§ 4.4.36 - L.R. 17 maggio 1984, n. 31.
Integrazioni della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti e sport.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:17/05/1984
Numero:31


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g), della L.R. 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 31 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1984, di [...]
Art. 3. 
Art. 4.      La spesa autorizzata per le finalità dell'art. 5 della L.R. 28 aprile 1981, n. 78, è incrementata, per l'anno finanziario 1984, di lire 300 milioni
Art. 5.      Per le finalità degli artt. 1 e 3 della L.R. 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite ventennale d'impegno di lire 10.000 milioni
Art. 6.      Il Comitato tecnico di cui all'art. 8 della L.R. 12 giugno 1976, n. 78 è così costituito:
Art. 7.      Per le finalità dell'art. 1 della L.R. 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni
Art. 8.      I tassi di interesse a carico dei beneficiari di contributi o finanziamenti, previsti dalle leggi regionali in materia di credito destinato ad iniziative alberghiere o ricettive, sono unificati [...]
Art. 9.      Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (E.A.O.S.S.), previsto dall'art. 4, lett. f), della L.R. 30 dicembre 1966, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è [...]
Art. 10.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere alla fondazione Andrea Biondo di Palermo, a carico del bilancio regionale per l'anno [...]
Art. 11.      La spesa autorizzata dall'art. 25 della L.R. 5 agosto 1982, n. 105, in favore dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo, è incrementata, per l'anno finanziario 1984, di lire 9.616 milioni, di [...]
Art. 12.      L'importo del contributo a favore del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art 11 della L.R. 3 marzo 1972, n. 7, sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 [...]
Art. 13.      Le sovvenzioni ed i contributi a favore dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana, dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo, del Teatro Massimo Bellini di Catania sono corrisposti, [...]
Art. 14.      Per le finalità richiamate dall'art. 42 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 1.900 milioni
Art. 15.      Per le finalità richiamate dall'art. 40 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 9.500
Art. 16. 
Art. 17.      Per l'organizzazione della Conferenza regionale dei trasporti è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, per l'anno finanziario 1984
Art. 18.      Per le finalità di cui all'art. 2 della L.R. 26 luglio 1982, n. 75, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 450 milioni
Art. 19.      Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 50.000 milioni
Art. 20.      Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 9 della L.R. 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 4.000 milioni e per l'anno 1985 di lire 2.000 [...]
Art. 21.      Per il completamento delle strutture e la creazione dei servizi degli stadi sportivi «Cibali» di Catania, «Favorita» di Palermo, «Esseneto» di Agrigento, «Celeste» di Messina, l'Assessore [...]
Art. 22.      Per le finalità di cui all'art. 69 della L.R. 5 agosto 1982, n. 105, è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la reiscrizione della somma di lire 5.000 milioni nel cap. 87371 del bilancio della [...]
Art. 23.      Per le finalità della presente legge è autorizzata per il periodo 1984-1986 la spesa complessiva di lire 255.260 milioni, di cui lire 226.760 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984
Art. 24.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 4.4.36 - L.R. 17 maggio 1984, n. 31.

Integrazioni della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti e sport.

(G.U.R. 19 maggio 1984, n. 21).

Norme in materia di turismo

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g), della L.R. 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 31 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1984, di lire 1.550 milioni.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad assumere iniziative per la realizzazione in Sicilia, negli anni 1984 e 1985, di manifestazioni di risonanza internazionale.

     Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni predetti.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     La spesa autorizzata per le finalità dell'art. 5 della L.R. 28 aprile 1981, n. 78, è incrementata, per l'anno finanziario 1984, di lire 300 milioni.

     Il fondo per la concessione di crediti turistici senza interessi, istituito con l'art. 6 della L.R. 28 aprile 1981, n. 78, è finanziato, per l'anno finanziario 1984, per lire 300 milioni.

 

     Art. 5.

