Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 11/06/2014 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione. |
Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione |
Art. 3. Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi |
Art. 4. Norme in materia di consorzi di bonifica |
Art. 5. Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale |
Art. 6. Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani |
Art. 7. Norme in materia di Servizio idrico integrato |
Art. 8. Finanziamento interventi di spesa |
Art. 9. Modifiche di norme relative a anticipazioni finanziarie in materia di gestione di rifiuti. |
Art. 10. Norme in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni. |
Art. 11. Modifiche di norme in materia di lavoratori appartenenti al bacino PIP "Emergenza Palermo". |
Art. 12. Abrogazione e modifiche di norme. |
Art. 13. Misure per il conseguimento di risparmi di spesa. |
Art. 14. Modifica di norma in materia di servizi per l'impiego. |
Art. 15. Copertura finanziaria. |
Art. 16. Norma finale. |
§ 5.3.440 - L.R. 11 giugno 2014, n. 13.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie.
(G.U.R. 13 giugno 2014, n. 24)
Art. 1. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella 'A'.
Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella 'B', comprensive di quelle discendenti dai successivi articoli.
Art. 3. Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi
1. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della
Art. 4. Norme in materia di consorzi di bonifica
1. Al primo comma dell'articolo 2 della
a) le parole pari al 95 sono sostituite dalle parole fino al 95 ;
b) dopo le parole degli oneri di gestione sono aggiunte le seguenti parole , solo in caso di comprovata eccezionalità definita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, e .
2. Al terzo comma dell'articolo 2 della
3. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 13 della
4. I commissari straordinari dei consorzi di cui al presente articolo, per fronteggiare le esigenze legate alla campagna irrigua, sono autorizzati ad avviare i soggetti di cui al comma 3 a far data dall'approvazione della presente legge.
Art. 5. Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale
1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, l'attività di manutenzione del territorio e del paesaggio rurale a favore dei soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della
2. Il comma 4 dell'articolo 1 della
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - cap. 147326).
Art. 6. Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani
1. Al fine di garantire il servizio idrico negli ambiti gestiti dall'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della
2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della
3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della
4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della
5. Al fine di contenere i costi di gestione dell'EAS in liquidazione, ai sensi dell'articolo 1 della
Art. 7. Norme in materia di Servizio idrico integrato
1. Al fine di evitare un potenziale disastro ambientale nonché l'interruzione di pubblico servizio è stanziata la somma di 1.250 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2014, in favore dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale 1 Palermo per la gestione straordinaria ed emergenziale del servizio idrico integrato dei 52 comuni della Provincia di Palermo prima gestiti dalla società fallita A.P.S. S.p.A.. L'Autorità d'ambito territoriale ottimale 1 Palermo è tenuta a rendicontare la somma di cui al presente articolo.
2. Al fine di evitare un potenziale disastro ambientale nonché l'interruzione di pubblico servizio è stanziata la somma di 400 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2014, in favore dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale di Siracusa per la gestione straordinaria ed emergenziale del servizio idrico integrato dei dieci comuni della provincia di Siracusa prima gestiti dalla società fallita 'SAI 8'. Per le finalità di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 147303 - UPB 10.3.1.3.1.
Art. 8. Finanziamento interventi di spesa
1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2014 nell'Allegato 1 - Rifinanziamento interventi di spesa - di cui all'articolo 17 della
2. La spesa autorizzata dall'articolo 11, comma 101, della
3. La spesa autorizzata dall'articolo 54 della
4. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 26, della
5. Per le finalità di cui all'articolo 59 della
Art. 9. Modifiche di norme relative a anticipazioni finanziarie in materia di gestione di rifiuti.
