Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.5 risparmio energetico |
Data: | 09/12/2023 |
Numero: | 181 |
Sommario |
Art. 1. Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti [...] |
Art. 2. Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità |
Art. 3. Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche |
Art. 4. Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili |
Art. 4 bis. Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale |
Art. 4 ter. Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili |
Art. 4 quater. Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata |
Art. 4 quinquies. Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili [...] |
Art. 4 sexies. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS |
Art. 4 septies. Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili |
Art. 4 octies. Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti |
Art. 5. Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili |
Art. 5 bis. Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione |
Art. 6. Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti |
Art. 7. Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2 |
Art. 8. Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare |
Art. 9. Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica |
Art. 10. Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento |
Art. 11. Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi |
Art. 12. Registro delle tecnologie per il fotovoltaico |
Art. 12 bis. Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici |
Art. 12 ter. Individuazione della società Sogesid Spa quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato |
Art. 13. Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima |
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica |
Art. 14 bis. Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano |
Art. 14 ter. Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico [...] |
Art. 14 quater. Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana |
Art. 14 quinquies. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC |
Art. 15. Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 |
Art. 16. Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione |
Art. 17. Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre [...] |
Art. 18. Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023 |
Art. 18 bis. Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 |
Art. 19. Abrogazioni |
Art. 20. Disposizioni finanziarie |
Art. 21. Entrata in vigore |
§ 40.5.231 - D.L. 9 dicembre 2023, n. 181. [1]
Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
(G.U. 9 dicembre 2023, n. 287)
Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 1. Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori [2]
1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti per l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la nuova capacità di generazione è realizzata dalle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono, anche indirettamente, contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i) [4];
b) la nuova capacità di generazione è realizzata mediante:
1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno;
2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari almeno a 200 kW [5];
c) l'entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera b), numero 1), o l'entrata in operatività degli interventi di cui alla medesima lettera b), numero 2), avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d), salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, semprechè il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'impresa;
d) nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti di cui alla lettera b), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facoltà di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata ai sensi della presente lettera è definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
e) la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione ai sensi della lettera d), è pari all'energia nella disponibilità del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del
f) il GSE rende disponibile l'energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa [6];
g) per ciascuna impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1, la quantità di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione ai sensi della lettera d) non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 [7];
h) la quantità di energia elettrica di cui alla lettera e) è assegnata alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantità richiesta ai sensi della lettera d) del presente comma. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità nella disponibilità del GSE, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste di anticipazione presentate;
i) la restituzione dell'energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi della lettera d) avviene sulla base di contratti per differenza stipulati tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni:
1) la potenza oggetto del contratto o, nel caso di una molteplicità di impianti, dei contratti è tale per cui, sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l'energia ceduta al GSE è determinata mediante ripartizione pro quota in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;
2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione è pari al prezzo dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione per l'inflazione. È fatta salva la previsione relativa all'applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;
3) la durata del periodo di restituzione è pari a venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti;
4) la produzione attesa è resa disponibile sul mercato elettrico gestito dal GME;
5) fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3) e 4), si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature;
l) ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera d), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 presentano idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte;
m) a copertura del premio della garanzia di cui alla lettera l) può essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del premio della garanzia può essere riconosciuto attraverso la variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui alla lettera d);
n) per i contratti di approvvigionamento a termine di energia rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della lettera a) del presente comma, è promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal GME di cui all'articolo 28 del
3. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, stabilisce le modalità per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonchè le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il GSE ha facoltà di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A. ai sensi dell'articolo 1-bis del
4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-bis del
Art. 2. Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità
1. L'articolo 16 del
«Art. 16 (Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli) - 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito denominati: «Gruppo GSE») avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonchè garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali.
3. È consentita, per la durata di vita utile del giacimento, in deroga all'articolo 4 della
a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;
b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa, da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto dal comma 5.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del
a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi;
b) i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1.
5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:
a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7;
b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente è messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo.
6. Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonchè le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il costo per MWh della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo è asseverata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.
8. Il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:
a) i diritti sono offerti per quantità distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione;
b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo di cui al comma 7;
c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all'esito di una o più aste che prevedono:
1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantità pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra
1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensità di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento;
1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia elettrica, determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh;
2) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonchè ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);
3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantità di diritti richiedibili dai clienti
4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura;
d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi definiti ai sensi del comma 7 per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione.
9. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel determinare l'entità della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota tra i clienti finali in ragione delle quantità offerte dagli stessi nell'ambito della specifica procedura.
10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Gruppo GSE:
a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., di durata pari a cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato ai sensi del comma 7;
b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a) del presente comma.
11. La quantità di diritti oggetto dei contratti di cui al comma 10, lettere a) e b), è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente.
12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera b), sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. È fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.
13. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera a). Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b).» [9].
2. In considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento del gas naturale e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, nonchè le connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5 del
«8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente» [10].
