§ 2.9.56 - L.R. 26 luglio 1982, n. 71.
Interventi finanziari in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra di Palermo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:26/07/1982
Numero:71


Sommario
Art. 1.      Fino alla conclusione delle operazioni previste dall'art. 24 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad intervenire, in favore delle istituzioni [...]
Art. 2.      In attesa della definizione dell'assetto dell'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra di Palermo nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, con particolare riferimento alle [...]
Art. 3.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni di cui 4.000 milioni per le finalità dell'art. 1 e 3.000 milioni [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.9.56 - L.R. 26 luglio 1982, n. 71.

Interventi finanziari in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra di Palermo.

(G.U.R. 31 luglio 1982, n. 33).

 

Art. 1.

     Fino alla conclusione delle operazioni previste dall'art. 24 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad intervenire, in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, mediante contributi destinati agli oneri conseguenti alla applicazione degli accordi di lavoro disciplinati dai DD.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, 7 novembre 1980, n. 810 e dai successivi provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 6 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella L. 27 febbraio 1978, n. 43.

 

     Art. 2.

     In attesa della definizione dell'assetto dell'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra di Palermo nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, con particolare riferimento alle prospettive di attuazione della L. 30 marzo 1971, n. 118 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esecuzione del programma predisposto dallo stesso Istituto in attuazione della L.R. 17 marzo 1979, n. 40.

 

     Art. 3.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni di cui 4.000 milioni per le finalità dell'art. 1 e 3.000 milioni per le finalità dell'art. 2, cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del cap. 21252 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.