§ 3.2.11 - Legge Regionale 25 agosto 1988, n. 35.
Tutela e sviluppo dell'apicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:25/08/1988
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Comitato consultivo regionale per l'apicoltura: composizione.
Art. 4.  Programma regionale per l'apicoltura.
Art. 5.  Concessione degli incentivi.
Art. 6.  Convenzioni.
Art. 7.  Soppressione dei Consorzi apistici.
Art. 8.  Denuncia degli alveari.
Art. 9.  Regolamento per il nomadismo.
Art. 10.  Tutela igienica e sanitaria.
Art. 11.  Alveari rustici o villici.
Art. 12.  Albo allevatori di api regine. Regolamento.
Art. 13.  Zone di rispetto.
Art. 14.  Impollinazione.
Art. 15.  Tutela delle api da sostanze tossiche.
Art. 16.  Piante di interesse apistico.
Art. 17.  Sanzioni.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Norma transitoria.


§ 3.2.11 - Legge Regionale 25 agosto 1988, n. 35. [1]

Tutela e sviluppo dell'apicoltura.

(B.U. n. 76 del 29 agosto 1988).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna si propone di tutelare il patrimonio apistico, favorendone il potenziamento e il miglioramento. Assume inoltre iniziative atte a tutelare e valorizzare l'apicoltura.

     2. L'apicoltura è attività agricola e si inquadra nell'economia agricola regionale contribuendo alla conservazione dell'ambiente.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge si considera:

     a) «apicoltore» chiunque detiene alveari;

     b) «produttore apistico» l'apicoltore che esercita la attività apistica ai fini economici e ricava almeno il 30% del reddito direttamente dall'allevamento delle api.

     2. Si definisce inoltre:

     a) «arnia» il contenitore per api, che può essere «razionale» se a favi mobili, «rustica» o «villica» se a favi fissi;

     b) «alveare» l'arnia contenente una famiglia di api;

     c) «apiario» un insieme unitario di alveari.

 

     Art. 3. Comitato consultivo regionale per l'apicoltura: composizione.

     1. E' costituito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura composto da:

     a) l'Assessore regionale dell'Agricoltura o un suo delegato che lo presiede;

     b) un tecnico dell'Assessorato alla Sanità e un tecnico dell'Assessorato all'Agricoltura e Alimentazione;

     c) un rappresentante di ciascuna delle associazioni degli apicoltori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28;

     d) un allevatore di api regine designato dagli iscritti all'apposito Albo previsto all'art. 12;

     e) un rappresentante dell'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna;

     f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste regionali.

     2. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta in base alle designazioni indicate nel primo comma.

     3. Il Comitato dura in carica cinque anni; le sue sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

     4. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, e svolge la propria funzione consultiva nei confronti della Regione e degli Enti locali delegati ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 27 agosto 1983, n. 34.

     5. Funge da segretario del Comitato un collaboratore regionale dell'Assessorato all'Agricoltura e Alimentazione.

     6. Il Comitato consultivo regionale può essere integrato, su specifica richiesta, da esperti che partecipano alle sedute senza diritto di voto.

 

     Art. 4. Programma regionale per l'apicoltura.

     1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adotta il programma regionale di sviluppo per l'apicoltura.

     Il programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 3.

     2. Il programma ha durata quinquennale con particolare riferimento ai seguenti campi di attività e di intervento:

     a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari;

     b) acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti delle api;

     c) allevamento e selezione di api regine di razza ligustica;

     d) conversione di alveari rustici in razionali;

     e) sussidi per la distruzione di famiglie e di alveari in seguito a provvedimenti delle autorità sanitarie;

     f) programmi di impollinazione;

     g) assistenza tecnica agli allevamenti, ivi compresa quella sanitaria per il risanamento e la profilassi delle malattie;

     h) organizzazione di congressi e di seminari;

     i) attività di formazione e di aggiornamento professionale per gli apicoltori;

     l) azioni promozionali, di divulgazione e di valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;

     m) proposte di programmi di ricerca ed ogni altra iniziativa utile allo sviluppo del settore;

     n) ogni altra iniziativa utile allo sviluppo dell'apicoltura.

     3. Il programma può definire anche le priorità degli interventi.

 

     Art. 5. Concessione degli incentivi.

     1. Per la realizzazione delle iniziative elencate all'art. 4 e secondo il programma regionale, sono concessi appositi incentivi finanziari, per l'erogazione dei quali sono competenti gli Enti delegati in materia di agricoltura ed alimentazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 27 agosto 1983, n. 34.

     Le domande per la concessione degli incentivi vanno presentate agli Enti delegati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     2. Gli apicoltori di cui all'art. 2 possono beneficiare solo degli incentivi per le iniziative di cui alla lett. e) del secondo comma dell'art. 4.

     3. I produttori apistici, singoli, associati o riuniti in cooperativa, e le loro Associazioni riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, possono beneficiare:

     a) per gli interventi di investimento di cui alle lettere a), b), d) e n) nel secondo comma dell'art. 4, di un contributo in conto capitale sino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile;

     b) per gli altri interventi previsti alle lettere c), e), f), g), h), i), l), m) e n) del secondo comma dell'art. 4, di un contributo sino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

     4. I produttori apistici, singoli, associati o riuniti in cooperative, in base a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1 possono inoltre accedere a tutte le provvidenze e agevolazioni regionali previste per l'agricoltura e ai prestiti di conduzione previsti dall'art. 2 della L.R. 4 aprile 1973, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6. Convenzioni.

