§ 98.1.29051 - D.L. 19 gennaio 1996, n. 26 .
Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/01/1996
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 [...]
Art. 2.      1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29051 - D.L. 19 gennaio 1996, n. 26 [1].

Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

(G.U. 20 gennaio 1996, n. 16)

 

     Art. 1.

     1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, è aumentato di lire 875 miliardi.

     2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività di propria competenza, entro il 30 luglio 1996, redigono apposita relazione al Parlamento con la quale si descrive il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili.

     3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2.".

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 18 luglio 1996, n. 380, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.