Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 12/12/1985 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. 1. La Regione, al fine di qualificare e razionalizzare la propria spesa di investimento e di contribuire alla qualificazione e razionalizzazione della spesa di investimento delle Province, [...] |
Art. 2. Oggetto. 1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, contribuisce con propri finanziamenti alla realizzazione di progetti coerenti con i propri programmi di settore. |
Art. 3. Soggetti destinatari. 1. I soggetti destinatari dei finanziamenti disciplinati dalla presente legge sono le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di Enti locali. I consorzi di Comuni [...] |
Art. 4. Programmi di settore. 1. I programmi settoriali ed intersettoriali rappresentano la articolazione del programma regionale di sviluppo con riferimento ai singoli settori di intervento. |
Art. 5. Finanziamento dei programmi di settore. 1. Al primo funzionamento dei programmi di settore di cui all'art. 4 provvede, di norma, la legge settoriale di intervento. |
Art. 6. Legge finanziaria regionale. (omissis) |
Art. 7. Attuazione del programma. 1. I programmi di settore di cui all'art. 4, per quanto riguarda gli investimenti disciplinati dalla presente legge, sono attuati: |
Art. 8. Domande di finanziamento. 1. Le domande di finanziamento regionale, relative ai progetti di cui al secondo comma dell'art. 7, debbono pervenire alla Regione entro i termini fissati dal programma di [...] |
Art. 9. Istruttoria. 1. L'istruttoria delle domande e la valutazione della ammissibilità dei progetti nell'ambito dei singoli programmi settoriali nonché ogni altra attività amministrativa concernente [...] |
Art. 10. Nucleo di valutazione. 1. Il nucleo di valutazione, di cui all'art. 9, è costituito quale commissione presso l'assessorato competente in materia di programmazione. |
Art. 11. Approvazione e finanziamento dei progetti. 1. L'elenco dei progetti da finanziare nell'ambito di ciascun programma è proposto dalla Giunta all'approvazione del Consiglio regionale. |
Art. 12. Modalità di finanziamento. 1. Il finanziamento delle opere di cui alla presente legge può essere effettuato nelle seguenti forme: |
Art. 13. Modalità di erogazione dei finanziamenti: progetti regionali. |
Art. 14. Modalità di erogazione dei finanziamenti: interventi in conto capitale. |
Art. 15. Modalità di erogazione dei finanziamenti: interventi in conto interessi. 1. La concessione del finanziamento di cui alla lett. b) dell'art. 12 è disposta con decreto del Presidente della Giunta [...] |
Art. 16. Norma transitoria e finale. |
§ 6.2.7 - Legge Regionale 12 dicembre 1985, n. 29. - Norme generali sulle
procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali.
(B.U. n. 131 del 16-12-1985).
Art. 1. Finalità. 1. La Regione, al fine di qualificare e razionalizzare la propria spesa di investimento e di contribuire alla qualificazione e razionalizzazione della spesa di investimento delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, dei Consorzi di Enti locali, si propone di:
a) coordinare i programmi regionali di settore, di cui all'art. 3 della
b) raccordare la spesa regionale con gli strumenti di programmazione poliennale e annuale della spesa degli enti stessi;
c) garantire la funzionalità della spesa regionale al raggiungimento progressivo degli obiettivi di programmazione;
d) unificare e semplificare le procedure di spesa.
Art. 2. Oggetto. 1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, contribuisce con propri finanziamenti alla realizzazione di progetti coerenti con i propri programmi di settore.
2. A tal fine la Regione disciplina, con la presente legge, le procedure e le modalità di finanziamento dei progetti riguardanti la realizzazione di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, presentati dai soggetti di cui all'art. 3, nonché di quelli di iniziativa diretta della Regione.
Art. 3. Soggetti destinatari. 1. I soggetti destinatari dei finanziamenti disciplinati dalla presente legge sono le Province, i Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di Enti locali. I consorzi di Comuni compresi negli ambiti territoriali del Circondario di Rimini e delle assemblee dei Comuni per la programmazione di cui agli ambiti n. 23 e n. 39 della
2. Tali soggetti possono richiedere il finanziamento sia singolarmente sia congiuntamente.
3. Essi possono, altresì, presentare progetti per conto di altri soggetti, anche privati, e in particolare di società con partecipazione di Enti locali, purché i progetti rientrino nei programmi di investimento contenuti negli strumenti di programmazione poliennale della spesa degli enti presentatori. In tal caso il finanziamento regionale viene concesso ai soggetti di cui al primo comma, ai quali spetta instaurare e disciplinare secondo le norme del proprio ordinamento ulteriori e separati rapporti con i destinatari ultimi del finanziamento regionale.
