§ 6.2.19 - Legge Regionale 22 aprile 1996, n. 9.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della l.r. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:22/04/1996
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
Art. 2.  Organizzazione dei servizi di Polizia locale.
Art. 3.  Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e mantenimento delle Comunità Montane.
Art. 4.  Fondo regionale per la montagna.
Art. 5.  Cartografia regionale.
Art. 6.  Sistema informativo regionale.
Art. 7.  Compensi e rimborsi ai commissari liquidatori dell'ex Circondario di Rimini e delle ex Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena.
Art. 8.  Costruzione sede Organi e Servizi regionali (Modifiche ed integrazioni).
Art. 9.  Intervento straordinario a sostegno della riproduzione animale.
Art. 10.  Interventi nel settore dell'apicoltura.
Art. 11.  Interventi per la forestazione.
Art. 12.  Riparto dei fondi 1995 per gli interventi programmati in agricoltura. Secondo riparto - Delibera CIPE 21 dicembre 1995.
Art. 13.  Interventi nel settore delle bonifiche.
Art. 14.  Ricerca e innovazione in agricoltura.
Art. 15.  Contributi a favore di aziende agrarie sperimentali finalizzati al raggiungimento delle finalità statutarie.
Art. 16.  Agriturismo.
Art. 17.  Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo.
Art. 18.  Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
Art. 19.  Aumento di capitale sociale dell'ERVET - Politiche per le imprese - SpA.
Art. 20.  Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese.
Art. 21.  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
Art. 22.  Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.
Art. 23.  Interventi nel settore dell'artigianato.
Art. 24.  Valorizzazione delle attività ittiche.
Art. 25.  Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.
Art. 26.  Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.
Art. 27.  Partecipazione regionale in società consortili per la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.
Art. 28.  Piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate.
Art. 29.  Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
Art. 30.  Contributi per l'incentivazione di iniziative, in materia di edilizia, a favore di particolari categorie sociali.
Art. 31.  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società "Centro di ricerche marine".
Art. 32.  Realizzazione del sistema informativo ambientale.
Art. 33.  Piani di risanamento dell'aria e delle acque.
Art. 34.  Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.
Art. 35.  Interventi di movimentazione acque finalizzati alla depurazione nei bacini idrici maggiormente inquinati.
Art. 36.  Disciplina smaltimento rifiuti.
Art. 37.  Parchi regionali e riserve naturali.
Art. 38.  Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati.
Art. 39.  Interventi nel porto di Ravenna.
Art. 40.  Interventi nel sistema portuale dell'Emilia-Romagna.
Art. 41.  Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).
Art. 42.  Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico.
Art. 43.  Opere stradali.
Art. 44.  Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci.
Art. 45.  Interventi per la sicurezza dei trasporti.
Art. 46.  Protezione civile - Interventi di emergenza.
Art. 47.  Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.
Art. 48.  Fondo socio-assistenziale regionale.
Art. 49.  Residenze sanitarie assistenziali.
Art. 50.  Aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi.
Art. 51.  Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.
Art. 52.  Interventi volti al controllo della popolazione canina.
Art. 53.  Partecipazione all'aumento del patrimonio di ATER.
Art. 54.  Servizi culturali polivalenti.
Art. 55.  Fondo regionale biblioteche.
Art. 56.  Opere urgenti di edilizia scolastica.
Art. 57.  Edilizia residenziale universitaria.
Art. 58.  Strutture formativo-professionali.
Art. 59.  Contributi agli Enti pubblici di gestione di formazione professionale sui fondi di dotazione.
Art. 60.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 agosto 1986, n. 30 "Intervento per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero".
Art. 61.  Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero.
Art. 62.  Trasferimento agli esercizi 1996-97-98 di autorizzazioni di spesa relative al 1995 finanziate con mezzi regionali.
Art. 63.  Copertura finanziaria.
Art. 64.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.19 - Legge Regionale 22 aprile 1996, n. 9.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della l.r. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1996 e del Bilancio pluriennale 1996-1998.

(B.U. n. 46 del 26 aprile 1996).

 

Art. 1. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1996, un contributo di Lire 70.000.000 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia- Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).

 

     Art. 2. Organizzazione dei servizi di Polizia locale.

     1. Per la concessione di contributi a favore di Enti locali singoli o associati per l'acquisto di attrezzature e strumenti operativi per l'esercizio in forma comune delle funzioni di Polizia locale, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 e successive modifiche, è autorizzata la spesa di Lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1996 (Cap. 02715).

