§ 5.3.451 - L.R. 31 dicembre 2015, n. 32.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2016.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:31/12/2015
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.
Art. 2.  Disposizioni in materia di variazioni di bilancio.
Art. 3.  Rapporti finanziari Stato-Regione.
Art. 4.  Trasferimento oneri di competenza del settore sanitario.
Art. 5.  Proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2015.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 5.3.451 - L.R. 31 dicembre 2015, n. 32.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2016.

(G.U.R. 11 gennaio 2016, n. 2)

 

Art. 1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 29 febbraio 2016, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2016, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con Delib.G.R. n. 317 del 21 dicembre 2015 nonché secondo la nota di variazioni contenente gli effetti della presente legge.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di variazioni di bilancio.

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015.

 

     Art. 3. Rapporti finanziari Stato-Regione.

1. Nelle more della definizione dell'accordo per il riconoscimento alla Regione, da parte dello Stato, delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della stessa, per un importo stimato in 500.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, il medesimo importo è accantonato in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di seguito indicate:

- Missione 1, Programma 4 (capitolo 219205) 448.845 migliaia di euro;

- Missione 1, Programma 10 (capitolo 212015) 22.000 migliaia di euro;

- Missione 20, Programma 1 (capitolo 215744) 29.155 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 riconosciute alla Regione sono destinate al ripristino delle autorizzazioni di spesa in misura proporzionale agli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 2.

 

     Art. 4. Trasferimento oneri di competenza del settore sanitario.

1. Al comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole "ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, con esclusione" sono sostituite con le seguenti: "con esclusione delle aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale e".

 

     Art. 5. Proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2015.

1. In coerenza con la vigente normativa statale di riferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, gli enti utilizzatori dei soggetti titolari dei contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in scadenza al 31 dicembre 2015 o in scadenza nel corso dell'anno 2016, sono autorizzati a prorogarli fino al 31 dicembre 2016, alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2016.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.