§ 5.3.443 - L.R. 13 gennaio 2015, n. 3.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:13/01/2015
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.
Art. 2.  Assegnazioni finanziarie ai comuni.
Art. 3.  Assegnazioni finanziarie ai liberi consorzi comunali.
Art. 4.  Erogazione contributi ad enti.
Art. 5.  Rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato all'Assessorato regionale della salute e proroga del comando del personale in servizio al dipartimento regionale dell'acqua e dei [...]
Art. 6.  Risultato della gestione finanziaria 2014 e autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie.
Art. 7.  Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione.
Art. 8.  Acquisizione dei servizi delle società partecipate.
Art. 9.  Accantonamenti tributari.
Art. 10.  Modifiche ed abrogazioni di norme.
Art. 11.  Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio.
Art. 12.  Disposizioni finanziarie.
Art. 13.  Disposizioni in materia di iniziative di carattere culturale.
Art. 14.  Interventi in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo.
Art. 15.  Accantonamenti tributari relativi ai rapporti finanziari Stato-Regione.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 5.3.443 - L.R. 13 gennaio 2015, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.

(G.U.R. 16 gennaio 2015, n. 3 - S.O. n. 2)

 

CAPO I

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione. disposizioni finanziarie urgenti

 

Art. 1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale, e comunque non oltre il 30 aprile 2015, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2015, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché secondo la nota di variazioni contenente gli effetti della presente legge.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è ridotta per l'esercizio finanziario 2015 di 24.241 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 capitolo 313318).

3. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 30, comma 8 e comma 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono ridotte per l'esercizio finanziario 2015 rispettivamente di 132.994 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.99 capitolo 191310) e 18.434 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 capitolo 313319).

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è ridotta per l'esercizio finanziario 2015 dell'importo di 1.012 migliaia di euro (UPB 6.3.1.3.2 capitolo 313318).

5. L'importo del Fondo globale capitolo 215704 - accantonamento 1001 di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è ridotto di 18.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 (UPB 4.2.1.5.2 capitolo 215704).

6. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di programmi comunitari e nazionali, agli interventi a valere sui trasferimenti in favore dei Comuni relativi all'erogazione della quarta trimestralità dell'anno 2014, alle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, nonché alle disposizioni di cui al successivi articoli 2, 3, 4, 5 e 7.

 

     Art. 2. Assegnazioni finanziarie ai comuni.

1. L'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 relativa all'anno 2015 da iscrivere nel medesimo esercizio finanziario, è rideterminata in 87.500 migliaia di euro. Conseguentemente è rideterminata l'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

2. Il risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2014 stimato in 5.000 migliaia di euro nonché l'importo di 25.000 migliaia di euro di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che dovesse rendersi disponibile al verificarsi delle condizioni previste al comma 2 dell'articolo 9 della medesima legge sono destinati per l'importo di 20.000 migliaia di euro ad integrazione del fondo di riserva di cui all'UPB 4.2.1.5.1 cap. 215701 e per l'importo di 10.000 migliaia di euro ad integrazione dell'UPB 10.5.1.3.2 cap. 156604 per le finalità di cui all'articolo 47, comma 8, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 [1].

3. La verifica di entrambe le condizioni previste al comma 2 è effettuata dai competenti tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

4. Nelle more dell'entrata in vigore dell'emananda legge di riordino del servizio idrico integrato e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, a valere sulle assegnazioni finanziarie ai comuni di cui al comma 1, la somma di 8.000 migliaia di euro è riservata in favore dei comuni presso i quali si verificano situazioni emergenziali nel settore idrico, al fine di evitare disastri ambientali nonché l'interruzione di pubblico servizio. A tal fine il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a trasferire contributi a fondo perduto ai comuni interessati o alle loro forme associative già costituite ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni [2].

5. Per far fronte ai disagi dei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del giorno 5 novembre 2014, cui è seguita la dichiarazione dello stato di calamità naturale con Delib.G.R. del 7 novembre 2014, n. 328, nonché per favorire la necessaria assistenza alla popolazione, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è riservata in favore del Comune di Acireale, per l'esercizio finanziario 2015, la somma di 3.000 migliaia di euro.

6. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 2 del presente articolo.

 

     Art. 3. Assegnazioni finanziarie ai liberi consorzi comunali.

1. Fino al 30 aprile 2015 al fine di garantire il funzionamento dei liberi consorzi comunali è autorizzata la spesa di 6.667 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.2 capitolo 191302). La somma di 550 migliaia di euro è riservata per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 come integrata dall'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 4. Erogazione contributi ad enti.

1. Fino al 30 aprile 2015 gli interventi individuati nella Tabella allegata alla presente legge sono determinati negli importi dalla stessa indicati.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni gli importi indicati nella Tabella di cui al comma 1 possono essere erogati anticipatamente in unica soluzione.

3. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di 1.500 migliaia di euro.

 

     Art. 5. Rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato all'Assessorato regionale della salute e proroga del comando del personale in servizio al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, fino al 30 aprile 2015, la spesa di 340 migliaia di euro (UPB 11.2.1.1.1 capitolo 412016).

2. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, fino al 30 aprile 2015, la spesa di 40 migliaia di euro (UPB 5.2.1.1.1. capitolo 242022).

 

     Art. 6. Risultato della gestione finanziaria 2014 e autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie.

1. Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio si provvede a dare copertura, nell'esercizio finanziario 2015, alla quota di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014, stimato in 145.000 migliaia di euro, derivante dalla mancata effettuazione delle operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni e delle province già autorizzate con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo nell'anno 2015 delle autorizzazioni medesime di cui:

a) all'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;

b) all'articolo 78, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

 

     Art. 7. Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione.

1. Per le finalità dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2014, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione è autorizzata, fino al 30 aprile 2015, a trasferire alla RESAIS S.p.A., a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale in servizio, la somma di 2.154 migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99 - cap. 214107), comprensiva degli eventuali oneri convenzionali.

2. All'Istituto regionale vini e oli di Sicilia è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti fino al 30 aprile 2015 al personale proveniente dall'Ente acquedotti siciliani in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 69 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - cap. 147325).

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti fino al 30 aprile 2015 al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 369 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.7 - cap. 343315).

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un contributo, per il concorso al pagamento fino al 30 aprile 2015 degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 903 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - cap. 373347).

 

     Art. 8. Acquisizione dei servizi delle società partecipate.

1. A decorrere dall’anno 2015, la spesa complessiva destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore degli enti del Servizio sanitario regionale ed acquisiti in convenzione dalla società consortile Servizi ausiliari Sicilia, risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è posta interamente a carico dei bilanci di ciascun ente sanitario fruitore dei relativi servizi che vi provvede mediante quota parte delle risorse di Fondo sanitario regionale annualmente assegnate e vincolate a tale finalità [3].

2. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le medesime finalità del comma 4, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, la spesa annua di 45.523 migliaia di euro destinati al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati, ad esclusione degli enti del Servizio sanitario regionale.".

 

     Art. 9. Accantonamenti tributari.

1. [Per l'esercizio finanziario 2015, al concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della Regione siciliana, complessivamente determinato in 1.112.383 migliaia di euro, si provvede mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni] [4].

2. [Per l'esercizio finanziario 2015, in relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione connesse all'attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al comma 1, è disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo, codice 1001, nella Tabella "A" allegata alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, finalizzato al concorso al risanamento della finanza pubblica posto a carico della Regione riportato nel corrispondente accantonamento positivo, codice 1005, che si dispone, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nella Tabella "A" allegata alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5] [5].

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono sostituite con le parole "l'anno 2016".

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "il biennio 2015-2016" sono sostituite con le parole "l'anno 2016".

5. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono sostituite con le parole "per l'anno 2016".

 

     Art. 10. Modifiche ed abrogazioni di norme.

