§ 1.4.65 - L.R. 22 luglio 1996, n. 29.
Proroga dei termini per l'utilizzo dei fondi di cui alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:22/07/1996
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. Il termine entro il quale gli enti locali interessati sono obbligati ad impegnare i fondi relativi all'attuazione del sesto programma triennale


§ 1.4.65 - L.R. 22 luglio 1996, n. 29.

Proroga dei termini per l'utilizzo dei fondi di cui alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed ai loro Consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione di programmi di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico) e 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e

snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori

pubblici).

 

Art. 1.

     1. Il termine entro il quale gli enti locali interessati sono obbligati ad impegnare i fondi relativi all'attuazione del sesto programma triennale [1991 - 1993] di opere pubbliche, di cui al Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione dei piani di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico) è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999 [1].

     2. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi assegnati per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, se non formalmente impegnati ancorché programmati nella destinazione, diventano indisponibili per gli enti destinatari e l'Amministrazione regionale provvede al loro recupero.

     3. Il termine di impegnabilità dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici) per l'attuazione di programmi regionali, la cui realizzazione è stata delegata ai sensi della citata legge regionale, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999 [2].

     4. Restano salvi i termini più vantaggiosi posti dalla vigente normativa in merito alle deleghe regionali.

     5. Le somme non formalmente impegnate entro il suddetto termine devono essere restituite, per la quota già accreditata ai relativi bilanci o, comunque, per la parte residuale, nel caso di impegno parziale, all'Amministrazione regionale, a cura degli enti medesimi, entro e non oltre il 30 gennaio 2000 [2].

 

 


[1] Comma così da ultimo modificato dall'art. 33 della L.R. 19 gennaio 1999, n. 1.

[2] Comma così da ultimo modificato dall'art. 33 della L.R. 19 gennaio 1999, n. 1. Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 17 della L.R. 19 luglio 2000, n. 14.

[2] Comma così da ultimo modificato dall'art. 33 della L.R. 19 gennaio 1999, n. 1. Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 17 della L.R. 19 luglio 2000, n. 14.