Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 22/04/1996 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi. |
Art. 2. Organizzazione dei servizi di Polizia locale. |
Art. 3. Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e mantenimento delle Comunità Montane. |
Art. 4. Fondo regionale per la montagna. |
Art. 5. Cartografia regionale. |
Art. 6. Sistema informativo regionale. |
Art. 7. Compensi e rimborsi ai commissari liquidatori dell'ex Circondario di Rimini e delle ex Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena. |
Art. 8. Costruzione sede Organi e Servizi regionali (Modifiche ed integrazioni). |
Art. 9. Intervento straordinario a sostegno della riproduzione animale. |
Art. 10. Interventi nel settore dell'apicoltura. |
Art. 11. Interventi per la forestazione. |
Art. 12. Riparto dei fondi 1995 per gli interventi programmati in agricoltura. Secondo riparto - Delibera CIPE 21 dicembre 1995. |
Art. 13. Interventi nel settore delle bonifiche. |
Art. 14. Ricerca e innovazione in agricoltura. |
Art. 15. Contributi a favore di aziende agrarie sperimentali finalizzati al raggiungimento delle finalità statutarie. |
Art. 16. Agriturismo. |
Art. 17. Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo. |
Art. 18. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale. |
Art. 19. Aumento di capitale sociale dell'ERVET - Politiche per le imprese - SpA. |
Art. 20. Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese. |
Art. 21. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa. |
Art. 22. Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione. |
Art. 23. Interventi nel settore dell'artigianato. |
Art. 24. Valorizzazione delle attività ittiche. |
Art. 25. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica. |
Art. 26. Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche. |
Art. 27. Partecipazione regionale in società consortili per la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso. |
Art. 28. Piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate. |
Art. 29. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici. |
Art. 30. Contributi per l'incentivazione di iniziative, in materia di edilizia, a favore di particolari categorie sociali. |
Art. 31. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società "Centro di ricerche marine". |
Art. 32. Realizzazione del sistema informativo ambientale. |
Art. 33. Piani di risanamento dell'aria e delle acque. |
Art. 34. Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente. |
Art. 35. Interventi di movimentazione acque finalizzati alla depurazione nei bacini idrici maggiormente inquinati. |
Art. 36. Disciplina smaltimento rifiuti. |
Art. 37. Parchi regionali e riserve naturali. |
Art. 38. Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati. |
Art. 39. Interventi nel porto di Ravenna. |
Art. 40. Interventi nel sistema portuale dell'Emilia-Romagna. |
Art. 41. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI). |
Art. 42. Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico. |
Art. 43. Opere stradali. |
Art. 44. Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci. |
Art. 45. Interventi per la sicurezza dei trasporti. |
Art. 46. Protezione civile - Interventi di emergenza. |
Art. 47. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione. |
Art. 48. Fondo socio-assistenziale regionale. |
Art. 49. Residenze sanitarie assistenziali. |
Art. 50. Aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi. |
Art. 51. Promozione e sviluppo delle cooperative sociali. |
Art. 52. Interventi volti al controllo della popolazione canina. |
Art. 53. Partecipazione all'aumento del patrimonio di ATER. |
Art. 54. Servizi culturali polivalenti. |
Art. 55. Fondo regionale biblioteche. |
Art. 56. Opere urgenti di edilizia scolastica. |
Art. 57. Edilizia residenziale universitaria. |
Art. 58. Strutture formativo-professionali. |
Art. 59. Contributi agli Enti pubblici di gestione di formazione professionale sui fondi di dotazione. |
Art. 60. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 agosto 1986, n. 30 "Intervento per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero". |
Art. 61. Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero. |
Art. 62. Trasferimento agli esercizi 1996-97-98 di autorizzazioni di spesa relative al 1995 finanziate con mezzi regionali. |
Art. 63. Copertura finanziaria. |
Art. 64. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.19 - Legge Regionale 22 aprile 1996, n. 9.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della l.r. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998.
(B.U. n. 46 del 26 aprile 1996).
Art. 1. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1996, un contributo di Lire 70.000.000 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia- Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).
Art. 2. Organizzazione dei servizi di Polizia locale.
1. Per la concessione di contributi a favore di Enti locali singoli o associati per l'acquisto di attrezzature e strumenti operativi per l'esercizio in forma comune delle funzioni di Polizia locale, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della
Art. 3. Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e mantenimento delle Comunità Montane. [1]
Art. 4. Fondo regionale per la montagna.
