§ 2.10.221 - L.R. 20 giugno 2019, n. 10.
Disposizioni in materia di diritto allo studio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:20/06/2019
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Principi e finalità.
Art. 3.  Destinatari.
Art. 4.  Competenze della Regione.
Art. 5.  Competenza dei liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e dei comuni.
Art. 6.  Valorizzazione dell'offerta formativa sul territorio e sviluppo del capitale umano.
Art. 7.  Tipologia dei servizi e delle prestazioni.
Art. 8.  Piano regionale per il diritto allo studio.
Art. 9.  Consulta regionale per il diritto allo studio.
Art. 10.  Libretto formativo.
Art. 11.  Carta dello studente.
Art. 12.  Misure sui trasporti pubblici.
Art. 13.  Misure per attività motorie e sportive.
Art. 14.  Obbligo di istruzione e diritto-dovere di istruzione e formazione.
Art. 15.  Provvedimenti ed azioni per le infrastrutture e l'edilizia scolastica.
Art. 16.  Interventi rivolti ai soggetti con disabilità o con bisogni educativi speciali.
Art. 17.  Azioni di sostegno a favore delle relazioni interculturali.
Art. 18.  Sostegno all'integrazione di persone sottoposte a pene detentive o provvedimenti restrittivi.
Art. 19.  Sostegno agli studenti ospedalizzati.
Art. 20.  Interventi a favore di studenti residenti in aree di marginalità geografica e ad elevato degrado sociale.
Art. 21.  Misure per il contrasto alla violenza ed alla discriminazione.
Art. 22.  Azioni di valorizzazione dell'identità siciliana e di sostegno delle minoranze linguistiche e culturali.
Art. 23.  Interventi per la continuità didattica e l'orientamento.
Art. 24.  Iniziative di contrasto alla dispersione scolastica.
Art. 25.  Integrazione fra istruzione e formazione professionale tecnico-superiore.
Art. 26.  Indirizzi e criteri per la costruzione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)
Art. 27.  Progetti indirizzati all'evoluzione dell'offerta formativa.
Art. 28.  Iniziative per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6
Art. 29.  Iniziative per la diffusione della internazionalizzazione e dell'innovazione.
Art. 30.  Iniziative per la diffusione dell'apprendimento permanente.
Art. 31.  Programmazione e coordinamento della ricerca nel territorio regionale.
Art. 32.  Interventi a sostegno del sistema universitario.
Art. 33.  Disposizioni per il diritto allo studio universitario e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20.
Art. 34.  Clausola valutativa.
Art. 35.  Consorzi universitari.
Art. 36.  Interventi relativi all'edilizia universitaria.
Art. 37.  Prestito d'onore.
Art. 38.  Norma finanziaria.
Art. 39.  Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6.
Art. 40.  Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 200 e alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
Art. 41.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24.
Art. 42.  Disposizioni finali.
Art. 43.  Norma finale.


§ 2.10.221 - L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

Disposizioni in materia di diritto allo studio.

(G.U.R. 28 giugno 2019, n. 30 - S.O.)

 

CAPO I

Principi e disposizioni generali

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Con la presente legge la Regione riconosce e garantisce il diritto allo studio e alla formazione sul proprio territorio. A tal fine, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia e adeguatezza della pubblica amministrazione, disciplina gli interventi regionali a sostegno delle politiche educative, ne assicura la qualità, intraprende e persegue le politiche e le azioni volte al miglioramento della complessiva offerta formativa affinché quest'ultima risponda a criteri di competenza, continuità, coerenza e avanzamento della conoscenza, secondo un prevalente criterio di continuità del progetto formativo individuale.

2. La Regione, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea e delle strategie di Lisbona, della Costituzione, delle leggi costituzionali, dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione, delle norme generali dettate con legge dello Stato e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, esercita, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, la potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione primaria e formazione professionale, nonché, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, la potestà concorrente in materia di istruzione secondaria di primo e secondo grado e universitaria, promuovendo lo sviluppo e la piena realizzazione di un sistema integrato di educazione, istruzione e formazione professionale, capace di rispondere alle esigenze di sviluppo dei territorio.

 

     Art. 2. Principi e finalità.

1. La Regione considera l'istruzione e la formazione fattori primari per lo sviluppo e la realizzazione della persona umana e strumento per la crescita democratica e per lo sviluppo culturale, economico, sociale del territorio, per la formazione alla legalità, anche nell'ottica della prevenzione e del contrasto ad ogni forma di criminalità.

2. Il sistema regionale di istruzione e formazione si fonda sui valori del pluralismo e si realizza coerentemente ai principi di libertà di scelta e centralità della persona, autonomia di insegnamento e pari opportunità e si conforma ai principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di pluralismo dell'offerta formativa, anche per il tramite di operatori privati qualificati e abilitati attraverso lo strumento dell'accreditamento.

3. La Regione orienta le proprie politiche garantendo l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione, nonché il sostegno al completamento del percorso scolastico e formativo e all'inserimento nel mondo del lavoro, nel rispetto delle vocazioni individuali e del livello di istruzione di ciascuno in una prospettiva di Lifelong Learning.

4. La Regione promuove interventi formativi finalizzati a sostenere il diritto/dovere all'istruzione nel rispetto e in armonia con le peculiarità evolutive e l'identità dell'individuo.

5. La Regione provvede al mantenimento ed alla valorizzazione dei servizi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, secondo criteri di equilibrata distribuzione dell'offerta formativa nelle diverse aree territoriali con priorità per le aree che presentano un indice elevato di povertà educativa.

6. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge azioni per la riduzione del tasso di dispersione scolastica. A tale scopo, e d'intesa con le competenti istituzioni dello Stato, opera per prevenire la dispersione e per recuperare le situazioni di svantaggio di coloro che non abbiano completato il proprio percorso di studi e di formazione. Valorizza, altresì, la cultura del lavoro e della cittadinanza attiva, anche attraverso la promozione di percorsi professionalizzanti teorico-pratici. Incentiva anche la realizzazione di specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera e con disabilità.

7. La Regione, riconoscendo la fondamentale valenza dei processi di istruzione e formazione, adotta, nei limiti delle proprie competenze e prerogative, azioni per migliorarne l'organizzazione, finalizzarne la programmazione, rendere complessivamente efficiente il sistema, ottimizzare l'uso delle risorse e facilitare l'apprendimento delle persone portatrici di disagio economico, sociale e culturale, anche attraverso il coinvolgimento delle agenzie sociali ed educative del territorio.

8. La Regione, nel sostenere percorsi d'istruzione e formazione che trasmettano adeguate conoscenze e competenze scientifiche e culturali, nonché la diffusione di un pensiero critico, favorisce modelli innovativi di apprendimento in grado di contribuire alla formazione di cittadini responsabili, critici e consapevoli e di incidere favorevolmente nell'inserimento nel mercato del lavoro.

9. La Regione, nella consapevolezza delle nuove sfide e dei cambiamenti che promanano dalle professioni, dai saperi, dalla società e dal territorio, promuove nuovi percorsi formativi ed ambiti di ricerca volti a favorire l'inserimento lavorativo e la promozione sociale dei giovani.

10. La Regione promuove l'integrazione fra le specifiche azioni formative, favorendo il raccordo tra istruzione e formazione professionale, università e tessuto produttivo, anche al fine di realizzare filiere settoriali per incrementare l'occupazione e alimentare un circuito virtuoso con l'economia locale. In coerenza con tali obiettivi, sostiene le modalità formative previste dal sistema educativo duale.

11. La Regione favorisce il contributo e la partecipazione di tutti gli attori che concorrono allo sviluppo del sistema integrato di educazione, istruzione, formazione e professionalizzazione, valorizzando in particolare il ruolo dei docenti, del personale tecnico-amministrativo ed ausiliario, delle famiglie e del partenariato economico e sociale.

12. La Regione favorisce l'attivazione di percorsi di garanzia delle competenze destinati alla popolazione adulta in età lavorativa e finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, nell'ambito del Piano di garanzia delle competenze per l'apprendimento permanente e del Piano nazionale di garanzia delle competenze della popolazione adulta in Italia.

13. La Regione, al fine di diffondere una cultura alimentare volta alla salubrità e alla promozione della dieta mediterranea all'interno delle scuole, promuove l'inserimento nei menù scolastici di prodotti a chilometro zero, ovvero prodotti provenienti da filiera corta la cui natura e modalità di produzione è immediatamente identificabile e tracciabile.

 

     Art. 3. Destinatari.

1. Destinatari della presente legge sono:

a) le studentesse e gli studenti frequentanti in Sicilia le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;

b) le studentesse e gli studenti frequentanti in Sicilia le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali, di ogni ordine e grado;

c) le studentesse e gli studenti frequentanti in Sicilia i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per l'infanzia statali e paritarie;

d) le studentesse e gli studenti dei corsi d'obbligo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (leFP) organizzati da istituzioni formative pubbliche o private, accreditate secondo la disciplina regionale vigente;

e) le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi del sistema di istruzione tecnica superiore (ITS) nonché del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui rispettivamente ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

f) le studentesse e gli studenti, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale (AFAM) operanti nella Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

g) le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello, anche in sede carceraria;

h) le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico delle Università della Regione;

i) le studentesse e gli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione ed alle Scuole superiori di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le Università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria ed in generale ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea;

l) le studentesse e gli studenti di nazionalità straniera e i minori non accompagnati e i soggetti ai quali le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, i quali fruiscono dei servizi e dei benefici economici secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie. Tali benefici sono estesi a coloro per i quali sia stato avviato il procedimento amministrativo volto a riconoscere la condizione di apolide o rifugiato politico;

m) le studentesse e gli studenti con disabilità certificata e/o con bisogni educativi speciali (BES) di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR) 27 dicembre 2012;

n) i soggetti disoccupati, inoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET);

o) le studentesse e gli studenti non inseriti in un percorso formativo e che non hanno conseguito un titolo di studio di scuola media superiore o che si trovano in una situazione di evidente svantaggio economico;

p) le studentesse e gli studenti adottati, o fuori dalla famiglia di origine, di cui alle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emesse dal MIUR nel dicembre 2014, e dalle lince guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine emesse dal MIUR e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel dicembre 2017.

