Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.12 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 10/01/2013 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione al pagamento degli ammortizzatori sociali |
Art. 2. Proroga dell'entrata in vigore della centrale unica di committenza |
Art. 3. Integrazioni all'articolo 2 della legge regionale n. 25 del 2012 |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 2.12.52 - L.R. 10 gennaio 2013, n. 1.
Costituzione della provvista finanziaria per il pagamento dei benefici relativi agli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, anche in anticipazione di quanto dovuto agli assistiti da parte del Fondo nazionale per l'occupazione e norme urgenti in materia di enti locali.
(B.U. 17 gennaio 2013, n. 3)
Art. 1. Autorizzazione al pagamento degli ammortizzatori sociali
1. Al fine di assicurare il pagamento degli ammortizzatori sociali, ivi compresi quelli in deroga e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della
1 bis. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio [2].
2. La Regione opera, tramite specifica convenzione, da stipularsi entro il 15 marzo 2013, con trasferimenti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) - Sardegna che provvede al pagamento dei benefici di ammortizzatore sociale ai destinatari finali, impiegando le risorse finanziarie aggiuntive stanziate ai sensi del comma 1 [3].
2 bis. I lavoratori assistiti da ammortizzatore sociale possono proseguire le attività presso le pubbliche amministrazioni locali e settoriali nelle quali hanno operato nel precedente esercizio, sulla base dell'accordo stipulato nell'aprile del 2010 tra l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e le organizzazioni sindacali. Agli eventuali oneri si provvede tramite specifico stanziamento nella manovra finanziaria per l'anno 2013 [4].
Art. 2. Proroga dell'entrata in vigore della centrale unica di committenza
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della
Art. 3. Integrazioni all'articolo 2 della
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 4 della