     Per le finalità degli artt. 1 e 3 della L.R. 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite ventennale d'impegno di lire 10.000 milioni.

 

     Art. 6.

     Il Comitato tecnico di cui all'art. 8 della L.R. 12 giugno 1976, n. 78 è così costituito: [3]

     - dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, presidente o un suo delegato;

     - dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, vice presidente o un suo delegato;

     - dall'ispettore tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o un suo delegato;

     - dall'ispettore regionale sanitario dell'Assessorato regionale della sanità o un suo delegato;

     - dal direttore regionale dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o un suo delegato;

     - dall'ispettorato regionale tecnico o un suo delegato.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla modifica del Comitato in carica.

     A tutti i componenti del Comitato tecnico e del Comitato consultivo regionale per la programmazione dello sviluppo turistico, rispettivamente previsti dagli artt. 8 e 11 della L.R. 12 giugno 1976, n. 78, spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto, secondo le vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

 

     Art. 7.

     Per le finalità dell'art. 1 della L.R. 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni.

     Per le finalità dell'art. 2, secondo comma, della L.R. 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 50.000 milioni.

     Nella spesa di cui al precedente comma è compresa la somma di lire 7.000 milioni da assegnare alla Curia arcivescovile di Siracusa per opere di completamento del santuario «Madonna delle lacrime».

 

     Art. 8.

     I tassi di interesse a carico dei beneficiari di contributi o finanziamenti, previsti dalle leggi regionali in materia di credito destinato ad iniziative alberghiere o ricettive, sono unificati al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio.

     (Omissis) [4].

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle operazioni di finanziamento in corso per le quali non è stato stipulato il contratto definitivo di mutuo o non siano ultimati i lavori.

Norme in materia di spettacolo

 

     Art. 9.

     Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (E.A.O.S.S.), previsto dall'art. 4, lett. f), della L.R. 30 dicembre 1966, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato, per l'anno finanziario 1984, di lire 6.344 milioni, di cui lire 3.172 milioni riferite all'anno 1983.

 

     Art. 10.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere alla fondazione Andrea Biondo di Palermo, a carico del bilancio regionale per l'anno finanziario 1984, un contributo straordinario di gestione di lire 400 milioni, sulla base di una documentata relazione tecnico-amministrativa del legale rappresentante di detta Fondazione.

 

     Art. 11.

     La spesa autorizzata dall'art. 25 della L.R. 5 agosto 1982, n. 105, in favore dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo, è incrementata, per l'anno finanziario 1984, di lire 9.616 milioni, di cui lire 4.808 milioni riferite all'anno 1983.

 

     Art. 12.

     L'importo del contributo a favore del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art 11 della L.R. 3 marzo 1972, n. 7, sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 agosto 1978, n. 49, è incrementato, per l'anno finanziario 1984, di lire 1.800 milioni per ciascuno dei predetti Teatri, di cui la metà riferita all'anno 1983.

 

     Art. 13.

     Le sovvenzioni ed i contributi a favore dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana, dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo, del Teatro Massimo Bellini di Catania sono corrisposti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 2 della L. 6 marzo 1980, n. 54.

Norme in materia di trasporti

 

     Art. 14.

     Per le finalità richiamate dall'art. 42 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 1.900 milioni.

 

     Art. 15.

     Per le finalità richiamate dall'art. 40 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 9.500.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 16. [6]

     1. I contributi previsti dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, diretti ad agevolare i trasporti turistici a mezzo di voli charter, destinati agli operatori turistici che assumono il noleggio di aeromobili per il trasporto di turisti in Sicilia sono corrisposti fino al 18 per cento del costo sostenuto per l'anno 2000, fino al 16 per cento per l'anno 2001 e fino al 14 per cento per l'anno 2002. Il contributo è soppresso a partire dall'anno 2003 [7].