 

     Art. 3. Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e mantenimento delle Comunità Montane. [1]

 

     Art. 4. Fondo regionale per la montagna.

     1. Per incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della regione, a norma dell'art. 37 della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Cap. 03455 "Fondo regionale per la montagna. Contributi alle Comunità Montane per la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane (art. 37, L.R. 5 gennaio 1993, n. 1)"

     Esercizio 1996: Lire 3.000.000.000

     Esercizio 1997: Lire 3.500.000.000

     Esercizio 1998: Lire 3.500.000.000

 

     Art. 5. Cartografia regionale.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24 "Formazione di una cartografia regionale", sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1996: Lire 2.700.000.000

     Esercizio 1997: Lire 3.000.000.000

     Esercizio 1998: Lire 2.500.000.000

     (Cap. 03850).

 

     Art. 6. Sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, sono disposte le ulteriori autorizzazioni di spesa per i sottoelencati interventi e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

     Esercizio 1996: Lire 2.455.000.000

     (Cap. 03905).

     2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 5 della L.R. 19 aprile 1994, n. 16, per l'esercizio 1996, a valere sul Cap. 03911, è slittata, per Lire 1.240.000.000, all'esercizio 1997.

 

     Art. 7. Compensi e rimborsi ai commissari liquidatori dell'ex Circondario di Rimini e delle ex Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena.

     1. Per la corresponsione dei compensi e di eventuali rimborsi spese ai commissari liquidatori del Circondario di Rimini, le cui funzioni sono cessate a seguito dell'elezione degli organi della Provincia di Rimini, e delle Assemblee dei Comuni per la Programmazione di Imola e Cesena sciolte ai sensi dell'art. 30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio 1996, la spesa di Lire 50.000.000 (Cap. 4153).

     2. La determinazione dei compensi di cui al comma 1 sarà effettuata a norma di quanto disposto dall'art. 46, comma 5 dello Statuto regionale.

 

     Art. 8. Costruzione sede Organi e Servizi regionali (Modifiche ed integrazioni).

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 6, comma 1 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7, per l'esercizio 1996, è rimodulata nel seguente modo:

     Esercizio 1996: - Lire 10.000.000.000

     Esercizio 1997: + Lire 2.000.000.000

     Esercizio 1998: + Lire 8.000.000.000.

     2. Sono inoltre disposte, per gli interventi previsti dalla L.R. 9 aprile 1990, n. 29, le ulteriori autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1996: + Lire 1.019.415.382

     Esercizio 1997: + Lire 85.122.708

     Esercizio 1998: + Lire 191.856.887

     (Cap. 04270).

 

     Art. 9. Intervento straordinario a sostegno della riproduzione animale.

     1. Per la concessione di un contributo straordinario, all'Associazione regionale allevatori, sulle spese sostenute per l'effettuazione delle prove di progenie dei bovini da latte, a norma della L.R. 16 novembre 1995, n. 57, è autorizzata la spesa di Lire 750.000.000, per l'esercizio finanziario 1996 (Cap. 10558).

 

     Art. 10. Interventi nel settore dell'apicoltura.

     1. Per gli interventi volti a tutelare e sviluppare il patrimonio apistico favorendone il potenziamento ed il miglioramento, a norma di quanto disposto dalla L.R. 25 agosto 1988, n. 35, sono autorizzate, per l'esercizio 1996, le spese per gli interventi sottoelencati:

     Cap. 10631 "Contributi in conto capitale per interventi a favore della tutela e dello sviluppo della apicoltura (art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed n) della L.R. 25 agosto 1988, n. 35)"

     Lire 50.000.000;

     Cap. 10634 "Spese per l'attività di supporto tecnico nel settore della apicoltura (art. 6, L.R. 25 agosto 1988, n. 35)"

     Lire 50.000.000;

     Cap. 10637 "Contributi per la realizzazione delle iniziative volte a favorire la tutela e lo sviluppo della apicoltura (art. 4, comma 2, lettere c), e), f), g), h), i), l), m) ed n) della L.R. 25 agosto 1988, n. 35)"

     Lire 200.000.000

 

     Art. 11. Interventi per la forestazione.

