Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 13/01/2015 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione. |
Art. 2. Assegnazioni finanziarie ai comuni. |
Art. 3. Assegnazioni finanziarie ai liberi consorzi comunali. |
Art. 4. Erogazione contributi ad enti. |
Art. 5. Rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato all'Assessorato regionale della salute e proroga del comando del personale in servizio al dipartimento regionale dell'acqua e dei [...] |
Art. 6. Risultato della gestione finanziaria 2014 e autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie. |
Art. 7. Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione. |
Art. 8. Acquisizione dei servizi delle società partecipate. |
Art. 9. Accantonamenti tributari. |
Art. 10. Modifiche ed abrogazioni di norme. |
Art. 11. Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio. |
Art. 12. Disposizioni finanziarie. |
Art. 13. Disposizioni in materia di iniziative di carattere culturale. |
Art. 14. Interventi in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo. |
Art. 15. Accantonamenti tributari relativi ai rapporti finanziari Stato-Regione. |
Art. 16. Entrata in vigore. |
§ 5.3.443 - L.R. 13 gennaio 2015, n. 3.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci.
(G.U.R. 16 gennaio 2015, n. 3 - S.O. n. 2)
CAPO I
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione. disposizioni finanziarie urgenti
Art. 1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.
1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 6 della
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 5, della
3. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 30, comma 8 e comma 10, della
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, della
5. L'importo del Fondo globale capitolo 215704 - accantonamento 1001 di cui all'articolo 48, comma 1, della
6. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della
Art. 2. Assegnazioni finanziarie ai comuni.
1. L'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6 della
2. Il risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2014 stimato in 5.000 migliaia di euro nonché l'importo di 25.000 migliaia di euro di cui al comma 3 dell'articolo 9 della
3. La verifica di entrambe le condizioni previste al comma 2 è effettuata dai competenti tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
4. Nelle more dell'entrata in vigore dell'emananda legge di riordino del servizio idrico integrato e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, a valere sulle assegnazioni finanziarie ai comuni di cui al comma 1, la somma di 8.000 migliaia di euro è riservata in favore dei comuni presso i quali si verificano situazioni emergenziali nel settore idrico, al fine di evitare disastri ambientali nonché l'interruzione di pubblico servizio. A tal fine il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a trasferire contributi a fondo perduto ai comuni interessati o alle loro forme associative già costituite ai sensi dell'articolo 9 della
5. Per far fronte ai disagi dei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del giorno 5 novembre 2014, cui è seguita la dichiarazione dello stato di calamità naturale con
6. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del comma 2 del presente articolo.
Art. 3. Assegnazioni finanziarie ai liberi consorzi comunali.
1. Fino al 30 aprile 2015 al fine di garantire il funzionamento dei liberi consorzi comunali è autorizzata la spesa di 6.667 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.2 capitolo 191302). La somma di 550 migliaia di euro è riservata per le finalità di cui alla
Art. 4. Erogazione contributi ad enti.
1. Fino al 30 aprile 2015 gli interventi individuati nella Tabella allegata alla presente legge sono determinati negli importi dalla stessa indicati.
2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 32 della
3. Per le finalità di cui all'articolo 5 della
Art. 5. Rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato all'Assessorato regionale della salute e proroga del comando del personale in servizio al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, fino al 30 aprile 2015, la spesa di 340 migliaia di euro (UPB 11.2.1.1.1 capitolo 412016).
2. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, fino al 30 aprile 2015, la spesa di 40 migliaia di euro (UPB 5.2.1.1.1. capitolo 242022).
Art. 6. Risultato della gestione finanziaria 2014 e autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie.
1. Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio si provvede a dare copertura, nell'esercizio finanziario 2015, alla quota di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014, stimato in 145.000 migliaia di euro, derivante dalla mancata effettuazione delle operazioni finanziarie per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni e delle province già autorizzate con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo nell'anno 2015 delle autorizzazioni medesime di cui:
a) all'articolo 2 della
b) all'articolo 78, comma 5, della
Art. 7. Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione.
1. Per le finalità dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2014, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione è autorizzata, fino al 30 aprile 2015, a trasferire alla RESAIS S.p.A., a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale in servizio, la somma di 2.154 migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99 - cap. 214107), comprensiva degli eventuali oneri convenzionali.
