Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 05/12/2013 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore |
Art. 2. Modifiche di norme in materia di consumi intermedi, variazioni compensative di bilancio e credito d’imposta |
Art. 3. Modifica di norme in materia di trasporto gratuito degli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola media superiore |
Art. 4. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto |
Art. 5. Modifica di norma in materia di ordini di accreditamento |
Art. 6. Norme in materia di personale a tempo determinato in servizio presso il dipartimento regionale del lavoro |
Art. 7. Contributi all’ARAS e agli allevamenti colpiti dalla blue tongue |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 5.3.435 - L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.
Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie.
(G.U.R. 6 dicembre 2013, n. 54 - S.O.)
Art. 1. Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
1. Al fine di consentire alle province regionali la regolare iscrizione in bilancio del gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, le stesse continuano ad esercitare le prerogative loro attribuite in materia secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del
2. In conformità alle disposizioni di cui alla
Art. 2. Modifiche di norme in materia di consumi intermedi, variazioni compensative di bilancio e credito d’imposta
1. All’articolo 9, comma 3, della
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 36 della
3. All’articolo 1, comma 1, della
Art. 3. Modifica di norme in materia di trasporto gratuito degli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola media superiore
1. Al comma 6 dell’articolo 1 della
a) le parole “per il mese corrispondente ad alcun rimborso” sono sostituite dalle seguenti “per il mese successivo a nessun abbonamento”;
b) le parole “frequenza minima ai fini del rimborso del” sono sostituite dalle seguenti “ frequenza minima ai fini dell’abbonamento per il”.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
Art. 5. Modifica di norma in materia di ordini di accreditamento
1. Il comma 9 dell’articolo 25 della
Art. 6. Norme in materia di personale a tempo determinato in servizio presso il dipartimento regionale del lavoro
1. Per consentire il pagamento, fino alla scadenza dei contratti vigenti, del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso il dipartimento regionale del lavoro ai sensi dell’articolo 12, comma 2 bis, della
2. All’onere di cui al comma 1 si provvede, per l’esercizio finanziario 2013, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell’articolo 37 della
Art. 7. Contributi all’ARAS e agli allevamenti colpiti dalla blue tongue
1. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere, per l’esercizio finanziario 2013, un contributo di 1.500 migliaia di euro all’Associazione regionale degli allevatori della Sicilia per il miglioramento della zootecnia e per la tenuta dei libri genealogici ed i controlli funzionali del bestiame (UPB 10.2.1.3.2).
2. L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari è autorizzato a concedere, per l’esercizio finanziario 2013, un contributo di 200 migliaia di euro agli allevamenti colpiti dalla “blue tongue” onde consentire agli allevatori il ripristino dei livelli di produzione (UPB 10.2.1.3.2).
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 1.700 migliaia di euro, si provvede, per l’esercizio finanziario 2013, con le risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.