2-ter. All'articolo 6, comma 1, della
«d) in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del
Art. 3. Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche
1. Al
0a) all'articolo 1:
1) al comma 3-bis.2, le parole: «trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto dei risultati sperimentali»;
2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo» [12];
0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca» [13];
0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione» [14];
a) all'articolo 16:
1) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, è stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime.» [15];
2) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:
«Art. 16 bis. (Piano pluriennale per la promozione degli investimenti) - 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:
a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;
b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;
c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;
d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;
e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.
2. L'autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalità dello stesso in rapporto alle finalità di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilità tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.
3. Qualora il concessionario uscente non presenti il piano ai sensi del comma 1 o l'autorità competente non lo valuti positivamente ai sensi del comma 2, l'autorità medesima procede alla riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o rimborso di spese per le attività connesse alla predisposizione della proposta. L'autorità competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio, da svolgersi secondo le modalità disciplinate dall'autorità medesima, l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo dei relativi tempi, avvia, entro centottanta giorni dall'accertamento stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 3 e 4.» [16].
1-bis. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è prorogato al 31 dicembre 2027 [17].
Art. 4. Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili [18]
1. Per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del
2. (Omissis) [20].
3. Le attività necessarie all'operatività delle misure di cui al presente articolo sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica nel proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse di cui al comma 1 [21].
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
5. (Omissis) [23].
Art. 4 bis. Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale [24]
1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera b), del
Art. 4 ter. Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili [25]
1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al
a) all'articolo 24-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il GSE svolge un'attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonchè ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti»;
b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: «La somma trattenuta,» sono inserite le parole: «pari al doppio di quella».
2. All'articolo 65, comma 1, del
3. Al
a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva»;
b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) è abrogata;
c) all'articolo 42, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
«18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento».
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del
a) priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonchè di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;
b) applicazione delle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del
5. Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del
6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del
7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del
Art. 4 quater. Modifiche all'articolo 10-septies del
1. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del
a) all'alinea, le parole: «sono prorogati di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di trenta mesi»;
b) alle lettere a) e b), le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
Art. 4 quinquies. Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016 [27]
1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.
3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.
Art. 4 sexies. Modifiche all'articolo 8 del
1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 8 del
a) al comma 1:
1) al primo periodo, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;
2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalità la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) al comma 5, le parole da: «, in misura complessivamente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del
Art. 4 septies. Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili [29]
1. Al
«Art. 7 bis. (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;
b) è prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h)
c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:
1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;
2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);
3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali standard. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;
6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d);
d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, prodotta dagli impianti iscritti in un apposto albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati, corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e);
e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici - GME Spa;
f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;
g) la quota percentuale di cui alla lettera d) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del
h) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;
i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), anche tenuto conto del profilo contrattuale standard;
l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del
m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera h):
1) sono differenziati per profili contrattuali standard senza alcuna distinzione per tecnologia;
2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;
3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonchè avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;
n) i contingenti di cui alla lettera m) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;
o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera d), l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:
1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;
2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera d)».
Art. 4 octies. Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti [30]
1. All'articolo 23, comma 8, del
Art. 5. Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili
1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del
3. All'articolo 298, comma 2-ter, del
a) al primo periodo, le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,»;
b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonchè da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.» [33].
3-bis. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del
3-ter. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, indette dal GSE a decorrere dall'anno 2024, possono partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime [35].
3-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-quinquies del
«2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis» [36].
3-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 62-bis del
«5-bis. La società Acquirente Unico Spa può svolgere altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da essa svolte» [37].
Art. 5 bis. Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione [38]
1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del
2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei certificati di immissione in consumo (CIC) da parte del GSE, a decorrere dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo dei CIC attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, è utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.
3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2022, si intendono anche i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonchè i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorità e degli enti di controllo. I medesimi principi trovano applicazione anche in relazione a impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022.
Art. 6. Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti
1. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, anche in funzione del più efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del
2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 6, comma 9-bis, e 29-nonies del
3. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [40].
Art. 7. Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2
1. Al
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2: stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto»;
2) al comma 4, dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti «, primo periodo,»;
3) al comma 8, dopo le parole: «stoccaggio di CO2» sono inserite le seguenti: «o la domanda di autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio di CO2»;
4) ai commi 9 e 10, dopo le parole: «stoccaggio di CO2» sono inserite le seguenti: «, anche nel caso in cui lo stesso avvenga nell'ambito di programmi sperimentali,»;
c) all'articolo 8, comma 5, secondo periodo, le parole: «una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2» sono sostituite dalle seguenti: «proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna»;
d) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11 bis. (Autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2). - 1. Le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito è acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
2. I soggetti richiedenti dimostrano di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività del programma sperimentale, secondo quanto previsto all'allegato III.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonchè il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.
4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono sottoposti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;
b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;
d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, sia garantito il ripristino dei beni stessi;
e) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo;
f) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonchè l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;
g) sia data prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di sperimentazione, fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.
5. In caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo, si applicano gli articoli 14, comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3, 27 e 33. L'articolo 25 non si applica nel caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.
6. Eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio geologico di CO2 oggetto di autorizzazione sono consentite previa approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su parere del Comitato.
