Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 contabilità regionale |
Data: | 05/01/1999 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione del fondo per i comuni per l'esercizio finanziario 1998. |
Art. 2. Destinazione ai comuni di somme affluite in entrata al bilancio della Regione. |
Art. 3. Ulteriore integrazione del fondo per i comuni. |
Art. 4. Interventi a sostegno delle autonomie locali per l'anno 1999. |
Art. 5. Autorizzazione di spesa da destinare alla provincia di Ragusa. |
Art. 6. Benefici ex articolo 5 legge 27 dicembre 1985, n. 816. |
Art. 7. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. |
Art. 8. Disposizioni finanziarie in favore dei soggetti impegnati nei progetti per lavori socialmente utili. |
Art. 9. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili. |
Art. 10. Contributo in favore delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di polizia. |
Art. 11. Piani interregionali. |
Art. 12. Interventi a favore dell'occupazione. |
Art. 13. Servizi di custodia, conservazione e fruizione di beni culturali. |
Art. 14. Cofinanziamento finalità decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
Art. 15. Interventi in materia di agricoltura. |
Art. 16. Interventi in materia di cooperazione. |
Art. 17. Parco d'Orleans. |
Art. 18. Incremento stanziamento capitolo amministrazione Presidenza. |
Art. 19. Interventi in materia di lavori pubblici. |
Art. 20. Personale dell'ex Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela. |
Art. 21. Proroga termini in materia di edilizia residenziale pubblica. |
Art. 22. Acquisizione al demanio regionale delle sede dell'EMS. |
Art. 23. Aree artigianali. |
Art. 24. Interventi in materia di sanità. |
Art. 25. Liquidazione prestazioni ospedaliere. |
Art. 26. Integrazione del Fondo sanitario. |
Art. 27. Farmacie rurali aventi sede nelle isole minori. |
Art. 28. Modifiche all'art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33. |
Art. 29. Differimento limite di impegno. |
Art. 30. Convenzione SIAE. |
Art. 31. Mantenimento in bilancio di stanziamenti. |
Art. 32. Quadro sintetico di cassa. |
Art. 33. Regolazione contabile di tributi di spettanza regionale. |
Art. 34. Termini per l'assunzione degli impegni di spesa. |
Art. 35. Contributo in favore del Club mediterraneo delle ustioni. |
Art. 36. 1. In dipendenza delle disposizioni recate dalla presente legge, sono introdotte nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le variazioni riepilogate nell'annessa tabella. |
Art. 37. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 5.2.74 - L.R. 5 gennaio 1999, n. 4.
Integrazione del fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie.
(G.U.R. 9 gennaio 1999, n. 2).
Titolo I
INTEGRAZIONE DEI FONDI PER LE AUTONOMIE LOCALI
Art. 1. Integrazione del fondo per i comuni per l'esercizio finanziario 1998.
1. Il fondo per i comuni previsto dall'articolo 11 della
2. Una quota di lire 1.000 milioni è attribuita al comune di Siracusa quale contributo per i lavori di restauro del Teatro comunale.
3. Una ulteriore quota di 1.600 milioni è attribuita ai comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 individuati dal
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
Capitolo Importo (in milioni di lire) |
21707 1.000 |
50379 2.256 |
54006 2.001 |
54105 586 |
64994 1.876 |
70805 21.633 |
75001 360 |
76003 1.474 |
76101 315 |
85657 1.101 |
85807 2.064 |
87003 9.436 |
87101 1.029 |
Totale 45.131 |
5. Per l'esercizio finanziario 1998 le spese autorizzate ai sensi dell'articolo 152 della
Art. 2. Destinazione ai comuni di somme affluite in entrata al bilancio della Regione.
1. Per l'esercizio finanziario 1998 le somme affluite in entrata al bilancio della Regione siciliana per effetto del comma 9, dell'articolo 11, della
Art. 3. Ulteriore integrazione del fondo per i comuni.
1. Il fondo per i comuni di cui all'articolo 11 della
Art. 4. Interventi a sostegno delle autonomie locali per l'anno 1999.
1. Per l'esercizio finanziario 1999, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi una quota non superiore al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate nell'esercizio 1997 con il relativo rendiconto generale consuntivo, al netto delle devoluzioni di cui all'articolo 27 del
2. Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 è ripartita fra i comuni e le province regionali.
3. Nell'ambito della quota determinata ai sensi del comma 1, una aliquota pari all'1,50 per cento è riservata ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti ad integrazione della quota ordinaria attribuita, e un'aliquota pari allo 0,80 per cento è riservata ai comuni delle isole minori per sopperire alle particolari e maggiori necessità relative ai servizi igienico-sanitari ed ai servizi pubblici obbligatori. Un'ulteriore somma pari a lire 30.000 milioni resta nelle disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggi per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, ed in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglie dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici [1].
4. Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza regione-autonomie locali prevista dall'articolo 43 della
5. Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'articolo 45, comma 6, della
6. In sede di ripartizione territoriale delle spese in conto capitale del bilancio di previsione regionale, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è assicurata almeno una quota pari al 20 per cento dei relativi stanziamenti.
Una ulteriore quota del fondo, pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva frequenza [2].
Art. 5. Autorizzazione di spesa da destinare alla provincia di Ragusa.
1. Al fine di consentire il soddisfacimento delle obbligazioni nascenti dalla sentenza del TAR di Catania del 25 ottobre 1996, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.016 milioni per l'esercizio finanziario 1998 da destinare alla provincia regionale di Ragusa per il pagamento al personale delle spettanze dovute con riferimento agli anni 1991 e 1992 ai sensi dell'articolo 7 della
Art. 6. Benefici ex articolo 5
1. I benefici previsti dall'articolo 5 della
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 7. Realizzazione di progetti di utilità collettiva.
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della
(milioni di lire) |
art. 3 L. 40.000 (cap. 33735) |
art. 24 L. 4.000 (cap. 33732) |
art. 28 L. 2.100 (cap. 33713) |
e per lire 16.990 milioni mediante riduzione delle spese autorizzate per il medesimo esercizio dai sottoindicati articoli della
(milioni di lire) |
artt. 3-16 L. 1.000 (cap. 73758) |
artt. 5-16 L. 1.400 (cap. 73759) |
artt. 6-16 L. 4.990 (cap. 73760) |
artt. 8-16 L. 2.400 (cap. 73761) |
artt. 3-16 L. 2.400 (cap. 73902) |
artt. 5-16 L. 2.400 (cap. 73903) |
artt. 8-16 L. 2.400 (cap. 73904) |
Art. 8. Disposizioni finanziarie in favore dei soggetti impegnati nei progetti per lavori socialmente utili.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato ad impegnare la somma di lire 50.000 milioni a favore dell'INPS per fare fronte al pagamento dei soggetti utilizzati fino al 28 febbraio 1999 nei progetti per lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impiego in forza della
2. L'onere di lire 50.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1998-2000, progetto 08.01.00 - cod. 1003.
Art. 9. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.
1. [3].
2. [4].
3. Ai lavoratori impegnati nei piani di inserimento professionale, progetti di lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità, per quanto concerne i permessi e le aspettative ottenibili per le loro attività istituzionali si applicano le disposizioni vigenti per tutti i lavoratori che ricoprono cariche elettive negli enti locali, fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico, come stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del
4. I permessi e le aspettative di cui al comma 3 sono estesi ai consulenti o consiglieri di parità per l'esercizio dei compiti di istituto.
5. Nel territorio della Regione siciliana le funzioni e le attribuzioni del consulente o consigliere di parità, regionale e provinciale, sono quelle previste dalla
Art. 10. Contributo in favore delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di polizia.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato ad erogare in favore delle organizzazioni sindacali dei lavoratori appartenenti alla Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello regionale, per l'anno 1998, un contributo complessivo di lire 350 milioni. All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della
Art. 11. Piani interregionali.
1. Le disposizioni contenute nel comma 6, dell'articolo 1 del
a) i piani interregionali possono prevedere lo svolgimento di attività presso imprese, anche artigianali o cooperative, operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) ai piani interregionali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 19, 24 e 25 della
c) l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato a promuovere e finanziare i piani interregionali, di cui al comma 6, dell'articolo 1, del
d) i piani interregionali devono prevedere l'impegno ad assumere almeno il 60 per cento dei giovani nei progetti, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o di apprendistato. Sarà conferita priorità al finanziamento dei piani interregionali che prevedano, alla conclusione, il posizionamento lavorativo nell'ambito del territorio della Regione siciliana;
e) i piani interregionali ed i piani regionali possono attivarsi fino al 31 dicembre 2000.
Art. 12. Interventi a favore dell'occupazione.
1. Al fine di consentire la prosecuzione a favore dei lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale della ex Pirelli di Villafranca Tirrena e di Siracusa, degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 34 della
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato a porre a carico degli stanziamenti di cui al comma 1 gli oneri connessi con gli adempimenti assicurativi scaturenti da progetti per lavori socialmente utili promossi dall'Amministrazione regionale e da enti ed aziende da essa dipendenti o vigilati, nel limite massimo di lire 400 milioni.
3. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi a favore dei lavoratori interessati ai processi per l'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'articolo 70 della
Titolo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 13. Servizi di custodia, conservazione e fruizione di beni culturali.
1. Per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 4, della
2. L'onere di 30.000 milioni per il 1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1998-2000, progetto 08.01.00 - codice 1003.