1. Per incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della regione, a norma dell'art. 37 della
Cap. 03455 "Fondo regionale per la montagna. Contributi alle Comunità Montane per la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane (art. 37,
Esercizio 1996: Lire 3.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 3.500.000.000
Esercizio 1998: Lire 3.500.000.000
Art. 5. Cartografia regionale.
1. Per le finalità di cui alla
Esercizio 1996: Lire 2.700.000.000
Esercizio 1997: Lire 3.000.000.000
Esercizio 1998: Lire 2.500.000.000
(Cap. 03850).
Art. 6. Sistema informativo regionale.
1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della
Esercizio 1996: Lire 2.455.000.000
(Cap. 03905).
2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 5 della
Art. 7. Compensi e rimborsi ai commissari liquidatori dell'ex Circondario di Rimini e delle ex Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena.
1. Per la corresponsione dei compensi e di eventuali rimborsi spese ai commissari liquidatori del Circondario di Rimini, le cui funzioni sono cessate a seguito dell'elezione degli organi della Provincia di Rimini, e delle Assemblee dei Comuni per la Programmazione di Imola e Cesena sciolte ai sensi dell'art. 30 della
2. La determinazione dei compensi di cui al comma 1 sarà effettuata a norma di quanto disposto dall'art. 46, comma 5 dello Statuto regionale.
Art. 8. Costruzione sede Organi e Servizi regionali (Modifiche ed integrazioni).
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 6, comma 1 della
Esercizio 1996: - Lire 10.000.000.000
Esercizio 1997: + Lire 2.000.000.000
Esercizio 1998: + Lire 8.000.000.000.
2. Sono inoltre disposte, per gli interventi previsti dalla
Esercizio 1996: + Lire 1.019.415.382
Esercizio 1997: + Lire 85.122.708
Esercizio 1998: + Lire 191.856.887
(Cap. 04270).
Art. 9. Intervento straordinario a sostegno della riproduzione animale.
1. Per la concessione di un contributo straordinario, all'Associazione regionale allevatori, sulle spese sostenute per l'effettuazione delle prove di progenie dei bovini da latte, a norma della
Art. 10. Interventi nel settore dell'apicoltura.
1. Per gli interventi volti a tutelare e sviluppare il patrimonio apistico favorendone il potenziamento ed il miglioramento, a norma di quanto disposto dalla
Cap. 10631 "Contributi in conto capitale per interventi a favore della tutela e dello sviluppo della apicoltura (art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed n) della
Lire 50.000.000;
Cap. 10634 "Spese per l'attività di supporto tecnico nel settore della apicoltura (art. 6,
Lire 50.000.000;
Cap. 10637 "Contributi per la realizzazione delle iniziative volte a favorire la tutela e lo sviluppo della apicoltura (art. 4, comma 2, lettere c), e), f), g), h), i), l), m) ed n) della
Lire 200.000.000
Art. 11. Interventi per la forestazione.
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro- silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2,
Esercizio 1996: Lire 7.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 6.000.000.000
Esercizio 1998: Lire 5.000.000.000;
b) Cap. 14170 "Contributi per la promozione e attuazione di rimboschimenti e miglioramenti ai pascoli montani (art. 4,
Esercizio 1996: Lire 1.500.000.000
Esercizio 1997: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1998: Lire 1.000.000.000;
c) Cap. 14435 "Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazione (
Esercizio 1996: Lire 4.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 3.000.000.000
Esercizio 1998: Lire 2.000.000.000.
Art. 12. Riparto dei fondi 1995 per gli interventi programmati in agricoltura. Secondo riparto - Delibera CIPE 21 dicembre 1995.
1. L'assegnazione spettante alla Regione Emilia-Romagna a valere sullo stanziamento recato dal DL 491/95 reiterato con
2. Tale finanziamento viene destinato agli interventi nel settore agricolo, descritti ai corrispondenti numeri dei capitoli del bilancio sottoelencati, per l'esercizio 1996, per i seguenti importi:
Cap. 16330 Lire 15.000.000.000
Cap. 20030 Lire 20.000.000.000
Cap. 86620 Lire 21.868.000.000.
Art. 13. Interventi nel settore delle bonifiche.
