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 461.016 euro per l'anno 2024 e a 1.038.946 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [12].
Art. 5. Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche
1. L'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del
2. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy entro un termine che non supera i dieci mesi. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico. Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere. L'autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della
3. Per i progetti di cui al comma 1, riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di cui al comma 2 è ridotto a otto mesi.
4. Il termine massimo di cui al comma 2 non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede alle attività previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [14].
Art. 6. Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di:
a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche;
b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza.
2. Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicati, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili nonchè gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 3 [15].
3. Ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il Comitato tecnico:
a) può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali competenti sulla pianificazione territoriale, in merito all'inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche e può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei confronti delle suddette autorità;
b) monitora l'andamento del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 dandone comunicazione alla Commissione europea;
c) monitora i risultati delle prove di vulnerabilità e resilienza, di cui all'articolo 11, comma 1, delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea;
d) propone al CITE, sulla base delle prove di vulnerabilità e resilienza di cui all'articolo 11, comma 1, l'istituzione di eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche;
e) propone al CITE l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei risultati delle prove di cui alla lettera c) e del monitoraggio del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche;
f) integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche, o all'aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità del prezzo di mercato [16].
4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia l'estrazione, la trasformazione e il riciclo.
5. Il Comitato tecnico è composto da due rappresentanti per ciascuno del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del
6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [18].
7. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche. A tal fine, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni Centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma sono autorizzate una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e una spesa di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto [19].
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 213.966 per l'anno 2024 e euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Capo II
Disposizioni comuni sulle materie prime critiche
Art. 7. Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche
1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche è esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del
a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti;
b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari;
c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;
d) prelievo di campioni in gallerie o aree minerarie preesistenti [20];
e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni;
f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi;
g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;
h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni);
h-bis) campionamento e analisi del contenuto minerale di fluidi geotermici in pozzi e perforazioni esistenti, tramite utilizzo delle migliori tecniche disponibili [21].
2. Il permesso di ricerca è comunicato al punto unico di contatto di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. Le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti sono svolte dagli enti territoriali competenti in materia di attività estrattive, dall'ISPRA e dalla Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuno per i profili di rispettiva competenza. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanze relative alla modalità di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy l'adozione del provvedimento di decadenza del permesso di ricerca di cui al medesimo comma 1 [22].
3. Gli oneri connessi alle attività di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovraintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti territorialmente competenti in materia di attività estrattive svolgono le funzioni di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [23].
Art. 8. Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari
1. Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo, e le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonchè le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto [24].
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nè ai rinnovi di dette concessioni ove previsti dall'originario titolo. Resta fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al
Art. 9. Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi
1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal
2. Al
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e d-bis)»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive di cui alla lettera d-bis);
f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui alla lettera d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione;»;
c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5 bis. (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici). - 1. L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico "Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici". Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione.
2. Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del
3. In caso di strutture di deposito censite dall'autorità competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonchè le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste.
4. Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, comprese le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente.» [27].
Art. 9 bis. Norme in materia di corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati [28]
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi per il 2030 fissati dal
a) all'articolo 10, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10.1. Per la vigilanza e il controllo sulle attività di cui ai commi da 3 a 10 dei sistemi collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i Ministeri di riferimento possono avvalersi del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.»;
b) all'articolo 24-bis, comma 1:
1) al quarto periodo, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
2) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE prevede, nell'ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di durata pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo. Le procedure per l'invio della documentazione di adesione ai sistemi collettivi sono indicate nelle stesse istruzioni operative».
2. Le attività derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono svolte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., nell'ambito di quelle allo stesso già attribuite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente.
Art. 10. Programma nazionale di esplorazione
1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni [29].
2. La convenzione di cui al comma 1 contiene l'indicazione di obiettivi intermedi e finali il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e individua anche le relative modalità di revoca. In caso di revoca, l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione è oggetto di gara [30].
3. Il Programma comprende le seguenti attività [31]:
a) mappatura dei minerali su scala idonea;
b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;
c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche;
d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.
4. Per la elaborazione del Programma nazionale di esplorazione l'ISPRA- Servizio Geologico d'Italia può avvalersi, ove necessario, di competenze esterne, nell'ambito dei finanziamenti previsti al comma 9.