     1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro- silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"

     Esercizio 1996: Lire 7.000.000.000

     Esercizio 1997: Lire 6.000.000.000

     Esercizio 1998: Lire 5.000.000.000;

     b) Cap. 14170 "Contributi per la promozione e attuazione di rimboschimenti e miglioramenti ai pascoli montani (art. 4, L.R. 4 settembre 1981, n. 30)"

     Esercizio 1996: Lire 1.500.000.000

     Esercizio 1997: Lire 1.000.000.000

     Esercizio 1998: Lire 1.000.000.000;

     c) Cap. 14435 "Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazione (L.R. 24 gennaio 1975, n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79)"

     Esercizio 1996: Lire 4.000.000.000

     Esercizio 1997: Lire 3.000.000.000

     Esercizio 1998: Lire 2.000.000.000.

 

     Art. 12. Riparto dei fondi 1995 per gli interventi programmati in agricoltura. Secondo riparto - Delibera CIPE 21 dicembre 1995.

     1. L'assegnazione spettante alla Regione Emilia-Romagna a valere sullo stanziamento recato dal DL 491/95 reiterato con DL 19 gennaio 1996, n. 26, che ha rifinanziato l'art. 1, comma 1 del DL 23 dicembre 1994, n. 727 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 1995, n. 46 è determinata, per l'esercizio 1996, in Lire 56.868.000.000 secondo il riparto disposto dalla delibera CIPE del 21 dicembre 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 1996.

     2. Tale finanziamento viene destinato agli interventi nel settore agricolo, descritti ai corrispondenti numeri dei capitoli del bilancio sottoelencati, per l'esercizio 1996, per i seguenti importi:

     Cap. 16330 Lire 15.000.000.000

     Cap. 20030 Lire 20.000.000.000

     Cap. 86620 Lire 21.868.000.000.

 

     Art. 13. Interventi nel settore delle bonifiche.

     1. Per i sottoelencati interventi nei settori dell'irrigazione e della bonifica di pianura sono disposte, per l'esercizio 1996, le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

     Esercizio 1996: Lire 11.185.000.000

     Esercizio 1997: Lire 5.857.088.572

     Esercizio 1998: Lire 10.553.308.572;

     b) Cap. 16337 "Contributi per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. b), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

     Esercizio 1996: Lire 1.000.000.000

     Esercizio 1997: Lire 1.000.000.000

     Esercizio 1998: Lire 1.000.000.000;

     c) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

     Esercizio 1996: Lire 4.000.000.000;

     d) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364 e artt. 66 e 70, DPR 24 luglio 1977, n. 616)"

     Esercizio 1996: Lire 6.000.000.000.

 

     Art. 14. Ricerca e innovazione in agricoltura.

     1. Per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di opere ed attrezzature per il potenziamento di aziende agricole sperimentali e di laboratori regionali per la ricerca agricola, a norma di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della L.R. 16 maggio 1988, n. 19 sono autorizzate le seguenti spese:

     Esercizio 1996: Lire 100.000.000

     Esercizio 1997: Lire 100.000.000

     Esercizio 1998: Lire 100.000.000

     (Cap. 18031).

 

     Art. 15. Contributi a favore di aziende agrarie sperimentali finalizzati al raggiungimento delle finalità statutarie.

     1. Per la concessione di contributi straordinari finalizzati al raggiungimento delle finalità statutarie di aziende agrarie sperimentali, a norma di quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 16 maggio 1988, n. 19, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1996: Lire 100.000.000

     Esercizio 1997: Lire 100.000.000

     Esercizio 1998: Lire 100.000.000

     (Cap. 18042).

 

     Art. 16. Agriturismo.

     1. Per la concessione di contributi agli imprenditori agricoli per interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione di strutture da adibire alle attività di agriturismo, a norma di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26, sono autorizzate le seguenti spese:

     Esercizio 1997: Lire 2.000.000.000

     Esercizio 1998: Lire 2.000.000.000

     (Cap. 18232).

 

     Art. 17. Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo.

     1. Per gli interventi di agevolazione al credito nel settore dell'agricoltura, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 18348 "Contributi a favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi del settore agricolo per la formazione e l'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia (L.R. 14 aprile 1995, n. 37)"

     Esercizio 1996: Lire 643.000.000;

     b) Cap. 18350 "Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in c/interessi su prestiti di conduzione (art. 2, L.R. 4 aprile 1973, n. 20; art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 25 maggio 1974, n. 19)"

     Esercizio 1996: Lire 8.750.000.000.