1. Per i sottoelencati interventi nei settori dell'irrigazione e della bonifica di pianura sono disposte, per l'esercizio 1996, le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a),
Esercizio 1996: Lire 11.185.000.000
Esercizio 1997: Lire 5.857.088.572
Esercizio 1998: Lire 10.553.308.572;
b) Cap. 16337 "Contributi per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. b),
Esercizio 1996: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1998: Lire 1.000.000.000;
c) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d),
Esercizio 1996: Lire 4.000.000.000;
d) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3,
Esercizio 1996: Lire 6.000.000.000.
Art. 14. Ricerca e innovazione in agricoltura.
1. Per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di opere ed attrezzature per il potenziamento di aziende agricole sperimentali e di laboratori regionali per la ricerca agricola, a norma di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della
Esercizio 1996: Lire 100.000.000
Esercizio 1997: Lire 100.000.000
Esercizio 1998: Lire 100.000.000
(Cap. 18031).
Art. 15. Contributi a favore di aziende agrarie sperimentali finalizzati al raggiungimento delle finalità statutarie.
1. Per la concessione di contributi straordinari finalizzati al raggiungimento delle finalità statutarie di aziende agrarie sperimentali, a norma di quanto disposto dall'art. 6 della
Esercizio 1996: Lire 100.000.000
Esercizio 1997: Lire 100.000.000
Esercizio 1998: Lire 100.000.000
(Cap. 18042).
Art. 16. Agriturismo.
1. Per la concessione di contributi agli imprenditori agricoli per interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione di strutture da adibire alle attività di agriturismo, a norma di quanto disposto dall'art. 18 della
Esercizio 1997: Lire 2.000.000.000
Esercizio 1998: Lire 2.000.000.000
(Cap. 18232).
Art. 17. Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo.
1. Per gli interventi di agevolazione al credito nel settore dell'agricoltura, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 18348 "Contributi a favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi del settore agricolo per la formazione e l'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia (
Esercizio 1996: Lire 643.000.000;
b) Cap. 18350 "Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in c/interessi su prestiti di conduzione (art. 2,
Esercizio 1996: Lire 8.750.000.000.
Art. 18. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla
a) Cap. 21062 "Contributi per il finanziamento dei progetti presentati dall'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 6,
Esercizio 1996: Lire 11.000.000.000;
b) Cap. 21068 "Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7,
Esercizio 1996: Lire 500.000.000.
Art. 19. Aumento di capitale sociale dell'ERVET - Politiche per le imprese - SpA.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale dell'ERVET - Politiche per le imprese - SpA in proporzione alla propria quota di partecipazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della
2. A tal fine è autorizzata la spesa di Lire 4.000.000.000 nell'esercizio 1996 (Cap. 21070).
Art. 20. Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1996, un contributo per favorire la formazione dei fondi rischi ai consorzi e alle società consortili fidi regionali, ai sensi della
Art. 21. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e la qualificazione delle imprese cooperative (articoli 2 e 3,
Lire 200.000.000;
b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti alle finalità di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g),
Lire 400.000.000.
Art. 22. Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.
1. Per la concessione di contributi in c/interessi concessi in un'unica soluzione scontando all'attualità le rate costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese d'investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e del prodotto a norma dell'art. 11,
Art. 23. Interventi nel settore dell'artigianato.
1. Per le finalità di cui alla
a) Cap. 22255 "Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4, lett. c), 5, 6, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3, lett. b), 8, comma 2, lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane. Spese di investimento (art. 27, comma 1, lett. b),
Lire 21.000.000.000;
b) Cap. 22268 "Conferimento in un'unica soluzione all'Artigiancassa per il finanziamento del fondo destinato al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi da istituti di credito alle imprese artigiane (art. 12,
Lire 1.500.000.000.
Art. 24. Valorizzazione delle attività ittiche.
1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche ai sensi della
Art. 25. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.
1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della
a) Cap. 25520 "Contributi in c/interessi in forma attualizzata a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, lettere a), c) e d) e art. 7, comma 3, lett. b),
Esercizio 1996: Lire 10.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 10.000.000.000
Esercizio 1998: Lire 9.000.000.000;
b) Cap. 25524 "Contributi in c/capitale a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lettera a), art. 6, lettere a), c) e d) e art. 7, comma 3, lett. c),
Esercizio 1996: Lire 1.100.000.000
Esercizio 1997: Lire 1.200.000.000
Esercizio 1998: Lire 1.200.000.000;
c) Cap. 25528 "Contributi in c/capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi e ad altri Enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a) e art. 6, lett. b),
Esercizio 1996: Lire 7.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 6.000.000.000
Esercizio 1998: Lire 4.000.000.000.