5. Le attività di indagine e di esplorazione necessarie alla elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive secondo i più moderni e sostenibili standard di esplorazione e ricerca.
6. Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025. Il Programma è pubblicato nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonchè delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente interessate [32].
7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione, è pubblicata nel sito internet dell'ISPRA entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni più dettagliate, compresi i dati geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati [33].
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti, compresi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche, e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico [34].
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del
Art. 11. Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress.
2. Per le finalità di cui al comma 1, e a supporto dell'attività ivi prevista, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonchè i tempi e ogni altra modalità necessaria a garantire l'operatività del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami metallici, secondo le modalità e i tempi indicati nel decreto di cui al secondo periodo [35].
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del
4. Per l'istituzione e l'implementazione del Registro, anche tramite interoperabilità con altre banche dati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy [36].
Art. 12. Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici
1. Alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica l'articolo 12-bis del
Capo III
Promozione degli investimenti
Art. 13. Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy
1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, all'articolo 4 della
a) al comma 1, dopo le parole: «attività di» sono inserite le seguenti: «estrazione, trasformazione,»;
b) al comma 2, le parole: «, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa,» sono soppresse e dopo le parole: «disponibilità complessive dello stesso» sono aggiunte le seguenti: «, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con le risorse del Fondo»;
c) al comma 6, le parole: «al gestore individuato» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori individuati» e dopo le parole: «la spesa di 2.500.000 euro» sono inserite le seguenti: «complessivi».
2. All'articolo 33 del
«8-septies. La società di gestione del risparmio di cui al comma 1 può costituire fondi per i fini e le funzioni di cui all'articolo 4 della
a) negli asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa;
b) in strumenti di rischio emessi dalle società di cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali» [37].
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche
1. All'articolo 30 del
a) al comma 1, le parole: «I rottami ferrosi» sono sostituite dalle seguenti: «I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura combinata di cui al
a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonchè delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno.
3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non dà luogo all'erogazione di compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.» [38].
Art. 14 bis. Disposizioni per l'approvvigionamento urgente di ulteriori materie prime [39]
1. Per consentire l'approvvigionamento urgente delle materie prime necessarie alle filiere produttive del made in Italy, non comprese nel
2. La valutazione dell'interesse strategico nazionale dei progetti minerari di cui al comma 1 tiene conto dell'effettiva sussistenza di un fabbisogno nazionale della materia prima oggetto dei progetti stessi, che devono essere correlati a filiere strategiche del made in Italy, e dell'estensione dell'ambito di applicazione dei progetti di estrazione anche alle fasi, da svolgere nel territorio nazionale, della raffinazione e della trasformazione.
3. Al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi relativi ai progetti minerari di cui al comma 1 si applicano i termini massimi di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, e 5, comma 2.
4. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi relativi ai progetti di cui al comma 1, il proponente può darne segnalazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. Il Comitato tecnico, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del
5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Ai progetti minerari di cui al comma 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 12.
Art. 15. Misure di coordinamento
1. All'articolo 57-bis del
a) al comma 1, dopo le parole: «e la relativa programmazione» sono inserite le seguenti: «e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il CITE, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del
Art. 16. Modifiche all'articolo 13-bis, del
1. All'articolo 13-bis, del
a) al comma 1, le parole «per l'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2024»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite ai sensi del comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni previste dal
Art. 17. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.
(G.U. 25 giugno 2024, n. 147)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
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Visto il
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Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2024, recante «Istituzione del registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per assicurare la pianificazione, l'esplorazione, l'estrazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche in linea con quanto previsto dal
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire lo sviluppo di progetti strategici riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere procedure di autorizzazione semplificate con riferimento ai progetti strategici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Progetti strategici e comitato nazionale
Art. 1. Obiettivi generali e principi
1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del
2. In ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche di cui al comma 1 e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 2. Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici
1. Quando è presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all'articolo 57-bis del
2. Nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE è adottata sentita la Regione interessata.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
Art. 3. Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione di materie prime critiche strategiche
1. Per il rilascio di ogni titolo abilitativo alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche è istituito un punto unico di contatto presso la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. L'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo all'estrazione di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del
4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera i sedici mesi.