     2. Le provvidenze del presente articolo pubblicizzate in brochure, sono finalizzate ad abbassare i costi per il trasporto di turisti che pernottano in Sicilia per non meno di sei notti.

     3. L'Assessore regionale per i turismo, le comunicazioni ed i trasporti determina i criteri per la formulazione di programmi operativi e li approva con proprio decreto sentito il Consiglio regionale per il turismo. Gli operatori turistici devono presentare detti programmi per l'anno successivo entro il 31 ottobre.

     4. [8].

     5. I contributi per i trasporti effettuati a mezzo "Inclusive tours", ovvero a mezzo ferrovie, nave pullman, destinati alle agenzie di viaggio italiane e straniere per l'abbattimento delle tariffe in favore dei turisti che soggiornano in Sicilia per non meno di sei notti sono commisurati percentualmente ai voli charters.

     6.Il procedimento di cui al comma 3 viene applicato anche per i contributi previsti dal comma 5.

 

     Art. 17.

     Per l'organizzazione della Conferenza regionale dei trasporti è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, per l'anno finanziario 1984.

 

     Art. 18.

     Per le finalità di cui all'art. 2 della L.R. 26 luglio 1982, n. 75, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 450 milioni.

Norme in materia di sport

 

     Art. 19.

     Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 50.000 milioni.

     La somma di cui al presente articolo è destinata al completamento di opere iniziate anche con finanziamenti diversi da quelli regionali.

 

     Art. 20.

     Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 9 della L.R. 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 4.000 milioni e per l'anno 1985 di lire 2.000 milioni, per impianti sportivi il cui importo viene elevato fino a lire 400 milioni.

 

     Art. 21.

     Per il completamento delle strutture e la creazione dei servizi degli stadi sportivi «Cibali» di Catania, «Favorita» di Palermo, «Esseneto» di Agrigento, «Celeste» di Messina, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'anno 1984, ad erogare, rispettivamente, ai comuni di Catania, Palermo, Agrigento e Messina le somme di lire 10.000 milioni, 6.000 milioni, 2.000 milioni e 2.000 milioni.

     Per la concessione di contributi alle società sportive professionisti che, semiprofessionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie «A» e di serie B, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per il Club Calcio Catania [9].

     Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente si tiene conto prioritariamente delle eventuali promozioni conseguite nelle serie superiori e dei maggiori oneri derivanti dalla modificazione intervenuta nella legislazione nazionale in materia di società sportive.

     Le modalità per la definizione dei criteri e del piano di riparto sono quelle previste dall'art. 13 della L.R. 16 maggio 1978, n. 8.

 

     Art. 22.

     Per le finalità di cui all'art. 69 della L.R. 5 agosto 1982, n. 105, è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la reiscrizione della somma di lire 5.000 milioni nel cap. 87371 del bilancio della Regione.

 

     Art. 23.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata per il periodo 1984-1986 la spesa complessiva di lire 255.260 milioni, di cui lire 226.760 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 226.760 milioni per l'anno 1984, in lire 18.500 milioni per l'anno 1985 ed in lire 10.000 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 33.360 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 193.400 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     A decorrere dall'anno 1985, le spese autorizzate con gli artt. 1, primo comma, 2, primo comma, 4, primo comma, 9, 11, 12, 16 e 21, secondo comma, e, a decorrere dall'anno 1986, la spesa autorizzata con l'art. 3, primo comma, sono iscritte in bilancio in relazione al disposto dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 24.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo abrogato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[2] Articolo abrogato con art. 1 L.R. 9 agosto 1988, n. 27.

[3] Composizione così modificata con art. 115 L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[4] Il secondo comma modifica art. 10 L.R. 17 marzo 1979, n. 37.

[5] Comma modificativo dell'art. 40 L.R. 14 giugno 1983, n. 68.

[6] Articolo così sostituito con art. 117 L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[7] Comma così sostituito dall'art. 74 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[8] Comma abrogato dall'art. 74 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[9] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.