1. Al comma 2-ter dell'articolo 19 della
2. Al comma 1 dell'articolo 11 della
3. Gli oneri discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei comuni. Per l'effetto i comuni che beneficiano delle disposizioni di cui ai medesimi commi sono tenuti, in aggiunta a quanto dovuto in base al piano finanziario di rimborso, a versare in entrata del bilancio della Regione una somma pari al tasso medio applicato alle remunerazioni delle somme giacenti presso il cassiere regionale Unicredit S.p.A. e comunque non inferiore all'1 per cento.
Art. 10. Norme in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.
1. La lettera e) del comma 3 dell'art. 6 della
"e) esigenze di spesa per: il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della
"4-bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.".
3. Dopo il comma 7 dell'art. 30 della
"7-bis. Nelle more dell'intesa prevista al comma 7, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione agli enti locali di acconti del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione, nell'anno precedente.".
4. Per far fronte alle necessità derivanti dalla mancata erogazione dei contributi dell'anno 2013 dovuti alle autonomie locali la cui istanza, presentata, non è stata regolarizzata nell'anno, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 3.300 migliaia di euro (U.P.B. 6.3.1.1.2 - capitolo 313318). Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 30, comma 7, della
5. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della
"7-bis. Per l'esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della
Art. 11. Modifiche di norme in materia di lavoratori appartenenti al bacino PIP "Emergenza Palermo".
1. Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 34 della
Art. 12. Abrogazione e modifiche di norme.
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
a) dopo le parole "aziende ospedaliere universitarie" sono aggiunte le parole "nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali, ";
b) le parole "15 per cento" sono sostituite con "12 per cento".
2. Al comma 3 dell'articolo 13 della
Art. 13. Misure per il conseguimento di risparmi di spesa.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della
2. Al fine di conseguire risparmi di spesa attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nonché al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il periodo 1° luglio 2014 - 31 dicembre 2016, i trattamenti onnicomprensivi di pensione, compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, non possono superare il tetto di 160 migliaia di euro annui.
3. Lo stesso limite di cui al comma 2 si applica al trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi [1].
3-bis. I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui ai commi 2 e 3 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori [2].
4. Sono in ogni caso fatte salve e confermate le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo. L'eventuale adeguamento annuale dei limiti retributivi di cui al presente articolo si applica solo in corrispondenza dei miglioramenti retributivi derivanti dalle procedure di contrattazione relative al contratto di appartenenza. Resta in ogni caso ferma l'applicazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 31 della
5. Tale limite è comunque applicato, anche nel caso di cumulo con ulteriori indennità percepite e che gravano sul bilancio della Regione.
Art. 14. Modifica di norma in materia di servizi per l'impiego.
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 15. Copertura finanziaria.
1. Per effetto dell'Accordo raggiunto ai sensi del comma 517 dell'articolo 1 della
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della
- Art. 31 Borse formative all'autoimpiego ed incentivi alla fuoriuscita dei precari |
-419 |
- Capitolo 108167 - Anticipazioni buonuscite |
-1.244 |
- Capitolo 212016 - Accessorio Uffici di Gabinetto |
+1.663 |
3. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli della presente legge, ad esclusione dei commi 4 e 5 del presente articolo pari a 51.790 migliaia di euro, si provvede:
a) per l'importo di 48.012 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo delle somme autorizzate dall'articolo 17, comma 1, della
b) per l'importo di 3.778 migliaia di euro mediante utilizzo di parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704, accantonamento 1001.
4. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge è autorizzata l'ulteriore spesa di 20.000 migliaia di euro cui si provvede mediante utilizzo, secondo le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7 di parte del risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2013 stimato in 100.000 migliaia di euro.
5. Il fondo perequativo comunale di cui all'articolo 6, comma 2, della
6. Le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4 e 5 sono subordinate all'accertamento da parte dei competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione del Programma operativo del risultato di gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013 dei corrispondenti risparmi di spesa.
7. Qualora si accerti un risparmio di spesa per un importo inferiore a 100.000 migliaia di euro, lo stesso è destinato al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4 e 5 in misura proporzionale.
8. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente articolo.
Art. 16. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 14 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 13 della