§ 1.4.93 - L.R. 25 maggio 2012, n. 11.
Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:25/05/2012
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Procedure di riordino generale delle autonomie locali
Art. 2.  Integrazioni alla legge regionale n. 10 del 2011
Art. 3.  Norma transitoria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 1.4.93 - L.R. 25 maggio 2012, n. 11.

Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011

(B.U. 25 maggio 2012, n. 24)

 

Art. 1. Procedure di riordino generale delle autonomie locali

1. Entro il 31 ottobre 2012 il Consiglio regionale, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico, nonché con lo Statuto, approva una legge contenente il riordino generale delle autonomie locali, facendo applicazione del principio di decentramento amministrativo e valorizzando le funzioni da attribuire alle unioni di comuni e/o ad altre forme associative.

2. Entro il 31 dicembre 2012 deve essere data attuazione al procedimento di riforma, assicurando la consultazione delle popolazioni interessate.

3. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 5, 114, 116 e 118 della Costituzione, nonché di cui all'articolo 43 dello Statuto ed in attesa del riordino e della sua applicazione volta a realizzare un nuovo assetto, gli organi provinciali in carica assumono in via provvisoria, e sino al 30 giugno 2013, la gestione delle funzioni amministrative attribuite alle otto province che saranno soppresse all'esito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012 e provvedono alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale dipendente ai fini del successivo trasferimento [1].

4. Agli effetti della vigente legislazione, ivi compresa quella elettorale, le gestioni provvisorie di cui al comma 3 corrispondono a circoscrizioni amministrative provinciali.

 

     Art. 2. Integrazioni alla legge regionale n. 10 del 2011

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), è aggiunta alla fine la frase "ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).".

 

     Art. 3. Norma transitoria

1. Nelle more della definizione di un'organica disciplina in materia di organizzazione e di funzioni degli enti locali non si applica in Sardegna l'articolo 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 febbraio 2013, n. 5.