 

     Art. 18. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

     1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:

     a) Cap. 21062 "Contributi per il finanziamento dei progetti presentati dall'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 6, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)"

     Esercizio 1996: Lire 11.000.000.000;

     b) Cap. 21068 "Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)"

     Esercizio 1996: Lire 500.000.000.

 

     Art. 19. Aumento di capitale sociale dell'ERVET - Politiche per le imprese - SpA.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale dell'ERVET - Politiche per le imprese - SpA in proporzione alla propria quota di partecipazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della L.R. 18 dicembre 1973, n. 44 e dall'art. 12 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25.

     2. A tal fine è autorizzata la spesa di Lire 4.000.000.000 nell'esercizio 1996 (Cap. 21070).

 

     Art. 20. Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1996, un contributo per favorire la formazione dei fondi rischi ai consorzi e alle società consortili fidi regionali, ai sensi della L.R. 22 novembre 1991, n. 31, per l'ammontare di Lire 3.000.000.000 (Cap. 21096).

 

     Art. 21. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo 1990, n. 22 "Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione" sono disposte, per l'esercizio 1996, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi:

     a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e la qualificazione delle imprese cooperative (articoli 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22)"

     Lire 200.000.000;

     b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti alle finalità di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22)"

     Lire 400.000.000.

 

     Art. 22. Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.

     1. Per la concessione di contributi in c/interessi concessi in un'unica soluzione scontando all'attualità le rate costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese d'investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e del prodotto a norma dell'art. 11, L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche, è disposta, per l'esercizio 1996, la spesa di Lire 3.500.000.000 (Cap. 22202).

 

     Art. 23. Interventi nel settore dell'artigianato.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, sono disposte, per l'esercizio finanziario 1996, le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:

     a) Cap. 22255 "Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4, lett. c), 5, 6, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3, lett. b), 8, comma 2, lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane. Spese di investimento (art. 27, comma 1, lett. b), L.R. 16 maggio 1994, n. 20)"

     Lire 21.000.000.000;

     b) Cap. 22268 "Conferimento in un'unica soluzione all'Artigiancassa per il finanziamento del fondo destinato al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi da istituti di credito alle imprese artigiane (art. 12, L.R. 16 maggio 1994, n. 20)"

     Lire 1.500.000.000.

 

     Art. 24. Valorizzazione delle attività ittiche.

     1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche ai sensi della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1996, la somma di Lire 1.000.000.000 (Cap. 24400).

 

     Art. 25. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.

     1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 25520 "Contributi in c/interessi in forma attualizzata a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, lettere a), c) e d) e art. 7, comma 3, lett. b), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3)"

     Esercizio 1996: Lire 10.000.000.000

     Esercizio 1997: Lire 10.000.000.000

     Esercizio 1998: Lire 9.000.000.000;

     b) Cap. 25524 "Contributi in c/capitale a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lettera a), art. 6, lettere a), c) e d) e art. 7, comma 3, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3)

     Esercizio 1996: Lire 1.100.000.000

     Esercizio 1997: Lire 1.200.000.000

     Esercizio 1998: Lire 1.200.000.000;

     c) Cap. 25528 "Contributi in c/capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi e ad altri Enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a) e art. 6, lett. b), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3)"

     Esercizio 1996: Lire 7.000.000.000

     Esercizio 1997: Lire 6.000.000.000

     Esercizio 1998: Lire 4.000.000.000.

 

     Art. 26. Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.

     1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche, a norma della L.R. 24 agosto 1987, n. 26, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa:

     Esercizio 1996: Lire 300.000.000

     Esercizio 1997: Lire 300.000.000

     Esercizio 1998: Lire 300.000.000

     (Cap. 25780);

     b) Contributi per le revisioni generali, le revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili:

     Esercizio 1996: Lire 1.300.000.000

     Esercizio 1997: Lire 1.300.000.000

     Esercizio 1998: Lire 1.300.000.000

     (Cap. 25785).

 

     Art. 27. Partecipazione regionale in società consortili per la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.

     1. Per la partecipazione azionaria a società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, a norma della L.R. 10 dicembre 1987, n. 40, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare la somma di Lire 1.300.000.000 a carico dell'esercizio 1996 (Cap. 27500).

 

     Art. 28. Piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate.

