§ 6.2.52 - Legge Regionale 16 novembre 2000, n. 32.
Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:16/11/2000
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Cartografia regionale.
Art. 2.  Sistema informativo regionale.
Art. 3.  Interventi nel settore delle bonifiche.
Art. 4.  Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e credito. Settore agricolo.
Art. 5.  Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa.
Art. 6.  Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
Art. 7.  Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.
Art. 8.  Programmi d'area.
Art. 9.  Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
Art. 10.  Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
Art. 11.  Interventi di edilizia residenziale.
Art. 12.  Modifica alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 8 "Provvedimenti urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica".
Art. 13.  Parchi e riserve regionali.
Art. 14.  Porti regionali.
Art. 15.  Porti comunali.
Art. 16.  Raccordo autostradale tra il porto fluviale in località Pieve Saliceto e la Cispadana.
Art. 17.  Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).
Art. 18.  Investimenti nel settore dei trasporti.
Art. 19.  Contributi per opere stradali.
Art. 20.  Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci.
Art. 21.  Protezione civile - Interventi di emergenza.
Art. 22.  Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.
Art. 23.  Aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi.
Art. 24.  Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia.
Art. 25.  Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione.
Art. 26.  Partecipazione all'aumento del patrimonio di ATER, ERT e Centro regionale della danza.
Art. 27.  Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche.
Art. 28.  Fondo regionale biblioteche.
Art. 29.  Opere urgenti di edilizia scolastica.
Art. 30.  Strutture formativo-professionali.
Art. 31.  Fondo regionale infrastrutture economiche e territoriali.
Art. 32.  Trasferimento all'esercizio 2000 delle autorizzazioni di spesa relative al 1999 finanziate con mezzi regionali.
Art. 33.  Copertura finanziaria.
Art. 34.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.52 - Legge Regionale 16 novembre 2000, n. 32.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio 2000 - Primo provvedimento generale di variazione.

(B.U. n. 165 del 20 novembre 2000).

 

Art. 1. Cartografia regionale.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 2, comma 1, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 a valere sulla L.R. 19 aprile 1975, n. 24 "Formazione di una cartografia regionale" è integrata nel modo seguente:

     Esercizio 2000: + Lire 160.000.000 (Euro 82.633,10).

     (Cap. 03850)

 

     Art. 2. Sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per i sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"

     Esercizio 2001: Lire 6.500.000.000 (Euro 3.356.969,84)

     b) Cap. 03910 "Impianto di un sistema informativo regionale (art. 17, comma 2, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"

     Esercizio 2001: Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,34)

     c) Cap. 03911 "Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione dei dati (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"

     Esercizio 2001: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80).

 

     Art. 3. Interventi nel settore delle bonifiche.

     1. Per i sottoelencati interventi, nei settori dell'irrigazione e della bonifica, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

     Esercizio 2000: + Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)

     b) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364 e artt. 66 e 70, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

     Esercizio 2000: + Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80).

 

     Art. 4. Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e credito. Settore agricolo.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 8, comma 1, lett. a), della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 è revocata.

     (Cap. 18342)

     2. Per il finanziamento alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi derivanti da prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, è disposta, per l'esercizio 2000, una ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38).

     (Cap. 18346)

 

     Art. 5. Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 10 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 è revocata.

     (Cap. 18877)

 

     Art. 6. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2000, per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25, dall'art. 10 lett. b) della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 è ridotta di Lire 70.000.000 (Euro 36.151,98).

     (Cap. 21068)

 

     Art. 7. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.

     1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte nel modo seguente:

     a) Cap. 25520 "Contributi in c/interessi in forma attualizzata a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6 comma 1 lettere a), c) e d) e art. 7, comma 3, lett. b), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle LL.RR. 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)"

     - Lire 1.826.187.685 (Euro 943.147,22)

     b) Cap. 25525 "Contributi in conto capitale per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lettere a) e d), art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) e art. 7, commi 1, 2 e lett. c) del comma 3, L.R. 11 gennaio 1993, n. 3)"

     - Lire 373.812.315 (Euro 193.057,94).

 

     Art. 8. Programmi d'area.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, sono disposte le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:

     a) Cap. 25524 "Contributi in conto capitale a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, lettere a), c) e d) e art. 7, comma 3, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)"

     Esercizio 2000: + Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)

     b) Cap. 31110 "Contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana (art. 8, comma 2, lett. b) e commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19)"

     Esercizio 2000: + Lire 3.500.000.000 (Euro 1.807.599,15)

     2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 42, comma 1, lett. m), della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 è revocata.