7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, procede, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, con eventuale sospensione temporanea dell'attività di sperimentazione, del soggetto interessato, assegnando un termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità.
8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, dispone la revoca dell'autorizzazione di cui al presente articolo:
a) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni oggetto della diffida di cui al comma 7 ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
b) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 20;
c) se dalla relazione di cui all'articolo 20 o dalle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 21 emerge il mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative;
d) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3.
9. Nel caso in cui sia disposta la revoca ai sensi del comma 8, si applica l'articolo 17, comma 4, primo, secondo e terzo periodo. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione di altri concorrenti, autorizzati ai sensi del presente articolo.
10. Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2 nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
11. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), o), p), q), r) e s) del comma 1 dell'articolo 13 e l'indicazione delle finalità delle attività oggetto dei programmi stessi. Il primo periodo si applica anche nel caso di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r).
12. Per ciascuna unità idraulica è rilasciata un'unica autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, nel caso di più siti di stoccaggio insistenti nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione debbono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto.
13. L'autorizzazione di cui al presente articolo reca i seguenti elementi:
a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;
b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonchè i dati sulle unità idrauliche interessate;
c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;
d) la composizione del flusso di CO2 per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai sensi dell'articolo 18;
e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell'articolo 19, nonchè le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20;
f) l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, il Comitato, in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;
g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23;
h) fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio ai sensi dell'articolo 25.
Art. 11 ter. (Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2). - 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 di cui all'articolo 11-bis è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato, nonchè, nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, alla regione interessata, esclusivamente su supporto informatico. Il soggetto interessato garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio, ulteriori istanze che insistono sulla stessa area sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della prima istanza.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis, convoca un'apposita conferenza di servizi ai sensi della
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui al comma 2. Nel caso in cui, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 3, pervengano richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da parte di un'amministrazione coinvolta in relazione ad aspetti di propria competenza, il soggetto interessato provvede a trasmettere le integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti entro i successivi trenta giorni, con contestuale sospensione del termine di cui al primo periodo. Ciascuna amministrazione può formulare la richiesta di cui al secondo periodo una sola volta.
5. Nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, la regione rende l'intesa nel termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.
6. L'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre alle autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio, nonchè l'intesa con la regione interessata nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo.
7. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonchè tenuto conto del programma dei lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.»;
e) all'articolo 12:
1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo per un determinato sito, è data precedenza al titolare dell'autorizzazione a svolgere, nel medesimo sito di stoccaggio, programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 11-bis, a condizione che il programma sperimentale autorizzato sia stato ultimato e che la domanda di autorizzazione di cui al presente articolo, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali.»;
2) il comma 8 è abrogato;
f) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato;
g) all'articolo 16:
1) al comma 2, dopo le parole: «per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione» sono inserite le seguenti: «o una autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 7, comma 3, secondo periodo»;
2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonchè tenuto conto del programma dei lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.»;
3) il comma 12 è abrogato;
h) all'articolo 25, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, l'entità della garanzia finanziaria è stabilita, previo parere del Comitato, in sede di rilascio delle licenze ovvero delle autorizzazioni allo stoccaggio, tenuto conto dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza ovvero dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o irregolarità ai sensi dell'articolo 22, nonchè delle capacità tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato, incluso il livello di rating di lungo termine del medesimo, anche sulla base di apposita documentazione richiesta allo stesso.»;
i) all'articolo 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi degli articoli 4 e 6, comma 1, nonchè dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto, sono posti a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già conclusa l'istruttoria.»;
l) all'articolo 31:
1) al comma 1, dopo le parole: «geologico di CO2» sono inserite le seguenti: «, anche nell'ambito di programmi sperimentali,»;
2) il comma 2 è abrogato [41].
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle richieste per l'ottenimento delle licenze di esplorazione, alle domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e alle domande di autorizzazione allo stoccaggio geologico di CO2 presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2, anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico a:
a) effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS), nell'ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia;
b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio di CO2;
c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto di CO2 dal sito di produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio;
d) effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO2 per le diverse tipologie di utenza;
e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio di CO2 nell'ambito dei settori industriali più inquinanti e difficili da riconvertire (Hard To Abate), e termoelettrico;
f) definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura, del trasporto, dell'utilizzo e dello stoccaggio di CO2 [42].
4. Il decreto di cui all'articolo 28, comma 2, del
4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, è adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del
5. All'articolo 52-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
Art. 8. Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare
1. Al fine di promuovere misure finalizzate al raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale e di sostenere gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della
2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, sono individuate le aree demaniali marittime di cui al medesimo comma 1. Il decreto di cui al primo periodo individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilità tecnico-economica e dei tempi di realizzazione degli interventi medesimi nonchè le modalità di finanziamento degli interventi individuati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente [46].
2-bis. Per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera [47].
2-ter. Il comma 6 dell'articolo 23 del
«6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo» [48].
Art. 9. Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica
1. Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società Terna Spa, in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale:
a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonchè delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;
b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte dalla società Terna Spa medesima [49].
2. Per le finalità di cui al comma 1, accedono al portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo.
3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui al comma 1 sono affidati alla società Terna Spa [50].
