§ 5.3.321 - L.R. 19 agosto 1999, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:19/08/1999
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art. 3.  Modifiche all'elenco n. 6 annesso al bilancio.
Art. 4.  Applicazione delle agevolazioni concernenti tassi di interesse.
Art. 5.  Iscrizione somme in bilancio.
Art. 6.  Proroga termine in materia sanitaria.
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 5.3.321 - L.R. 19 agosto 1999, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

(G.U.R. 23 agosto 1999, n. 40).

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     1. [1].

     2. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

     3. [2].

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

     1. [3].

     2. [4].

     3. [5].

     4. [6].

     5. [7].

     6. [8].

 

     Art. 3. Modifiche all'elenco n. 6 annesso al bilancio.

     1. Sono escluse dall'elenco dei capitoli rientranti tra le spese correnti di amministrazione (elenco n. 6) allegato al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999, approvato con legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, le spese per le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dall'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa di cui al comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (cap. 18956).

 

     Art. 4. Applicazione delle agevolazioni concernenti tassi di interesse.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 si applicano immediatamente qualora le agevolazioni non superino i limiti d'intervento stabiliti dalla Commissione europea con provvedimento pubblicato nella G.U.C.E. n. C68 del 6 marzo 1996.

     2. L'applicazione del tasso di interesse di cui all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è estesa alle iniziative comunque perfezionate dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

     3. L'Assessore preposto al ramo dell'Amministrazione regionale competente per materia, in caso di effettiva accertata necessità, è autorizzato a chiedere l'integrazione del tasso di interesse di cui al comma 2 in misura pari alla differenza tra il tasso previsto dall'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e quello previsto dalla legislazione vigente prima dell'entrata in vigore della citata legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

     4. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è abrogata la lettera e).

     5. Per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, la CRIAS e l'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A. provvedono a carico dei fondi istituti presso gli stessi Istituti, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26, con carattere di priorità rispetto agli altri interventi e fino alla concorrenza annua dell'importo stabilito all'articolo 8 della stessa legge.

     6. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, come sostituita dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è così ulteriormente sostituita:

     ""

 

     Art. 5. Iscrizione somme in bilancio.

     1. [9].

     2. Al quadro sintentico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

SPESE

Titolo 1 - Spese correnti

                                  (importi in milioni di lire)

Fondo di riserva di cassa        + 500.000

 

Gestione di tesoreria

Gestione di tesoreria            - 500.000

 

 

     3. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare la somma complessiva di lire 1.500 milioni per la partecipazione della Regione alle iniziative "Europartenariato 2000" e "BIC Sicilia", nonché per la realizzazione della Conferenza delle regioni periferiche marittime. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede con le disponibilità del capitolo 60751 codice 2009 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999.

 

     Art. 6. Proroga termine in materia sanitaria.

     1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, già prorogato al 31 dicembre 1998 con l'articolo 13 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modifica i commi 1 e 5, art. 4 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

[2] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

[3] Modifica la lettera a), comma 2, art. 1 e il comma 1, art. 2 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[4] Sostituisce il comma 1, art. 17 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[5] Modifica il comma 5, art. 28 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[6] Modifica la lettera b), comma 7, art. 28 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[7] Modifica il comma 8, art. 28 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[8] Aggiunge il comma 3 all'art. 30 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[9] Aggiunge la lettera f) al comma 6, art. 4 della L.R. 18 maggio 1999, n. 11.