 

     Art. 4. Competenze della Regione.

1. Le competenze della Regione riguardano:

a) la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;

b) la programmazione di standard minimi di qualità dell'offerta formativa sul territorio regionale, anche con riferimento all'istruzione e formazione professionale, statale e paritaria;

c) la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e universitaria anche residenziale;

d) la programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole;

e) la predisposizione di uno studio che analizzi i costi standard di sostenibilità per ogni singolo studente;

f) la determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità;

g) l'assistenza e il supporto alle istituzioni scolastiche e formative previa intesa con il MIUR;

h) l'autorizzazione alla attivazione di nuove scuole e corsi di studio e dei relativi percorsi formativi previa intesa con l'Amministrazione statale nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado [1];

i) la gestione delle scuole dell'infanzia regionali ai sensi della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15;

j) la gestione delle scuole secondarie regionali ai sensi della la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 e della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;

k) il riconoscimento, la modifica e la revoca della parità scolastica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 e della legge 10 marzo 2000, n. 62;

l) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità tisica, intellettiva o sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti preposti;

m) la regolamentazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, del sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema;

n) l'attivazione di percorsi di istruzione integrati finalizzati al conseguimento, anche in apprendistato, di una qualifica e/o un diploma professionale che consenta la prosecuzione della formazione nel livello di istruzione superiore;

o) la promozione dell'integrazione tra i diversi livelli di istruzione e tra istruzione e formazione professionale, al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, artistica, scientifica e professionale, attraverso interventi che ne valorizzino gli specifici apporti ed assicurino il raccordo con il sistema universitario;

p) la legislazione esclusiva, scorporata dal presente provvedimento, in materia di formazione professionale degli adulti e relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico (leFP);

q) la programmazione, la promozione e il sostegno dell'offerta formativa e delle attività realizzate dagli istituti tecnici superiori (ITS), e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), incluse le misure per facilitare la creazione di reti sostenibili ed integrate per la stessa formazione tecnica superiore, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

2. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, opera anche nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione in coerenza con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 5. Competenza dei liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e dei comuni.

1. Le competenze dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane relativamente all'istruzione secondaria superiore nonché dei comuni, con riferimento agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica, riguardano:

a) la gestione di scuole paritarie di ogni ordine e grado;

b) gli interventi in favore degli studenti in attuazione degli strumenti di programmazione regionale e da sottoporre a verifiche periodica;

c) la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio e regolamentazione dei servizi scolastici;

d) la concessione d'uso degli edifici scolastici nella disponibilità degli enti locali e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi immobili ed impianti;

e) la fornitura di arredi e dotazioni scolastiche;

f) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

g) la partecipazione ai tavoli provinciali di programmazione per il dimensionamento scolastico ai sensi e nei limiti della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;

h) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

i) l'espletamento dei servizi di refezione scolastica con particolare riferimento alla scuola per l'infanzia e primaria;

l) l'espletamento dei servizi di trasporto scolastico, con particolare riferimento alla mobilità interurbana degli studenti delle scuole superiori di secondo grado;

m) l'espletamento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.

 

     Art. 6. Valorizzazione dell'offerta formativa sul territorio e sviluppo del capitale umano.

1. La Regione, per le parti di competenza, esercita il ruolo d'indirizzo politico e programmazione in materia di educazione e di istruzione, favorendo percorsi formativi mirati allo sviluppo del capitale umano ed al miglioramento della qualità dell'insegnamento, nel rispetto delle previsioni legislative generali, delle specificità territoriali e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. La Regione, al fine di realizzare un'offerta diffusa sul territorio regionale, promuove la messa in rete delle istituzioni scolastiche, favorendo forme di collaborazione tra le stesse e la costruzione di reti e relazioni per l'apprendimento permanente con gli enti locali, il tessuto produttivo, nonché la costituzione di banche dati di reti territoriali.

 

CAPO II

Servizi ed interventi

 

     Art. 7. Tipologia dei servizi e delle prestazioni.

1. La Regione, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, ciascuno in relazione alle proprie competenze, assicurano ad ogni persona il diritto-dovere ai servizi educativi, all'istruzione ed alla formazione mediante azioni e modalità, previste nella presente legge e nell'ordinamento regionale, volte a:

a) accrescere la qualità dell'offerta formativa ed educativa;

b) facilitare l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione;

c) favorire l'accesso e la frequenza ai servizi educativi e ai percorsi di istruzione e formazione;

d) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'accesso e la libertà di scelta sin dalla prima infanzia dei percorsi educativi da parte delle famiglie;

e) costruire e rafforzare la qualificazione personale ed il senso civico dei discenti e della comunità;

f) valorizzare l'identità siciliana e sostenere le minoranze linguistiche e culturali;

g) favorire l'accrescimento e il consolidamento della cultura della legalità e del contrasto ad ogni forma di violenza, anche di genere;

h) individuare criteri per la progettazione pluriennale dei piani dei servizi da erogare al sistema educativo di istruzione e formazione regionale;

i) stimolare la progettazione e la realizzazione di percorsi di innovazione didattica, metodologica e organizzativa finalizzati a sostenere i passaggi all'interno del sistema dell'istruzione;

j) valorizzare i centri provinciali di istruzione degli adulti (CPIA) anche come struttura di servizio per la lettura dei fabbisogni formativi del territorio.

2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dalla presente legge la Regione, nel rispetto delle proprie attribuzioni, promuove e svolge le seguenti azioni:

a) interventi per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, iscritti in Sicilia volti a rendere il sistema di istruzione coerente con i bisogni espressi dal territorio, tramite iniziative atte a favorire la continuità didattica e metodologica anche tramite la razionalizzazione della rete scolastica e la razionalizzazione dei processi di orientamento e identificazione di strumenti operativi per favorire la scolarità e, tra questi, il tempo pieno e la refezione scolastica;

b) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica con particolare attenzione ai servizi educativi ed alla scuola dell'infanzia attraverso percorsi che garantiscano i livelli essenziali delle prestazioni definite a livello nazionale e gli standard di competenza, ai fini del riconoscimento e della spendibilità dei percorsi in ambito regionale, nazionale ed europeo;

c) specifiche azioni di tutela e promozione dell'inclusione delle persone disabili nel sistema educativo;

d) interventi di educazione alla cura e salvaguardia dell'ambiente e dei siti di interesse storico e culturale;

e) interventi di educazione alla salute, alla prevenzione sanitaria ed all'igiene;

f) interventi di educazione ai corretti stili di vita ed all'educazione motoria e musicale;

g) interventi per favorire l'educazione stradale;

h) iniziative orientate a favorire l'accrescimento della conoscenza delle culture di altri Paesi e il potenziamento degli apprendimenti linguistici;

i) erogazione diretta, o tramite specifici buoni, di sussidi e borse di studio;

j) erogazione di contributi alle scuole paritarie, per come previsti dall'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per favorire la libertà di scelta da parte delle famiglie e l'erogazione di contributi a studenti bisognosi e meritevoli per la frequenza di scuole secondarie di secondo grado;

k) interventi a sostegno della mobilità extraurbana degli studenti, in favore dei comuni sprovvisti degli indirizzi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l'abbattimento dei relativi costi a carico dell'utenza;

l) erogazione di contributi per spese relative alla frequenza, anche convittuale e semiconvittuale, di percorsi scolastici da parte di soggetti bisognosi o disagiati o residenti in aree di marginalità geografica (zone interne e di montagna disagiate, o in isole minori);

m) fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni della scuola primaria ed iniziative atte a favorire la fornitura di libri di testo secondo le previsioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 anche tramite l'accesso a biblioteche multimediali digitali e la sperimentazione del comodato d'uso gratuito;

n) realizzazione di progetti e iniziative volti a favorire l'accessibilità gratuita e la fruizione di biblioteche, teatri, attività culturali, infrastrutture tecnologiche, laboratori e studi d'artista, centri di ricerca e sperimentazione attività ricreative e sportive, anche promuovendo partenariati tra pubblico e privato;

o) programmazione pluriennale ed interventi per l'edilizia scolastica;

p) erogazione di sussidi e servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con riconosciute disabilità di varia natura e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;

q) sostegno all'inclusione scolastica degli studenti privi di cittadinanza italiana;

r) interventi per garantire il diritto allo studio e l'apprendimento di soggetti ospedalizzati o in stato di detenzione;

s) interventi a favore di studenti e scuole in isole minori, o in aree interne e/o a rischio di spopolamento, e/o soggette a degrado sociale;

t) azioni di sostegno dei percorsi di alta formazione e formazione specialistica;

u) sostegno all'orientamento e all'integrazione tra istruzione, formazione professionale e mondo del lavoro;

v) interventi specifici di formazione in assetto lavorativo (apprendistato, tirocini, stage) anche rivolti agli alunni con disabilità;

w) interventi a favore di adulti in età lavorativa, finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali previste nei percorsi di garanzia delle competenze;

x) interventi per facilitare servizi abitativi e di ristorazione degli studenti universitari;

y) azioni orientate alla diffusione dell'innovazione e della internazionalizzazione;

z) sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, con particolare riferimento agli studenti universitari;

aa) interventi e strumenti atti a fornire, in presenza o tramite piattaforme informatiche, il servizio Sportello per lo Studente con funzioni di front-office, al fine di facilitare l'accesso alle informazioni ed ai servizi forniti dalle istituzioni scolastiche della Regione;

bb) promozione della formazione dei docenti perché in ambito scolastico attivino percorsi di educazione all'autostima ed alla valorizzazione delle diverse forme di intelligenza degli alunni, nonché alla prevenzione delle dipendenze da uso/abuso di sostanze (tabacco, alcool, droghe) e da cattive abitudini alimentari;

cc) interventi, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e con le associazioni dei familiari maggiormente rappresentative, per la formazione periodica del personale docente secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati emesse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) nel dicembre 2014 e dalle Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, emesse dal MIUR e dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel dicembre 2017;

dd) interventi mirati ad adeguare il sistema scolastico a quanto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità, anche mediante specifiche azioni di formazione del personale docente e degli operatori della scuola.