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA, su proposta della società Terna S.p.A., disciplina le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del comma 3. L'ARERA definisce altresì le modalità di accesso ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al comma 2 [51].
5. Fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonchè per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.
6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL) presentata alle regioni o alle province autonome interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. La DIL è corredata del progetto definitivo e di una relazione attestante l'assenza di vincoli ai sensi del primo periodo, la conformità e la compatibilità delle opere e delle infrastrutture da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e l'assenza di contrasto con quelli adottati nonchè la conformità delle opere e delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Nei casi in cui la DIL è corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova edificazione o scavi in quote diverse da quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non è richiesta la documentazione prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al
7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della
a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della
8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti comunque intervenuti dell'accoglimento, l'amministrazione procedente è tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di cui al secondo periodo, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del soggetto interessato, anche alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione [54].
9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi del comma 9-bis, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonchè delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale [55].
9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma 9-bis, l'autorizzazione è rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per le quali è stata concessa l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 "Rafforzamento Smart Grid", del PNRR, mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del
9-quinquies. All'articolo 47, comma 1-bis, del
9-sexies. All'articolo 47, comma 11-bis, alinea, del
9-septies. Al
a) all'articolo 4, comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole: «di autorizzazione» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «fino a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 12 MW»;
3) alla lettera c), le parole: «superiore a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 12 MW»;
b) all'articolo 6, comma 9-bis, primo periodo, le parole: «di potenza fino a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza fino a 12 MW» [60].
9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-sexies e 9-septies si applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del
9-novies. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del
9-decies. All'articolo 12, comma 3-bis, del
9-undecies. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del
Art. 10. Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l'ammodernamento di quelli esistenti, un importo pari a 96.718.200 euro per l'anno 2023 è destinato all'attuazione dei progetti di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, non finanziati a valere sulle risorse di cui all'Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del
2. Con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del
Art. 11. Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi
1. Al
a) all'articolo 25, comma 2:
1) le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti: «, lo stoccaggio e lo smaltimento,»;
2) dopo la parola: «radioprotezione» sono aggiunte le seguenti: «o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter)»;
b) all'articolo 26:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera e-bis) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
1.2) dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:
«e-ter) predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta giorni.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
c) all'articolo 27:
1) al comma 5, dopo la parola «idonee» è inserita la seguente: «(CNAI)»;
2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonchè il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneità. Possono altresì presentare la propria autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI.
5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine previsto, di autocandidature ai sensi del comma 5-bis, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all'autorità di regolamentazione competente. In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidate non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco Tecnologico. Entro trenta giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorità di regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A.
5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 5-ter, la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneità delle aree ivi incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5-quinquies. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del
5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine di idoneità, tenendo conto delle risultanze della procedura medesima e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere tecnico all'autorità di regolamentazione competente.
5-septies. L'autorità di regolamentazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI di cui al comma 5-sexies e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
3) al comma 6:
3.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la CNAA o la CNAI, con il relativo ordine di idoneità.»;
3.2) al secondo periodo, le parole «La Carta è pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «La CNAA o la CNAI è pubblicata»;
4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonchè con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidate ovvero del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari.
6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneità di cui al comma 6 e fino all'individuazione dell'area ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
5) al comma 7:
5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis o nel caso che le medesime non siano risultate idonee ai sensi del comma 5-ter, entro cinque giorni dall'approvazione della CNAI, la Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice manifestazione di interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli enti locali.»;
5.2) al quarto periodo, le parole: «il livello di priorità» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine di idoneità»;
6) al comma 8, primo periodo, le parole: «e dalla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle regioni coinvolte»;
d) all'articolo 34-bis, comma 1, dopo le parole: «all'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.» [67].
Art. 12. Registro delle tecnologie per il fotovoltaico
1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo [68]:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento [69];
c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione [70].
3. L'ENEA pubblica nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei prodotti, nonchè dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione [71].
4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12 bis. Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici [72]
1. Al
a) all'articolo 10, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1»;
b) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «La documentazione di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella propria banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del
2. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio, ciascun sistema collettivo di gestione si iscrive nel Registro nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, con le modalità di cui al medesimo regolamento e comunica l'indicazione dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del
Art. 12 ter. Individuazione della società Sogesid Spa quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato [73]
1. La società Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 13. Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 488, della
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica
1. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del
2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il fondo di cui all'articolo 11-bis del
3. All'articolo 11 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo, in particolare:
a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica;
b) l'assegnazione del servizio, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione e non discriminazione;
c) l'entità del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis);
d) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere l'attività relativa al servizio di vulnerabilità in maniera separata rispetto a ogni altra attività;
e) il divieto per il fornitore di utilizzare:
1) il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilità per promuovere offerte sul mercato;
2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilità per attività diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso;
3) per l'esercizio del servizio di vulnerabilità, lo stesso marchio con cui svolge attività al di fuori del servizio medesimo;
e-bis) che al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volontà di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del
e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volontà di cui alla lettera e-bis) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del
e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volontà prevista dalla lettera e-bis) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa.