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di sei mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
6. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all'articolo 2, sull'ampliamento o riduzione volontaria dell'area concessa, sulla domanda di sospensione di lavori, sulla domanda di trasferimento della concessione, nonchè sulla domanda di variazione dei programmi lavori o del piano di coltivazione, previsti dal
7. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e comunque per la coltivazione del giacimento ovvero la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
8. I titoli abilitativi alla realizzazione di progetti di estrazione mineraria nei fondali marini sono rilasciati tenuto conto dell'aggiornamento della carta mineraria ai sensi dell'articolo 10 e a condizione che siano valutati gli effetti dell'estrazione mineraria sull'ambiente marino, sulla biodiversità, sulla sicurezza della navigazione e sulle attività umane insistenti sui fondali medesimi.
9. Sono fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del
Art. 4. Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche
1. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio, ai sensi dell'articolo 2, numeri 8) e 10), del
2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche è presentata al punto unico di contatto di cui al comma 1. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto trasmette la stessa al Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni competenti, verifica la completezza dell'istanza medesima o assegna al proponente un termine, comunque non superiore a trenta giorni, per le eventuali integrazioni, specificando le informazioni necessarie. Entro quindici giorni dalla data di ricezione delle integrazioni, il punto unico di contatto, sentite le altre amministrazioni interessate, ha la facoltà di richiedere integrazioni al proponente ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, del
4. Per i progetti riconosciuti come strategici ai sensi dell'articolo 2, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'estensione dei progetti strategici esistenti già autorizzati, il termine di durata massima del procedimento ai sensi del comma 3 non supera gli otto mesi.
5. I termini massimi di cui ai commi 3 e 4 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando nel medesimo progetto strategico è ricompresa oltre all'attività di estrazione o riciclaggio, anche quella della trasformazione.
7. Al fine di rafforzare la dotazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e all'articolo 3, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere conferiti in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del
Art. 5. Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche
1. L'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del
2. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy entro un termine che non supera i dieci mesi. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico. Nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere. L'autorizzazione è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della
3. Per i progetti di cui al comma 1, riconosciuti come strategici, per i quali sono pendenti procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e per l'ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto i titoli abilitativi, il termine di cui al comma 2 è ridotto a otto mesi.
4. Il termine massimo di cui al comma 2 non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle attività previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6. Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche
1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di:
a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche;
b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza.
2. Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del CITE, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, un Piano nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicate, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonchè gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 3.
3. Ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il Comitato tecnico:
a) può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali competenti sulla pianificazione territoriale, in merito all'inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche e può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei confronti delle suddette autorità;
b) monitora l'andamento del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10 dandone comunicazione alla Commissione europea;
c) monitora i risultati delle prove di vulnerabilità, di cui all'articolo 11, comma 1, e resilienza delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea;
d) propone al CITE, sulla base delle prove di vulnerabilità e resilienza di cui all'articolo 11, comma 1, l'istituzione di eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche;
e) propone al CITE l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei risultati delle prove di cui alla lettera c) e di monitoraggio del fabbisogno nazionale di materie prime critiche, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche;
f) integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima, o a seguito dell'aggiornamento della lista europea delle materie prime critiche, o l'aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità del prezzo di mercato.
4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia, l'estrazione, la trasformazione e il riciclo.
5. Il Comitato tecnico è composto da due rappresentanti ciascuno del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 del
6. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
7. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche. A tal fine, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni Centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e di euro 6.417 per l'anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 213.966 per l'anno 2024 e euro 513.516 annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Capo II
Disposizioni comuni sulle materie prime critiche
Art. 7. Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche
1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche è esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del
a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti;
b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari;
c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti;
d) prelievo di campioni in tunnel o cave preesistenti;
e) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni;
f) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi;
g) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua;
h) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni).
2. Il permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto di cui all'articolo 3, che provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6. L'attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi trenta giorni dalla comunicazione. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al comma 1 e sul rispetto dei requisiti ivi previsti. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy l'adozione del relativo provvedimento.