Art. 26. Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.
1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche, a norma della
a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa:
Esercizio 1996: Lire 300.000.000
Esercizio 1997: Lire 300.000.000
Esercizio 1998: Lire 300.000.000
(Cap. 25780);
b) Contributi per le revisioni generali, le revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili:
Esercizio 1996: Lire 1.300.000.000
Esercizio 1997: Lire 1.300.000.000
Esercizio 1998: Lire 1.300.000.000
(Cap. 25785).
Art. 27. Partecipazione regionale in società consortili per la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.
1. Per la partecipazione azionaria a società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, a norma della
Art. 28. Piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate.
1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni per la formazione di piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate, a norma di quanto disposto dalla
Esercizio 1997: Lire 100.000.000
(Cap. 30555).
Art. 29. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
1. Per l'attuazione dei provvedimenti volti al recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici, a norma della
a) Cap. 30885 "Contributi a Comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (artt. 4 e 5,
Esercizio 1996: Lire 6.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 7.500.000.000
Esercizio 1998: Lire 7.000.000.000;
b) Cap. 30890 "Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6,
Esercizio 1996: Lire 3.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 3.000.000.000
Esercizio 1998: Lire 3.000.000.000.
Art. 30. Contributi per l'incentivazione di iniziative, in materia di edilizia, a favore di particolari categorie sociali.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della
Cap. 32287 "Contributi in c/capitale a favore di particolari categorie sociali per interventi di edilizia residenziale (
Esercizio 1998: Lire 7.000.000.000.
Art. 31. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società "Centro di ricerche marine".
1. La Regione Emilia-Romagna, a norma di quanto disposto dalla
Art. 32. Realizzazione del sistema informativo ambientale.
1. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni, Province e Consorzi di Comuni per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici, ai sensi degli artt. 1 e 4 della
Art. 33. Piani di risanamento dell'aria e delle acque.
1. Per la realizzazione dei piani di risanamento dell'aria e delle acque sono disposte, per l'esercizio finanziario 1996, le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 37120 "Spese per la progettazione e la predisposizione dei piani di risanamento atmosferici (artt. 3 e 4, lett. a),
Lire 1.000.000.000;
b) Cap. 37200 "Rimborso alle Province delle spese per la redazione dei piani di risanamento di bacino e per il censimento dei corpi idrici (art. 6, comma 2 e artt. 11 e 16,
Lire 400.000.000.
Art. 34. Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.
1. Per il finanziamento di iniziative di ricerca e di progettazione nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1, comma 1, della
Art. 35. Interventi di movimentazione acque finalizzati alla depurazione nei bacini idrici maggiormente inquinati.
1. Per la realizzazione della campagna sperimentale di defosfatazione negli impianti di depurazione per la lotta all'eutrofizzazione nella costa adriatica, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi agli Enti locali, a norma dell'art. 3 della
Art. 36. Disciplina smaltimento rifiuti.
1. Per l'attuazione di iniziative per la realizzazione dei progetti d'intervento approvati nei casi di rilevanti episodi di inquinamento comportanti imminente pericolo per la salute e per l'ambiente, a norma di quanto disposto dall'art. 34 della
Esercizio 1996: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 1.500.000.000
Esercizio 1998: Lire 1.500.000.000
(cap. 37337).
Art. 37. Parchi regionali e riserve naturali.
1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle riserve naturali, ai sensi delle Leggi regionali 2 aprile 1988, n. 11 e 2 luglio 1988, n. 27, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:
a) Cap. 38030 "Contributi per spese di investimenti finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio del Delta del Po (
Esercizio 1997: Lire 3.000.000.000;
b) Cap. 38085 "Contributi agli Enti delegati per la predisposizione dei Piani territoriali dei parchi e delle riserve naturali (art. 9 e art. 35, comma 1,
Esercizio 1996: Lire 320.000.000;
c) Cap. 38090 "Contributi per spese di investimento finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, commi 2 e 4,
Esercizio 1996: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 3.000.000.000
Esercizio 1998: Lire 2.000.000.000;
d) Cap. 38095 "Spese per investimenti finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, comma 3,
Esercizio 1996: Lire 350.000.000.
Art. 38. Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati.