3. La Regione riconosce e assume livelli essenziali di prestazione contenuti nel decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e successive modifiche e integrazioni.

4. È attivato, mediante utilizzazione del servizio sanitario regionale (consultori), un continuativo supporto psicologico e pedagogico per le scuole di ogni ordine e grado.

5. La Regione vigila affinché le università e gli istituti scolastici garantiscano la fornitura di materiali didattici, compreso l'abbigliamento, per lo svolgimento di attività frontali e di laboratorio.

 

     Art. 8. Piano regionale per il diritto allo studio.

1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, nonché per l'individuazione dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 7, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta, è adottato il Piano regionale triennale per il diritto allo studio, aggiornabile in funzione delle esigenze del settore e di eventuali modifiche normative, e il correlato Programma annuale di attuazione, tenendo conto anche di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 in materia di programmi triennali e piani di intervento relativi al diritto allo studio universitario e alla convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità.

2. Il Piano regionale è sottoposto al previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana ed è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

3. A decorrere dalla data in cui è reso il parere di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale presenta alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione annuale sullo stato di attuazione di quanto previsto nel Piano regionale triennale per il diritto allo studio.

 

     Art. 9. Consulta regionale per il diritto allo studio.

1. La Regione identifica il metodo della concertazione quale strumento fondamentale per l'attuazione dei fini della presente legge e per la realizzazione delle azioni che in essa si prefigge. A tal fine promuove, anche attraverso la stipula di accordi o intese, la più ampia collaborazione istituzionale con enti locali, istituzioni scolastiche e formative, università, nonché con altri soggetti, pubblici o privati, portatori di interessi giuridicamente e socialmente rilevanti nelle materie di cui alla presente legge.

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, al fine di dare attuazione in modo integrato e coordinato alle azioni di cui alla presente legge a garanzia dei principi di trasparenza e semplificazione e al fine di stabilire rapporti funzionali con i portatori di interesse, istituisce, con decreto, la Consulta regionale per il diritto allo studio alla quale è demandato il compito di redigere, su proposta del medesimo Assessore, il Piano regionale di cui all'articolo 8.

3. La Consulta regionale per il diritto allo studio è composta da:

a) Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale e dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, o loro delegati;

c) direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;

d) presidente della Coordinamento regionale delle università siciliane (C.R.U.S.) o suo delegato;

e) il presidente dell'ANCI regionale o suo delegato;

f) un rappresentante dei liberi Consorzi comunali;

g) uno dei presidenti degli ERSU regionali, designato dall'Assessore regionale per l'Istruzione e la formazione professionale;

h) un direttore di istituto di alta formazione artistica, coreutica e musicale, in rappresentanza delle istituzioni AFAM operanti nella Regione;

i) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali del personale della scuola, indicato dalle rispettive sigle firmatarie di contratto nazionale;

j) un rappresentante degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

k) il coordinatore del Forum regionale delle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori della scuola della Regione Sicilia (F.O.R.A.G.S. Sicilia) di cui al decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia n. 9681 del 31 maggio 2016;

l) presidente del coordinamento regionale delle Consulte degli studenti;

m) un rappresentante degli studenti delle istituzioni per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione;

n) due rappresentanti degli studenti universitari eletti tra i rappresentanti degli studenti nei consigli di amministrazione delle Università;

o) un rappresentante delle associazioni più rappresentative a livello nazionale delle scuole paritarie;

p) un rappresentante delle associazioni rappresentative dei presidi;

q) due rappresentanti delle associazioni regionali per le politiche a favore delle persone con disabilità;

r) due rappresentanti del Forum regionale dei giovani.

4. La Consulta esprime altresì parere obbligatorio sulle materie di sua competenza che saranno disciplinate da apposito decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I componenti della Consulta regionale per il diritto allo studio rimangono in carica per un triennio e la partecipazione alle relative sedute non dà diritto ad alcun compenso né a rimborsi spese. La Consulta esercita le sue funzioni purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno. Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno. Può, altresì riunirsi in seduta straordinaria per iniziativa del suo Presidente o quando lo richiedano almeno metà più uno dei suoi componenti. Per la validità delle sedute, in seconda convocazione basta la presenza di un terzo dei componenti, arrotondato per eccesso.

6. La Commissione regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, è soppressa.

7. Alla Consulta regionale per il diritto allo studio di cui alla presente legge sono attribuiti le funzioni ed i compiti della soppressa Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.

 

     Art. 10. Libretto formativo. [2]

1. Il libretto formativo personale redatto in conformità alle normative nazionali e comunitarie, costituisce il documento in cui è possibile registrare le attività e le competenze acquisite da ciascun discente durante il percorso di istruzione e formazione, a partire dalla frequenza della scuola primaria, compreso quello dell'istruzione degli adulti.

2. Il libretto è rilasciato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), su richiesta del singolo interessato, dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e attesta i titoli di studio acquisiti, le qualifiche, le certificazioni professionali conseguite, la frequenza ed il superamento delle prove finali di percorsi formativi tecnici e/o professionalizzanti e/o di cultura generale condotti da soggetti pubblici o privati, le competenze formali, non formali e informali ed i crediti formativi comunque acquisiti. A tal fine l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale identifica, in accordo con il MIUR, i soggetti certificatori dei dati riportati nel libretto.

3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale definisce, con decreto ed entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, le caratteristiche del libretto formativo, le modalità per il rilascio dello stesso e le eventuali determinazioni volte alla sua informatizzazione, ferma restando l'assenza di oneri economici a carico dello studente. Per rendere effettivamente intellegibili e correlagli i dati dei percorsi formativi individuali degli studenti, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale svolge, in collaborazione con il MIUR, azioni finalizzate ad interconnettere le banche dati ministeriali con quelle regionali della scuola e universitarie in modo da garantire validità e spendibilità del libretto formativo in Italia e nella Unione europea.

 

     Art. 11. Carta dello studente.

1. La Regione integra la carta dello studente, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, con interventi specifici per favorire l'accesso agevolato a beni e servizi e interventi individuali nell'ambito del diritto allo studio con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 12. Misure sui trasporti pubblici.

1. Al fine di consentire la frequenza di ogni tipo di percorso di studio attivato sul proprio territorio, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera della Giunta regionale, provvede a determinare le modalità per il finanziamento delle spese di trasporto degli studenti riservate nell'ambito delle assegnazioni alle autonomie locali, garantendo la gratuità del trasporto per gli studenti in maggiori condizioni di disagio socio-economico [3].

2. Qualora il trasporto pubblico non garantisca il servizio, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, provvede a determinare le modalità di promozione e finanziamento di servizi di trasporto flessibili, ovvero sistemi di trasporto non di linea, e in specie i servizi a chiamata, o servizi di mobilità condivisa, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da "domanda debole", così come definite nella delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 48 del 30 marzo 2017.

3. Al fine di ogni utile pianificazione della mobilità degli studenti, è previsto, di concerto con gli enti locali, il rilevamento statistico dei flussi annuali presso l'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale.

4. Per gli studenti universitari idonei alle borse di studio e iscritti presso le Università siciliane e nei consorzi universitari è garantita la gratuità del trasporto pubblico locale su gomma e su rotaia nelle sedi dei corsi di laurea per il tramite degli ERSU che provvedono prioritariamente, compatibilmente con le risorse assegnate, a valere sulla Missione 4, Programma 7, capitolo 373312.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 le riserve nell'ambito delle assegnazione alle autonomie locali per il trasporto degli studenti sono incrementate del 30 per cento rispetto a quelle previste per l'esercizio finanziario 2018.

 

     Art. 13. Misure per attività motorie e sportive.

1. Al fine di creare le condizioni per le pari opportunità, prevenire la dispersione scolastica, contrastare fenomeni di disagio individuale e migliorare lo stile di vita, la Regione sostiene azioni in favore delle attività motorie e sportive presso le istituzioni scolastiche del territorio regionale, riservando particolare attenzione agli studenti disabili. A tal fine la Regione, anche attraverso il monitoraggio e la programmazione delle azioni per l'edilizia scolastica, assume iniziative volte a progettare, istituire, potenziare ed adeguare le palestre e gli impianti dei plessi scolastici. D'intesa con l'Ufficio scolastico regionale ed i Comitati regionali del CONI e del CIP, l'Assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, definisce i relativi interventi all'interno del Piano regionale per il diritto allo studio e del correlato Programma annuale di attuazione, avendo riguardo anche al ruolo dell'associazionismo sportivo senza finalità di lucro.

2. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, di concerto con l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, l'USR Sicilia ed i Comitati regionali di CONI e CIP, si propone di favorire azioni a sostegno delle istituzioni scolastiche frequentate dagli studenti atleti di alto livello al fine di fornire la possibilità a questi ultimi di conciliare l'attività agonistica con lo studio attraverso modalità di formazione a distanza che prevedono, oltre al programma formativo personalizzato, l'utilizzo di piattaforme digitali come strumenti integrativi della didattica in caso di assenze prolungate, in conformità a quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e dal decreto ministeriale 11 dicembre 2015, n. 935.

 

CAPO III

Sostegno al diritto allo studio

 

     Art. 14. Obbligo di istruzione e diritto-dovere di istruzione e formazione.

1. L'obbligo di istruzione ed il correlato diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si considerano assolti, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, anche in seguito alla frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine, gli obiettivi formativi minimi e i curricula del primo biennio di tali percorsi devono essere conformi agli standard definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. La Regione favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1 promuovendo azioni finalizzate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa.