Art. 4. Programmi di settore. 1. I programmi settoriali ed intersettoriali rappresentano la articolazione del programma regionale di sviluppo con riferimento ai singoli settori di intervento.
2. Essi contengono l'analisi quantitativa e qualitativa dello stato del settore; la valutazione dell'evoluzione tendenziale spontanea del settore; la fissazione degli obiettivi da conseguire nel periodo considerato.
3. In particolare, per quanto riguarda le strutture e le infrastrutture, i programmi di settore indicano:
a) il fabbisogno finanziario complessivo con riferimento a specifici obiettivi prioritari di sviluppo, espressi anche in termini quantitativi;
b) le tipologie e le modalità di intervento maggiormente funzionali al perseguimento dei predetti obiettivi;
c) gli standard tecnici minimi applicabili alle diverse tipologie di intervento;
d) i parametri di valutazione di efficacia ed efficienza dei progetti in relazione al raggiungimento degli obiettivi del programma;
e) l'ammontare delle diverse fonti di finanziamento, in base alla legislazione vigente e in base ai previsti nuovi interventi legislativi, per la realizzazione degli obiettivi del programma;
f) il livello massimo del finanziamento regionale nei singoli tipi di intervento.
4. I programmi di settore sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza permanente della Regione e delle autonomie locali di cui all'art. 18 della
5. I programmi settoriali ed intersettoriali stabiliscono i pareri da acquisire e le consultazioni da esperire da parte della Regione.
Art. 5. Finanziamento dei programmi di settore. 1. Al primo funzionamento dei programmi di settore di cui all'art. 4 provvede, di norma, la legge settoriale di intervento.
2. I finanziamenti successivi sono autorizzati dalla legge finanziaria regionale, di cui all'art. 6.
Art. 6. Legge finanziaria regionale. (omissis) [3]
Art. 7. Attuazione del programma. 1. I programmi di settore di cui all'art. 4, per quanto riguarda gli investimenti disciplinati dalla presente legge, sono attuati:
a) attraverso il finanziamento di progetti presentati dagli enti di cui all'art. 3;
b) nella forma di progetto di iniziativa diretta della Regione.
2. I progetti presentati dagli enti di cui all'art. 3, concernenti strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, debbono riguardare, di norma, opere inserite negli strumenti di programmazione o nel bilancio annuale e pluriennale degli enti medesimi. Debbono, altresì, individuare la localizzazione delle opere ed il loro costo.
3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della
Art. 8. Domande di finanziamento. 1. Le domande di finanziamento regionale, relative ai progetti di cui al secondo comma dell'art. 7, debbono pervenire alla Regione entro i termini fissati dal programma di settore di cui all'art. 4 ovvero dalla legge finanziaria regionale, di cui all'art. 6.
2. Sono ammesse domande di finanziamento relative a stralci funzionali purché inquadrati in un progetto organico e dei quali sia comprovata la funzionalità.
3. Le domande debbono essere inviate contestualmente alle Province, al Circondario di Rimini e alle Assemblee dei Comuni di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 delimitati dalla
4. Le domande debbono essere accompagnate da un'apposita relazione illustrativa contenente:
a) il riferimento agli obiettivi di programmazione locale e regionale;
b) il piano finanziario, con la individuazione dei mezzi di copertura e della loro ripartizione nel tempo;
c) la indicazione degli elementi tecnici ed economici necessari per l'applicazione della metodologia di analisi, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 4, nonché ogni altro elemento di valutazione prescritto dal programma di settore;
d) un'apposita scheda di progetto contenente i riferimenti agli standard tecnici minimi richiesti, secondo le indicazioni del programma di settore, per il finanziamento del progetto.
Art. 9. Istruttoria. 1. L'istruttoria delle domande e la valutazione della ammissibilità dei progetti nell'ambito dei singoli programmi settoriali nonché ogni altra attività amministrativa concernente l'attuazione del programma è affidata al servizio della Giunta regionale competente per materia.
2. Ciascun servizio trasmette i progetti istruiti ad un nucleo di valutazione istituito al fine di assicurare la conformità delle priorità settoriali agli obiettivi del programma regionale di sviluppo nel perseguimento dei criteri di efficacia e di efficienza.
3. Il nucleo di valutazione trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale i progetti accompagnati da una propria relazione.
Art. 10. Nucleo di valutazione. 1. Il nucleo di valutazione, di cui all'art. 9, è costituito quale commissione presso l'assessorato competente in materia di programmazione.
