Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 22/11/1991 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione a partecipare alla Società. |
Art. 2. Condizioni di adesione. 1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società di cui al precedente art. 1, è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo o lo statuto della medesima [...] |
Art. 3. Esercizio dei diritti. 1. I diritti societari spettanti alla quota di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo [...] |
Art. 4. Quota di partecipazione. 1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere una quota di capitale sociale della costituenda Società per un valore complessivo di Lire 400.000.000. |
Art. 4 bis. Fondo consortile. |
Art. 4 ter. Contributo straordinario. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. Norma finale. 1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione. |
§ 2.2.37 - Legge Regionale 22 novembre 1991, n. 30. [1]
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società "Centro di ricerche marine".
(B.U. n. 84 del 27 novembre 1991).
Art. 1. Autorizzazione a partecipare alla Società. [2]
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, a partecipare alla Società "Centro di ricerche marine - Società consortile per azioni", avente per scopo lo svolgimento di attività di studio, ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti i problemi connessi all'ambiente marino e costiero, nonché lo svolgimento di attività formativo-didattiche nei settori relativi.
Art. 2. Condizioni di adesione. 1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società di cui al precedente art. 1, è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo o lo statuto della medesima prevedano:
a) che la maggioranza assoluta del capitale o delle quote sia detenuta da enti pubblici;
b) che lo scopo principale della Società sia quello indicato dall'art. 1;
c) che la Società non abbia durata superiore a trenta anni.
2. La partecipazione della Regione alla predetta Società è altresì subordinata alla condizione che l'atto costitutivo conferisca alla Regione la facoltà di nominare amministratori e sindaci a norma dell'art. 2458 del Codice civile.
Art. 3. Esercizio dei diritti. 1. I diritti societari spettanti alla quota di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario, nonché sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto che incidono sugli scopi e sulle condizioni di cui agli articoli 1 e 2.
Art. 4. Quota di partecipazione. 1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere una quota di capitale sociale della costituenda Società per un valore complessivo di Lire 400.000.000.
Art. 4 bis. Fondo consortile. [3]
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere la quota di propria spettanza al fondo consortile, il cui importo viene determinato, ai sensi dell'art. 2614 del Codice Civile, con le modalità previste dallo statuto della Società.
2. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere alla Società, contestualmente al versamento della quota riferita all'esercizio 1998, anche le quote di propria spettanza riferite agli esercizi 1995, 1996 e 1997.
Art. 4 ter. Contributo straordinario. [4]
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere alla Società un contributo straordinario per la realizzazione dell'ampliamento e della ristrutturazione del Centro di ricerche marine, per un importo massimo complessivo di Lire 750.000.000, da corrispondere in quote pari a Lire 250.000.000 per ciascuno dei tre anni 1998, 1999 e 2000.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di erogazione del contributo straordinario.
Art. 5. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ai sensi dell'art. 4, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo dei propri mezzi finanziari con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verrà dotato della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa adottate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della
1 bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 bis della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 11 della
1 ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 ter la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale e con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 secondo l'esatta destinazione prevista nell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1998 e pluriennale 1998/2000 [6].
Art. 6. Norma finale. 1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 40 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo inserito dall'art. 2 della
[4] Articolo inserito dall'art. 3 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della