2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilità all'esito delle procedure competitive disciplinate ai sensi del comma 2-bis, la società Acquirente unico Spa provvede a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente.» [76].
4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16 -ter, comma 2, del
«1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del
4-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio a tutele graduali e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di cui al comma 2-bis dell'articolo 11 del
5. Al fine di garantire la continuità della fornitura elettrica, l'emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative alla fornitura di energica elettrica da parte dell'esercente il servizio a tutele graduali individuato all'esito delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del
5-bis. Al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilità ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico di cui al predetto comma 5. Gli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilità informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto di cui al predetto comma 5, trovano applicazione le disposizioni del
6. L'ARERA provvede ad adottare i provvedimenti di competenza necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del
7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonchè per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, la società Acquirente unico Spa effettua, secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui agli articoli 16-ter, comma 2, del
7-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di assicurare maggiore tempestività nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, all'articolo 1, comma 61, della
a) al secondo periodo, dopo le parole: «sono tenuti a trasmettere» è inserita la seguente: «tempestivamente»;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse, concernenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico»;
c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Il comitato è convocato senza indugio dall'Autorità su istanza motivata di almeno uno dei suoi componenti» [82].
Art. 14 bis. Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano [83]
1. Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della
2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonchè le modalità di erogazione.
Art. 14 ter. Modifiche all'articolo 2 del
1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del
a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del
11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2 può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della
2. Il comma 1 dell'articolo 99 del
«1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
Art. 14 quater. Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana [85]
1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del
b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del citato
c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) [86].
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.
4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del
6. La Regione siciliana può dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
6-bis. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del
7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del
8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.
9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della
Art. 14 quinquies. Modifiche all'articolo 8 del
1. All'articolo 8, comma 2-bis, del
Capo II
MISURE IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 E DAGLI EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023 [90]
Art. 15. Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
1. All'articolo 20-sexies, comma 3, lettera c), del
a) le parole: «in corso di maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino»;
b) dopo le parole: «agricoli e alimentari» sono inserite le seguenti: «e degli articoli 104 del
Art. 16. Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione
1. Nei casi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 17. Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023
1. In deroga all'articolo 5, comma 4, primo periodo, del
2. La regione Toscana, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del
Art. 18. Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023 [93]
1. Nei territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1°aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
2. Alle finalità di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
Art. 18 bis. Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 [95]
1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel territorio del comune di Umbertide» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023».
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 19. Abrogazioni
1. All'articolo 184-quater del
a) al comma 5-bis, le parole «, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo» sono soppresse;
b) il comma 5-ter è abrogato.
2. L'articolo 33-ter del
3. L'articolo 19-ter del
4. All'articolo 11 del
4-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 del
4-ter. All'articolo 13 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonchè delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale»;
b) il comma 2 è abrogato [97].
Art. 20. Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 21. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 108, paragrafo 3;
Visto il
Visto il
Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;
Visto il regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonchè disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, concernente il «Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, recante «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, recante «Rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale», di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, recante «Approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee», di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per ridurre la dipendenza energetica e promuovere la decarbonizzazione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per la sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 27 novembre e del 5 dicembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure in materia di energia
Art. 1. Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori
1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la nuova capacità di generazione è realizzata dalle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i);
b) la nuova capacità di generazione è realizzata mediante:
1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 1 MW;
2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 1 MW;
c) l'entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera b), numero 1), o l'entrata in operatività degli interventi di cui alla medesima lettera b), numero 2), avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d), salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, semprechè il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'impresa;
d) nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti di cui alla lettera b), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facoltà di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata ai sensi della presente lettera è definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
e) la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione ai sensi della lettera d), è pari all'energia nella disponibilità del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del
f) il GSE rende disponibile l'energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal Gestore del mercato elettrico - GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa;
g) per ogni singola impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1, la quantità di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione ai sensi della lettera d) non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1;
h) la quantità di energia elettrica di cui alla lettera e) è assegnata alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantità richiesta ai sensi della lettera d) del presente comma. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità nella disponibilità del GSE, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste di anticipazione presentate;
i) la restituzione dell'energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi della lettera d) avviene sulla base di contratti per differenza stipulati tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni:
1) la potenza oggetto del contratto o, nel caso di una molteplicità di impianti, dei contratti è tale per cui, sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l'energia ceduta al GSE è determinata mediante ripartizione pro quota in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;
2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione è pari al prezzo dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione per l'inflazione. È fatta salva la previsione relativa all'applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;
3) la durata del periodo di restituzione è pari a venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti;
4) la produzione attesa è resa disponibile sul mercato elettrico gestito dal GME;
5) fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3) e 4), si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature;
l) ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera d), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 presentano idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte;
m) a copertura del premio della garanzia di cui alla lettera l) può essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del premio della garanzia può essere riconosciuto attraverso la variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui alla lettera d);
n) per i contratti di approvvigionamento a termine di energia rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della lettera a) del presente comma, è promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal GME di cui all'articolo 28 del
3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, stabilisce le modalità per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonchè le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il GSE ha facoltà di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A. ai sensi dell'articolo 1-bis del
Art. 2. Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità
1. L'articolo 16 del
«Art. 16 (Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli). - 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito "Gruppo GSE") avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonchè garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali.