2. La commissione è composta da esperti esterni e da collaboratori regionali, competenti in materia di programmazione, di finanzia pubblica e in settori attinenti alle infrastrutture di cui alla presente legge.
3. Il numero dei componenti la commissione non può essere superiore a quindici unità e quello degli esperti esterni non può essere superiore a 1/3 dei componenti la commissione. I componenti durano in carica tre anni.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nomina i componenti la commissione.
5. Ai componenti la commissione sono riconosciuti, per la partecipazione alle sedute, i compensi previsti dalle vigenti disposizioni di legge regionale in materia.
6. Detto compenso spetta anche ai collaboratori regionali, componenti la commissione, in quanto l'attività dei medesimi in seno alla commissione non è connessa ai normali compiti d'ufficio.
Art. 11. Approvazione e finanziamento dei progetti. 1. L'elenco dei progetti da finanziare nell'ambito di ciascun programma è proposto dalla Giunta all'approvazione del Consiglio regionale.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma stabilisce:
a) l'elenco dei progetti ammissibili al finanziamento in ordine di priorità;
b) l'elenco dei progetti finanziati e l'ammontare del finanziamento concesso;
c) i termini perentori entro i quali deve essere avviata l'esecuzione delle opere finanziate;
d) i termini massimi ordinatori per il completamento delle procedure di spesa.
3. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti non osservino i termini perentori sopra indicati, le somme assegnate e non utilizzate sono automaticamente trasferite dalla Giunta regionale - che ne informa - la Commissione consiliare competente secondo l'ordine di priorità fissato dall'elenco di cui al secondo comma, a favore dei progetti idonei, inizialmente non finanziati.
4. I progetti ritenuti idonei, ma non finanziati per insufficienza delle dotazioni di fondi, sono considerati utili ai fini del concorso ai riparti autorizzati negli anni successivi, senza che ciò costituisca diritto di priorità rispetto a nuovi progetti presentati.
5. La Giunta regionale può in ogni momento disporre verifiche dello stato dei lavori e della loro rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
Art. 12. Modalità di finanziamento. 1. Il finanziamento delle opere di cui alla presente legge può essere effettuato nelle seguenti forme:
a) finanziamento regionale in capitale sul costo delle opere eseguite e dei beni acquistati. Di norma, sono ammessi a contributo: il costo della progettazione e direzione tecnica, calcolato nel modo previsto dall'art. 6 della
b) finanziamento regionale in conto interessi, anche attualizzati, sull'ammontare del mutuo contratto per il finanziamento di opere, acquisti od investimenti di altra natura. Di norma, il contributo è determinato in rate proporzionali all'ammontare del mutuo contratto. La legge settoriale o la legge finanziaria determinano la durata delle rate di contributo ed il loro ammontare anche non costante nel tempo. Esse possono autorizzare la corresponsione del contributo direttamente agli istituti di credito finanziatori. La deliberazione di ammissione al contributo regionale in conto interessi di progetti di opere o di acquisto non costituisce impegno di spesa ai fini contabili.
Art. 13. Modalità di erogazione dei finanziamenti: progetti regionali. [4] 1. La esecuzione dei progetti regionali di cui al terzo comma dell'art. 7, oltre che essere effettuata direttamente dalla Regione attraverso i propri servizi, può anche essere realizzata nelle seguenti forme:
a) assegnazione di contributi ai soggetti di cui all'art. 3 finalizzati alla realizzazione di investimenti previsti dal progetto;
b) delega di funzioni e trasferimento dei fondi relativi per opere od altri investimenti agli stessi soggetti;
c) affidamento di opere in concessione.
2. Le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi ad interventi gestiti nella forma del progetto regionale di cui al terzo comma dell'art. 7 sono stabilite di volta in volta nel contesto del progetto medesimo. Qualora esse non siano esplicitate dal progetto, si applicano le norme di cui all'art. 14 e all'art. 15.
Art. 14. Modalità di erogazione dei finanziamenti: interventi in conto capitale. [4] 1. La erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi in conto capitale effettuati nella forma di cui al secondo comma dell'art. 7, anche per delega della Regione, è disposta di norma sulla base degli stati d'avanzamento delle opere assistite dal finanziamento regionale, proporzionalmente all'ammontare delle spese di volta in volta liquidate.
