Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 trasporti |
Data: | 17/05/1984 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g), della L.R. 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 31 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1984, di [...] |
Art. 3. |
Art. 4. La spesa autorizzata per le finalità dell'art. 5 della L.R. 28 aprile 1981, n. 78, è incrementata, per l'anno finanziario 1984, di lire 300 milioni |
Art. 5. Per le finalità degli artt. 1 e 3 della L.R. 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite ventennale d'impegno di lire 10.000 milioni |
Art. 6. Il Comitato tecnico di cui all'art. 8 della L.R. 12 giugno 1976, n. 78 è così costituito: |
Art. 7. Per le finalità dell'art. 1 della L.R. 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni |
Art. 8. I tassi di interesse a carico dei beneficiari di contributi o finanziamenti, previsti dalle leggi regionali in materia di credito destinato ad iniziative alberghiere o ricettive, sono unificati [...] |
Art. 9. Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (E.A.O.S.S.), previsto dall'art. 4, lett. f), della L.R. 30 dicembre 1966, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è [...] |
Art. 10. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere alla fondazione Andrea Biondo di Palermo, a carico del bilancio regionale per l'anno [...] |
Art. 11. La spesa autorizzata dall'art. 25 della L.R. 5 agosto 1982, n. 105, in favore dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo, è incrementata, per l'anno finanziario 1984, di lire 9.616 milioni, di [...] |
Art. 12. L'importo del contributo a favore del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art 11 della L.R. 3 marzo 1972, n. 7, sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 [...] |
Art. 13. Le sovvenzioni ed i contributi a favore dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana, dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo, del Teatro Massimo Bellini di Catania sono corrisposti, [...] |
Art. 14. Per le finalità richiamate dall'art. 42 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 1.900 milioni |
Art. 15. Per le finalità richiamate dall'art. 40 della L.R. 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 9.500 |
Art. 16. |
Art. 17. Per l'organizzazione della Conferenza regionale dei trasporti è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, per l'anno finanziario 1984 |
Art. 18. Per le finalità di cui all'art. 2 della L.R. 26 luglio 1982, n. 75, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 450 milioni |
Art. 19. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 50.000 milioni |
Art. 20. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 9 della L.R. 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 4.000 milioni e per l'anno 1985 di lire 2.000 [...] |
Art. 21. Per il completamento delle strutture e la creazione dei servizi degli stadi sportivi «Cibali» di Catania, «Favorita» di Palermo, «Esseneto» di Agrigento, «Celeste» di Messina, l'Assessore [...] |
Art. 22. Per le finalità di cui all'art. 69 della L.R. 5 agosto 1982, n. 105, è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la reiscrizione della somma di lire 5.000 milioni nel cap. 87371 del bilancio della [...] |
Art. 23. Per le finalità della presente legge è autorizzata per il periodo 1984-1986 la spesa complessiva di lire 255.260 milioni, di cui lire 226.760 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984 |
Art. 24. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione |
§ 4.4.36 - L.R. 17 maggio 1984, n. 31.
Integrazioni della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti e sport.
(G.U.R. 19 maggio 1984, n. 21).
Norme in materia di turismo
La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g), della
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad assumere iniziative per la realizzazione in Sicilia, negli anni 1984 e 1985, di manifestazioni di risonanza internazionale.
Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni predetti.
La spesa autorizzata per le finalità dell'art. 5 della
Il fondo per la concessione di crediti turistici senza interessi, istituito con l'art. 6 della
Per le finalità degli artt. 1 e 3 della
Il Comitato tecnico di cui all'art. 8 della
- dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, presidente o un suo delegato;
- dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, vice presidente o un suo delegato;
- dall'ispettore tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o un suo delegato;
- dall'ispettore regionale sanitario dell'Assessorato regionale della sanità o un suo delegato;
- dal direttore regionale dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o un suo delegato;
- dall'ispettorato regionale tecnico o un suo delegato.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla modifica del Comitato in carica.
A tutti i componenti del Comitato tecnico e del Comitato consultivo regionale per la programmazione dello sviluppo turistico, rispettivamente previsti dagli artt. 8 e 11 della
Per le finalità dell'art. 1 della
Per le finalità dell'art. 2, secondo comma, della
Nella spesa di cui al precedente comma è compresa la somma di lire 7.000 milioni da assegnare alla Curia arcivescovile di Siracusa per opere di completamento del santuario «Madonna delle lacrime».