3. È consentita, per la durata di vita utile del giacimento, in deroga all'articolo 4 della
a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;
b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto dal comma 5.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del
a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;
b) i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1.
5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:
a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7;
b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente è messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo.
6. Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonchè le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il costo a MWh della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo è asseverata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.
8. Il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7, in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:
a) i diritti sono offerti per quantità distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione;
b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo di cui al comma 7;
c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all'esito di una o più aste che prevedono:
1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantità pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra:
1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensità di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento;
1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia elettrica determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh;
2) i diritti non assegnati ai sensi del numero 1) sono oggetto di una eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonchè ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);
3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantità di diritti richiedibili dai clienti;
4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura;
d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi definiti ai sensi del comma 7 per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione.
9. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE, è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel determinare l'entità della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota tra i clienti finali in ragione delle quantità offerte dagli stessi nell'ambito della specifica procedura.
10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Gruppo GSE:
a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto al PSV, di durata pari a cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato ai sensi del comma 7;
b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza rispetto al PSV, per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a) del presente comma.
11. La quantità di diritti oggetto del contratto di cui al comma 10, lettera a), è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente.
12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera b), sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. È fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.
13. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera a). Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b).».
2. In considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento del gas naturale e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, nonchè le connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
Art. 3. Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche
1. Al
a) all'articolo 16:
1) al comma 10 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, è stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime.»;
2) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:
«Art. 16 bis. (Piano pluriennale per la promozione degli investimenti). - 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:
a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;
b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;
c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;
d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;
e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.
2. L'autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalità dello stesso in rapporto alle finalità di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilità tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.
3. Qualora il concessionario uscente non presenti il piano ai sensi del comma 1 o l'autorità competente non lo valuti positivamente ai sensi del comma 2, l'autorità medesima procede alla riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o rimborso spese per le attività connesse alla predisposizione della proposta. L'autorità competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio, da svolgersi secondo le modalità disciplinate dall'autorità medesima, l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo delle relative tempistiche, avvia, entro centottanta giorni dall'accertamento stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 3 e 4.».
Art. 4. Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili
1. Per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, sono tenuti a corrispondere al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio. Il contributo di cui al primo periodo, al netto delle risorse necessarie per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, è versato dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1.
3. Le attività necessarie all'operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse relative ai contributi annui di cui al comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
5. Il presente articolo non si applica ai titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche tenuti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 16, comma 4, del
Art. 5. Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili
1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del
3. All'articolo 298, comma 2-ter, del
a) al primo periodo, le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali»;
b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonchè da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».
Art. 6. Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti
1. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, anche in funzione del più efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del
2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 6, comma 9-bis, e 29-nonies del
3. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7. Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2
1. Al
a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 : stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole «autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 , ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto»;
2) al comma 4, dopo le parole «comma 3» sono inseritele seguenti «, primo periodo,»;
3) al comma 8, dopo le parole «stoccaggio di CO2 » sono inserite le seguenti: «o la domanda di autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 »;
4) ai commi 9 e 10, dopo le parole «stoccaggio di CO2 » sono inserite le seguenti: «, anche nel caso in cui lo stesso avvenga nell'ambito di programmi sperimentali,»;
c) all'articolo 8, comma 5, secondo periodo, le parole «una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2» sono sostituite dalle seguenti: «proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna»;
d) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11 bis. (Autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2). - 1. Le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito è acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
2. I soggetti richiedenti dimostrano di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività del programma sperimentale, secondo quanto previsto all'allegato III.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonchè il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.
4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono sottoposti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;
b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;
d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, sia garantito il ripristino dei beni stessi;
e) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo;
f) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonchè l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;
g) sia data prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di sperimentazione, fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.
5. In caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo, si applicano gli articoli 14, comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3, 27 e 33. L'articolo 25 non si applica nel caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.
6. Eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio geologico di CO2 oggetto di autorizzazione sono consentite previa approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su parere del Comitato.
7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, procede, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, con eventuale sospensione temporanea dell'attività di sperimentazione, del soggetto interessato, assegnando un termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità.
8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, dispone la revoca dall'autorizzazione di cui al presente articolo:
a) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni oggetto della diffida di cui al comma 7 ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
b) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 20;
c) se dalla relazione di cui all'articolo 20 o dalle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 21 emerge il mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative;
d) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3.
9. Nel caso in cui sia disposta la revoca ai sensi del comma 8, si applica l'articolo 17, comma 4, primo, secondo e terzo periodo. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione di altri concorrenti, autorizzati ai sensi del presente articolo.
10. Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2 nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del
11. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), o), p), q), r) e s) del comma 1 dell'articolo 13 e le finalità delle attività oggetto dei programmi stessi. Il primo periodo si applica anche nel caso di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r).
