§ 3.1.65 - L.R. 22 novembre 2004, n. 25.
Norme in materia di organismi geneticamente modificati.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:22/11/2004
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Divieto temporaneo.
Art. 3.  Ricerca e sperimentazione.
Art. 4.  Elenco delle produzioni di qualità e regolamentate.
Art. 5.  Esclusione dai marchi di qualità.
Art. 6.  Consultazione e informazione pubblica.
Art. 7.  Vigilanza.
Art. 8.  Procedura comunitaria di controllo.
Art. 9.  Obblighi e sanzioni amministrative.


§ 3.1.65 - L.R. 22 novembre 2004, n. 25.

Norme in materia di organismi geneticamente modificati.

(B.U. 22 novembre 2004, n. 158).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base del principio di precauzione contemplato dall'articolo 174 del Trattato della Comunità Europea ed in osservanza dell'articolo 26 bis, comma 1, della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, disciplina con la presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, l'utilizzo di organismi geneticamente modificati avendo cura di preservare le risorse genetiche del territorio e di tutelare efficacemente le produzioni agricole ed alimentari, che fanno della identità, originalità, naturalità un valore culturale, economico e commerciale non compromettibile.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta iniziative o misure dirette a:

     a) evitare la diffusione incontrollata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente e prevenire l'ibridazione delle produzioni tradizionali e biologiche per mantenere la ricchezza distintiva delle colture;

     b) sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore delle biotecnologie;

     c) individuare le aree geografiche ove si praticano le produzioni di qualità e regolamentate per verificare la reale sussistenza delle condizioni di coesistenza sul territorio tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche;

     d) realizzare forme di consultazione ed informazione pubblica.

 

     Art. 2. Divieto temporaneo.

     1. Per le finalità indicate all'articolo 1, comma 2, lettera a) ed in funzione della predisposizione di un solido quadro di garanzie scientifiche e di tutele giuridiche, fino alla scadenza indicata dalla normativa nazionale per la adozione del Piano regionale inteso ad assicurare le condizioni di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche e nelle more della fissazione delle soglie di tolleranza comunitarie per la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati nelle sementi e nel materiale di moltiplicazione, é fatto divieto di coltivare specie vegetali ed allevare animali geneticamente modificati in tutto il territorio dell'Emilia-Romagna.

 

     Art. 3. Ricerca e sperimentazione.

     1. Per le finalità indicate all'articolo 1, comma 2, lettera b), la Regione promuove la ricerca e la sperimentazione nel settore delle biotecnologie orientate al miglioramento della qualità, alla difesa dalle patologie, alla sostenibilità ambientale delle produzioni agricole ed alimentari regionali. La Regione predispone, altres, un programma interdisciplinare di ricerca per arricchire le conoscenze in materia di coesistenza, collegato alle iniziative del Ministero delle Politiche agricole e forestali e di altre Regioni, nonché alle indicazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

     2. É istituito il Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura della Regione Emilia-Romagna, nominato dalla Giunta regionale e composto da cinque personalità di comprovata competenza scientifica, previa comunicazione alla competente Commissione consiliare. Il Comitato ha funzione consultiva sul Piano regionale di coesistenza e sulle linee di intervento per l'attività di ricerca e sperimentazione ed informativa sull'evoluzione tecnico-scientifica della materia. Il Comitato riferisce, di norma ogni sei mesi, alla competente Commissione consiliare.

 

     Art. 4. Elenco delle produzioni di qualità e regolamentate.

     1. Per realizzare le finalità dell'articolo 1, comma 2, lettera c), la Regione Emilia-Romagna predispone l'elenco delle produzioni agroalimentari di qualità e regolamentate, sementiere e vivaistiche, identificando le relative aree geografiche.

 

     Art. 5. Esclusione dai marchi di qualità.

     1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, additivi o ingredienti, sono escluse dall'accesso ai marchi di qualità di cui alla legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali 29/92 e 51/95).

     2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da organismi geneticamente modificati.

 

     Art. 6. Consultazione e informazione pubblica.

     1. Per realizzare le finalità indicate dall'articolo 1, comma 2, lettera d), la Regione Emilia-Romagna provvede ad individuare le modalità volte ad accertare la volontà degli agricoltori ad esercitare una rinuncia volontaria in determinate aree e per determinate produzioni, nonché ad adottare le eventuali prescrizioni necessarie per rendere effettiva tale rinuncia.

     2. La partecipazione e l'informazione di tutti i cittadini e degli operatori agricoli iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole vengono assicurate attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti informatici.

 

     Art. 7. Vigilanza.

     1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, la Giunta regionale predispone il Piano annuale dei controlli.

     2. Per l'effettuazione dei controlli, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, nell'ambito delle funzioni e dei compiti istituzionali attribuiti all'agenzia stessa dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna), o di altri Enti o istituti pubblici o privati attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

     3. In attuazione delle norme comunitarie in materia di etichettatura é fatto obbligo ai gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, sia della grande distribuzione che del commercio al dettaglio, di verificare che i prodotti posti in vendita siano dotati di etichettatura indicante la presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

 

     Art. 8. Procedura comunitaria di controllo.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 174, comma 2, del Trattato della Comunità Europea, la presente legge é comunicata alla Commissione europea.

 

     Art. 9. Obblighi e sanzioni amministrative.

     1. Chiunque non ottemperi al divieto di cui all'articolo 2 é punito con una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia.

     2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni é la Regione Emilia-Romagna.