3. Al fine di incentivare l'istruzione e la formazione degli adulti, la Regione promuove azioni formative rivolte anche ad allievi che hanno frequentato i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguirne il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al rilascio delle relative certificazioni.

 

     Art. 15. Provvedimenti ed azioni per le infrastrutture e l'edilizia scolastica.

1. La Regione, nell'interesse della qualità di vita degli studenti e degli operatori, ma anche affinché l'erogazione dell'insegnamento sia efficiente, provvede, per il tramite degli enti pubblici competenti ed avvalendosi del sistema dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, a sostenere l'allestimento di ambienti di apprendimento e laboratori, nonché l'adeguamento a modelli standard di funzionalità ed efficienza, di salubrità degli ambienti e di sicurezza, degli immobili e delle infrastrutture di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, mediante l'utilizzazione di risorse regionali ed extra regionali, predispone atti e provvedimenti per la verifica della vulnerabilità sismica, l'adeguamento pedagogico-didattico strutturale, impiantistico ed energetico degli edifici per il miglioramento delle strutture, e in particolare degli ambienti in cui si svolge la refezione scolastica, nonché per la rimozione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione, nonché per la progettazione e realizzazione di nuove scuole tecnologicamente innovative ed ecocompatibili.

3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nei casi di necessità e urgenza, definiti con apposito decreto da emanarsi, previo parere della Consulta regionale per il diritto allo studio, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al finanziamento degli enti locali per specifici interventi, secondo quanto disciplinato dall'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

 

     Art. 16. Interventi rivolti ai soggetti con disabilità o con bisogni educativi speciali.

1. La Regione, di concerto con gli enti locali, promuove e sostiene interventi diretti a garantire, con erogazione puntuale e continuativa, la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, all'apprendimento e all'inclusione degli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con bisogni educativi speciali (BES), ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o con disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), o con disturbi della deglutizione in soggetti disfagici.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene le attività previste dai Piani didattici personalizzati (PDP) delle singole istituzioni scolastiche per favorire la piena inclusione sia degli studenti individuati ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, sia delle studentesse che degli studenti adottati o fuori dalla famiglia di origine. La Regione prevede, altresì, misure per il sostegno a genitori e/o tutori di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA per garantire l'assistenza domiciliare alle attività scolastiche.

3. La Regione, per assicurare l'accesso e la frequenza del sistema educativo, collabora con gli enti locali, le competenti istituzioni e gli specialisti del settore per assicurare la fornitura di specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/92 e di assistenza igienico - personale, così come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dall'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La Regione riconosce i Centri territoriali di supporto (CTS) e le Scuole Polo per l'inclusione già individuati dall'Ufficio scolastico regionale, quali istituzioni di riferimento per la promozione delle iniziative in favore dei soggetti con disabilità con disturbi specifici d'apprendimento e/o con bisogni educativi speciali (BES).

5. La Regione, per il tramite degli assessorati regionali competenti, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e delle aziende sanitarie provinciali, nel rispetto delle reciproche competenze, individua gli interventi diretti ad assicurare quanto previsto dal comma 1. A tal fine, possono essere stipulati specifici accordi e protocolli d'intesa con soggetti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con associazioni di familiari senza fini di lucro finalizzati ad una programmazione integrata con i servizi educativi, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, a favore dei soggetti con disabilità o con disturbi specifici d'apprendimento o bisogni educativi speciali (BES).

6. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale ai fini della pianificazione delle specifiche azioni, d'intesa con l'Assessorato regionale della salute, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'Assessorato regionale del turismo, spettacolo e sport, con il supporto delle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori e/o delle famiglie della scuola e delle persone e famiglie con disabilità, nonché con il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida che agevolano l'effettiva inclusione delle persone con disabilità sia fisica che psichica con particolare riferimento allo spettro autistico, all'interno di percorsi e scolastici e/o formativi, nonché l'inserimento sociale, abilitativo, riabilitativo e lavorativo degli stessi, anche attraverso servizi domiciliari in favore delle famiglie e delle stesse persone con disabilità, tenendo conto delle competenze e delle attribuzioni degli enti locali e delle istituzioni statali e regionali. D'intesa con le associazioni professionali più rappresentative del settore si provvede con le stesse modalità e nello stesso periodo di centottanta giorni a individuare indirizzi omogenei sul territorio regionale per l'utilizzazione delle specifiche figure professionali.

 

     Art. 17. Azioni di sostegno a favore delle relazioni interculturali.

1. La Regione, attraverso specifici progetti, applicando le indicazioni nazionali contenute nelle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, indirizza, d'intesa con le istituzioni territoriali interessate, gli interventi volti al miglioramento della qualità delle relazioni interculturali, con specifico riferimento alle caratteristiche stanziali o di transito degli studenti migranti. In tali ambiti e per gli specifici scopi di sostegno, la Regione può sostenere iniziative diversificate anche di mediazione culturale, accoglienza e tutoraggio, in particolare, ai fini dell'inserimento scolastico degli alunni figli di immigrati presenti sul territorio regionale, la Regione promuove l'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, l'educazione civica e i principi giuridici formativi della cittadinanza italiana, nel rispetto delle differenze linguistiche e culturali di cui gli alunni immigrati sono portatori. La Regione favorisce inoltre la partecipazione dei genitori alla vita scolastica ed alle iniziative volte alla valorizzazione dell'identità culturale e interculturale.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate e gestite, in collaborazione con le singole e dedicate istituzioni scolastiche, dagli enti locali, dalle università, dalle istituzioni per l'Alta formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione, dai soggetti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dell'associazionismo e del volontariato, e possono svolgersi sia nell'ambito dell'orario scolastico, sia in orario extra-curriculare.

3. A seguito delle specifiche prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana dei cittadini stranieri che per la prima volta accedono al sistema educativo e formativo siciliano, la Regione, con le stesse modalità gestionali di cui al comma 2, sostiene processi orientati a facilitare l'apprendimento della lingua qualora la conoscenza risultasse scarsa o insufficiente.

4. La Regione favorisce iniziative atte a sostenere ed a consentire il completamento dei percorsi di istruzione dei cosiddetti minori stranieri di seconda/terza generazione, non accompagnati, rifugiati, apolidi, anche nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale.

5. La Regione favorisce iniziative atte a facilitare ragazzi non italiani nei percorsi di studio dell'istruzione e dell'alta formazione.

6. La Regione promuove, altresì, iniziative progettuali, atte a favorire e migliorare l'apprendimento di almeno una lingua europea da parte degli studenti del sistema regionale di istruzione.

7. La Regione incentiva e sostiene i progetti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e del terzo settore finalizzati ad agevolare il diritto allo studio degli alunni nomadi in età scolare e adulti di cui alla normativa regionale in materia.

 

     Art. 18. Sostegno all'integrazione di persone sottoposte a pene detentive o provvedimenti restrittivi.

1. La Regione al fine di accompagnare l'inclusione sociale e lavorativa, nonché per far acquisire, recuperare o accrescere le competenze di base e tecnico-professionali di quanti si trovino in stato di detenzione o scontino misure alternative alla detenzione sostiene mediante eventuali atti convenzionali con i competenti Ministeri, il sostegno allo svolgimento di progetti specifici e corsi di istruzione e formazione gestiti da istituzioni scolastiche di primo e secondo livello di istruzione degli adulti, anche con la collaborazione delle università da effettuare all'interno degli istituti di pena, o in area penale esterna ovvero in strutture scolastiche e formative del territorio, sentito il Garante dei detenuti.

2. Nello svolgimento delle attività didattiche e formative previste dal comma 1, la Regione può promuovere progetti di utilizzo di tecnologie multimediali per l'insegnamento a distanza.

 

     Art. 19. Sostegno agli studenti ospedalizzati.

1. La Regione sostiene il pieno diritto allo studio e all'apprendimento degli studenti in condizione di ospedalizzazione ampliando il servizio educativo - didattico di "Scuola in ospedale" e favorendo la realizzazione dei progetti di istruzione domiciliare per tutti gli studenti impossibilitati alla frequenza scolastica per motivi di salute. Ogni azione in tale ambito è finalizzata a favorire il mantenimento dei rapporti del singolo studente con il proprio ambiente scolastico ed il correlato sistema di relazioni sociali ed amicali.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono destinati esclusivamente ad alunni iscritti a scuole, di ogni ordine e grado, ospedalizzati a causa di gravi patologie o sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per non meno di trenta giorni.

3. La Regione, al fine di assicurare il diritto allo studio e all'apprendimento degli studenti ospedalizzati di cui ai commi 1 e 2, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, stipula protocolli operativi con le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere e gli enti locali, per l'attivazione dei presidi di "Scuola in ospedale" per rispondere ai bisogni dei singoli territori. La Regione, inoltre, supporta l'azione delle "Scuole in ospedale" fornendo tecnologie multimediali utili per l'insegnamento a distanza.

4. La Regione, nell'ambito della normativa vigente e tramite l'azione coordinata dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro nonché dell'Assessorato regionale della salute, sostiene l'erogazione di servizi non programmabili all'inizio dell'anno scolastico per gli alunni ospedalizzati attraverso accordi di rete con le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le aziende sanitarie ed i centri di supporto territoriale.

 

     Art. 20. Interventi a favore di studenti residenti in aree di marginalità geografica e ad elevato degrado sociale.

1. La Regione promuove e sostiene azioni ed interventi mirati a valorizzare e mantenere i processi di insegnamento/apprendimento nelle isole minori e nelle aree montane e/o interne, o nelle aree urbane e metropolitane soggette ad elevato degrado sociale, al fine di garantire il diritto ai servizi educativi ed all'istruzione, favorire la permanenza della popolazione in tali aree, contrastare il decremento demografico, affermare la cultura dell'identità locale e della crescita civile.