Art. 14. Cofinanziamento finalità
1. Per le finalità previste dal
2. All'onere di lire 600 milioni previsto dal comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata nell'esercizio finanziario 1998 dall'articolo 28 della
Art. 15. Interventi in materia di agricoltura.
1. Per le finalità previste dall'articolo 31 della
Art. 16. Interventi in materia di cooperazione.
1. Per consentire il pagamento dei premi di esportazione previsti dall'articolo 56 della
Art. 17. Parco d'Orleans.
1. Per provvedere al saldo del contributo regionale a favore della ditta ragioniere Lauricella Salvatore previsto dall'articolo 47 della
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10627 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio in corso.
Art. 18. Incremento stanziamento capitolo amministrazione Presidenza.
1. Per l'esercizio finanziario 1998 lo stanziamento del capitolo di spesa 10649 dell'amministrazione Presidenza è incrementato di lire 8 milioni.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10325 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.
Art. 19. Interventi in materia di lavori pubblici.
1. Per l'esercizio finanziario 1998 gli stanziamenti dei capitoli di spesa sottoelencati dello stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono incrementati degli importi indicati a fianco di ciascuno di essi:
- capitolo 69451 + 600 milioni; |
- capitolo 68351 + 120 milioni; |
- capitolo 68352 + 1.295 milioni. |
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità dei capitoli sottoelencati dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l'esercizio in corso:
- capitolo 69902 - 115 milioni; |
- capitolo 70315 - 1.500 milioni; |
- capitolo 70314 - 400 milioni. |
Art. 20. Personale dell'ex Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela.
1. Per consentire al personale dell'ex Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela di cui all'articolo 7 della
2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 69902 del bilancio della Regione.
Art. 21. Proroga termini in materia di edilizia residenziale pubblica.
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della
Art. 22. Acquisizione al demanio regionale delle sede dell'EMS.
1. I beni immobili sede dell'Ente minerario siciliano sono acquisiti al demanio regionale al valore stimato congruo dall'Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, per essere utilizzati dall'Amministrazione regionale quale sede dei propri uffici.
2. Il valore dei beni immobili indicati nel comma 1, al netto dell'importo del debito residuo del mutuo ipotecario contratto dall'Ente minerario siciliano con l'Irfis in data 5 dicembre 1993, nonché del credito vantato dalla Regione nei confronti dell'Ente minerario siciliano, per effetto della decisione della Comunità Economica Europea del 2 febbraio 1994, relativa alla
3. La Regione siciliana è autorizzata a subentrare all'Ente minerario siciliano nel mutuo ipotecario stipulato con l'Irfis per la residua somma valutata in lire 64.000 milioni con le seguenti modalità:
a) fino a lire 45.300 milioni per rate di ammortamento scadute e a scadere a tutto il 31 dicembre 1998 comprensive degli oneri per interessi moratori, l'Irfis è autorizzato ad avvalersi per lire 21.940 milioni delle disponibilità del fondo di rotazione ex articolo 5,
b) per lire 9.000 milioni e lire 9.700 milioni per rate di ammortamento a scadere rispettivamente negli anni 1999 e 2000 con onere a carico del bilancio della Regione.
4. Agli oneri di cui al comma 3, lett. b), per gli esercizi finanziari 1999 e 2000 si provvede con la riduzione, rispettivamente di lire 9.000 milioni e lire 9.700 milioni, della spesa autorizzata con l'articolo 1 della
Art. 23. Aree artigianali.
1. Nelle more della definizione delle procedure previste dall'articolo 1 della
2. I comuni di cui al comma 1 sono autorizzati a procedere al pagamento delle somme dovute ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'esercizio finanziario 1998, cui si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme assegnate alla Regione ai sensi della
Art. 24. Interventi in materia di sanità.
1. Per le finalità dell'articolo 12, comma 1, della
Art. 25. Liquidazione prestazioni ospedaliere.
1. Per la liquidazione delle prestazioni ospedaliere all'estero o presso luoghi di cura non convenzionati, altamente specializzati, esistenti nel territorio nazionale, di cui alla
2. All'onere di lire 1.100 milioni derivante dal comma 1, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo di spesa 42730 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.
Art. 26. Integrazione del Fondo sanitario.
1. La quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione, per l'anno finanziario 1998, prevista dall'articolo 9 della
2. Al relativo onere si fa fronte con le riduzioni degli importi indicati a fianco di ciascuno dei capitoli sotto elencati:
- cap. 10325 - lire 15.000 milioni; |
- cap. 21160 - lire 2.638 milioni; |
- cap. 21162 - lire 1.625 milioni; |
- cap. 60759 - lire 7.583 milioni. |
Art. 27. Farmacie rurali aventi sede nelle isole minori.
1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare un'indennità di residenza in favore dei titolari di farmacie rurali private, aventi sede nelle isole minori [5].
