§ 5.2.116 - L.R. 2 aprile 1997, n. 12.
Autorizzazione a contrarre mutui per interventi nel settore idrico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:02/04/1997
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione a contrarre mutui per interventi nel settore idrico.
Art. 2.  Norma finanziaria.


§ 5.2.116 - L.R. 2 aprile 1997, n. 12.

Autorizzazione a contrarre mutui per interventi nel settore idrico.

(B.U. 5 aprile 1997, n. 11).

 

Art. 1. Autorizzazione a contrarre mutui per interventi nel settore idrico.

     1. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, l'Amministrazione regionale, ovvero i suoi enti strumentali e funzionali, sono autorizzati a contrarre uno o più mutui per l'importo massimo di lire 180.000.000.000.

     2. L'ammortamento di tali mutui non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1998, ferma restando la facoltà per i soggetti mutuatari di far decorrere il periodo di ammortamento dal 1° gennaio successivo a quello della concessione, ai sensi del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito nella Legge 20 dicembre 1995, n. 539. Gli interessi di preammortamento non possono decorrere da data anteriore al 30 giugno 1997 e non possono superare, nell'anno 1997, l'importo di lire 2.000.000.000.

     3. I mutui sono stipulati alle condizioni stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti per un tasso non superiore al 9 per cento in ragione d'anno e per un periodo di ammortamento della durata massima di venti anni.

     4. Gli interessi di preammortamento e le annualità di ammortamento sono garantiti dalla Regione mediante iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi, compreso il periodo di preammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

     5. Gli atti di impegno a favore della Cassa Depositi e Prestiti sono assunti con provvedimento dell'Assessore dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, e debbono contenere l'impegno a corrispondere direttamente e irrevocabilmente il contributo alla Cassa Depositi e Prestiti per tutta la durata dell'ammortamento, compresa la fase di preammortamento.

     [6. Per i mutui destinati alla realizzazione di infrastrutture ed impianti finalizzati all'esercizio di servizi pubblici a tariffa, gli enti regionali assicurano alla Regione il rientro delle disposte erogazioni alla Cassa Depositi e Prestiti attraverso il gettito tariffario del servizio, con decorrenza dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in esercizio delle infrastrutture e degli impianti.] [1]

     [7. Tale rientro deve assicurare all'erario regionale, seppure con cadenze temporali posticipate rispetto alle erogazioni regionali, la totalità delle disposte anticipazioni alla Cassa Depositi e Prestiti. A tal fine gli Enti regionali mutuatari sono obbligati ad iscrivere nei propri bilanci annuali e pluriennali le rate di ammortamento e preammortamento da restituire alla Regione con carico alle entrate tariffarie.] [2]

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 2.000.000.000 per l'anno 1997, in lire 21.969.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 19.719.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2019.

     2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1998 ed ai capitoli corrispondenti ai capitoli 03149/02 e 03149/03 dei bilanci della Regione per gli anni dal 1999 al 2019.


[1] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[2] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.