2. La Regione, in ossequio al principio di continuità territoriale, al fine di garantire il diritto all'istruzione nelle isole minori, promuove prioritariamente interventi volti a ridurre il disagio degli studenti in esse residenti. In tale contesto la Regione contribuisce al superamento delle difficoltà logistiche e di trasporto degli studenti residenti nelle isole minori, iscritti e frequentanti scuole di ogni ordine e grado presso altri comuni del territorio regionale, purché appartenenti a famiglie in situazione di disagio socio-economico, attraverso forme di sostegno economico alla frequenza di istituzioni convittuali aventi sede sul territorio regionale, nonché mediante l'attivazione sperimentale di forme di insegnamento a distanza. Allo scopo di favorire l'istruzione nelle isole minori e di alleviare il disagio degli studenti e delle loro famiglie, la Regione può stipulare convenzioni specifiche con le imprese che gestiscono i trasporti.

3. Le modalità attuative dell'intervento di cui al comma 2 sono definite dal piano triennale di cui all'articolo 8 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

4. La Regione, d'intesa con i competenti Ministeri e in accordo con l'Ufficio scolastico regionale e gli osservatori di area sulla dispersione scolastica, con le istituzioni scolastiche e formative e gli enti locali, singoli o associati, sostiene, anche con specifici finanziamenti, attività e servizi finalizzati a rendere qualitativamente adeguato il servizio scolastico e ad offrire agli allievi migliori opportunità di apprendimento, con particolare riferimento alla graduale introduzione, a partire dalle aree a più elevato disagio sociale, del modello orario a tempo normale nella scuola dell'infanzia, a tempo pieno nella scuola primaria e a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, al fine di superare condizioni di povertà educativa e di equilibrare disparità su scala nazionale.

 

     Art. 21. Misure per il contrasto alla violenza ed alla discriminazione.

1. La Regione, nell'ambito delle azioni in favore dell'istruzione e della formazione sul proprio territorio, contribuisce a sostenere l'impegno dei docenti nella formazione di un sano senso civico e sociale e del contrasto alla violenza, nonché ogni forma di discriminazione. In tale ambito la Regione contribuisce a sostenere azioni formative finalizzate al supporto della legalità ed al contrasto di ogni forma di criminalità.

2. La Regione promuove progetti ed azioni utili all'affermazione e valorizzazione della differenza di genere, alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione, di lesione della dignità della persona, di bullismo, di cyber bullismo, di violenza di genere, di omofobia, di discriminazione religiosa ed etnica, di devianza minorile, assicurando, sin dalla fuse di progettazione, il coinvolgimento di professionisti e di associazioni operanti nel settore.

 

     Art. 22. Azioni di valorizzazione dell'identità siciliana e di sostegno delle minoranze linguistiche e culturali.

1. La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali, delle università, delle istituzione per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione e dell'associazionismo culturale, anche in riferimento alla legge regionale 31 maggio 2011, n. 9 promuove la valorizzazione e il rafforzamento dell'identità siciliana anche in considerazione della sua centralità nella cultura euro-mediterranea, attraverso attività formative, di ricerca ed educative volte all'acquisizione di una rinnovata consapevolezza della storia e della cultura regionale e delle potenzialità dello strumento autonomistico, con l'ulteriore obiettivo di favorire la costruzione di un rinnovato senso di identità e di appartenenza alla comunità regionale.

2. Per la piena attuazione del diritto allo studio nel proprio territorio, la Regione sostiene le attività didattico - formative delle istituzioni scolastiche pubbliche operanti nei Comuni rientranti nella delimitazione territoriale di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e salvaguardate ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e promuove, d'intesa con le comunità locali e con le università, azioni dirette a salvaguardare l'identità linguistica e culturale delle comunità arbéreshe e gallo-italiche della Sicilia.

3. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 13 dopo le parole "Per gli istituti scolastici che abbiano sede" sono aggiunte le parole "e/o che comprendano sezioni staccate e/o plessi che insistono" e dopo le parole "qualora l'istituto scolastico interessato abbia sede" sono aggiunte le parole "e/o sezioni staccate e/o plessi che insistono".

 

CAPO IV

Misure relative all'offerta formativa e alla ricerca

 

     Art. 23. Interventi per la continuità didattica e l'orientamento.

1. La Regione, nell'ottica di un'efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione e degli abbandoni, privilegia modelli e percorsi di continuità ed innovazione didattica (ivi inclusa la didattica orizzontale e verticale), metodologica e organizzativa.

2. La Regione sostiene, in coerenza con le disposizioni statali vigenti, azioni per il contrasto dei fenomeni di dispersione nei diversi periodi di istruzione, con particolare riferimento a quello dell'obbligo scolastico, e favorisce percorsi di orientamento nelle fasi di passaggio tra i differenti gradi di istruzione, in particolare nella transizione tra scuola secondaria di secondo grado e il sistema di istruzione, ITS, universitario e AFAM.

3. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 2, la Regione, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale e le Università, promuove l'istituzione di strutture di orientamento scolastico, universitario e professionale, che prevedono attività informative, formative e di consulenza volte a favorire la scelta consapevole dei percorsi di istruzione, di professionalizzazione e del lavoro, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona.

4. Al fine di incentivare sul territorio un adeguato sviluppo dell'imprenditorialità e dell'occupazione in impresa, la Regione promuove, attraverso opportune forme di orientamento ed accompagnamento al lavoro, specifici interventi formativi in impresa e attività idonee a favorire processi di auto-impiego e auto-imprenditorialità.

5. La Regione promuove e sostiene iniziative educative, anche sperimentali, volte al sostegno del valore pedagogico del lavoro, promosse di concerto tra istituzioni formative ed organizzazioni del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, enti bilaterali, associazioni di categoria del lavoro.

 

     Art. 24. Iniziative di contrasto alla dispersione scolastica.

1. La Regione, al fine di contrastare la dispersione e gli abbandoni scolastici e dare adeguato sostegno al successo formativo, anche attraverso la destinazione di risorse comunitarie all'uopo individuate nella programmazione dei fondi extra regionali, adotta le seguenti misure:

a) istituzione del sistema informatizzato dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti, funzionale anche al monitoraggio del fenomeno di dispersione scolastica;

b) nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti, l'Osservatorio regionale, già istituito presso l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale con la collaborazione degli osservatori provinciali e di area contro la dispersione scolastica dell'Ufficio scolastico regionale Sicilia, monitora l'andamento del fenomeno di dispersione scolastica. Detti osservatori sono riconosciuti come organismi di riferimento per la promozione di iniziative rivolte al contrasto delle diverse fenomenologie della dispersione scolastica. L'Osservatorio regionale citato cessa all'atto della funzionalizzazione dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti;

c) concorre, in relazione agli esiti del predetto monitoraggio, d'intesa con le competenti istituzioni statali e locali e con gli Osservatori istituiti dall'Ufficio scolastico regionale Sicilia alla definizione di piani pluriennali d'intervento per il progressivo contenimento dei diversi fenomeni di dispersione nonché per il contrasto delle nuove forme di povertà educativa;

d) promuove azioni finalizzate alla permanenza degli studenti negli istituti quali il prolungamento giornaliero di frequenza nella scuola e la contestuale programmazione di attività per l'ampliamento dell'offerta formativa, su tematiche di attualità ed interesse socio-culturale e sportivo e comunque integrate nel piano dell'offerta formativa;

e) promuove e sostiene progetti integrati multi settoriali sviluppati in rete dalle scuole di ogni ordine e grado operanti in aree disagiate e/o ad alto rischio di dispersione scolastica e di devianza giovanile;

f) promuove azioni sinergiche fra istituzioni scolastiche, strutture formative accreditate dalla Regione e centri per l'impiego al fine di prevenire fenomeni di dispersione e sostenere l'obbligo di istruzione e formazione.

2. La Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e con gli Osservatori di area, sostiene le scuole di ogni ordine e grado nelle azioni di sensibilizzazione e formazione dei docenti sulle tematiche psicopedagogiche ed educativo - didattiche volte a favorire il successo formativo di tutti. Tali azioni ed interventi sono condotti con la collaborazione ed il coinvolgimento delle Agenzie educative impegnate nella promozione del benessere a scuola.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato paritetico Regione-Ufficio scolastico regionale per l'analisi, il monitoraggio la progettazione di iniziative macrosistemiche per il contrasto del fenomeno della dispersione scolastica.

 

     Art. 25. Integrazione fra istruzione e formazione professionale tecnico-superiore.

1. La Regione promuove l'integrazione tra i diversi sistemi di istruzione e la formazione professionale tramite un modello educativo, di lungo periodo, orientato allo sviluppo del potenziale umano, sociale e produttivo dei territori in una logica di rete e di innovazione che risponda alla domanda del tessuto produttivo e consideri i bisogni del territorio.

2. La Regione, allo scopo di diffondere la cultura tecnico-scientifica e professionale e di sostenere in modo sistematico lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, prevede:

a) un'offerta più stabile e articolata di percorsi per tecnici superiori di diverso livello;

b) il rafforzamento del ruolo degli istituti tecnici e degli istituti professionali nell'ambito della filiera tecnico-scientifica;

c) l'orientamento permanente dei giovani;

d) il sostegno delle politiche attive del lavoro in raccordo con la formazione continua dei lavoratori, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

3. La Regione promuove gli Istituti tecnici superiori (ITS), i percorsi di Istruzione e formazione superiore (IFTS) e le aggregazioni in rete degli stessi al fine di:

a) effettuare una programmazione dei percorsi formativi curriculari ed extracurriculari secondo la metodologia per competenze e le normative vigenti;

b) implementare percorsi innovativi rispondenti al sistema duale;

c) attuare modalità di attestazione e di validazione dei crediti formativi;

d) sostenere iniziative di aggiornamento dei docenti, dei dirigenti scolastici, del personale ATA, del personale degli enti di formazione, del personale delle aziende impegnato nelle attività didattiche;

e) effettuare stage docenti/operatori in Italia e all'estero;

f) orientare ed accompagnare i giovani nelle scelte durante il ciclo di studi e al termine dello stesso, per l'inserimento nel mercato del lavoro;

g) effettuare azioni di informazione e di diffusione nel territorio;

h) assicurare il raccordo con il sistema delle imprese e dei servizi per il lavoro, per facilitare l'accompagnamento al lavoro dei giovani che stiano frequentando o abbiano concluso positivamente i percorsi formativi, anche attraverso l'attivazione di misure e dispositivi di facilitazione all'inserimento lavorativo.