     1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni per la formazione di piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate, a norma di quanto disposto dalla L.R. 2 novembre 1989, n. 38, è disposta, la seguente autorizzazione di spesa:

     Esercizio 1997: Lire 100.000.000

     (Cap. 30555).

 

     Art. 29. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.

     1. Per l'attuazione dei provvedimenti volti al recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici, a norma della L.R. 16 febbraio 1989, n. 6, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoelencati:

     a) Cap. 30885 "Contributi a Comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)

     Esercizio 1996: Lire 6.000.000.000

     Esercizio 1997: Lire 7.500.000.000

     Esercizio 1998: Lire 7.000.000.000;

     b) Cap. 30890 "Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)"

     Esercizio 1996: Lire 3.000.000.000

     Esercizio 1997: Lire 3.000.000.000

     Esercizio 1998: Lire 3.000.000.000.

 

     Art. 30. Contributi per l'incentivazione di iniziative, in materia di edilizia, a favore di particolari categorie sociali.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della L.R. 2 giugno 1980, n. 46 come modificato e integrato dall'art. 10 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 è disposta la ulteriore autorizzazione di spesa per l'intervento sottoriportato:

     Cap. 32287 "Contributi in c/capitale a favore di particolari categorie sociali per interventi di edilizia residenziale (L.R. 2 giugno 1980, n. 46 come modificata dall'art. 10 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 e art. 2, Legge 25 marzo 1982, n. 94)"

     Esercizio 1998: Lire 7.000.000.000.

 

     Art. 31. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società "Centro di ricerche marine".

     1. La Regione Emilia-Romagna, a norma di quanto disposto dalla L.R. 22 novembre 1991, n. 30, è autorizzata a sottoscrivere nell'esercizio 1996 una ulteriore quota di capitale sociale della società "Centro di ricerche marine" del valore complessivo di Lire 320.000.000 (Cap. 37043).

 

     Art. 32. Realizzazione del sistema informativo ambientale.

     1. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni, Province e Consorzi di Comuni per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.R. 22 gennaio 1980, n. 6, è disposta, per l'esercizio 1996, un'autorizzazione di spesa di Lire 150.000.000 (Cap. 37050).

 

     Art. 33. Piani di risanamento dell'aria e delle acque.

     1. Per la realizzazione dei piani di risanamento dell'aria e delle acque sono disposte, per l'esercizio finanziario 1996, le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 37120 "Spese per la progettazione e la predisposizione dei piani di risanamento atmosferici (artt. 3 e 4, lett. a), DPR 24/5/1988, n. 203)"

     Lire 1.000.000.000;

     b) Cap. 37200 "Rimborso alle Province delle spese per la redazione dei piani di risanamento di bacino e per il censimento dei corpi idrici (art. 6, comma 2 e artt. 11 e 16, L.R. 1 febbraio 1983, n. 9)"

     Lire 400.000.000.

 

     Art. 34. Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.

     1. Per il finanziamento di iniziative di ricerca e di progettazione nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1, comma 1, della L.R. 31 agosto 1978, n. 39, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di Lire 2.100.000.000 (Cap. 37150).

 

     Art. 35. Interventi di movimentazione acque finalizzati alla depurazione nei bacini idrici maggiormente inquinati.

     1. Per la realizzazione della campagna sperimentale di defosfatazione negli impianti di depurazione per la lotta all'eutrofizzazione nella costa adriatica, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi agli Enti locali, a norma dell'art. 3 della L.R. 31 agosto 1978, n. 39 e dell'art. 34 della L.R. 3 giugno 1983, n. 17. A tal fine è disposta, per l'esercizio 1996, un'autorizzazione di spesa di Lire 50.000.000 (Cap. 37328).

 

     Art. 36. Disciplina smaltimento rifiuti.

     1. Per l'attuazione di iniziative per la realizzazione dei progetti d'intervento approvati nei casi di rilevanti episodi di inquinamento comportanti imminente pericolo per la salute e per l'ambiente, a norma di quanto disposto dall'art. 34 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1996: Lire 1.000.000.000

     Esercizio 1997: Lire 1.500.000.000

     Esercizio 1998: Lire 1.500.000.000

     (cap. 37337).

 

     Art. 37. Parchi regionali e riserve naturali.