     (Cap. 38090)

 

     Art. 9. Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

     1. Per l'attuazione, attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento di progetti elaborati dai soggetti aderenti alle Unioni così come previsto dalla L.R. 4 marzo 1998, n. 7 è disposta, per l'esercizio 2001, l'autorizzazione di spesa di Lire 21.000.000.000 (Euro 10.845.594,88).

     (Cap. 25558)

 

     Art. 10. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.

     1. Ad integrazione delle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sulla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 "Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici" è autorizzata, per l'esercizio 2000, la spesa di Lire 823.694.700 (Euro 425.402,81).

     (Cap. 30885)

 

     Art. 11. Interventi di edilizia residenziale.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 32, comma 2 della L.R. 24 aprile 1999, n. 5 è revocata.

     (Cap. 31112)

 

     Art. 12. Modifica alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 8 "Provvedimenti urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica".

     1. Alla L.R. 25 febbraio 2000, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     a) [1].

     b) [2]

 

     Art. 13. Parchi e riserve regionali.

     1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle riserve naturali, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 33 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 è integrata nel modo seguente:

     Esercizio 2000: + Lire 270.000.000 (Euro 139.443,36)

     Esercizio 2001: + Lire 115.000.000 (Euro 59.392,54)

     Esercizio 2002: + Lire 115.000.000 (Euro 59.392,54).

     (Cap. 38095)

 

     Art. 14. Porti regionali.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:

     a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 2000: + Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)

     b) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 2000: - Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90).

 

     Art. 15. Porti comunali.

     1. Per la concessione di contributi in capitale ai Comuni ed ai loro Consorzi per gli interventi previsti dall'art. 4, lett. b) e f) della L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:

     a) Cap. 41550 "Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 2000: + Lire 320.000.000 (Euro 165.266,20)

     b) Cap. 41570 "Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 2000: - Lire 420.000.000 (Euro 216.911,89).

 

     Art. 16. Raccordo autostradale tra il porto fluviale in località Pieve Saliceto e la Cispadana.

     1. Per la realizzazione del raccordo stradale di collegamento tra il porto fluviale dell'Emilia centrale in località Pieve Saliceto e la Cispadana, a norma della L.R. 13 agosto 1999, n. 21, è disposta, per l'esercizio 2000, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 8.031.820.300 (Euro 4.148.089,01).

     (Cap. 41870)

 

     Art. 17. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).

     1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dalla lett. b), del comma 1, dell'art. 13 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1, è disposta, a favore dell'ARNI, per l'esercizio 2000, un'autorizzazione ulteriore di spesa di Lire 1.800.000.000 (Euro 929.622,42).

     (Cap. 41995)

 

     Art. 18. Investimenti nel settore dei trasporti.

     1. Per la concessione di contributi agli Enti locali, finalizzati ad investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto secondo quanto disposto dagli artt. 31, comma 2, lett. c) e 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 è autorizzata per l'esercizio 2000, un'ulteriore spesa di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,79).

     (Cap. 43270)

 

     Art. 19. Contributi per opere stradali.

     1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla sistemazione, al miglioramento e alla costruzione di opere stradali, a norma dell'art. 167, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 è disposta, per l'esercizio 2000, una ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,89).

     (Cap. 45172)

 

     Art. 20. Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 20 dicembre 1993, n. 44 "Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci" sono disposte le seguenti revoche alle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali per i sottoelencati interventi:

     a) Cap. 45530 "Contributi per la realizzazione di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 44/93 destinati al riequilibrio del sistema del trasporto delle merci e all'integrazione fra le varie modalità di trasporto (L.R. 20 dicembre 1993, n. 44)"

     - Lire 6.470.900.000 (Euro 3.341.940,94)

     b) Cap. 45535 "Contributi per l'impianto, il potenziamento e l'integrazione dei sistemi informatici e telematici ai fini del miglioramento dell'efficienza del sistema dei trasporti (art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 20 dicembre 1993, n. 44)"

     - Lire 1.560.920.300 (Euro 806.148,05).

 

     Art. 21. Protezione civile - Interventi di emergenza.

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 è autorizzata, a carico dell'esercizio 2000, l'ulteriore spesa di Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70).

