Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.12 commercio |
Data: | 07/10/1950 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. Per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, la spesa annua di |
Art. 5. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione |
§ 3.12.28 - L.R. 7 ottobre 1950, n. 75.
Autorizzazione di spesa per opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani.
(G.U.R. 7 ottobre 1950, n. 38).
L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a prendere le iniziative più idonee per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani sia direttamente sia avvalendosi di enti in atto esistenti compresi gli enti istituzionali, pubblici e privati, che svolgono attività di promozione e diffusione delle produzioni regionali, nazionali ed estere [2].
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
Per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, la spesa annua di [lire 60.000.000, di cui] lire 50.000.000 per i fini previsti dall'art. 1 [e lire 10.000.000 per quelli previsti dall'art. 2] [5].
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio, utilizzando i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi all'Assessorato dell'industria e del commercio.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
[1] Articolo così modificato dall’art. 29 della
[2] V. art. 1
[3] Articolo abrogato con art. 4
[4] Articolo abrogato per effetto della
[5] Espressioni da ritenersi abrogate per effetto dell'abrogazione dell'art. 2 della presente legge.