     1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle riserve naturali, ai sensi delle Leggi regionali 2 aprile 1988, n. 11 e 2 luglio 1988, n. 27, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:

     a) Cap. 38030 "Contributi per spese di investimenti finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio del Delta del Po (L.R. 2 aprile 1988, n. 11; art. 13, L.R. 2 luglio 1988, n. 27)"

     Esercizio 1997: Lire 3.000.000.000;

     b) Cap. 38085 "Contributi agli Enti delegati per la predisposizione dei Piani territoriali dei parchi e delle riserve naturali (art. 9 e art. 35, comma 1, L.R. 2 aprile 1988, n. 11)"

     Esercizio 1996: Lire 320.000.000;

     c) Cap. 38090 "Contributi per spese di investimento finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, commi 2 e 4, L.R. 2 aprile 1988, n. 11)"

     Esercizio 1996: Lire 1.000.000.000

     Esercizio 1997: Lire 3.000.000.000

     Esercizio 1998: Lire 2.000.000.000;

     d) Cap. 38095 "Spese per investimenti finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, comma 3, L.R. 2 aprile 1988, n. 11)"

     Esercizio 1996: Lire 350.000.000.

 

     Art. 38. Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati.

     1. Per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 39050 "Alluvioni, piene, frane, mareggiate, consolidamento e trasferimento di abitati (Legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modifiche)"

     Esercizio 1998: Lire 2.000.000.000;

     b) Cap. 39051 "Spese per studi, indagini e progettazioni per l'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere regionale e per il concorso nell'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere interregionale (Legge 18 maggio 1989, n. 183 e art. 30, L.R. 6 settembre 1982, n. 44)"

     Esercizio 1996: Lire 250.000.000;

     c) Cap. 39185 "Spese per i servizi di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale (Legge 25 luglio 1904, n. 523)"

     Esercizio 1996: Lire 200.000.000

     Esercizio 1997: Lire 800.000.000

     Esercizio 1998: Lire 800.000.000;

     d) Cap. 39220 "Opere e sistemazioni idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale (DPR 616/77, art. 89; L.R. 6 luglio 1974, n. 27)"

     Esercizio 1998: Lire 3.000.000.000.

 

     Art. 39. Interventi nel porto di Ravenna.

     1. Per gli interventi di potenziamento funzionale della navigabilità del porto-canale e per il miglioramento dell'accessibilità del porto di Ravenna, a norma della L.R. 24 febbraio 1995, n. 9, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1996: Lire 13.000.000.000

     Esercizio 1997: Lire 2.000.000.000

     (Cap. 41102)

 

     Art. 40. Interventi nel sistema portuale dell'Emilia-Romagna.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11 sono apportate, per l'esercizio 1996, le seguenti modifiche e integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     + Lire 500.000.000;

     b) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     - Lire 150.000.000;

     c) Cap. 41900 "Contributi in c/capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti ed approdi fluviali (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     + Lire 150.000.000.

 

     Art. 41. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).

     1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dal comma 1, lett. b) dell'art. 13 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1, è autorizzata, a favore dell'ARNI, la concessione di un contributo di Lire 500.000.000 per l'esercizio 1996 (Cap. 41995).

 

     Art. 42. Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 15 "Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico" sono disposte le seguenti modificazioni ed integrazioni alle precedenti autorizzazioni di spesa per i sottoelencati interventi:

     a) Cap. 43219 "Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale per infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto a bassa emissione inquinante anche al fine di contribuire alla riduzione dei disavanzi aziendali (art. 8, comma 3, L.R. 8 aprile 1994, n. 15)"

     Esercizio 1996: Lire 22.100.000.000

     Esercizio 1997: Lire 23.000.000.000

     Esercizio 1998: Lire 23.000.000.000;

     b) Cap. 43221 "Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15)"

     Esercizio 1996: - Lire 8.367.800.000

     Esercizio 1997: + Lire 8.000.000.000

     Esercizio 1998: + Lire 6.000.000.000;

     c) Cap. 43223 "Spese per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (artt. 3 e 5, comma 3, L.R. 8 aprile 1994, n. 15)"

     Esercizio 1996: Lire 900.000.000.

 

     Art. 43. Opere stradali.

     1. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni, Province e loro consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza, a norma dell'art. 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1996: Lire 2.000.000.000

     Esercizio 1997: Lire 1.000.000.000

     Esercizio 1998: Lire 2.000.000.000

     (Cap. 45180).