1. Alla legge 24 novembre 2011, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera c), le parole "10.500 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "7.100 migliaia di euro" e le parole "5.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "1.600 migliaia di euro";

b) il comma 5 dell'articolo 3 è abrogato;

c) l'articolo 4 è abrogato;

d) all'articolo 7, comma 4, le parole "2.500 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "210 migliaia di euro", le parole "2.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "200 migliaia di euro" e le parole "500 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "10 migliaia di euro".

 

CAPO II

Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci

 

     Art. 11. Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio.

1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, in conformità con lo Statuto regionale, mediante le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, decorrenza e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 79 del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo. Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 [6].

2. L'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, l'adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'adozione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento all'Amministrazione regionale sono applicati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 [7].

4. Le norme di attuazione di cui al comma 1, con riferimento all'Amministrazione regionale, determinano la disciplina riguardante l'organo di controllo e le modalità di esercizio delle funzioni connesse all'applicazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Regione, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle esigenze di rendicontazione della Regione.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono disciplinati i tempi e le modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti degli organismi strumentali della Regione.

7. Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio e le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. Per le tipologie di variazioni di bilancio non disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali e per quelle fatte salve dal predetto comma 10, la relativa disciplina è definita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia.

8. Nelle more dell'adozione della nuova disciplina organica di contabilità, per i rinvii all'ordinamento contabile regionale contenuti nel decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il bilancio finanziario gestionale di cui all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni è approvato dalla Giunta regionale;

b) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

c) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità di versamento al cassiere delle somme riscosse, gli strumenti di pagamento previsti dagli articoli 13 e 15 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme previste dall'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

d) [continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i termini per la presentazione all'Assemblea regionale siciliana del rendiconto generale della Regione] [8].

9. Gli enti strumentali e gli organismi strumentali della Regione adeguano i propri regolamenti contabili alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che le disposizioni dei regolamenti in contrasto con quelle del medesimo decreto legislativo cessano di avere efficacia dall'1 gennaio 2015.

10. Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, la Giunta regionale provvede, nei termini, secondo le ulteriori modalità e per gli effetti previsti dai commi 7 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti all'1 gennaio 2015. Il relativo provvedimento è trasmesso all'Assemblea regionale siciliana.

11. Con le medesime modalità di cui al comma 10 si provvede al riaccertamento dei residui in ciascun esercizio finanziario nei termini ed ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'articolo 11, comma 16, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell'esercizio provvisorio continua ad applicarsi la disciplina vigente nell'esercizio finanziario 2014.

13. Per quanto non diversamente regolato per effetto del rinvio operato dal comma 1 e per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte dal presente articolo, continua a trovare applicazione la vigente disciplina regionale di contabilità.

14. È abrogato il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

 

CAPO III

Disposizioni in materia finanziaria. norme finali

 

     Art. 12. Disposizioni finanziarie.

1. Alla tabella B del disegno di legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 sono apportate le seguenti modifiche:

per l'esercizio finanziario 2015:

- UPB 4.2.1.5.1 Capitolo 215701 + 68.831

- UPB 11.2.1.3.1 Capitolo 413302 + 594.000

- UPB 4.3.1.5.4 Capitolo 219202 + 130.061

- UPB 4.3.1.5.4 Capitolo 219205 + 127.173

 

per l'esercizio finanziario 2016:

- UPB 4.2.1.5.1 Capitolo 215701 + 12.009

 

2. Nelle more di una riforma organica delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nel bilancio della Regione è istituito un fondo da destinare a Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., previa verifica della sussistenza delle condizioni tecniche ed operative connesse con le finalità statutarie. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 1.200 migliaia di euro.