12. Per ciascuna unità idraulica è rilasciata un'unica autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, nel caso di più siti di stoccaggio insistenti nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione debbono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto.
13. L'autorizzazione di cui al presente articolo reca i seguenti elementi:
a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;
b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonchè i dati sulle unità idrauliche interessate;
c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;
d) la composizione del flusso di CO2 per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai sensi dell'articolo 18;
e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell'articolo 19, nonchè le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20;
f) l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, il Comitato, in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;
g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23;
h) fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio ai sensi dell'articolo 25.
Art. 11 ter. (Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2). - 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 di cui all'articolo 11-bis è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato, nonchè, nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, alla regione interessata, esclusivamente su supporto informatico. Il soggetto interessato garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del
2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio, ulteriori istanze che insistono sulla stessa area sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della prima istanza.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis, convoca un'apposita conferenza dei servizi ai sensi della
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui al comma 2. Nel caso in cui, nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 3, pervengano richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da parte di un'amministrazione coinvolta in relazione ad aspetti di propria competenza, il soggetto interessato provvede a trasmettere le integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti entro i successivi trenta giorni, con contestuale sospensione del termine di cui al primo periodo. Ciascuna amministrazione può formulare la richiesta di cui al secondo periodo una sola volta.
5. Nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, la regione rende l'intesa nel termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.
6. L'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre alle autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio, nonchè l'intesa con la regione interessata nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo.
7. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonchè tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.»;
e) all'articolo 12:
1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo per un determinato sito, è data precedenza al titolare dell'autorizzazione a svolgere, nel medesimo sito di stoccaggio, programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 11-bis, a condizione che il programma sperimentale autorizzato sia stato ultimato e che la domanda di autorizzazione di cui al presente articolo, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali.»;
2) il comma 8 è abrogato;
f) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato;
g) all'articolo 16:
1) al comma 2, dopo le parole «per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione» sono inserite le seguenti: «o una autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell'articolo 7, comma 3, secondo periodo»;
2) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonchè tenuto conto del programma lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.»;
3) il comma 12 è abrogato;
h) all'articolo 25, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, l'entità della garanzia finanziaria è stabilita, previo parere del Comitato, in sede di rilascio delle licenze ovvero delle autorizzazioni allo stoccaggio, tenuto conto dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza ovvero dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o irregolarità ai sensi dell'articolo 22, nonchè delle capacità tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato, incluso il livello di rating di lungo termine del medesimo, anche sulla base di apposita documentazione richiesta allo stesso.»;
i) all'articolo 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'efficacia del decreto di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi degli articoli 4 e 6, comma 1, nonchè dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto, sono posti a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già conclusa l'istruttoria.»;
l) all'articolo 31:
1) al comma 1, dopo le parole «geologico di CO2 » sono inserite le seguenti: «, anche nell'ambito di programmi sperimentali,»;
2) il comma 2 è abrogato.
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle richieste per l'ottenimento delle licenze di esplorazione, alle domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e alle domande di autorizzazione allo stoccaggio geologico di CO2 presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2, anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico a:
a) effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS), nell'ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia;
b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio della CO2 ;
c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto della CO2 dal sito di produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio;
d) effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO2 per le diverse tipologie di utenza;
e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio della CO2 nell'ambito dei settori industriali più inquinanti e difficili da riconvertire (Hard To Abate), e termoelettrico;
f) definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2 .
4. Il decreto di cui all'articolo 28, comma 2, del
5. All'articolo 52-bis, comma 1, del
Art. 8. Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare
1. Al fine di promuovere misure finalizzate al raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale e di sostenere gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della
2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, sono individuate le aree demaniali marittime di cui al medesimo comma 1. Il decreto di cui al primo periodo individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilità tecnico-economica e delle tempistiche di realizzazione degli interventi medesimi nonchè le modalità di finanziamento degli interventi individuati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art. 9. Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica
1. Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale:
a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonchè delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;
b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte da Terna S.p.A. medesima.
2. Per le finalità di cui al comma 1, accedono al portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nonchè le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui al comma 1 sono affidati a Terna S.p.A.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA, su proposta di Terna S.p.A., disciplina le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del comma 3.
5. Fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonchè per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.
6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL) presentata alle regioni o alle province autonome interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. La DIL è corredata del progetto definitivo e di una relazione attestante l'assenza di vincoli ai sensi del primo periodo, la conformità e la compatibilità delle opere e delle infrastrutture da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonchè ai regolamenti edilizi vigenti e, ove occorrente, il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della
a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della
8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti comunque intervenuti dell'accoglimento, l'amministrazione procedente è tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di cui al secondo periodo, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del
9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del soggetto interessato, anche alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10. Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l'ammodernamento di quelli esistenti, un importo pari a 96.718.200 di euro per l'anno 2023 è destinato all'attuazione dei progetti di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, non finanziati a valere sulle risorse di cui all'Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del
2. Con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del
Art. 11. Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi
1. Al
a) all'articolo 25, comma 2:
1) le parole: «e lo stoccaggio» sono sostituite dalle seguenti: «, lo stoccaggio e lo smaltimento,»;
2) dopo la parola «radioprotezione» sono aggiunte le seguenti: «o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter)»;
b) all'articolo 26:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera e-bis) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
1.2) dopo la lettera e-bis), è aggiunta la seguente:
«e-ter) predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta giorni.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
c) all'articolo 27:
1) al comma 5, dopo la parola «idonee» è inserita la seguente: «(CNAI)»;
2) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonchè il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneità. Possono altresì presentare la propria autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI.