 

     Art. 44. Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 20 dicembre 1993, n. 44 "Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci" sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per i sottoelencati interventi:

     a) Cap. 45530 "Contributi per la realizzazione di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 44/93 destinati al riequilibrio del sistema del trasporto delle merci e all'integrazione fra le varie modalità di trasporto (L.R. 20 dicembre 1993, n. 44)"

     Esercizio 1996: Lire 1.500.000.000

     Esercizio 1997: Lire 1.000.000.000;

     b) Cap. 45535 "Contributi per l'impianto, il potenziamento e l'integrazione dei sistemi informatici e telematici ai fini del miglioramento dell'efficienza del sistema dei trasporti (art. 2, comma 1, lett. d), L.R. 20 dicembre 1993, n. 44)"

     Esercizio 1996: Lire 500.000.000.

 

     Art. 45. Interventi per la sicurezza dei trasporti.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 20 luglio 1992, n. 30, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 46115 "Interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture (art. 4, lett. d), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)"

     Esercizio 1996: Lire 2.000.000.000

     Esercizio 1998: Lire 1.000.000.000;

     b) Cap. 46125 "Contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lettere a) e c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)"

     Esercizio 1997: Lire 1.000.000.000.

 

     Art. 46. Protezione civile - Interventi di emergenza.

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal DL 12 aprile 1948, n. 1010, è autorizzata, per l'esercizio 1996, la spesa di Lire 5.000.000.000 (Cap. 48050).

 

     Art. 47. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.

     1. La quota del Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione per interventi di rilievo interaziendale o regionale finalizzati al perseguimento del Piano sanitario nazionale e regionale ai sensi dell'art. 27, comma 5 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730 nonché dell'art. 2 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e del DPR 1 marzo 1994 è determinata, per l'esercizio 1996, in Lire 14.666.036.800 e viene utilizzata nell'ambito dei compiti relativi a:

     a) Promozione di iniziative di comunicazione e di informazione ad utenti ed operatori, pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al miglioramento di attività rese dal Servizio sanitario nazionale: Lire 825.000.000.

     b) Promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le finalità proprie del Servizio sanitario nazionale: Lire 1.078.000.000.

     c) Realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attività del Servizio sanitario nazionale attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con Enti pubblici e privati: Lire 736.000.000.

     d) Acquisizione di strumenti operativi per le attività collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionale ed operative: Lire 1.988.500.000.

     e) Attivazione di uno o più centri per il deposito e la conservazione delle cornee in attuazione della Legge 301/93: Lire 250.000.000.

     f) Progetto per il superamento degli ospedali psichiatrici: Lire 116.263.000.

     g) Finanziamento dell'Agenzia sanitaria regionale: Lire 5.000.000.000.

     h) Spese relative alla fornitura e alla distribuzione dei ricettari standardizzati a lettura automatica in applicazione delle Leggi 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1987, n. 531: Lire 922.273.800.

     i) Progetto in materia di miglioramento della qualità dell'accoglienza ospedaliera: Lire 3.750.000.000.

 

     Art. 48. Fondo socio-assistenziale regionale.

     1. Per la costruzione, il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1997: Lire 3.000.000.000

     Esercizio 1998: Lire 3.000.000.000

     (Cap. 57200).

 

     Art. 49. Residenze sanitarie assistenziali.

     1. Per favorire la riconversione dei presidi ospedalieri dismessi in Residenze sanitarie assistenziali (RSA), a norma di quanto disposto dall'art. 24, commi 7 e 8 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1996: Lire 1.500.000.000

     Esercizio 1997: Lire 1.500.000.000

     Esercizio 1998: Lire 1.500.000.000

     (Cap. 57210).

 

     Art. 50. Aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 23 novembre 1988, n. 47 "Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna" come modificata dalla L.R. 6 settembre 1993, n. 34, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, per la concessione di contributi in capitale a Comuni singoli o associati per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi:

     Esercizio 1996: Lire 500.000.000

     Esercizio 1997: Lire 500.000.000

     Esercizio 1998: Lire 500.000.000

     (Cap. 57680).

 

     Art. 51. Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.

     1. Per le finalità previste dalla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi sotto specificati:

     a) contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 a norma dell'art. 16, comma 2

     Esercizio 1998: Lire 50.000.000

     (Cap. 57697);

     b) contributi per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro al fine di favorire l'assunzione di persone svantaggiate nelle imprese a norma dell'art. 9, comma 2, lett. a)

     Esercizio 1997: Lire 10.000.000

     Esercizio 1998: Lire 50.000.000

     (Cap. 57699).