1. Per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 39050 "Alluvioni, piene, frane, mareggiate, consolidamento e trasferimento di abitati (
Esercizio 1998: Lire 2.000.000.000;
b) Cap. 39051 "Spese per studi, indagini e progettazioni per l'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere regionale e per il concorso nell'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere interregionale (
Esercizio 1996: Lire 250.000.000;
c) Cap. 39185 "Spese per i servizi di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale (
Esercizio 1996: Lire 200.000.000
Esercizio 1997: Lire 800.000.000
Esercizio 1998: Lire 800.000.000;
d) Cap. 39220 "Opere e sistemazioni idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale (DPR 616/77, art. 89;
Esercizio 1998: Lire 3.000.000.000.
Art. 39. Interventi nel porto di Ravenna.
1. Per gli interventi di potenziamento funzionale della navigabilità del porto-canale e per il miglioramento dell'accessibilità del porto di Ravenna, a norma della
Esercizio 1996: Lire 13.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 2.000.000.000
(Cap. 41102)
Art. 40. Interventi nel sistema portuale dell'Emilia-Romagna.
1. Per gli interventi previsti dalla
a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c),
+ Lire 500.000.000;
b) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a),
- Lire 150.000.000;
c) Cap. 41900 "Contributi in c/capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti ed approdi fluviali (art. 4, lett. b),
+ Lire 150.000.000.
Art. 41. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).
1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dal comma 1, lett. b) dell'art. 13 della
Art. 42. Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico.
1. Per gli interventi previsti dalla
a) Cap. 43219 "Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale per infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto a bassa emissione inquinante anche al fine di contribuire alla riduzione dei disavanzi aziendali (art. 8, comma 3,
Esercizio 1996: Lire 22.100.000.000
Esercizio 1997: Lire 23.000.000.000
Esercizio 1998: Lire 23.000.000.000;
b) Cap. 43221 "Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2,
Esercizio 1996: - Lire 8.367.800.000
Esercizio 1997: + Lire 8.000.000.000
Esercizio 1998: + Lire 6.000.000.000;
c) Cap. 43223 "Spese per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (artt. 3 e 5, comma 3,
Esercizio 1996: Lire 900.000.000.
Art. 43. Opere stradali.
1. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni, Province e loro consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza, a norma dell'art. 18 della
Esercizio 1996: Lire 2.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1998: Lire 2.000.000.000
(Cap. 45180).
Art. 44. Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci.
1. Per gli interventi previsti dalla
a) Cap. 45530 "Contributi per la realizzazione di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 44/93 destinati al riequilibrio del sistema del trasporto delle merci e all'integrazione fra le varie modalità di trasporto (
Esercizio 1996: Lire 1.500.000.000
Esercizio 1997: Lire 1.000.000.000;
b) Cap. 45535 "Contributi per l'impianto, il potenziamento e l'integrazione dei sistemi informatici e telematici ai fini del miglioramento dell'efficienza del sistema dei trasporti (art. 2, comma 1, lett. d),
Esercizio 1996: Lire 500.000.000.
Art. 45. Interventi per la sicurezza dei trasporti.
1. Per gli interventi previsti dalla
a) Cap. 46115 "Interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture (art. 4, lett. d),
Esercizio 1996: Lire 2.000.000.000
Esercizio 1998: Lire 1.000.000.000;
b) Cap. 46125 "Contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lettere a) e c),
Esercizio 1997: Lire 1.000.000.000.
Art. 46. Protezione civile - Interventi di emergenza.
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal
Art. 47. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.
1. La quota del Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione per interventi di rilievo interaziendale o regionale finalizzati al perseguimento del Piano sanitario nazionale e regionale ai sensi dell'art. 27, comma 5 della
a) Promozione di iniziative di comunicazione e di informazione ad utenti ed operatori, pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al miglioramento di attività rese dal Servizio sanitario nazionale: Lire 825.000.000.
b) Promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le finalità proprie del Servizio sanitario nazionale: Lire 1.078.000.000.
c) Realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attività del Servizio sanitario nazionale attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con Enti pubblici e privati: Lire 736.000.000.
d) Acquisizione di strumenti operativi per le attività collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionale ed operative: Lire 1.988.500.000.
e) Attivazione di uno o più centri per il deposito e la conservazione delle cornee in attuazione della Legge 301/93: Lire 250.000.000.
f) Progetto per il superamento degli ospedali psichiatrici: Lire 116.263.000.
g) Finanziamento dell'Agenzia sanitaria regionale: Lire 5.000.000.000.
h) Spese relative alla fornitura e alla distribuzione dei ricettari standardizzati a lettura automatica in applicazione delle Leggi 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1987, n. 531: Lire 922.273.800.
i) Progetto in materia di miglioramento della qualità dell'accoglienza ospedaliera: Lire 3.750.000.000.
