§ 3.2.19 - L.R. 6 giugno 1968, n. 14.
Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:06/06/1968
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto previsto dalla presente legge, allo scopo di raccordare e coordinare nel settore dell'agricoltura e delle foreste gli interventi regionali e quelli nazionali, durante il periodo di [...]
Art. 2.      I contributi previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive aggiunte e modificazioni sono concessi nella misura del 60% per le opere di miglioramento richieste dai [...]
Art. 3.      L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e i dipendenti ispettorati entro i limiti delle rispettive competenze sono autorizzati ad integrare, sino alla concorrenza della misura [...]
Art. 4.      Allo scopo di potenziare le strutture di trasformazione e commercializzazione e le relative attrezzature e pertinenze atte ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature, anche polivalenti, idonee alla lotta contro il gelo [...]
Art. 7.      Qualora l'E.S.A. intervenga a norma dell'art. 7, lett. a), della L. 27 ottobre 1966, n. 910, per la difesa fitosanitaria l'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato ad [...]
Art. 8.      L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e i dipendenti Ispettorati entro i limiti delle rispettive competenze sono autorizzati ad integrare, sino alla concorrenza della misura massima [...]
Art. 9.      L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e i dipendenti Ispettorati, entro i limiti delle proprie competenze, sono autorizzati ad integrare del 20% elevabile al 30% per i coltivatori [...]
Art. 10.      Per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della L. 29 ottobre 1964, n. 26, il limite di lire 14 milioni previsto all'ultimo comma dell'art. 1 della stessa legge non è applicabile alle cooperative [...]
Art. 11.      L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per il funzionamento e l'attività dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto [...]
Art. 12.      L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per l'impianto e la conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni, dei vivai di viti [...]
Art. 13.      I centri avicoli di Palermo e di Messina e l'osservatorio avicolo di Marsala sono sciolti
Art. 14.      Le cantine sperimentali di Noto e Milazzo svolgono la loro attività sotto le direttive dell'Istituto della vite e del vino al cui controllo e vigilanza sono sottoposte
Art. 15.      All'erogazione dei contributi previsti dagli artt. 6 e 9 della L. 10 aprile 1962, n. 15, si provvede a carico dei capitoli di spesa con i quali si fa fronte rispettivamente all'esecuzione delle [...]
Art. 16.      Le agevolazioni di cui al D.L.vo P. Reg. 5 giugno 1949, n. 14, modificato con legge di ratifica 11 marzo 1950, n. 21, sono concesse, per ogni specie di macchine agricole e comunque al servizio [...]
Art. 17.      Per l'acquisto di macchine agricole fino all'importo di lire 2.500.000, il contributo in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, a carico dell'Amministrazione regionale è del 50% [...]
Art. 18. 
Art. 19.      Per le finalità di cui all'art. 8 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere le provvidenze da detto articolo previste in favore [...]
Art. 20.      In dipendenza delle più favorevoli provvidenze previste dalle leggi nazionali in vigore anche nel territorio della Regione siciliana, la L.R. 11 marzo 1957, n. 24, è abrogata
Art. 21.      L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste ed i dipendenti Ispettorati delle foreste possono integrare, fino alla concorrenza della misura massima prevista dalla L.R. 5 luglio 1966, n. [...]
Art. 22.  [10]
Art. 23.      Allo scopo di incentivare l'attività del fondo di rotazione previsto dall'art. 14 della L. 12 maggio 1959, n. 21, modificata dalla L. 18 luglio 1962, n. 13, è autorizzato un apporto di lire [...]
Art. 24.      Le somme non impegnate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sui capitoli di bilancio che in applicazione della legge medesima vengono soppressi affluiranno al capitolo 21281 [...]
Art. 25.      (Omissis)
Art. 26.      Agli oneri per l'esercizio 1968 di lire 7.400 milioni previsti dagli artt. 23 e 25 della presente legge si fa fronte fino alla concorrenza di lire 1.480 milioni utilizzando gli stanziamenti dei [...]
Art. 27.      Alla spesa ricadente negli esercizi futuri prevista dall'art. 23 si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti dalla cessazione degli oneri relativi alla L.R. 31 dicembre 1964, n. 33
Art. 28.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio


§ 3.2.19 - L.R. 6 giugno 1968, n. 14.

Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia.

(G.U.R. 8 giugno 1968, n. 27).

 

Art. 1.