I tassi di interesse a carico dei beneficiari di contributi o finanziamenti, previsti dalle leggi regionali in materia di credito destinato ad iniziative alberghiere o ricettive, sono unificati al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio.
(Omissis) [4].
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle operazioni di finanziamento in corso per le quali non è stato stipulato il contratto definitivo di mutuo o non siano ultimati i lavori.
Norme in materia di spettacolo
Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (E.A.O.S.S.), previsto dall'art. 4, lett. f), della
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere alla fondazione Andrea Biondo di Palermo, a carico del bilancio regionale per l'anno finanziario 1984, un contributo straordinario di gestione di lire 400 milioni, sulla base di una documentata relazione tecnico-amministrativa del legale rappresentante di detta Fondazione.
La spesa autorizzata dall'art. 25 della
L'importo del contributo a favore del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art 11 della
Le sovvenzioni ed i contributi a favore dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana, dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo, del Teatro Massimo Bellini di Catania sono corrisposti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 2 della
Norme in materia di trasporti
Per le finalità richiamate dall'art. 42 della
Per le finalità richiamate dall'art. 40 della
(Omissis) [5].
1. I contributi previsti dagli articoli 24 e 25 della
2. Le provvidenze del presente articolo pubblicizzate in brochure, sono finalizzate ad abbassare i costi per il trasporto di turisti che pernottano in Sicilia per non meno di sei notti.
3. L'Assessore regionale per i turismo, le comunicazioni ed i trasporti determina i criteri per la formulazione di programmi operativi e li approva con proprio decreto sentito il Consiglio regionale per il turismo. Gli operatori turistici devono presentare detti programmi per l'anno successivo entro il 31 ottobre.
4. [8].
5. I contributi per i trasporti effettuati a mezzo "Inclusive tours", ovvero a mezzo ferrovie, nave pullman, destinati alle agenzie di viaggio italiane e straniere per l'abbattimento delle tariffe in favore dei turisti che soggiornano in Sicilia per non meno di sei notti sono commisurati percentualmente ai voli charters.
6.Il procedimento di cui al comma 3 viene applicato anche per i contributi previsti dal comma 5.
Per l'organizzazione della Conferenza regionale dei trasporti è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, per l'anno finanziario 1984.
Per le finalità di cui all'art. 2 della
Norme in materia di sport
Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della
La somma di cui al presente articolo è destinata al completamento di opere iniziate anche con finanziamenti diversi da quelli regionali.
Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 9 della
Per il completamento delle strutture e la creazione dei servizi degli stadi sportivi «Cibali» di Catania, «Favorita» di Palermo, «Esseneto» di Agrigento, «Celeste» di Messina, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'anno 1984, ad erogare, rispettivamente, ai comuni di Catania, Palermo, Agrigento e Messina le somme di lire 10.000 milioni, 6.000 milioni, 2.000 milioni e 2.000 milioni.
Per la concessione di contributi alle società sportive professionisti che, semiprofessionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie «A» e di serie B, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per il Club Calcio Catania [9].
Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente si tiene conto prioritariamente delle eventuali promozioni conseguite nelle serie superiori e dei maggiori oneri derivanti dalla modificazione intervenuta nella legislazione nazionale in materia di società sportive.
Le modalità per la definizione dei criteri e del piano di riparto sono quelle previste dall'art. 13 della
Per le finalità di cui all'art. 69 della
Per le finalità della presente legge è autorizzata per il periodo 1984-1986 la spesa complessiva di lire 255.260 milioni, di cui lire 226.760 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 226.760 milioni per l'anno 1984, in lire 18.500 milioni per l'anno 1985 ed in lire 10.000 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».
Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 33.360 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 e quanto a lire 193.400 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
A decorrere dall'anno 1985, le spese autorizzate con gli artt. 1, primo comma, 2, primo comma, 4, primo comma, 9, 11, 12, 16 e 21, secondo comma, e, a decorrere dall'anno 1986, la spesa autorizzata con l'art. 3, primo comma, sono iscritte in bilancio in relazione al disposto dell'art. 4, secondo comma, della
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Articolo abrogato dall’art. 129 della
[2] Articolo abrogato con art. 1
[3] Composizione così modificata con art. 115
[4] Il secondo comma modifica art. 10
[5] Comma modificativo dell'art. 40
[6] Articolo così sostituito con art. 117
[7] Comma così sostituito dall'art. 74 della
[8] Comma abrogato dall'art. 74 della
[9] Comma così modificato dall'art. 44 della