Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 23/02/1968 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore delle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi riconosciute o di fatto operanti in Sardegna, un contributo annuo non [...] |
Art. 2. Il contributo sarà ripartito in proporzione al numero degli associati a ciascuna delle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi riconosciute o di fatto operanti in Sardegna e concessa a [...] |
Art. 3. |
Art. 4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sarà istituito il seguente capitolo: « Contributi alle sezioni sarde dell'Unione italiana ciechi per [...] |
Art. 5. La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1968. |
§ 3.2.8 - L.R. 23 febbraio 1968, n. 14.
Contributi alle sezioni sarde dell'Unione italiana ciechi per funzionamento e organizzazione.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore delle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi riconosciute o di fatto operanti in Sardegna, un contributo annuo non inferiore a lire 51.000.000, per il conseguimento degli scopi previsti dallo statuto speciale dell'Unione italiana ciechi approvata con D.P.R. 7 febbraio 1950 e successive modificazioni.
Il contributo sarà ripartito in proporzione al numero degli associati a ciascuna delle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi riconosciute o di fatto operanti in Sardegna e concessa a favore delle stesse con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali.
1. Ciascuna sezione provinciale sarda dell'Unione Italiana Ciechi (UIC) e degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 9 della
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno di riferimento del contributo richiesto, unitamente al programma di attività che ciascuna sezione intende svolgere e ad una sintetica relazione illustrativa - contabile dell'attività svolta nell'anno precedente.
3. Il rendiconto generale dell'attività svolta, munito dei relativi giustificativi di spesa debitamente quietanzati, deve essere presentato entro i tre mesi successivi alla data di chiusura del proprio esercizio finanziario come stabilito dallo Statuto.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione a partire dalle erogazioni relative all'anno 1997.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sarà istituito il seguente capitolo: « Contributi alle sezioni sarde dell'Unione italiana ciechi per funzionamento e organizzazione », con lo stanziamento di lire 15.000.000.
Le spese per l'attuazione della presente legge faranno capo al suddetto capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1968.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 47 della