1 bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010 la spesa per le finalità di cui al presente articolo è determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della
2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata per il tramite dei comuni nel cui territorio le farmacie sono ubicate e compete unicamente a quelle che risultano regolarmente aperte durante l'anno solare cui l'indennità si riferisce. I comuni delle isole minori interessate si avvalgono del settore farmaceutico dell'AUSL competente per territorio per l'acquisizione della documentazione necessaria.
3. Le assegnazioni delle somme ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che sono individuati con successivo decreto del Presidente della Regione.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 455 milioni, cui si provvede
con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 1
della
Art. 28. Modifiche all'art. 58 della
1. [7].
2. [8].
Art. 29. Differimento limite di impegno.
1. Il limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1998 dall'articolo 1, comma 14, della
Art. 30. Convenzione SIAE.
1. La convenzione stipulata il 4 luglio 1988 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la Società italiana autori ed editori, concernente l'affidamento dei servizi relativi all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi, approvata con decreto assessoriale 5 luglio 1988, n. 216, prorogata di un anno con atto aggiuntivo del 6 marzo 1988, con scadenza 31 dicembre 1997, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1998, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime.
Art. 31. Mantenimento in bilancio di stanziamenti.
1. Gli assessori regionali, mediante decreti possono mantenere in bilancio, quali residui, le somme stanziate per interventi previsti da leggi sottoposte all'esame di cui all'articolo 93 del Trattato CEE.
2. Sui decreti di cui al comma 1 non possono essere emessi mandati di pagamento fino a quando non siano concluse favorevolmente le procedure previste dall'articolo 93 del Trattato CEE.
Art. 32. Quadro sintetico di cassa.
1. Al bilancio della Regione per l'anno 1999 è allegato un quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno medesimo, articolato per titoli e categorie con riguardo alle entrate, e per titoli e amministrazioni con riguardo alle spese.
2. Le previsioni di cassa relative alle spese costituiscono il limite per le autorizzazioni di pagamento.
3. Nella parte della spesa del quadro sintetico delle previsioni di cassa di cui al comma 1 è altresì iscritto un fondo di riserva di cassa da utilizzare, su proposta dell'Assessore del competente ramo di amministrazione, per il pagamento dei residui perenti reiscritti in bilancio e per l'eventuale integrazione delle dotazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
4. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di cassa fra le previsioni delle singole amministrazioni nonché fra titoli; lo stesso è inoltre autorizzato ad apportare alle previsioni di cassa le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, nonché quelle conseguenti all'applicazione di leggi e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili [9].
5. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'esercizio, e secondo le seguenti priorità: spese per gli organi; stipendi, pensioni ed altri assegni obbligatori al personale; interessi e quote di ammortamento mutui e altre spese aventi natura obbligatoria; spese per calamità naturali; spese connesse a finanziamenti statali e comunitari; annualità relative a limiti di impegno; residui perenti reiscritti in bilancio; competenze accessorie al personale; spese di funzionamento dei servizi; trasferimenti connessi a spese di personale e di funzionamento di enti ed aziende.
Art. 33. Regolazione contabile di tributi di spettanza regionale.
1. Per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le procedure di cui al
Stato di previsione della entrata
Capitolo Importo (in milioni di lire) |
1023 203.492 |
1024 31.965 |
1025 100 |
1026 8.636 |
1027 2.468 |
1028 4 |
1032 145 |
1035 14 |
1041 63 |
1171 14 |
1178 5 |
1203 333.069 |
Totale 579.975 |
Stato di previsione della spesa
Capitolo Importo (in milioni di lire) |
21657 26.851 |
21801 235.474 |
22201 317.650 |
Totale 579.975 |
Art. 34. Termini per l'assunzione degli impegni di spesa.
1. Sugli stanziamenti autorizzati con la presente legge le amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro e non oltre 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Limitatamente all'esercizio 1998 il termine di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti di impegno di spesa da emettere in esecuzione dell'articolo 31.
Art. 35. Contributo in favore del Club mediterraneo delle ustioni.
1. Il contributo a favore del Club mediterraneo delle ustioni per il conseguimento dei propri scopi statutari ed in considerazione del suo recente ingresso nella Organizzazione mondiale della sanità è incrementato di lire 75 milioni nell'esercizio finanziario 1998.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 1, della
1. In dipendenza delle disposizioni recate dalla presente legge, sono introdotte nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 le variazioni riepilogate nell'annessa tabella.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
(Viene omessa la tabella di cui all'art. 36).
[1] Comma così modificato dall'art. 57 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 47 della
[3] Sostituisce il comma 4, art. 1 della
[4] Inserisce l'art. 15 bis nella
[5] Comma così modificato dall'art. 56 della
[6] Comma inserito dall'art. 95 della
[7] Modifica il comma 1, art. 58 della
[8] Modifica il comma 3, art. 58 della
[9] Comma così modificato dall'art. 34 della