     Salvo quanto previsto dalla presente legge, allo scopo di raccordare e coordinare nel settore dell'agricoltura e delle foreste gli interventi regionali e quelli nazionali, durante il periodo di applicazione della L. 27 ottobre 1966, n. 910, le norme e le relative formalità dalla stessa previste si applicano nell'erogazione dei fondi stanziati dalle leggi regionali per interventi analoghi.

     Tali interventi sono relativi a tutte le zone agrarie e forestali dell'Isola senza alcuna esclusione.

     Nulla è innovato per quanto si attiene alle maggiori percentuali di contributi e concorsi previsti dalla legislazione regionale in vigore.

     In ogni caso per le provvidenze regionali a favore dei coltivatori diretti: affittuari, enfiteuti, assegnatari, piccoli proprietari, coloni e mezzadri, si prescinde dai criteri di ubicazione e di dimensione aziendale previsti dalla L. 27 ottobre 1966, n. 910.

 

     Art. 2.

     I contributi previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive aggiunte e modificazioni sono concessi nella misura del 60% per le opere di miglioramento richieste dai coltivatori diretti (affittuari, enfiteuti, assegnatari, piccoli proprietari) singoli ed associati, per le quali siano previsti contributi inferiori alla detta percentuale.

     Il contributo previsto dal precedente comma è elevato al 70% per le zone montane determinate ai sensi delle vigenti disposizioni, per tutte le opere di miglioramento tranne le costruzioni di case coloniche.

     All'atto dell'ammissione a contributo viene anticipato il 30% dell'intero ammontare del contributo stesso e sulla base di stati di avanzamento dei lavori verranno liquidate ulteriori anticipazioni, proporzionate ai lavori eseguiti, fino ad un massimo dell'80% dell'ammontare del contributo concesso. Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale deve essere effettuato il collaudo e la liquidazione del contributo ai beneficiari.

     All'inizio di ogni esercizio finanziario l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste provvederà ad accreditare ai singoli Ispettorati agrari dell'Isola una somma pari nel complesso ad almeno il 50% dell'intero stanziamento destinato nel bilancio regionale alla erogazione dei contributi di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni.

     Con successivi decreti l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste provvederà ad ulteriori assegnazioni sulla base delle richieste avanzate in ciascuna provincia.

     Quando l'importo delle pratiche ammesse a contributo supera la competenza degli uffici periferici, l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste accrediterà l'intero importo del contributo all'Ispettorato agrario competente il quale provvederà all'erogazione del contributo secondo le modalità previste dal comma terzo del presente articolo.

     Gli ordini di accreditamento rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio sono trasportati all'esercizio successivo.

     Il presente articolo sostituisce l'art. 4 della L. 3 gennaio 1961, n. 3 di cui restano abrogati gli artt. 1, 2 e 3.

 

     Art. 3.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e i dipendenti ispettorati entro i limiti delle rispettive competenze sono autorizzati ad integrare, sino alla concorrenza della misura prevista dall'articolo precedente i contributi di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive aggiunte e modificazioni quando sono concessi a coltivatori diretti in applicazione di leggi dello Stato o da altri enti.

     La maggiorazione di cui al comma precedente è concessa sulla base del provvedimento che approva le perizie e concede il contributo ed è corrisposta all'atto delle emissioni del provvedimento di ammissione a contributi.

 

     Art. 4.

     Allo scopo di potenziare le strutture di trasformazione e commercializzazione e le relative attrezzature e pertinenze atte ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti e per impianti non superiori a 300 milioni di opere possono essere concessi, alle cooperative agricole, contributi in conto capitale nella misura dell'85% della spesa riconosciuta ammissibile [1].

     Tali contributi sono concessi anche per l'ampliamento, per l'ammodernamento nonché per le attrezzature di impianti già esistenti.

     Quando il contributo è concesso in applicazione di leggi dello Stato o da altri enti operanti nel territorio della Sicilia, l'Assessore regionale all agricoltura e foreste è autorizzato ad integrare il contributo stesso fino alla concorrenza della misura prevista dal presente articolo.

     In dipendenza dell'integrazione di cui al precedente comma terzo gli eventuali mutui a tasso agevolato previsti dalla vigente legislazione nazionale, non possono superare la differenza tra l'ammontare complessivo del contributo concesso e quello della spesa riconosciuta ammissibile.