 

     Art. 52. Interventi volti al controllo della popolazione canina.

     1. Al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo-animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in attuazione degli artt. 23 e 28 della L.R. 25 febbraio 1988, n. 5, e successive modifiche, sono autorizzati i seguenti finanziamenti per gli interventi sottoelencati:

     a) contributi ai Comuni per la costruzione e la ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (art. 28, L.R. 25 febbraio 1988, n. 5)

     Esercizio 1996: Lire 300.000.000

     (Cap. 64400);

     b) spese per il rimborso delle Amministrazioni provinciali di contributi pagati ad imprese agricole e zootecniche per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori (art. 23, L.R. 25 febbraio 1988, n. 5)

     Esercizio 1996: Lire 200.000.000

     (Cap. 64410).

 

     Art. 53. Partecipazione all'aumento del patrimonio di ATER.

     1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 18 aprile 1992, n. 20, la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER) deliberato dalla assemblea straordinaria dei soci.

     2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 1996, la seguente autorizzazione di spesa:

     Cap. 70620 "Conferimento di quota "una tantum" per la partecipazione alla formazione del patrimonio della Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n. 20)"

     Lire 300.000.000

 

     Art. 54. Servizi culturali polivalenti.

     1. Per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico e artistico, a norma di quanto disposto dalla L.R. 27 giugno 1977, n. 28, è disposta, per l'esercizio 1996, un'autorizzazione di spesa di Lire 600.000.000 (Cap. 70750).

 

     Art. 55. Fondo regionale biblioteche.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 dicembre 1983, n. 42, sono disposte, per l'esercizio 1996, le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese correnti

     Lire 300.000.000 (Cap. 70755);

     b) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese d'investimento

     Lire 3.500.000.000 (Cap. 70760).

 

     Art. 56. Opere urgenti di edilizia scolastica.

     1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla L.R. 23 marzo 1984, n. 14 e successive modificazioni, è disposta, per l'esercizio 1996, una autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 73060).

 

     Art. 57. Edilizia residenziale universitaria.

     1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della L.R. 8 settembre 1981, n. 36, è autorizzata, per il biennio 1997-1998, la ulteriore spesa complessiva di Lire 6.600.000.000, di cui Lire 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997 (Cap. 73135).

 

     Art. 58. Strutture formativo-professionali.

     1. Per la concessione di contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale, a norma della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, art. 28, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1996: Lire 650.000.000

     Esercizio 1997: Lire 500.000.000

     (Cap. 75301).

 

     Art. 59. Contributi agli Enti pubblici di gestione di formazione professionale sui fondi di dotazione.

     1. Per la concessione di contributi per la costituzione dei fondi di dotazione degli Enti pubblici di gestione in materia di formazione professionale, a norma dell'art. 10 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54 è disposta, per l'esercizio 1996, la spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 75660).

 

     Art. 60. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 agosto 1986, n. 30 "Intervento per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero".

     (Omissis).

 

     Art. 61. Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 25 agosto 1986, n. 30 "Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero" sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Cap. 78738 "Contributi in conto interessi attualizzati a favore dei soggetti di cui al punto a) dell'art. 4 della L.R. 30/86, per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) (L.R. 25 agosto 1986, n. 30, art. 5, comma 1, lettera a)"

     Esercizio 1996: Lire 700.000.000

     Esercizio 1997: Lire 1.400.000.000

     Esercizio 1998: Lire 1.400.000.000;

     Cap. 78741 "Contributi in conto interessi attualizzati a favore dei soggetti di cui ai punti b) e c) dell'art. 4 della L.R. 30/86, per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) (L.R. 25 agosto 1986, n. 30, art. 5, comma 1, lettera a)"

     Esercizio 1996: Lire 300.000.000

     Esercizio 1997: Lire 600.000.000

     Esercizio 1998: Lire 600.000.000.

 

     Art. 62. Trasferimento agli esercizi 1996-97-98 di autorizzazioni di spesa relative al 1995 finanziate con mezzi regionali.

     1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite agli esercizi 1996-97-98 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio 1995:

     (Omissis).

 

     Art. 63. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1996-1998 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

 

     Art. 64. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma secondo della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22.