Art. 48. Fondo socio-assistenziale regionale.
1. Per la costruzione, il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma della
Esercizio 1997: Lire 3.000.000.000
Esercizio 1998: Lire 3.000.000.000
(Cap. 57200).
Art. 49. Residenze sanitarie assistenziali.
1. Per favorire la riconversione dei presidi ospedalieri dismessi in Residenze sanitarie assistenziali (RSA), a norma di quanto disposto dall'art. 24, commi 7 e 8 della
Esercizio 1996: Lire 1.500.000.000
Esercizio 1997: Lire 1.500.000.000
Esercizio 1998: Lire 1.500.000.000
(Cap. 57210).
Art. 50. Aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi.
1. Per le finalità di cui alla
Esercizio 1996: Lire 500.000.000
Esercizio 1997: Lire 500.000.000
Esercizio 1998: Lire 500.000.000
(Cap. 57680).
Art. 51. Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.
1. Per le finalità previste dalla
a) contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 a norma dell'art. 16, comma 2
Esercizio 1998: Lire 50.000.000
(Cap. 57697);
b) contributi per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro al fine di favorire l'assunzione di persone svantaggiate nelle imprese a norma dell'art. 9, comma 2, lett. a)
Esercizio 1997: Lire 10.000.000
Esercizio 1998: Lire 50.000.000
(Cap. 57699).
Art. 52. Interventi volti al controllo della popolazione canina.
1. Al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo-animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in attuazione degli artt. 23 e 28 della
a) contributi ai Comuni per la costruzione e la ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (art. 28,
Esercizio 1996: Lire 300.000.000
(Cap. 64400);
b) spese per il rimborso delle Amministrazioni provinciali di contributi pagati ad imprese agricole e zootecniche per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori (art. 23,
Esercizio 1996: Lire 200.000.000
(Cap. 64410).
Art. 53. Partecipazione all'aumento del patrimonio di ATER.
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della
2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 1996, la seguente autorizzazione di spesa:
Cap. 70620 "Conferimento di quota "una tantum" per la partecipazione alla formazione del patrimonio della Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3,
Lire 300.000.000
Art. 54. Servizi culturali polivalenti.
1. Per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico e artistico, a norma di quanto disposto dalla
Art. 55. Fondo regionale biblioteche.
1. Per gli interventi previsti dalla
a) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese correnti
Lire 300.000.000 (Cap. 70755);
b) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese d'investimento
Lire 3.500.000.000 (Cap. 70760).
Art. 56. Opere urgenti di edilizia scolastica.
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla
Art. 57. Edilizia residenziale universitaria.
1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della
Art. 58. Strutture formativo-professionali.
1. Per la concessione di contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale, a norma della
Esercizio 1996: Lire 650.000.000
Esercizio 1997: Lire 500.000.000
(Cap. 75301).
Art. 59. Contributi agli Enti pubblici di gestione di formazione professionale sui fondi di dotazione.
1. Per la concessione di contributi per la costituzione dei fondi di dotazione degli Enti pubblici di gestione in materia di formazione professionale, a norma dell'art. 10 della
Art. 60. Modifiche ed integrazioni alla
(Omissis).
Art. 61. Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero.
1. Per gli interventi previsti dalla
Cap. 78738 "Contributi in conto interessi attualizzati a favore dei soggetti di cui al punto a) dell'art. 4 della L.R. 30/86, per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) (
Esercizio 1996: Lire 700.000.000
Esercizio 1997: Lire 1.400.000.000
Esercizio 1998: Lire 1.400.000.000;
Cap. 78741 "Contributi in conto interessi attualizzati a favore dei soggetti di cui ai punti b) e c) dell'art. 4 della L.R. 30/86, per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) (
Esercizio 1996: Lire 300.000.000
Esercizio 1997: Lire 600.000.000
Esercizio 1998: Lire 600.000.000.
Art. 62. Trasferimento agli esercizi 1996-97-98 di autorizzazioni di spesa relative al 1995 finanziate con mezzi regionali.
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite agli esercizi 1996-97-98 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio 1995:
(Omissis).
Art. 63. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 5 della
Art. 64. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma secondo della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Articolo abrogato dall'art. 61 della