2. All'Istituto regionale vini e oli di Sicilia è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti fino al 30 aprile 2015 al personale proveniente dall'Ente acquedotti siciliani in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della
3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti fino al 30 aprile 2015 al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della
4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un contributo, per il concorso al pagamento fino al 30 aprile 2015 degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 23 della
Art. 8. Acquisizione dei servizi delle società partecipate.
1. A decorrere dall’anno 2015, la spesa complessiva destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore degli enti del Servizio sanitario regionale ed acquisiti in convenzione dalla società consortile Servizi ausiliari Sicilia, risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all'articolo 20, comma 2, della
2. Il comma 5 dell'articolo 11 della
"5. Per le medesime finalità del comma 4, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, la spesa annua di 45.523 migliaia di euro destinati al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati, ad esclusione degli enti del Servizio sanitario regionale.".
Art. 9. Accantonamenti tributari.
1. [Per l'esercizio finanziario 2015, al concorso al risanamento della finanza pubblica a carico della Regione siciliana, complessivamente determinato in 1.112.383 migliaia di euro, si provvede mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del
2. [Per l'esercizio finanziario 2015, in relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione connesse all'attuazione dell'articolo 16, comma 3, del
3. Al comma 1 dell'articolo 4 della
4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della
5. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 10. Modifiche ed abrogazioni di norme.
1. Alla
a) all'articolo 3, comma 1, lettera c), le parole "10.500 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "7.100 migliaia di euro" e le parole "5.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "1.600 migliaia di euro";
b) il comma 5 dell'articolo 3 è abrogato;
c) l'articolo 4 è abrogato;
d) all'articolo 7, comma 4, le parole "2.500 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "210 migliaia di euro", le parole "2.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "200 migliaia di euro" e le parole "500 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "10 migliaia di euro".
CAPO II
Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci
Art. 11. Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio.
1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, in conformità con lo Statuto regionale, mediante le procedure di cui all'articolo 27 della
2. L'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del
3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal
4. Le norme di attuazione di cui al comma 1, con riferimento all'Amministrazione regionale, determinano la disciplina riguardante l'organo di controllo e le modalità di esercizio delle funzioni connesse all'applicazione dell'articolo 72 del
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Regione, approvato con regio
6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono disciplinati i tempi e le modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti degli organismi strumentali della Regione.
7. Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del
8. Nelle more dell'adozione della nuova disciplina organica di contabilità, per i rinvii all'ordinamento contabile regionale contenuti nel
a) il bilancio finanziario gestionale di cui all'articolo 39, comma 10, del
b) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui all'articolo 48 del
c) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità di versamento al cassiere delle somme riscosse, gli strumenti di pagamento previsti dagli articoli 13 e 15 della
d) [continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulle modalità ed i termini per la presentazione all'Assemblea regionale siciliana del rendiconto generale della Regione] [8].
9. Gli enti strumentali e gli organismi strumentali della Regione adeguano i propri regolamenti contabili alle disposizioni del
10. Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, la Giunta regionale provvede, nei termini, secondo le ulteriori modalità e per gli effetti previsti dai commi 7 e seguenti dell'articolo 3 del
11. Con le medesime modalità di cui al comma 10 si provvede al riaccertamento dei residui in ciascun esercizio finanziario nei termini ed ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'articolo 63 del
12. Per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'articolo 11, comma 16, del
13. Per quanto non diversamente regolato per effetto del rinvio operato dal comma 1 e per effetto delle ulteriori disposizioni introdotte dal presente articolo, continua a trovare applicazione la vigente disciplina regionale di contabilità.
14. È abrogato il comma 1 dell'articolo 6 della
CAPO III
Disposizioni in materia finanziaria. norme finali
Art. 12. Disposizioni finanziarie.
1. Alla tabella B del disegno di legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 sono apportate le seguenti modifiche:
per l'esercizio finanziario 2015:
- UPB 4.2.1.5.1 Capitolo 215701 + 68.831
- UPB 11.2.1.3.1 Capitolo 413302 + 594.000
- UPB 4.3.1.5.4 Capitolo 219202 + 130.061
- UPB 4.3.1.5.4 Capitolo 219205 + 127.173
per l'esercizio finanziario 2016:
- UPB 4.2.1.5.1 Capitolo 215701 + 12.009
2. Nelle more di una riforma organica delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nel bilancio della Regione è istituito un fondo da destinare a Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., previa verifica della sussistenza delle condizioni tecniche ed operative connesse con le finalità statutarie. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 1.200 migliaia di euro.