4. I criteri e le modalità per la realizzazione delle aggregazioni in reti permanenti di cui al comma 3 sono determinati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale previa delibera della Giunta regionale.

5. La Regione promuove percorsi formativi in assetto lavorativo per gli studenti delle scuole secondarie e per l'alta formazione con particolare riguardo all'apprendistato di I livello, all'apprendistato professionalizzante ed all'apprendistato di alta formazione e ricerca, nonché forme innovative quali l'impresa didattica e le botteghe di mestiere.

 

     Art. 26. Indirizzi e criteri per la costruzione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) [4].

1. L'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato formativo, attraverso l'integrazione tra periodi di formazione in aula e di apprendimento sul posto di lavoro, costituiscono le modalità formative privilegiate per garantire l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali atte a migliorare lo sviluppo della persona e l'occupazione. La Regione, tramite attività di orientamento e di analisi delle competenze, supporta le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle prerogative dei loro organi collegiali, nella predisposizione del percorso più idoneo e coerente con gli indirizzi e le finalità degli studi intrapresi dai discenti tenendo conto delle attitudini e delle aspirazioni espresse da ciascuno.

2. Lo strumento metodologico e didattico dell'alternanza, rivolto agli studenti iscritti all'ultimo triennio degli istituti professionali statali e regionali, degli istituti tecnici e dei licei e all'ultimo biennio degli enti di formazione professionale, accresce la motivazione nello studio e arricchisce la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze specifiche e coerenti con l'indirizzo di studio.

3. La Regione promuove e adotta, secondo la normativa nazionale vigente, il progetto formativo personalizzato per gli istituti professionali ed i centri di formazione professionale.

4. La Regione adotta strumenti di comunicazione atti a diffondere la valenza ed i contenuti dei progetti di alternanza scuola-lavoro anche allo scopo di consentire che gli studenti conoscano quali strumenti, resi disponibili dal Ministero, vigilano sul sistema di alternanza (carta dei diritti e dei doveri; bottone rosso; piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro). La Regione incentiva la cultura imprenditoriale sostenendo progetti formativi per sviluppare competenze teoriche e pratiche di tipo imprenditoriale rispondenti alla vocazione territoriale.

5. Le figure professionali deputate a seguire lo studente nell'attività di alternanza, nel rispetto della normativa nazionale vigente, sono:

a) tutor interno, individuato in un docente della scuola;

b) tutor esterno, individuato dalla struttura ospitante.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il tavolo permanente di monitoraggio con il compito di:

a) monitorare e promuovere indagini conoscitive dei percorsi di alternanza che si svolgono nella Regione, anche attraverso la raccolta di segnalazioni volte ad individuare percorsi difformi rispetto alla normativa o gravi violazioni di quanto previsto nel progetto formativo, anche attraverso controlli a campione, con particolare attenzione alle attività svolte nel periodo estivo o di sospensione dell'attività didattica;

b) promozione di buone prassi di alternanza;

c) verifica della partecipazione e coinvolgimento attivo del tessuto imprenditoriale.

7. Il tavolo di cui al comma 6 è composto dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale (USR), da un rappresentante della Consulta provinciale degli studenti in Sicilia e da un rappresentante delle associazioni di categoria.

8. Il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale, anche degli adulti e nelle sedi carcerarie, avviene prevedendo le attività di alternanza scuola-lavoro e anche attraverso l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

9. L'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, d'intesa con l'USR, definisce le modalità e le azioni di sostegno alla formazione in apprendistato nei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione del secondo ciclo, anche degli adulti e nelle sedi carcerarie, prevedendo altresì misure di incentivazione e sostegno rivolte alle imprese che partecipano alle esperienze di alternanza scuola-lavoro e apprendistato formativo.

10. Le imprese che intendono avviare un percorso di alternanza scuola-lavoro devono essere in possesso della certificazione antimafia e non devono aver proceduto a licenziamenti collettivi o senza giustificato motivo nei dodici mesi precedenti la stipula dell'accordo relativo al progetto di alternanza con l'istituto scolastico.

11. Allo studente in apprendistato è garantita l'informazione preventiva su diritti e tutele nel mondo del lavoro nelle ore di insegnamento delle materie professionali coinvolte nello stage.

12. Nessun onere economico diretto o indiretto può derivare per lo studente dalla partecipazione a percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro.

13. Agli studenti che partecipano ai percorsi di attività duale è garantita idonea copertura assicurativa prevista dalle normative vigenti.

14. Il piano formativo convenuto contiene le mansioni che gli studenti sono tenuti a svolgere. Nel caso in cui venisse rilevata la difformità tra piano formativo e le mansioni realmente svolte, il dirigente scolastico, anche su segnalazione del tutor interno o degli organi collegiali d'istituto, può rescindere il rapporto con il soggetto ospitante.

 

     Art. 27. Progetti indirizzati all'evoluzione dell'offerta formativa.

1. La Regione e gli enti locali, ciascuno per le rispettive competenze ed in sinergia con soggetti pubblici e privati giuridicamente e socialmente titolati, nell'ottica di favorire l'evoluzione delle politiche formative e di ampliarne le potenziali ricadute culturali, economiche e sociali, anche al fine di innalzare i livelli di apprendimento degli studenti, di favorire lo sviluppo di personalità, cultura e civiltà dei discenti, di indirizzare verso sani stili di vita, di educazione ambientale, sanitaria e di prevenzione delle malattie, promuovono e sostengono l'ulteriore attuazione di attività e progetti, anche a carattere sperimentale, volti a realizzare:

a) iniziative per implementare i processi di scolarizzazione a tempo pieno, integrata con il territorio, e le attività parascolastiche ed interscolastiche di tipo educativo, ricreativo, sportivo, ambientale, artistico, culturale in genere;

b) promozione della cultura dell'inclusione e della piena integrazione sociale, culturale, religiosa e della parità di genere;

c) promozione della cultura dell'inclusione alla luce delle buone prassi suggerite dalle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati emesse dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) nel dicembre 2014 e dalle Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine emesse dal MIUR e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel dicembre 2017;

d) promozione ed educazione alla salute ed all'igiene;

e) interventi per favorire l'educazione sessuale;

f) sensibilizzazione all'adozione di corretti stili di vita anche attraverso lo sviluppo di interventi di medicina scolastica e sociale, avvalendosi del contributo derivante in particolare dagli insegnamenti di educazione di scienze motorie e dalla collaborazione con l'Università e le strutture del Sistema sanitario regionale;

g) promozione dell'educazione alimentare;

h) interventi per favorire la conoscenza delle problematiche del tabagismo, dell'alcolismo, dell'uso di droghe e per la prevenzione di tali fenomeni;

i) interventi per promuovere l'educazione stradale e la conoscenza di elementi di traumatologia e primo soccorso;

j) promozione dell'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile;

k) promozione della cultura musicale, artistica e sportiva;

l) interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, monumentale ed architettonico presente nel territorio regionale e nazionale;

m) interventi per promuovere e favorire l'accesso e l'utilizzo di strutture culturali, scientifiche, sportive e del mondo produttivo esistenti sul territorio;

n) azioni programmate ed attuate di concerto con l'Assessorato regionale della salute e con i competenti ordini professionali, finalizzate a sviluppare servizi di psicologia pediatrica in ospedale per il supporto ai minori in situazioni di rischio psico-relazionale;

o) promozione di momenti di confronto tra istituzioni scolastiche e famiglie, nell'ottica della corresponsabilità del "Patto educativo";

p) iniziative per favorire processi di collaborazione tra i cittadini, le istituzioni formative territoriali e le organizzazioni del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tra scuola, famiglia e territorio;

q) implementazione in ambito didattico ed educativo delle tecnologie multimediali, della didattica digitale, nonché delle reti Wi-Fi;

r) iniziative di orientamento e valorizzazione delle vocazioni, svolte dalle istituzioni scolastiche di concerto con istituzioni e realtà accademiche, culturali, sociali e produttive;

s) iniziative per la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole;

t) interventi per favorire l'aggiornamento dei docenti;

u) iniziative volte a favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, sin dalla scuola primaria.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare una educazione civica maggiormente rispondente alle nuove tecnologie multimediali e di prevenire fenomeni di adescamento minorile, di cyberbullismo e di ogni altro pericolo connesso alla rete, promuove programmi ed iniziative finalizzate all'acquisizione di un metodo di utilizzo corretto e consapevole degli strumenti digitali da parte dello studente. Dette attività possono svolgersi nelle scuole secondarie di primo grado durante le ore destinate all'educazione civica. La Regione promuove, altresì, progetti all'interno delle scuole per la formazione di studenti in veste di mediatori scolastici che, con il supporto di un docente, svolgano un ruolo attivo nella gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo di particolare criticità.

3. La Regione promuove progetti singoli o in rete presso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, anche con l'utilizzo di risorse extraregionali per:

a) coordinare le attività motorie e sportive con il supporto di competenze professionali qualificate e certificate;

b) contrastare le varie tipologie di disagio (comprese le forme di autismo), prevenire disturbi del comportamento e dell'apprendimento, sostenere attività di ascolto e consulenza alunni, genitori e docenti con il supporto di competenze professionali, qualificate e certificate, nelle aree della psicologia, pedagogia, counseling e mediazione culturale;

c) ampliare l'offerta formativa, curriculare ed extracurriculare, di una o più lingue straniere comunitarie, in particolare della lingua inglese, con il supporto di competenze qualificate e certificate.

4. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3 i dirigenti scolastici sono autorizzati al reclutamento di figure professionali qualificate.

 

     Art. 28. Iniziative per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 [5].

1. La Regione, nell'ottica di attuare il sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni, previo confronto con l'ANCI e con le titolate organizzazioni sindacali e di categoria, svolge azioni e conduce interventi nel rispetto delle disposizioni statali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 tesi alla piena realizzazione dei diritti della persona, alla valorizzazione delle differenze di genere, all'integrazione delle diverse culture. In particolare si occupa della gestione dei servizi per:

a) la prima infanzia 0-3 anni (nidi di infanzia e servizi integrativi come definiti dal decreto del Presidente della Regione siciliana 16 maggio 2013, n. 126);

b) la fascia di età 24 e 36 mesi (Sezioni Primavera);

c) la scuola dell'infanzia dai 3 ai 6 anni.

2. La gestione del sistema integrato di cui al comma 1 afferisce ai dipartimenti regionali competenti in materia.

3. Le scuole per l'infanzia non paritarie si attengono alle vigenti disposizioni.

4. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, al fine di dare attuazione in modo integrato e coordinato alle azioni di cui al presente articolo, adotta gli strumenti per l'informazione e la concertazione con i rappresentanti dei soggetti di cui al comma 1, finalizzati alla predisposizione dei servizi sul territorio regionale.

5. Il sistema di educazione e istruzione integrato favorisce, anche in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative dei genitori della scuola della Regione Sicilia (F.O.R.A.G.S.) di cui al decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia n. 9681 del 31 maggio 2016, un approccio olistico alla famiglia, promuovendo percorsi di genitorialità positiva e servizi di sostegno alle famiglie con evidenti fragilità.

 

     Art. 29. Iniziative per la diffusione della internazionalizzazione e dell'innovazione.

1. La Regione considera l'innovazione e l'internazionalizzazione fattori strategici delle politiche d'istruzione, della formazione e del lavoro, nonché strumenti per qualificare e far crescere occupazione, produttività e coesione sociale.

2. La Regione intrattiene e promuove in ambito euro-mediterraneo ed internazionale rapporti e relazioni atti a favorire la mobilità degli studenti, e al fine di arricchire il bagaglio culturale e di esperienza dei giovani, contribuisce a sostenere periodi di studio all'estero. In tali ambiti favorisce la diffusione della cultura europea anche attraverso la realizzazione di scambi internazionali e di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei.

3. La Regione promuove azioni mirate a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica, per la modernizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento e per la valutazione dei risultati formativi.

4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una piattaforma digitale al fine di raccogliere e diffondere l'offerta formativa erogata su tutto il territorio regionale, le normative, i dati e gli strumenti utili all'attuazione del diritto allo studio.

5. La Regione contribuisce a sostenere l'aggiornamento professionale di insegnanti e formatori e l'adozione di dispositivi integrabili e interoperabili da destinare all'attività individuale e di gruppo degli studenti.

 

     Art. 30. Iniziative per la diffusione dell'apprendimento permanente.

1. La Regione sostiene azioni per l'apprendimento permanente caratterizzate da elementi di specificità, specializzazione ed eccellenza, avendo particolare attenzione alle esigenze di riqualificazione ed avanzamento delle conoscenze nel mondo del lavoro. Sono riconosciute coerenti le attività che:

a) utilizzano modalità e strumenti didattici altamente innovativi e favoriscono la partecipazione attiva dei destinatari, stimolandone le potenzialità creative e le capacità di adattamento alle mutanti esigenze del mercato del lavoro;

b) avviano percorsi che prevedono la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione, lavoro e professioni;

c) realizzano in modo stabile, duraturo ed efficace, iniziative di contrasto alla povertà educativa;

d) favoriscono la costituzione di reti tra operatori, anche di natura transnazionale;

e) promuovono progetti di ricerca e di didattica ancorati alle linee strategiche fissate periodicamente dalla Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e le Università ed atte a vivacizzare il mercato del lavoro e l'occupazione in Sicilia.

 

     Art. 31. Programmazione e coordinamento della ricerca nel territorio regionale.

1. La compatibilità dell'offerta formativa del sistema dell'istruzione, della formazione professionale e della ricerca ai fabbisogni del sistema produttivo, in termini di abilità e competenze, in coerenza con la strategia regionale di specializzazione intelligente e in stretto coordinamento con gli assessorati regionali competenti per materia, rappresenta una priorità per lo sviluppo della Regione. In tale prospettiva la Regione promuove iniziative di supporto per il rafforzamento, ai pertinenti i livelli di istruzione, delle competenze tecnico-scientifiche degli studenti siciliani anche per il tramite di progetti di ricerca con il coinvolgimento di istituzioni regionali, Università, enti di ricerca.

2. II potenziamento delle competenze è orientato anche al rafforzamento del collegamento del sistema dell'istruzione terziaria, dei percorsi formativi di eccellenza, universitari e post-universitari, delle attività di ricerca, con le esigenze del mercato, del territorio e del mondo del lavoro, onde promuovere sinergie virtuose con il sistema impresa e favorire lo sviluppo economico e la competitività.

3. Con decreto del Presidente della Regione, che ne stabilisce la composizione, è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca in Sicilia che coordina le linee strategiche della ricerca in ambito regionale e contribuisce alla loro definizione e programmazione nel rispetto degli indirizzi nazionali.

4. Il Comitato di cui al comma 3 è convocato e presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato e si riunisce periodicamente, con cadenza almeno trimestrale. La partecipazione al Comitato non dà diritto ad alcun compenso né a rimborsi spese.

 

CAPO V

Diritto allo studio universitario

 

     Art. 32. Interventi a sostegno del sistema universitario.

1. La Regione con interventi ed azioni specifiche garantisce il diritto agli studi universitari a tutti i cittadini, supportando, in particolare gli studenti che versano in condizioni socio-economiche disagiate e/o con disabilità e favorendo il percorso formativo di coloro che, seppur privi di mezzi, mirano a raggiungere i livelli più alti degli studi grazie alle personali capacità e al merito.

2. La Regione, sentite le Università aventi sede in Sicilia, definisce progetti ed azioni finalizzati a sostenere la qualità degli studi universitari e le pari opportunità di accesso alla ricerca, con particolare riferimento ai seguenti interventi:

a) promozione dei processi di internazionalizzazione degli studi universitari e supporto ai collegati piani di mobilità;

b) sostegno per l'accesso ai corsi di specializzazione ed attività formative di terzo livello;

c) supporto ad esperienze di ricerca e lavoro scientifico sotto forma di borse di studio, apprendistato di terzo livello, assegni di ricerca, contratti a tempo determinato previsti dalla legislazione vigente in materia di reclutamento del personale universitario e degli enti di ricerca;

d) erogazione di contributi a studenti bisognosi e meritevoli per la frequenza dei processi di alta formazione, non inferiori al biennio magistrale, presso istituzioni di alta rilevanza nazionale ed internazionale;

e) iniziative finalizzate a favorire il rientro, presso istituzioni accademiche ed enti di ricerca aventi sede in Sicilia, di studiosi che abbiano svolto in Sicilia parte del loro percorso di istruzione superiore (scolarità di secondo grado o universitaria) e che operino presso istituzioni accademiche o scientifiche estere da almeno tre anni e da non più di cinque;

f) monitoraggio congiunto tra Regione e Università, degli indicatori di valutazione del sistema universitario regionale, per la definizione di ulteriori interventi orientati al miglioramento degli standard formativi e del livello di competitività nazionale ed internazionale;

g) promozione e sostegno ad attività di raccordo e orientamento con le scuole secondarie di secondo grado, finalizzate al contenimento della dispersione e dell'abbandono degli studi universitari.

3. Nell'interesse degli studenti universitari residenti in Sicilia, la Regione può stipulare accordi convenzionali, limitatamente a specificate ed individuate azioni, con istituzioni universitarie operanti in Sicilia ed i cui titoli di studio siano ufficialmente riconosciuti dal governo italiano.

4. La Regione, al fine di valorizzare ogni tipo di iniziativa, anche ricreativa, mirata al miglioramento della qualità di vita degli studenti, attua azioni finalizzate a sostenere l'attività sportiva universitaria ed i relativi impianti, ed a supportare il funzionamento dei comitati che sovraintendono alle attività sportive.

 

     Art. 33. Disposizioni per il diritto allo studio universitario e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20.

1. La Regione, al fine di potenziare e diffondere gli studi universitari, di contribuire all'avanzamento delle conoscenze, di implementare la qualificazione degli studenti siciliani, di facilitare l'accesso ai gradi più alti degli studi anche rimuovendo eventuali ostacoli economici e/o sociali, attua interventi in materia di diritto allo studio universitario per il tramite di enti regionali (ERSU) istituiti in numero corrispondente agli atenei siciliani. Questi ultimi erogano servizi di cui alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Alla legge regionale n. 20/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a tutti i soggetti aventi titolo a frequentare corsi di studio nelle Università della Regione, indipendentemente dalla loro provenienza, compresi gli studenti frequentanti le sedi decentrate presso i consorzi universitari riconosciuti dalla Regione.";

b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli studenti delle scuole di specializzazione ed i dottorandi possono usufruire dei servizi di ristorazione e delle attività culturali e ricreative e di promozione sportiva e turistica previa convenzione da stipulare tra gli ERSU e gli atenei";

c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) i commi 3 e 4 sono abrogati;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il provvedimento di nomina e la durata sono stabiliti dall'articolo 10.";

d) all'articolo 14, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il direttore presenta, entro il mese di dicembre di ogni anno, al consiglio di amministrazione, una relazione sull'attività svolta ed un programma di lavoro per l'anno successivo.";

e) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. Indennità - Le indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione ed al Presidente, al collegio dei revisori dei conti sono determinate, con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nei limiti da quanto stabilito dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.";

f) il comma 3 dell'articolo 26 è abrogato;

g) l'articolo 30 è abrogato.

