Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.17 occupazione giovanile e formazione professionale |
Data: | 12/08/2011 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Misure in favore del credito di imposta. |
Art. 2. Copertura finanziaria del credito di imposta. |
Art. 3. Norme in materia di formazione professionale. |
Art. 4. Modifiche di norme in materia di attività socialmente utili. |
Art. 5. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 3.17.121 - L.R. 12 agosto 2011, n. 20.
Interventi urgenti per lo sviluppo imprenditoriale ed il settore della formazione.
(G.U.R. 19 agosto 2011, n. 35 - S.O.)
Art. 1. Misure in favore del credito di imposta.
1. Ferme restando le valutazioni di compatibilità con le normative comunitarie di settore, per garantire l'avvio del credito d'imposta per gli investimenti, da realizzarsi conformemente alla
Art. 2. Copertura finanziaria del credito di imposta.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 120.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della
Art. 3. Norme in materia di formazione professionale.
1. Per le finalità previste dalla
Art. 4. Modifiche di norme in materia di attività socialmente utili.
1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della
2. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa, valutata nell'importo massimo di 130.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del quinquennio 2012-2016, trova riscontro, per il biennio 2012-2013, nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 6.4.1.3.1.
3. Per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, a valere sulle assegnazioni alle autonomie locali è garantita una riserva per gli enti che procedono, nell'anno 2012, alla stabilizzazione, ai sensi del comma 1, dei soggetti di cui all'articolo 6 della
Art. 5. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella “B”.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Tabella B
(Omissis)