3. Al fine di evitare il depauperamento del patrimonio regionale, per la conservazione del valore delle imprese e per provvedere, in funzione del migliore realizzo, tramite gara ad evidenza pubblica, all'affidamento a soggetti privati dalla gestione e valorizzazione dei complessi cremotermali e idrotermali esistenti nei bacini pubblici della Sicilia, ai sensi dell'articolo 21 della
4. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1 (6.667 migliaia di euro), all'articolo 4, comma 1 (26.587 migliaia di euro), all'articolo 4, comma 3 (1.500 migliaia di euro), all'articolo 5, comma 1 (340 migliaia di euro), all'articolo 5, comma 2 (40 migliaia di euro), all'articolo 7, comma 1 (2.154 migliaia di euro), all'articolo 7, comma 2 (69 migliaia di euro), all'articolo 7, comma 3 (369 migliaia di euro), all'articolo 7, comma 4 (903 migliaia di euro) e dalle disposizioni dell'articolo 12, comma 1 (920.065 migliaia di euro), comma 2 (1.200 migliaia di euro) e comma 3 (800 migliaia di euro) della presente legge, pari complessivamente a 990.694 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e pari a 12.009 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, si provvede:
a) per l'importo di 24.241 migliaia di euro per l'anno 2015 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313318 del bilancio della Regione per l'anno 2015 per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge;
b) per l'importo di 132.994 migliaia di euro per l'anno 2015 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 7.3.1.3.99 - capitolo 191310 del bilancio della Regione per l'anno 2015 per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge;
c) per l'importo di 18.434 migliaia di euro per l'anno 2015 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313319 del bilancio della Regione per l'anno 2015 per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge;
d) per l'importo di 1.012 migliaia di euro per l'anno 2015 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 6.3.1.3.2 - capitolo 313318 del bilancio della Regione per l'anno 2015 per effetto delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge;
e) per l'importo di 18.000 migliaia di euro per l'anno 2015 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 del bilancio della Regione per l'anno 2015 per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente legge;
f) per l'importo di 175.000 migliaia di euro per l'anno 2015 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 7.3.1.3.2 - capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'anno 2015 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge;
g) per l'importo di 12.009 migliaia di euro per l'anno 2015 e per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 11.2.1.1.2 - capitolo 412539 del bilancio della Regione per l'anno 2015 per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge;
h) per l'importo di 579.004 migliaia di euro per l'anno 2015 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 4.3.1.5.4 - capitolo 219213 del bilancio della Regione per l'anno 2015 per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.
5. Il comma 2 dell'articolo 59 della
"2. Per l'attivazione delle misure in favore dei soggetti di cui al comma 1, l'IRFIS Fin-Sicilia S.p.A. è autorizzata a disporre del fondo di cui all'articolo 61 della
Art. 13. Disposizioni in materia di iniziative di carattere culturale.
1. Le iniziative direttamente promosse di carattere artistico e scientifico di particolare rilevanza, di cui all'articolo 10 della
2. Le iniziative di cui alla legge regionale 21 agosto 2013, n. 16, a valere sui finanziamenti del capitolo 215734 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2015.
Art. 14. Interventi in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo.
1. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 4, della
2. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata, per l'anno 2015, dall'articolo 34, comma 3 ter, della
Art. 15. Accantonamenti tributari relativi ai rapporti finanziari Stato-Regione. [9]
1. In corrispondenza delle entrate derivanti dal riconoscimento da parte dello Stato alla Regione delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della Regione valutate, per l'esercizio finanziario 2015, in 1.700 milioni di euro, è disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della
Art. 16. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. Le disposizioni della presente legge producono effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
di cui all'articolo 4, comma 1
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dall'art. 46 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della
[4] Comma abrogato dall'art. 5 della
[5] Comma abrogato dall'art. 5 della
[6] Comma così modificato dall'art. 6 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[8] Lettera abrogata dall'art. 3 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 31 della