 

     Art. 34. Clausola valutativa.

1. La Regione, tramite l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, monitora e controlla il livello di avanzamento e di efficacia di tutti gli interventi previsti in materia di enti regionali per il diritto allo studio, in relazione all'utilizzazione delle risorse e al raggiungimento degli obiettivi definiti dal piano triennale, valutandone i risultati conseguiti anche ai fini degli aggiornamenti successivi del piano. Tra gli strumenti relativi alla citata valutazione rientrano parametri riferiti al gradimento dei fruitori nei confronti dei servizi erogati.

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana una relazione annuale sull'attività di vigilanza e sui dati di applicazione degli interventi di cui al comma 1.

 

     Art. 35. Consorzi universitari.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti in favore dei Consorzi universitari di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono condizionati, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ridefinizione della governance che preveda un consiglio di amministrazione con tre componenti, uno in rappresentanza dell'Università di riferimento e uno in rappresentanza dell'assemblea degli enti consorziati, nominato avendo riguardo alla pesatura della relativa contribuzione finanziaria, oltre al Presidente di nomina regionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10.

 

     Art. 36. Interventi relativi all'edilizia universitaria.

1. La Regione, nell'interesse della qualità di vita di studenti ed operatori, contribuisce affinché gli immobili e le infrastrutture, di proprietà pubblica, adibiti alla formazione ed alla residenzialità universitaria, siano adeguatamente strutturati in funzione di moderni standard di funzionalità, di salubrità degli ambienti, di sicurezza ed efficienza energetica. Promuove, altresì, ogni forma di collaborazione tra enti pubblici orientata al miglioramento ed efficientamento delle sedi universitarie, incluse quelle decentrate.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione predispone un piano triennale di interventi per sostenere la realizzazione e la ristrutturazione e l'acquisto di edifici adeguatamente integrati nel contesto sociale ed ambientale, oltre che per qualificare immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per gli studenti universitari.

 

     Art. 37. Prestito d'onore.

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito, possono essere concessi, a partire dal terzo anno di corso delle lauree magistrali a ciclo unico e del primo anno di corso delle lauree magistrali biennali, da imprese e istituti di credito, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente con interessi a carico del bilancio degli Enti regionali per il diritto allo studio (ERSU), dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque tre anni dal completamento o dall'interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso agevolato.

3. L'Assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale, sentita la Consulta regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 9, disciplina con proprio decreto le modalità di concessione dei prestiti di cui al comma 1 che gli ERSU provvedono ad erogare nei limiti dello stanziamento del proprio bilancio, con l'esclusivo onere del contributo in conto interessi, con modalità definite dal consiglio di amministrazione sulla base di quanto stabilito con decreto assessoriale. Le convenzioni che gli ERSU stipulano con le aziende ed istituti di credito disciplinano i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto.

4. Al fine di attivare le procedure per la concessione dei prestiti d'onore di cui al presente articolo sono destinate parte delle disponibilità delle risorse di cui alla Missione 4, Programma 7, capitolo 373312, pari a 500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.

 

CAPO VI

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

 

     Art. 38. Norma finanziaria.

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse di cui al bilancio della Regione per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, relative alle missioni e programmi di seguito individuati, nei limiti di disponibilità degli stessi da utilizzarsi anche per le finalità di cui agli articoli elencati a fianco di ciascuno di essi:

a) missione 4, programma 3, capitoli 772003-772004-772006 e 372556 articolo 7, comma 2, lettera o) e articolo 15;

b) missione 4, programma 3, capitolo 772040 articolo 15, comma 3;

c) missione 4, programma 2, capitolo 373314 articolo 4, comma 1, lettera a);

d) missione 4, programma 6, capitoli 373354-373355 articolo 4, comma 1, lettera k), articolo 14, articolo 25 e articolo 26;

e) missione 4, programma 2, capitoli 372004-372005-372006-373002-373306, articolo 4, comma 1 lettera h);

f) missione 4, programma 1, capitolo 373701 articolo 7 e articolo 28;

g) missione 4, programma 2, capitoli 372007-372008-372025-373002-373306 articolo 4, comma 1 lettera j);

h) missione 4, programma 2, capitolo 373739 articolo 7, comma 2, lettera j);

i) missione 4, programma 2, capitolo 372518 articolo 7, comma 2, lettera m);

j) missione 4. programma 7, capitolo 373312 articolo 12, articolo 33 e articolo 37;

k) missione 4, programma 4, capitolo 373718 articolo 35;

l) missione 4, programma 6, capitolo 372522 articolo 7, comma 2 e articolo 28, comma 1, lettera b);

m) missione 4, programma 6, capitolo 372555 articolo 7, comma 2, articolo 21, articolo 22 e articolo 27;

n) missione 4, programma 4, capitolo 373313 articolo 32, comma 4;

o) missione 4, programma 4, capitolo 373352 articolo 4, comma 1, lettera p) e articolo 25.

2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede altresì con risorse dello Stato di seguito elencate e limitatamente alle finalità di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione:

a) missione 4, programma 4, capitolo 374101 articolo 4, comma 1, lettera k), articolo 14, articolo 25 e articolo 26;

b) missione 4, programma 4, capitolo 373342 articolo 4, comma 1, lettera p) e articolo 25;

c) missione 4, programma 2, capitolo 373716 articolo 7, comma 2 lettera i);

d) missione 4, programma 2, capitolo 373346 articolo 7, comma 2 lettera m);

e) missione 4, programma 7, capitolo 373310 articolo 33;

f) con le somme di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, lettera l), 10, 16 e di cui all'articolo 19 nonché con le ulteriori risorse statali assegnate alla Regione, ivi comprese quelle di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.

3. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede altresì con le risorse di cui al PO FERS 2014-2020 azione 10.7.1 e di cui al PO FSE 2014-2020 asse 3, OT 8 e OT 10, asse 5 per le finalità di cui all'articolo 24, nonché con le ulteriori assegnazioni dell'Unione Europea.

4. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 39. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6.

1. Nel testo della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 le parole "Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole "Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale", le parole "Presidente della Provincia regionale" sono sostituite dalle parole "Presidente del libero Consorzio comunale o Sindaco metropolitano", le parole "Provveditore agli studi della provincia" sono sostituite dalle parole "dirigenti dell'Ufficio scolastico territoriale", le parole "Ministro della pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

2. All'articolo 2, comma 9, della legge regionale n. 6/2000, dopo le parole "in istituti comprensivi, " sono inserite le parole "di norma con una popolazione scolastica non inferiore a 300 alunni, ".

3. All'articolo 3, dopo il comma 9, della legge regionale n. 6/2000, è aggiunto il seguente:

"9-bis. A i fini della definizione del Piano annuale di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale si avvale della Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica, istituita con decreto dell'Assessore, che interviene, altresì, in via sostitutiva, nell'elaborazione dei piani provinciali non definiti dalle Conferenze provinciali entro il termine annualmente previsto dal decreto assessoriale di cui al comma 1 o approvati dalle stesse in difformità ai parametri fissati." [6].

4. All'articolo 2, comma 11, della legge regionale n. 6/2000, dopo le parole "nei comuni montani" sono aggiunte le parole "e nelle aree interne".

5. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 6/2000, dopo le parole "dal Presidente della Provincia regionale" sono aggiunte le parole "ovvero da chi ne ha le funzioni".

6. All'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 6/2000, le parole "dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "dall'emissione del decreto assessoriale annuale che avvia il procedimento di dimensionamento", dopo parole "il Presidente della Provincia regionale" sono aggiunte le parole "ovvero chi ne ha le funzioni" e le parole "provvede a mezzo di Commissario ad acta l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole "provvede la Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica di cui al presente articolo".

 

     Art. 40. Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 200 e alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

1. All'articolo 1-bis della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, le parole "L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale la formazione professionale e l'emigrazione" sono sostituite dalle parole "L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale".

2. Al termine dell'articolo 1-bis della legge regionale n. 200/1979 dopo le parole "per la formazione di assistenti sociali" sono aggiunte le parole ", anche se trattasi di diversi enti ed organismi subentranti nella titolarità dei rapporti giuridici e nella gestione delle scuole".

3. All'articolo 3 della legge regionale n. 200/1979, le parole: "Assessore regionale per il lavoro e per la previdenza sociale" sono sostituite dalle parole: "Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale".

4. All'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 200/1979, dopo la parola "pieno" sono aggiunte le parole "o parziale" e la parola "trenta" è sostituita dalla parola "cinquanta".

5. All'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 200/1979, dopo le parole "al contributo" sono aggiunte le parole ", ove entro il termine di 90 giorni dall'intimazione dell'amministrazione regionale esso non venga regolarmene integrato".

6. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 200/1979, le parole "cinque esperti" sono sostituite dalle parole "sei esperti".

7. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 200/1979, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "tre anni".

8. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 200/1979, le parole "L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale" sono sostituite dalle parole "L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale".

9. All'articolo 18, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 le parole "L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione" sono sostituite dalle parole "L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale" e dopo le parole "comparto socio-assistenziale" sono aggiunte le parole "o del terzo settore limitatamente alle attività disciplinate dalla presente legge".

 

     Art. 41. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale dei minori disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente all'autonomia e comunicazione che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. È delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso secondo le linee guida trasmesse dall'Assessorato regionale il cui mancato rispetto è causa di commissariamento da parte della Regione." [7].

 

     Art. 42. Disposizioni finali.

1. Le disposizioni delle presente legge si applicano sul territorio regionale, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regione e in quanto compatibili con la vigente disciplina statale in materia e sue successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 43. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[2] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 17 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[5] Rubrica così sostituita dall'art. 17 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[6] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[7] Comma così modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.