3. Al fine di evitare il depauperamento del patrimonio regionale, per la conservazione del valore delle imprese e per provvedere, in funzione del migliore realizzo, tramite gara ad evidenza pubblica, all'affidamento a soggetti privati dalla gestione e valorizzazione dei complessi cremotermali e idrotermali esistenti nei bacini pubblici della Sicilia, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2015, è istituito un fondo di 800 migliaia di euro, previa verifica della sussistenza delle condizioni tecniche ed operative.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1 (6.667 migliaia di euro), all'articolo 4, comma 1 (26.587 migliaia di euro), all'articolo 4, comma 3 (1.500 migliaia di euro), all'articolo 5, comma 1 (340 migliaia di euro), all'articolo 5, comma 2 (40 migliaia di euro), all'articolo 7, comma 1 (2.154 migliaia di euro), all'articolo 7, comma 2 (69 migliaia di euro), all'articolo 7, comma 3 (369 migliaia di euro), all'articolo 7, comma 4 (903 migliaia di euro) e dalle disposizioni dell'articolo 12, comma 1 (920.065 migliaia di euro), comma 2 (1.200 migliaia di euro) e comma 3 (800 migliaia di euro) della presente legge, pari complessivamente a 990.694 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e pari a 12.009 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, si provvede:

a) per l'importo di 24.241 migliaia di euro per l'anno 2015 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313318 del bilancio della Regione per l'anno 2015 per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge;

b) per l'importo di 132.994 migliaia di euro per l'anno 2015 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 7.3.1.3.99 - capitolo 191310 del bilancio della Regione per l'anno 2015 per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge;

c) per l'importo di 18.434 migliaia di euro per l'anno 2015 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319 del bilancio della Regione per l'anno 2015 per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge;

d) per l'importo di 1.012 migliaia di euro per l'anno 2015 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313318 del bilancio della Regione per l'anno 2015 per effetto delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge;

e) per l'importo di 18.000 migliaia di euro per l'anno 2015 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 del bilancio della Regione per l'anno 2015 per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente legge;

f) per l'importo di 175.000 migliaia di euro per l'anno 2015 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 7.3.1.3.2 - capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'anno 2015 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge;

g) per l'importo di 12.009 migliaia di euro per l'anno 2015 e per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 11.2.1.1.2 - capitolo 412539 del bilancio della Regione per l'anno 2015 per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge;

h) per l'importo di 579.004 migliaia di euro per l'anno 2015 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 4.3.1.5.4 - capitolo 219213 del bilancio della Regione per l'anno 2015 per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.

5. Il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 è così sostituito:

"2. Per l'attivazione delle misure in favore dei soggetti di cui al comma 1, l'IRFIS Fin-Sicilia S.p.A. è autorizzata a disporre del fondo di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fino all'importo di 15.000 migliaia di euro, esteso anche agli enti riconosciuti ai sensi della legge regionale 13 luglio 1995, n. 51.".

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di iniziative di carattere culturale.

1. Le iniziative direttamente promosse di carattere artistico e scientifico di particolare rilevanza, di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, a valere sui finanziamenti del capitolo 376528, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2015.

2. Le iniziative di cui alla legge regionale 21 agosto 2013, n. 16, a valere sui finanziamenti del capitolo 215734 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2015.

 

     Art. 14. Interventi in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo.

1. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, fino al 30 aprile 2015, la spesa di 9.000 migliaia di euro.

2. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata, per l'anno 2015, dall'articolo 34, comma 3 ter, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

 

     Art. 15. Accantonamenti tributari relativi ai rapporti finanziari Stato-Regione. [9]

1. In corrispondenza delle entrate derivanti dal riconoscimento da parte dello Stato alla Regione delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della Regione valutate, per l'esercizio finanziario 2015, in 1.700 milioni di euro, è disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo, codice 1002, nella Tabella "A" allegata alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato al rifinanziamento di interventi di spesa da disporre con legge di stabilità regionale per l'anno 2015 riportati nel corrispondente accantonamento positivo, codice 1006, che si dispone, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 47/1977 e successive modifiche ed integrazioni, nella Tabella "A" allegata alla legge regionale n. 5/2014.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Tabella

di cui all'articolo 4, comma 1


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 ottobre 2015, n. 26.

[2] Comma già modificato dall'art. 46 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2015, n. 19.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 28.

[4] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[5] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[6] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[7] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[8] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[9] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.