     1. La Regione e gli Enti delegati, sulla base di apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico delle Associazioni di apicoltori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, ovvero di Istituti universitari od altri organismi tecnico-scientifici.

 

     Art. 7. Soppressione dei Consorzi apistici.

     1. I Consorzi apistici di cui al RD 23 ottobre 1925, n. 2079 sono soppressi.

     2. La Giunta regionale nomina un commissario liquidatore.

     3. Le procedure di liquidazione devono esaurirsi nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. Denuncia degli alveari.

     1. Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna, è reso obbligatorio il censimento degli alveari secondo le modalità contemplate dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 394 del 27/6/1986.

     2. Gli spostamenti di alveari in nuove postazioni come pure l'introduzione di alveari in Emilia-Romagna provenienti da altre regioni devono essere comunicati dai proprietari, singolarmente tramite le loro Associazioni, entro 48 ore al Sindaco del Comune di arrivo rispettando i disposti previsti dal regolamento per il nomadismo di cui all'art. 9.

     3. Tutti gli alveari esistenti sul territorio debbono essere identificabili tramite l'apposizione di una targa di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile, riportante in caratteri indelebili le generalità del proprietario, la residenza ed il numero telefonico.

 

     Art. 9. Regolamento per il nomadismo.

     1. Al fine di promuovere un razionale sfruttamento delle risorse e la pratica dell'impollinazione a mezzo delle api e, per quanto possibile, limitare la diffusione di malattie, il Consiglio regionale adotta un regolamento che prevede la disciplina del nomadismo e stabilisce le distanze tra gli apiari.

 

     Art. 10. Tutela igienica e sanitaria.

     1. Allo scopo di assicurare interventi sanitari razionali ed uniformi in tutto il territorio regionale, anche al fine della salvaguardia della salute pubblica, in zone comprendenti il territorio di più Unità sanitarie locali possono essere istituiti, ai sensi dell'art. 18 della Legge 833/78, apposite sezioni nell'ambito di presidi multizonali, per l'assistenza sanitaria agli allevamenti apistici.

     2. Per gli interventi sanitari e le misure di profilassi i competenti servizi delle Unità sanitarie locali si possono avvalere della collaborazione di tecnici apistici segnalati dalle Associazioni apistiche riconosciute.

     3. La Regione, inoltre, opera per il conseguimento della tutela qualitativa dei prodotti del comparto.

     4. Le strutture sopra individuate operano in accordo con i competenti Servizi delle Unità sanitarie locali e prestano la propria collaborazione agli apicoltori e ai produttori apistici.

 

     Art. 11. Alveari rustici o villici.

     1. E' fatto obbligo ai detentori di alveari rustici o villici di trasformarli in alveari razionali entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. Albo allevatori di api regine. Regolamento.

     1. Ai fini di tutelare l'allevamento e favorire la selezione di api regine viene istituito un Albo regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, disciplinato da apposito regolamento regionale.

 

     Art. 13. Zone di rispetto.

     1. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'apicoltura, può costituire, su richiesta anche di un solo allevatore di api regine iscritto all'albo di cui all'art. 12, zone di rispetto intorno agli allevamenti, ferma restando l'applicazione in esse del vigente regime dei controlli igienico-sanitari.

     2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto è vietato a terzi introdurre api od aumentare il numero degli alveari esistenti.

 

     Art. 14. Impollinazione.

     1. La Regione, riconoscendo il ruolo dell'impollinazione a mezzo delle api, nella tutela dell'ambiente naturale e per la produzione agricola, si impegna ad assumere tutte le iniziative, sia di carattere divulgativo che di sostegno tecnico, atte a diffondere l'impollinazione, a mezzo delle api, in ambito regionale.

 

     Art. 15. Tutela delle api da sostanze tossiche.

     1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api sono vietati i trattamenti con insetticidi, acaricidi e con altri presidi sanitari o comunque tossici per le api, sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere, floricole e ornamentali, durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.

 

     Art. 16. Piante di interesse apistico.

     1. La Regione al fine di favorire l'incremento dell'apicoltura incentiva l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali.

 

     Art. 17. Sanzioni.

     1. Gli Enti delegati sono competenti in materia di sanzioni secondo quanto previsto dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

     2. Per le violazioni alle prescrizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) da 103 Euro a 516 Euro per le violazioni ai disposti degli artt. 8 e 11 nonché al regolamento di cui all'articolo 12 [2];

     b) da 516 Euro a 3.098 Euro per violazioni ai disposti degli artt. 13 e 15 , nonché al regolamento di cui all'articolo 9 [3].

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio che verranno dotati dei finanziamenti necessari mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto disposto dall'art 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

 

     Art. 19. Norma transitoria.

     1. Fino all'istituzione dell'Albo degli allevatori di api regine, il rappresentante degli stessi di cui alla lett. d) dell'art. 3 è designato dalle Associazioni di produttori apistici.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 4 marzo 2019, n. 2.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[3] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.