3. Gli oneri connessi alle attività di verifica e di controllo di cui al comma 2 da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovraintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari
1. Fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con la Conferenza unificata, sono definite l'entità della aliquota di cui al comma 1, le modalità di calcolo della stessa, le modalità di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, ferma restando la destinazione di cui al comma 1, secondo periodo e le modalità di riparto degli introiti di cui al comma 1 tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonchè le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni già rilasciate al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, nè ai rinnovi di dette concessioni ove previste dall'originario titolo. Resta fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al
Art. 9. Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi
1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal
2. Al
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «lettera d)» sono aggiunte le seguenti: «e d-bis)»;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;»;
2) dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive di cui alla lettera d-bis);
f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi di cui alla lettera d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione;»;
c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5 bis. (Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici). - 1. L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più vigente il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico «Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici». Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione.
2. Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del
3. In caso di strutture di deposito censite dall'autorità competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonchè le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste.
4. Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente.».
Art. 10. Programma nazionale di esplorazione
1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.
2. La convenzione di cui al comma 1 contiene l'indicazione di milestone e target il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e individua anche le relative modalità di revoca. In caso di revoca, l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione è oggetto di gara.
3. Il Programma include:
a) mappatura dei minerali su scala idonea;
b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;
c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche;
d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.
4. Per la elaborazione del Programma nazionale di esplorazione l'ISPRA- Servizio Geologico d'Italia può avvalersi, ove necessario, di competenze esterne, nell'ambito dei finanziamenti previsti al comma 9.
5. Le attività di indagine e di esplorazione necessarie alla elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive secondo i più moderni e sostenibili standard di esplorazione e ricerca.
6. Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025. Il Programma è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del made in Italy e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione è pubblicata sul sito internet di ISPRA entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni più dettagliate, compresi i dati geologici, geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti inclusi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del
Art. 11. Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche
1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress.
2. Per le finalità di cui al comma 1, e a supporto dell'attività ivi prevista, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite la tipologia di dati che le imprese individuate ai sensi del comma 3 trasmettono al Registro, le eventuali esenzioni, nonchè la tempistica e ogni altra modalità necessaria a garantire l'operatività del Registro. Al Registro sono trasmessi, altresì, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami ferrosi, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel decreto di cui al secondo periodo.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese che operano in settori strategici, di cui all'articolo 24 del
4. Per l'istituzione e l'implementazione del Registro, anche tramite interoperabilità con altre banche dati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 12. Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici
1. Alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica l'articolo 12-bis del
Capo III
Promozione degli investimenti
Art. 13. Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy
1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento, all'articolo 4 della
a) al comma 1, dopo le parole: «attività di» sono inserite le seguenti: «estrazione, trasformazione,»;
b) al comma 2, le parole: «, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa,» sono soppresse e dopo le parole: «disponibilità complessive dello stesso» sono aggiunte le seguenti: «, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con le risorse del Fondo»;
c) al comma 6, le parole: «al gestore individuato» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori individuati» e dopo le parole: «la spesa di 2.500.000 euro» sono inserite le seguenti: «complessivi».
2. All'articolo 33 del
«8-septies. La società di gestione del risparmio di cui al comma 1 può costituire fondi per i fini e le funzioni dell'articolo 4 della
a) negli asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa;
b) in strumenti di rischio emessi dalle società di cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali».
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche
1. All'articolo 30 del
a) al comma 1, dopo le parole: «I rottami ferrosi» sono inserite le seguenti: «ricompresi nel codice 7204 della nomenclatura combinata di cui al
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonchè delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno.
3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.».
Art. 15. Misure di coordinamento
1. All'articolo 57-bis del
a) al comma 1, dopo le parole: «e la relativa programmazione» sono inserite le seguenti: «e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il CITE approva il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione, presentata dalla Commissione europea ai sensi del
Art. 16. Modifiche all'articolo 13-bis, del
1. All'articolo 13-bis, del
a) al comma 1, le parole «per l'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2024»;
b) è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite ai sensi del comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni previste dal
Art. 17. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[21] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[31] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[39] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[40] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[41] Lettera così modificata dalla L. di conversione.