5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine previsto, di autocandidature ai sensi del comma 5-bis, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all'autorità di regolamentazione competente. Entro trenta giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorità di regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A.
5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 5-ter, la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA), contenente l'ordine di idoneità delle aree ivi incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5-quinquies. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del
5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine di idoneità, tenendo conto delle risultanze della procedura medesima e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere tecnico all'autorità di regolamentazione competente.
5-septies. L'autorità di regolamentazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma 5-sexies, esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI di cui al comma 5-sexies e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
3) al comma 6:
3.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la CNAA o la CNAI, con il relativo ordine di idoneità.»;
3.2) al secondo periodo, le parole «La Carta è pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «La CNAA o la CNAI è pubblicata»;
4) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonchè con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidate ovvero del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari.
6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai sensi del comma 6-bis, nell'ordine di idoneità di cui al comma 6 e fino all'individuazione dell'area ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
5) al comma 7:
5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In assenza di autocandidature di cui al comma 5-bis o nel caso che le medesime non siano risultate idonee ai sensi del comma 5-ter, entro cinque giorni dall'approvazione della CNAI, la Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-ter), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 26. La semplice manifestazione di interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli enti locali.»;
5.2) al quarto periodo, le parole «il livello di priorità» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine di idoneità»;
6) al comma 8, primo periodo, le parole «e dalla Regione», sono sostituite dalle seguenti: «e dalle regioni coinvolte»;
d) all'articolo 34-bis, comma 1, dopo le parole «all'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
Art. 12. Registro delle tecnologie per il fotovoltaico
1. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito anche ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.
3. L'ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei prodotti, nonchè dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.
4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13. Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 488, della
Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica
1. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del
2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il fondo di cui all'articolo 11-bis del
3. All'articolo 11 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo, in particolare:
a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica;
b) l'assegnazione del servizio, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione e non discriminazione;
c) l'entità del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio;
d) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere l'attività relativa al servizio di vulnerabilità in maniera separata rispetto a ogni altra attività;
e) il divieto per il fornitore di utilizzare:
1) il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilità per promuovere offerte sul mercato;
2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilità per attività diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso;
3) per l'esercizio del servizio di vulnerabilità, lo stesso marchio con cui svolge attività al di fuori del servizio medesimo.
2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilità all'esito delle procedure competitive disciplinate ai sensi del comma 2-bis, Acquirente unico S.p.A. provvede a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente.».
4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del
«1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del
5. Al fine di garantire la continuità della fornitura elettrica, l'emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative alla fornitura di energica elettrica da parte dell'esercente il servizio a tutele graduali individuato all'esito delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del
6. L'ARERA provvede ad adottare i provvedimenti di competenza necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16- ter, comma 2, del
7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonchè per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, Acquirente Unico S.p.A. effettua, secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articoli 16-ter, comma 2, del
Capo II
Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
Art. 15. Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
1. All'articolo 20-sexies, comma 3, lettera c), del
a) le parole «in corso di maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino»;
b) dopo le parole «agricoli e alimentari» sono inserite le seguenti: «e degli articoli 104 del
Art. 16. Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione
1. Nei casi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 17. Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023
1. In deroga all'articolo 5, comma 4, primo periodo, del
2. La Regione Toscana, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del
Art. 18. Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023
1. Nei territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
2. Alle finalità di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
Capo III
Disposizioni finali e finanziarie
Art. 19. Abrogazioni
1. All'articolo 184-quater del
a) al comma 5-bis, le parole «, e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo» sono soppresse;
b) il comma 5-ter è abrogato.
2. L'articolo 33-ter del
3. L'articolo 19-ter del
4. All'articolo 11 del
Art. 20. Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 21. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[7] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[12] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[13] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[14] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[15] Numero così modificato dalla L. di conversione.
[16] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[18] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[26] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[29] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[36] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[43] Comma inserito dalla L. di conversione.
[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[48] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[49] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[52] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[53] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[55] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[56] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[57] Comma inserito dall'art. 12 del
[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[59] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[61] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[62] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[63] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[64] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[65] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[66] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[67] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[68] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[69] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[70] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[71] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[72] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[73] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[74] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[75] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[76] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[77] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[78] Comma inserito dalla L. di conversione.
[79] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[80] Comma inserito dalla L. di conversione.
[81] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[82] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[83] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[84] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[85] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[86] Lettera così sostituita dall'art. 10 del
[87] Comma così modificato dall'art. 10 del
[88] Comma aggiunto dall'art. 14 del
[89] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[90] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[91] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[92] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[93] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[94] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[95] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[96] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[97] Comma aggiunto dalla L. di conversione.