Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 contabilità regionale |
Data: | 02/01/1979 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. In deroga al disposto dell'art. 1, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, il disegno di legge concernente il primo bilancio pluriennale della Regione sarà presentato entro il 30 aprile [...] |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. |
Art. 5. Le spese relative a limiti di impegno e quelle per le quali siano stati emessi ruoli di spese fisse che risultano impegnate alla chiusura dell'esercizio 1978, sono riportate nel conto dei [...] |
Art. 6. Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1978 sui capitoli delle spese autorizzate dalle LL.RR.: 12 giugno 1976, n. 78, art. 1, lett. b); 16 maggio 1978, n. 8, art. 19; 28 luglio 1978, [...] |
Art. 7. Le spese autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1978 dalle LL.RR. 4 dicembre 1978, n. 52, 4 dicembre 1978, n. 57, modificata dalla legge n. 58 recante la stessa data, e 4 dicembre 1978, [...] |
Art. 8. Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978, ai sensi del primo comma dell'art. 12 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, su capitoli di spesa del bilancio della Regione, sono [...] |
Art. 9. L'importo indicato all'art. 7 della L.R. 21 febbraio 1976, n. 9, è aumentato, a decorrere dal 1979, a lire 2.000 per abitante. |
Art. 10. Il secondo comma dell'art. 20 della L.R. 6 dicembre 1963, n. 33, è abrogato. |
Art. 11. Le disposizioni di cui all'art. 38 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60, prorogate con la L.R. 29 dicembre 1976, n. 87, sono ulteriormente prorogate per l'anno finanziario 1979. |
Art. 12. In deroga alle norme di cui alla L. 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche l'Ente di sviluppo agricolo per la Sicilia è autorizzato a rinnovare per il 1979 le convenzioni per i servizi di [...] |
Art. 13. A decorrere dal 1° gennaio 1979, l'importo del contributo annuale destinato alla scuola di fisica «Ettore Majorana» di cui alle LL.RR. 23 marzo 1967, n. 26, art. 3, secondo comma, e 10 giugno [...] |
Art. 14. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1979. |
§ 5.2.24 - L.R. 2 gennaio 1979, n. 2.
Norme per il bilancio pluriennale della Regione ed altre norme di carattere finanziario.
(G.U.R. 6 gennaio 1979, n. 1).
In deroga al disposto dell'art. 1, secondo comma, della
(Omissis) [2].
L'art. 15 della
Le spese relative a limiti di impegno e quelle per le quali siano stati emessi ruoli di spese fisse che risultano impegnate alla chiusura dell'esercizio 1978, sono riportate nel conto dei residui dell'esercizio 1979.
Gli impegni assunti a valere su limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni dell'Amministrazione regionale scadenti entro l'esercizio finanziario 1979 sono eliminati dal bilancio alla chiusura dell'esercizio medesimo. Al rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1979 è allegato un elenco degli impegni eliminati a norma del presente comma, distintamente per capitolo [4].
(Omissis) [5].
(Omissis) [5].
Le annualità ricadenti nell'anno finanziario 1979 relative ai limiti di impegno autorizzati per gli anni finanziari 1973 e 1974 per le finalità della
Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla stipula degli atti relativi ai mutui già concessi secondo le modalità indicate nel D.P.Reg. 9 febbraio 1967, n. 1, è autorizzato, per l'anno finanziario 1979, un nuovo limite trentacinquennale d'impegno costituito dalla somma dei termini consecutivi di una progressione aritmetica decrescente in ragione di lire 1.000.000, il cui termine iniziale è di lire 99.000.000.
Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1978 sui capitoli delle spese autorizzate dalle LL.RR.: 12 giugno 1976, n. 78, art. 1, lett. b); 16 maggio 1978, n. 8, art. 19; 28 luglio 1978, n. 23; 10 agosto 1978, n. 34; 18 agosto 1978, n. 37, possono essere utilizzate nell'esercizio 1979 e comunque entro il termine del 10 settembre per le medesime finalità originariamente previste ed in relazione ad effettive necessità, su documentata richiesta delle competenti Amministrazioni.
All'iscrizione in bilancio delle somme di cui al precedente comma si provvede con decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1978.
Il termine previsto dall'art. 4, primo comma, della
Le spese autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1978 dalle LL.RR. 4 dicembre 1978, n. 52, 4 dicembre 1978, n. 57, modificata dalla legge n. 58 recante la stessa data, e 4 dicembre 1978, n. 60, escluse quelle autorizzate dall'art. 4 per le finalità dell'art. 3 della
L'onere relativo è posto a carico del fondo globale per provvedimenti legislativi in corso, cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, ed è compreso nell'elenco n. 5 annesso al bilancio medesimo.
In detto elenco sono altresì compresi gli oneri a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 derivanti dalle leggi regionali approvate dall'Assemblea regionale successivamente alla presentazione del bilancio stesso e che trovano copertura finanziaria in maggiori entrate o minori spese dell'anno finanziario 1979.
Le spese previste dalla
Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978, ai sensi del primo comma dell'art. 12 della
L'importo indicato all'art. 7 della
Il secondo comma dell'art. 20 della
Il fondo costituito in favore dell'Ente autonomo del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Massimo Bellini di Catania, determinato a norma dell'art. 24 della
Le disposizioni di cui all'art. 38 della
In deroga alle norme di cui alla
Alle predette convenzioni si applicano le condizioni generali e le prescrizioni previste dall'art. 2 della
A decorrere dal 1° gennaio 1979, l'importo del contributo annuale destinato alla scuola di fisica «Ettore Majorana» di cui alle LL.RR. 23 marzo 1967, n. 26, art. 3, secondo comma, e 10 giugno 1974, n. 15, art. 1, secondo comma, è elevato a lire 500 milioni.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1979.
[1] Sostituisce primo comma art. 1
[2] I primi tre commi dell'articolo, rispettivamente, sostituiscono il terzo comma dell'art. 1 e modificano il quarto comma dell'art. 4 ed il primo comma dell'art. 23
[3] Sostituisce ultimo comma art. 12
[4] Comma così sostituito dall'art. 2
[5] Comma abrogato dall'art. 6 della
[5] Comma abrogato dall'art. 6 della
[6] Importo così elevato dall'art. 25