Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 imposte e tributi |
Data: | 11/08/2015 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione tassa automobilistica regionale. |
Art. 2. Norme in materia di tasse automobilistiche. |
Art. 3. Attribuzione funzioni. |
Art. 4. Soggetti intermediari. |
Art. 5. Costituzione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche. |
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali. |
Art. 7. Quantificazione degli oneri. |
Art. 8. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 5.1.118 - L.R. 11 agosto 2015, n. 16.
Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
(G.U.R. 21 agosto 2015, n. 34 - S.O. n. 1)
Art. 1. Istituzione tassa automobilistica regionale.
1. Dal 1° gennaio 2016 è istituita in Sicilia la tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data cessa l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attività inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta è maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale.
Art. 2. Norme in materia di tasse automobilistiche.
1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal
1-bis. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, secondo le modalità in tema di regime speciale per i rivenditori di beni usati indicate dal comma 10 dell'articolo 36 del
1-ter. A far data dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai veicoli acquistati per la rivendita nei quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, l'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del comma 1-bis, si perfeziona entro il mese successivo alla chiusura dei quadrimestri di cui al quarantacinquesimo comma dell'articolo 5 del
1-quater. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1-bis e 1-ter, al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d'imposizione, risultano essere obbligati al pagamento ai sensi del trentaduesimo comma dell'articolo 5 del
2. [La tassa automobilistica è frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo. Con regolamento di esecuzione, emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono disciplinate le relative modalità applicative] [4].
2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del
Art. 3. Attribuzione funzioni.
1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione che le esercita, secondo le modalità previste dal
Art. 4. Soggetti intermediari.
1. Sono soggetti intermediari della riscossione della tassa automobilistica, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 40 e dal comma 42 dell'articolo 31 della
Art. 5. Costituzione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche.
1. La Regione costituisce, gestisce e aggiorna un proprio archivio regionale delle tasse automobilistiche, acquisendo i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalle regioni nonché dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali.
1. In sede di prima applicazione e, comunque, dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2017, le attività e le funzioni di cui al
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa statale vigente in materia.
Art. 7. Quantificazione degli oneri.
1. All'onere per l'esercizio delle funzioni in regime di convenzione quantificato in 5.000 migliaia di euro per ciascun anno a decorrere dal 2016 si fa fronte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 4, Capitolo 216518 del bilancio della Regione per il triennio 2017-2019 [6].
Art. 8. Modifica dell'articolo 47 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della
"3-bis. Le disposizioni di cui alla
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma inserito dall'art. 15 della
[2] Comma inserito dall'art. 15 della
[3] Comma inserito dall'art. 15 della
[4] Comma abrogato dall'art. 6 della
[5] Comma inserito dall'art. 19 della
[6] Comma così modificato dall'art. 3 della