§ 5.1.118 - L.R. 11 agosto 2015, n. 16.
Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 imposte e tributi
Data:11/08/2015
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Istituzione tassa automobilistica regionale.
Art. 2.  Norme in materia di tasse automobilistiche.
Art. 3.  Attribuzione funzioni.
Art. 4.  Soggetti intermediari.
Art. 5.  Costituzione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche.
Art. 6.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 7.  Quantificazione degli oneri.
Art. 8.  Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 5.1.118 - L.R. 11 agosto 2015, n. 16.

Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

(G.U.R. 21 agosto 2015, n. 34 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Istituzione tassa automobilistica regionale.

1. Dal 1° gennaio 2016 è istituita in Sicilia la tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data cessa l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attività inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta è maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale.

 

     Art. 2. Norme in materia di tasse automobilistiche.

1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

1-bis. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, secondo le modalità in tema di regime speciale per i rivenditori di beni usati indicate dal comma 10 dell'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e successive modificazioni [1].

1-ter. A far data dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai veicoli acquistati per la rivendita nei quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, l'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del comma 1-bis, si perfeziona entro il mese successivo alla chiusura dei quadrimestri di cui al quarantacinquesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni, affinché risultino anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al quarantacinquesimo ed al quarantaseiesimo comma del suddetto articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal quarantottesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi del comma 10 dell'articolo 36 del decreto legge n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/1995 e successive modificazioni. Nel caso di mancato pagamento del diritto fisso, con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione [2].

1-quater. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1-bis e 1-ter, al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d'imposizione, risultano essere obbligati al pagamento ai sensi del trentaduesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni, o a seguito dell'iscrizione nei registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli nonché i soggetti che immettono sulla pubblica strada i ciclomotori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Ai soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio di veicoli per la successiva rivendita è consentita la messa in esenzione dei veicoli loro consegnati senza l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, non essendo sorta in capo a loro l'obbligazione tributaria e non essendo, di conseguenza, soggetti legittimati passivi al pagamento. In caso di vendita del veicolo, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all'avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà al PRA [3].

2. [La tassa automobilistica è frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo. Con regolamento di esecuzione, emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono disciplinate le relative modalità applicative] [4].

2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori [5].

 

     Art. 3. Attribuzione funzioni.

1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione che le esercita, secondo le modalità previste dal D.M. 25 novembre 1998, n. 418 del Ministro delle finanze, tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle entrate o con l'Agente della riscossione della Regione ovvero con altro ente pubblico non economico operante e con esperienza pluriennale nel settore.

 

     Art. 4. Soggetti intermediari.

1. Sono soggetti intermediari della riscossione della tassa automobilistica, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 40 e dal comma 42 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dal comma 11 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la società Poste Italiane, gli istituti di credito e gli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia, previa apposita convenzione da stipularsi con l'Assessorato regionale dell'economia.

 

     Art. 5. Costituzione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche.

1. La Regione costituisce, gestisce e aggiorna un proprio archivio regionale delle tasse automobilistiche, acquisendo i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalle regioni nonché dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie e finali.

1. In sede di prima applicazione e, comunque, dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2017, le attività e le funzioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 possono continuare ad essere svolte dall'amministrazione finanziaria dello Stato, in regime di convenzione.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa statale vigente in materia.

 

     Art. 7. Quantificazione degli oneri.

1. All'onere per l'esercizio delle funzioni in regime di convenzione quantificato in 5.000 migliaia di euro per ciascun anno a decorrere dal 2016 si fa fronte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 4, Capitolo 216518 del bilancio della Regione per il triennio 2017-2019 [6].

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 trovano applicazione anche per i lavori di cui al comma 2, al fine di consentire il raggiungimento delle garanzie occupazionali di cui al comma 3.".

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[2] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[3] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[4] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[5] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24 e così modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.