Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 09/08/2002 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Interventi per attività sportive e di spettacolo. |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2002. |
Art. 3. Copertura finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 5.2.157 - L.R. 9 agosto 2002, n. 16.
Interventi a favore dello sport e dello spettacolo e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio).
(B.U. 17 agosto 2002, n. 24).
Art. 1. Interventi per attività sportive e di spettacolo.
1. Per le finalità previste dall’articolo 31 della
2. Per la concessione di contributi relativi a manifestazioni di cui all’articolo 56, della
Art. 2. Modifiche alla
1. Nella
In aumento
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB S11.069
Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo
2002 euro 400.000
In diminuzione
03 - BILANCIO
UPB S03.038
Interessi su rate d’ammortamento mutui e/o prestiti obbligazionari
2002 euro 400.000
Art. 3. Copertura finanziaria.
1. Le spese previste per l’attuazione dell’articolo 1 sono determinate per l’anno 2002 in euro 5.106.000.
2. Nel bilancio della regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.002
Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste
2002
Competenza euro 4.900.000
Cassa euro 5.106.000
II - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB S11.069
Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo
2002
Competenza euro 206.000
mediante lo storno dal capitolo 11325.
In aumento
II - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB S11.064
Manifestazioni ed iniziative di promozione nel settore dello sport
2002
Competenza euro 4.900.000
Cassa euro 4.900.000
per impinguare il capitolo 11274.
UPB S11.069
Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo
2002
Competenza euro 206.000
Cassa euro 206.000
capitolo da impinguare (N.I.) - Contributi relativi a manifestazioni di cui all’articolo 56
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Per una modifica del presente articolo vedi l’art. 3 della