     (Cap. 48050)

 

     Art. 22. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.

     1. [3].

     2. L'autorizzazione di spesa disposta alla lett. a) dell'art. 51 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5, come modificata dall'art. 20 della L.R. 22 novembre 1999, n. 32, costituendo per l'esercizio 1999 economia di spesa per Lire 193.000.000 (Euro 99.676,18), viene reiscritta a tale titolo al Cap. 51720 del Bilancio per l'esercizio 2000, mantenendo le medesime finalità.

 

     Art. 23. Aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi.

     1. Le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali, a valere sulla concessione di contributi in conto capitale a Comuni singoli o associati per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della L.R. 23 novembre 1988, n. 47 recante "Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna" come modificata dalla L.R. 6 settembre 1993, n. 34, sono integrate nel modo seguente:

     Esercizio 2000: + Lire 500.000.000 (Euro 258.228,44).

     (Cap. 57680)

 

     Art. 24. Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia.

     1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, è disposta, per l'esercizio 2000, una ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,59).

     (Cap. 58435)

 

     Art. 25. Iniziative regionali a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 45 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 a valere sull'art. 5 della L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 è integrata nel modo seguente:

     Esercizio 2000: + Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,34).

     (Cap. 68321)

 

     Art. 26. Partecipazione all'aumento del patrimonio di ATER, ERT e Centro regionale della danza.

     1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 18 aprile 1992, n. 20, la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER), dell'Associazione "ERT Emilia-Romagna Teatro" e dell'Associazione Centro regionale della danza, deliberato dalle rispettive assemblee straordinarie dei soci.

     2. A tal fine sono disposte, per l'esercizio 2000, le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 70620 "Conferimento di quota "una tantum" per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n. 20)"

     + Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,89)

     b) Cap. 70625 "Conferimento di quota "una tantum" per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell'Associazione Emilia- Romagna Teatro (ERT) (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n. 20)"

     + Lire 300.000.000 (Euro 154.937,06)

     c) Cap. 70630 "Conferimento di quota "una tantum" per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell'Associazione Centro regionale della danza (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n. 20)"

     + Lire 700.000.000 (Euro 361.519,83)

 

     Art. 27. Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche.

     1. Le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul finanziamento del Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive - spese di investimento

- a norma di quanto stabilito dalla L.R. 4 aprile 1985, n. 11 e successive

modifiche, sono ridotte di Lire 3.244.810.750 (Euro 1.675.804,90).

     (Cap. 70655)

 

     Art. 28. Fondo regionale biblioteche.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l'esercizio 2000, dall'art. 48 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 a valere sui Capp. 70755 e 70760 sono revocate.

 

     Art. 29. Opere urgenti di edilizia scolastica.

     1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla L.R. 23 marzo 1984, n. 14, è disposta, per l'esercizio 2000, una ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,50).

     (Cap. 73060)

 

     Art. 30. Strutture formativo-professionali.

     1. Per la realizzazione di strutture scolastiche e formative nonché per la dotazione di beni e arredi previste dall'art. 28 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, sono disposte le seguenti modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa previste da precedenti leggi regionali:

     a) Cap. 75290 "Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici e di laboratorio per le attività di formazione professionale (art. 28, L.R. 24 luglio 1979, n. 19)"

     Esercizio 2000: + Lire 300.000.000 (Euro 154.937,07)

     b) Cap. 75295 "Contributi per la manutenzione straordinaria degli edifici, dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti o dipendenti da enti, associazioni e fondazioni (art. 28, L.R. 24 luglio 1974, n. 19)"

     Esercizio 2000: - Lire 2.600.000.000 (Euro 1.342.787,94)

     Esercizio 2001: + Lire 2.300.000.000 (Euro 1.187.850,87).

 

     Art. 31. Fondo regionale infrastrutture economiche e territoriali.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 28 maggio 1984, n. 25 e dalla L.R. 9 maggio 1988, n. 17, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per Lire 823.694.700 (Euro 425.402,81).

     (Cap. 86997)

 

     Art. 32. Trasferimento all'esercizio 2000 delle autorizzazioni di spesa relative al 1999 finanziate con mezzi regionali.