     Per l'applicazione del presente articolo rimangono in vigore le norme previste dagli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della L. 23 dicembre 1954, n. 47.

     Sono abrogati gli artt. 6 e 7 della L. 5 aprile 1954, n. 9 e gli artt. 1 e 6 della L. 23 dicembre 1954, n. 47.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature, anche polivalenti, idonee alla lotta contro il gelo e per la difesa dagli squilibri termici causati anche da malattie e/o insetti nocivi alle piante [3].

     Tali contributi non potranno superare l'87,50% della spesa ammissibile e sono concessi in favore di cooperative o loro consorzi o di organizzazioni di produttori [4].

     Sull'importo del contributo si possono concedere anticipazioni nella misura del 30% garantite da fidejussioni bancarie e/o assicurative [5].

     Per la concessione dei predetti contributi si applicano le norme previste dalla L. 13 febbraio 1933, n. 215 per le opere di miglioramento fondiario e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 7.

     Qualora l'E.S.A. intervenga a norma dell'art. 7, lett. a), della L. 27 ottobre 1966, n. 910, per la difesa fitosanitaria l'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato ad integrare il contributo previsto dal predetto art. 7, lett. a), fino alla concorrenza del 100% della spesa.

     E' abrogata la L. 18 luglio 1961, n. 11.

 

     Art. 8.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e i dipendenti Ispettorati entro i limiti delle rispettive competenze sono autorizzati ad integrare, sino alla concorrenza della misura massima prevista dal primo e secondo comma del precedente art. 2, i contributi concessi per lo sviluppo delle colture arboree in applicazione dell'art. 15 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, quando il beneficio è rivolto a favore dei coltivatori diretti.

     La maggiorazione di cui al comma precedente è concessa sulla base del provvedimento che approva le perizie e concede contributi ed è corrisposta all'atto della emissione del provvedimento di ammissione a contributo.

 

     Art. 9.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e i dipendenti Ispettorati, entro i limiti delle proprie competenze, sono autorizzati ad integrare del 20% elevabile al 30% per i coltivatori diretti, i contributi concessi per lo sviluppo zootecnico in applicazione dell'art. 17 della L. 2 giugno 1961, n. 454, e successive aggiunte e modificazioni e dell'art. 14 della L. 27 ottobre 1966, n. 910.

     Gli artt. 1, 2 e 3 della L. 29 giugno 1929, n. 1366 e la L. 17 maggio 1940, n. 627, non si applicano nel territorio della Regione siciliana.

 

     Art. 10.

     Per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della L. 29 ottobre 1964, n. 26, il limite di lire 14 milioni previsto all'ultimo comma dell'art. 1 della stessa legge non è applicabile alle cooperative agricole.

 

     Art. 11.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per il funzionamento e l'attività dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale zootecnico, nonché per la manutenzione e ripristino dei rispettivi locali [6].

 

     Art. 12.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a sostenere spese e concedere contributi per l'impianto e la conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni, dei vivai di viti americane e di piante fruttifere.

 

     Art. 13.

     I centri avicoli di Palermo e di Messina e l'osservatorio avicolo di Marsala sono sciolti.

     I compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti ai predetti centri ed osservatorio sono devoluti all'Istituto sperimentale zootecnico.

     Per l'espletamento di tali attribuzioni l'Istituto utilizzerà il patrimonio dei centri.

 

     Art. 14.

     Le cantine sperimentali di Noto e Milazzo svolgono la loro attività sotto le direttive dell'Istituto della vite e del vino al cui controllo e vigilanza sono sottoposte.

     L'Assessorato è autorizzato a corrispondere annualmente un contributo al predetto Istituto per sopperire alle spese che le cantine debbono sopportare per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

 

     Art. 15.

     All'erogazione dei contributi previsti dagli artt. 6 e 9 della L. 10 aprile 1962, n. 15, si provvede a carico dei capitoli di spesa con i quali si fa fronte rispettivamente all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario.

     Le disponibilità dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso concernenti gli interventi di cui al comma precedente sono trasferiti ai capitoli riguardanti le opere pubbliche di bonifica e le opere di miglioramento fondiario.

 

     Art. 16.

