§ 5.3.335 - L.R. 30 dicembre 2000, n. 34.
Norme per la gestione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:30/12/2000
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Gestione unificata delle spese per il personale e strumentali.
Art. 2.  Continuità di gestione.
Art. 3.  Bilancio di previsione di cassa.
Art. 4.  Norme per la semplificazione delle procedure di spesa relative al POR 2000/2006.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dall'1 gennaio 2001.


§ 5.3.335 - L.R. 30 dicembre 2000, n. 34.

Norme per la gestione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001.

(G.U.R. 30 dicembre 2000, n. 63).

 

Art. 1. Gestione unificata delle spese per il personale e strumentali.

     1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese per il personale e di talune spese a carattere strumentale, comuni a più dipartimenti o uffici equiparati nell'ambito della stessa Amministrazione, nonché di tutte le spese ascritte agli uffici posti alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione o degli Assessori regionali di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio [1].

     2. L'individuazione delle spese svolte secondo le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dall'Assessore competente, con proprio decreto, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze.

Con lo stesso decreto sono individuati i dirigenti generali o gli altri dirigenti responsabili incaricati della gestione delle spese e della firma dei relativi atti inerenti i capitoli oggetto di gestione unificata [2].

     3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e alla imputazione delle stesse ai capitoli di rispettiva pertinenza.

 

     Art. 2. Continuità di gestione.

     1. Fino a quando i dipartimenti regionali e uffici equiparati non provvedono, in attuazione dei principi di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a stipulare autonomi contratti di fornitura di beni e servizi per l'organizzazione dei propri uffici, secondo le direttive, ove necessarie, del Provveditorato regionale, il competente dipartimento della Presidenza della Regione continua a svolgere le competenze in materia, anche per detti dipartimenti e uffici. Restano salvi in ogni caso i contratti di fornitura di beni e servizi stipulati o in corso di stipulazione alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro naturale scadenza.

     2. Qualora i dipartimenti regionali o uffici equiparati di diverse amministrazioni siano allocati nel medesimo edificio, i rispettivi responsabili concordano fra di loro la gestione delle spese per acquisto di beni e servizi in comune, e non divisibili.

     3. I residui attivi e i residui passivi vigenti alla chiusura dell'esercizio 2000 e gli impegni poliennali relativi ai capitoli di bilancio dell'esercizio medesimo che, a seguito della riallocazione nell'esercizio 2001 e successivi secondo la nuova ripartizione per dipartimenti ed uffici equiparati, siano suddivisi in due o più capitoli, sono trasferiti, fino alla loro totale estinzione, nel capitolo assegnato al dipartimento o ufficio equiparato corrispondente alla direzione regionale che nel precedente esercizio gestiva il capitolo dal quale i medesimi residui o impegni poliennali derivano.

     4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, al fine di agevolare il raffronto fra i dati di bilancio dell'esercizio 2001 e quelli dell'esercizio precedente, elabora una tabella di raccordo fra i capitoli di bilancio relativi a detti esercizi, da approvarsi con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

 

     Art. 3. Bilancio di previsione di cassa. [3]

 

     Art. 4. Norme per la semplificazione delle procedure di spesa relative al POR 2000/2006. [4]

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dall'1 gennaio 2001.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21.

[2] Comma così modificato dall'art. 80 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[3] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 29 dicembre 2001, n. 22.

[4] Sostituisce l'art. 39 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8.