     1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'art. 52 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2000:

1) Cap. 03455 - L. 3.500.000.000 (Euro - 1.807.599,15)

2) Cap. 03850 - L. 372.188.886 (Euro - 192.219,52)

3) Cap. 03905 + L. 429.707.201 (Euro + 221.925,25)

4) Cap. 03910 + L. 100.199.991 (Euro + 51.748,98)

5) Cap. 03911 + L. 610.686.014 (Euro + 315.393,01)

6) Cap. 03917 + L. 5.920.000.000 (Euro + 3.057.424,84)

7) Cap. 03925 + L. 200.000.000 (Euro + 103.291,38)

8) Cap. 13026 + L. 650.178.188 (Euro + 335.789,01)

9) Cap. 16332 + L. 3.290.976.786 (Euro + 1.699.647,67)

     10) Cap. 16337 - L. 289.868.120 (Euro - 149.704,39)

     11) Cap. 16400 + L. 1.191.943.002 (Euro + 615.587,19)

     12) Cap. 18101 - L. 28.011.776 (Euro - 14.466,87)

     13) Cap. 18344 - L. 800.000.000 (Euro - 413.165,52)

     14) Cap. 18346 - L. 1.200.000.000 (Euro - 619.748,28)

     15) Cap. 18350 - L. 1.269.811.850 (Euro - 655.803,09)

     16) Cap. 18877 - L. 147.750.080 (Euro - 76.306,55)

     17) Cap. 22200 - L. 1.876.988 (Euro - 969,38)

     18) Cap. 22800 + L. 5.000.000.000 (Euro + 2.582.284,50)

     19) Cap. 22805 + L. 7.500.000.000 (Euro + 3.873.426,74)

     20) Cap. 22810 + L. 2.000.000.000 (Euro + 1.032.913,80)

     21) Cap. 22815 + L. 5.000.000.000 (Euro + 2.582.284,50)

     22) Cap. 22820 + L. 1.000.000.000 (Euro + 516.456,90)

     23) Cap. 22825 + L. 3.000.000.000 (Euro + 1.549.370,70)

     24) Cap. 22830 + L. 3.000.000.000 (Euro + 1.549.370,70)

     25) Cap. 22835 + L. 5.000.000.000 (Euro + 2.582.284,50)

     26) Cap. 24400 - L. 33.724.000 (Euro - 17.416,99)

     27) Cap. 25520 - L. 1.747.599.133 (Euro - 902.559,63)

     28) Cap. 25528 + L. 6.000.000.000 (Euro + 3.098.741,39)

     29) Cap. 25573 + L. 6.000.000.000 (Euro + 3.098.741,39)

     30) Cap. 25574 + L. 1.000.000.000 (Euro + 516.456,90)

     31) Cap. 25780 - L. 500.000.000 (Euro - 258.228,45)

     32) Cap. 25785 - L. 1.012.853.704 (Euro - 523.095,28)

     33) Cap. 27000 + L. 221.069.660 (Euro + 114.172,95)

     34) Cap. 27500 + L. 1.535.103.000 (Euro + 792.814,54)

     35) Cap. 27716 + L. 505.724.567 (Euro + 261.184,94)

     36) Cap. 27718 + L. 29.000.000 (Euro + 14.977,25)

     37) Cap. 30550 + L. 11.068.587 (Euro + 5.716,45)

     38) Cap. 30880 + L. 179.650.711 (Euro + 92.781,85)

     39) Cap. 30885 - L. 1.349.439.465 (Euro - 696.927,32)

     40) Cap. 30890 + L. 370.279.629 (Euro + 191.233,47)

     41) Cap. 30895 + L. 150.000.000 (Euro + 77.468,53)

     42) Cap. 31110 - L. 3.500.000.000 (Euro - 1.807.599,15)

     43) Cap. 32287 - L. 1.050.000.000 (Euro - 542.279,74)

     44) Cap. 37035 - L. 3.000.000.000 (Euro - 1.549.370,70)

     45) Cap. 37037 - L. 1.681.690 (Euro - 868,52)

     46) Cap. 37046 - L. 500.000.000 (Euro - 258.228,45)

     47) Cap. 37150 + L. 267.584.000 (Euro + 138.195,60)

     48) Cap. 37334 - L. 15.000.000.000 (Euro - 7.746.853,49)

     49) Cap. 37336 - L. 1.884.411.226 (Euro - 973.217,18)

     50) Cap. 38030 + L. 22.622.784 (Euro + 11.683,69)

     51) Cap. 38085 - L. 25.000.000 (Euro - 12.911,42)