     Le agevolazioni di cui al D.L.vo P. Reg. 5 giugno 1949, n. 14, modificato con legge di ratifica 11 marzo 1950, n. 21, sono concesse, per ogni specie di macchine agricole e comunque al servizio di aziende agricole, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

     1) a coloro che ottengono i prestiti del «Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» di cui al primo comma dell'art. 12 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, vengono concessi contributi integrativi in conto capitale nelle seguenti percentuali del prezzo di acquisto:

     - ai privati conduttori l'8%;

     - ai coltivatori diretti il 25%;

     - ai consorzi di bonifica o enti affini il 12%;

     - a cooperative o loro consorzi o associazioni di produttori il 40%;

     2) in favore di coltivatori diretti, coloni e mezzadri che fruiscono del contributo in conto capitale del 25% di cui al sesto comma dell'art. 12 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, viene concesso a carico del bilancio regionale, un contributo integrativo del 25% [7].

 

     Art. 17.

     Per l'acquisto di macchine agricole fino all'importo di lire 2.500.000, il contributo in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, a carico dell'Amministrazione regionale è del 50% della spesa.

     Si applicano le norme di cui all'art. 26 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19.

     Il contributo alle cooperative di cui al secondo comma dell'art. 2 della L.R. 11 marzo 1950, n. 21, è elevato al 60% [8].

 

     Art. 18. [9]

 

     Art. 19.

     Per le finalità di cui all'art. 8 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere le provvidenze da detto articolo previste in favore di società fra enti pubblici, a partecipazione maggioritaria pubblica, società cooperative e loro consorzi per la gestione e l'esercizio di impianti costruiti a parziale o a totale carico dello Stato o della Regione per la conservazione, lavorazione, commercializzazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli.

     Il piano di attività e di lavorazione deve essere preventivamente sottoposto e approvato dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

     Il contributo è fissato nella misura massima del 90%.

 

     Art. 20.

     In dipendenza delle più favorevoli provvidenze previste dalle leggi nazionali in vigore anche nel territorio della Regione siciliana, la L.R. 11 marzo 1957, n. 24, è abrogata.

 

     Art. 21.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste ed i dipendenti Ispettorati delle foreste possono integrare, fino alla concorrenza della misura massima prevista dalla L.R. 5 luglio 1966, n. 17, ed alle condizioni in essa legge contenute, i contributi di cui all'art. 18 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, quando sono concessi a favore delle aziende speciali previste dalla predetta L.R. n. 17.

 

     Art. 22. [10]

 

     Art. 23.

     Allo scopo di incentivare l'attività del fondo di rotazione previsto dall'art. 14 della L. 12 maggio 1959, n. 21, modificata dalla L. 18 luglio 1962, n. 13, è autorizzato un apporto di lire 3.500 milioni di cui lire 500 milioni a carico dell'esercizio 1968 e lire 1.000 milioni a carico di ciascuno degli esercizi 1969-1970-1971.

 

     Art. 24.

     Le somme non impegnate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sui capitoli di bilancio che in applicazione della legge medesima vengono soppressi affluiranno al capitolo 21281 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente.

 

     Art. 25.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 26.

     Agli oneri per l'esercizio 1968 di lire 7.400 milioni previsti dagli artt. 23 e 25 della presente legge si fa fronte fino alla concorrenza di lire 1.480 milioni utilizzando gli stanziamenti dei capitoli 11502, 11503, 11551, 11553, 11556,11557, 11559, 11562, 21133, 21135, 21221, 21229, 21230, 21231 del bilancio del corrente esercizio finanziario e di lire 5.920 milioni mediante prelievo dal capitolo 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

     Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 27.

     Alla spesa ricadente negli esercizi futuri prevista dall'art. 23 si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti dalla cessazione degli oneri relativi alla L.R. 31 dicembre 1964, n. 33.

 

     Art. 28.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Comma così modificato dall'art. 3 L.R. 27 aprile 1973, n. 19.

[2] Articolo abrogato con art. 22 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[3] Commi così sostituiti dall'art. 21 L.R. 30 maggio 1984, n. 36.

[4] Commi così sostituiti dall'art. 21 L.R. 30 maggio 1984, n. 36.

[5] Commi così sostituiti dall'art. 21 L.R. 30 maggio 1984, n. 36.

[6] Comma così modificato dall’art. 63 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[7] Articolo così modificato dall'art. 2 L.R. 27 ottobre 1969, n. 40.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 6 L.R. 27 aprile 1973, n. 19.

[9] Articolo abrogato dall’art. 51 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[10] Articolo abrogato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[11] Norma finanziaria.