2. La erogazione del primo acconto, non inferiore al 20% della somma ammessa a finanziamento, ha luogo previa la presentazione della seguente documentazione:
a) deliberazione di approvazione del progetto contenente la indicazione dei mezzi di copertura finanziaria dell'intero costo dell'opera ammessa al finanziamento regionale;
b) copia del verbale di consegna dei lavori.
3. Le erogazioni successive saranno disposte fino al 100% dell'importo del finanziamento sulla base della seguente documentazione:
a) certificati di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, vistati dalla direzione dei lavori e dal rappresentante legale dell'ente che funge da stazione appaltante;
b) apposita scheda contenente i dati in ordine allo stato di attuazione delle opere.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, prende atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori dietro presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione deliberati dall'Ente destinatario.
5. Alla nomina del collaudatore provvede l'ente destinatario del finanziamento regionale. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione deve dare atto della rispondenza del progetto ai requisiti tecnici ed economici richiesti nel quarto comma dell'art. 8.
6. Gli oneri riguardanti perizie supplettive e di variante o revisioni dei prezzi di singole opere potranno essere fronteggiati col finanziamento regionale solo entro i limiti dell'importo complessivo delle stesse opere originariamente ritenuto ammissibile ai benefici di legge.
7. Non sono in nessun caso ammessi a finanziamento gli oneri per interessi di mora.
8. Nel caso in cui il finanziamento riguardi l'acquisto di un bene, la erogazione del contributo può essere disposta in soluzione unica per un importo proporzionale al costo complessivo del bene, opportunamente documentato.
9. Nel caso in cui il finanziamento riguardi la sottoscrizione di quote azionarie o di partecipazione a Consorzi o Società finalizzate alla realizzazione di strutture ed infrastrutture di interesse pubblico, la erogazione del finanziamento avrà luogo tenendo conto dei termini previsti per la erogazione delle quote stesse.
10. Tutte le comunicazioni attinenti allo svincolo del finanziamento regionale in conto capitale previste dal presente articolo debbono essere recapitate al competente ufficio regionale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 15. Modalità di erogazione dei finanziamenti: interventi in conto interessi. 1. La concessione del finanziamento di cui alla lett. b) dell'art. 12 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della seguente documentazione:
a) deliberazione di approvazione del progetto contenente la indicazione dei mezzi di copertura finanziaria dell'intero costo dell'opera ammessa al finanziamento regionale;
b) lettera di affidamento del mutuo da parte dell'istituto finanziatore, con la esatta esplicitazione delle condizioni contrattuali.
2. Il decreto di concessione di cui al comma precedente dispone l'impegno della spesa nell'ambito del limite d'impegno poliennale autorizzato dalla legge settoriale o dalla legge finanziaria, con decorrenza dall'anno di prevedibile scadenza della prima rata d'ammortamento del mutuo.
3. Alla erogazione dei finanziamenti in conto interesse provvede d'ufficio la Ragioneria regionale sulla base di appositi ruoli di spesa fissa e previa l'acquisizione di copia conforme dei contratti di mutuo relativi alle singole opere od investimenti finanziati.
Art. 16. Norma transitoria e finale. [4] 1. Le leggi regionali vigenti sono modificate relativamente alla materia disciplinata nella presente legge. In particolare sono modificate:
L.R. 28 ottore 1974, n. 48 «Concessione di contributi sui mutui contratti dai Comuni e Consorzi di Comuni con bilancio deficitario per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree di cui alla
2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale predispone una raccolta organica nella quale dovranno essere indicate tutte le disposizioni vigenti in materia e modificate ai sensi del primo comma.
3. I finanziamenti della Regione agli enti di cui all'art. 3 per l'attuazione di interventi ammessi a contributo prima della approvazione del terzo programma regionale di sviluppo sono concessi sulla base delle leggi preesistenti e sono disciplinati da queste fino ad esaurimento, ad eccezione delle norme concernenti le modalità di erogazione dei fondi per le quali si applicano l'art. 13, l'art. 14 e l'art. 15.
4. Le somme impegnate entro il termine di cui al terzo comma, relative alle opere non appaltate o ad acquisti non perfezionati nei sei mesi successivi sono revocate e rimesse in disponibilità per il finanziamento del terzo programma regionale di sviluppo.
5. Le norme della presente legge non possono essere abrogate, derogate o comunque modificate da leggi successive, se non in modo espresso mediante la indicazione delle parti abrogate, derogate o comunque modificate.
[1] Riportata al § 1.8.2.
[2] Trattasi delle assemblee di comuni di Imola e Cesena.
[3] Aggiunge l'art. 13 bis alla
[4] Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 73 della
[4] Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 73 della
[4] Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 73 della