     52) Cap. 38090 - L. 6.604.000.000 (Euro - 3.410.681,36)

     53) Cap. 39050 - L. 410.177.253 (Euro - 211.838,87)

     54) Cap. 39185 - L. 80.000.000 (Euro - 41.316,55)

     55) Cap. 39220 - L. 251.957.395 (Euro - 130.125,13)

     56) Cap. 41120 - L. 1.200.000.000 (Euro - 619.748,28)

     57) Cap. 41250 - L. 668.492.665 (Euro - 345.247,65)

     58) Cap. 41995 - L. 1.172.990.400 (Euro - 605.798,98)

     59) Cap. 43027 + L. 400.000.000 (Euro + 206.582,76)

     60) Cap. 43105 - L. 57.942.747 (Euro - 29.924,93)

     61) Cap. 43219 + L. 5.700.834.100 (Euro + 2.944.235,10)

     62) Cap. 43221 + L. 578.696.928 (Euro + 298.872,02)

     63) Cap. 45180 - L. 1.979.494.016 (Euro - 1.022.323,34)

     64) Cap. 45530 - L. 6.470.900.000 (Euro - 3.341.940,95)

     65) Cap. 45535 - L. 1.560.920.300 (Euro - 806.148,06)

     66) Cap. 46125 + L. 245.500.000 (Euro + 126.790,17)

     67) Cap. 47100 - L. 508.313.400 (Euro - 262.521,96)

     68) Cap. 47105 + L. 1.141.161.051 (Euro + 589.360,50)

     69) Cap. 47114 - L. 2.179.438.193 (Euro - 1.125.585,89)

     70) Cap. 48050 + L. 74.341.082 (Euro + 38.393,96)

     71) Cap. 48245 + L. 543.400.000 (Euro + 280.642,68)

     72) Cap. 57200 - L. 534.000.000 (Euro - 275.787,98)

     73) Cap. 57680 - L. 24.250.000 (Euro - 12.524,08)

     74) Cap. 57695 + L. 153.498.313 (Euro + 79.275,26)

     75) Cap. 57697 + L. 112.724.724 (Euro + 58.217,46)

     76) Cap. 57699 + L. 300.000.000 (Euro + 154.937,07)

     77) Cap. 57703 + L. 1.068.933.414 (Euro + 552.058,04)

     78) Cap. 58435 + L. 102.935.000 (Euro + 53.161,49)

     79) Cap. 65282 - L. 1.126.000.000 (Euro - 581.530,47)

     80) Cap. 65577 - L. 1.374.000.000 (Euro - 709.611,78)

     81) Cap. 65667 - L. 1.226.000.000 (Euro - 633.176,16)

     82) Cap. 65672 - L. 444.000.000 (Euro - 229.306,86)

     83) Cap. 65677 - L. 200.000.000 (Euro - 103.291,38)

     84) Cap. 65687 - L. 100.000.000 (Euro - 51.645,69)

     85) Cap. 70545 + L. 38.563.834 (Euro + 19.916,56)

     86) Cap. 70547 + L. 1.982.000.000 (Euro + 1.023.617,57)

     87) Cap. 70630 - L. 250.000.000 (Euro - 129.114,22)

     88) Cap. 70638 - L. 2.000.000.000 (Euro - 1.032.913,80)

     89) Cap. 70655 + L. 884.860.000 (Euro + 456.992,05)

     90) Cap. 70657 - L. 750.000.000 (Euro - 387.342,67)

     91) Cap. 70716 - L. 5.000.000.000 (Euro - 2.582.284,50)

     92) Cap. 72607 - L. 3.000.000.000 (Euro - 1.549.370,70)

     93) Cap. 75118 - L. 41.015.000 (Euro - 21.182,48)

     94) Cap. 75295 - L. 600.000.000 (Euro - 309.874,14)

     95) Cap. 75301 + L. 30.810.650 (Euro + 15.912,37)

     96) Cap. 78738 + L. 150.000.000 (Euro + 77.468,53)

     97) Cap. 86997 - L. 823.694.700 (Euro - 425.402,81)

 

     Art. 33. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2000-2002 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

 

     Art. 34. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Inserisce il comma 5 bis nell'art. 1 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 8.

[2] Sostituisce il comma 1, art. 7 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 8.

[3] Sostituisce l'art. 41 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15.