Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 27/12/1983 |
Numero: | 730 |
Sommario |
Art. 1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1984 resta determinato, in termini di competenza in lire 94.950 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in [...] |
Art. 2. Fino al 31 dicembre 1984, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato |
Art. 3. Per gli anni 1984 e 1985 la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 [...] |
Art. 4. Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalia legge 23 marzo 1977, n. [...] |
Art. 5. L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto- legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, si applica, limitatamente [...] |
Art. 6. A decorrere dal 1° gennaio 1984 sono raddoppiati |
Art. 7. Ai fini della quantificazione per l'anno 1984 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii [...] |
Art. 8. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, modificato con D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1984 nei confronti delle camere di [...] |
Art. 9. Le somme attribuite alla regione Sardegna per l'attuazione di ciascuno degli interventi previsti dalla L. 24 giugno 1974, n. 268, non impegnate entro l'esercizio di competenza, potranno essere [...] |
Art. 10. I contributi per l'anno 1984 di cui all'articolo 2-bis del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, da corrispondere alle province e ai [...] |
Art. 11. Le tariffe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 25 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse [...] |
Art. 12. Per l'anno 1984 sono aumentate a lire 11, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui al comma 4 dell'art. 24 del D.L. 28 febbraio 1983, [...] |
Art. 13. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-ter e 13, primo comma, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, come [...] |
Art. 14. Al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 15. L'articolo 2-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, si applica anche a quei comuni, inferiori ai 5.000 abitanti, che nel [...] |
Art. 16. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge, i comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 4-bis e alla lettera [...] |
Art. 17. Gli enti locali, che hanno usufruito delle anticipazioni accordate dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con [...] |
Art. 18. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con [...] |
Art. 19. Il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 9, terzo comma, L. 26 aprile 1983, n. 130, continua ad applicarsi alle amministrazioni ed agli enti ivi indicati anche per l'anno 1984, ad [...] |
Art. 20. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1984, le quote di aggiunta di famiglia, nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, cessano di essere corrisposti, ad [...] |
Art. 21. Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti al 1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per [...] |
Art. 22. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1984 in lire [...] |
Art. 23. Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, è differito al 1° gennaio 1985 |
Art. 24. Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia e del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi [...] |
Art. 25. Sulla base degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e dei livelli assistenziali previsti dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella [...] |
Art. 26. Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, [...] |
Art. 27. Il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51, L. 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste nel citato articolo, è ripartito per l'esercizio 1984 dal CIPE fra le [...] |
Art. 28. A decorrere dal 1984, qualora il consuntivo dell'esercizio finanziario si chiuda con un disavanzo non ripianabile con risorse a disposizione dell'unità sanitaria locale e non siano previste [...] |
Art. 29. Nel rispetto delle previsioni finanziarie di cui all'articolo 25, a decorrere dall'esercizio 1984, il disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'unità sanitaria locale, ferma [...] |
Art. 30. Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio- assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi [...] |
Art. 31. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il [...] |
Art. 32. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, in attuazione dell'art. 30, L. 23 dicembre 1978, n. 833, e ferme restando le [...] |
Art. 33. A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 [...] |
Art. 34. Per l'anno 1984 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano [...] |
Art. 35. Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è elevato, per l'anno 1984, di lire 120 miliardi [...] |
Art. 36. E' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 200 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Per gli anni 1985 e 1986 è autorizzata [...] |
Art. 37. Per gli interventi di cui all'art. 21, L. 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 1.800 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero [...] |
Art. 38. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati ai loro fondi di dotazione a valere sul Fondo investimenti ed occupazione di cui alla tabella C allegata [...] |
Art. 39. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti |
Art. 40. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 27.8.7 - L. 27 dicembre 1983, n. 730.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).
(G.U. 28 dicembre 1983, n. 354, S.O.).
TITOLO I
Disposizioni di carattere finanziario
Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1984 resta determinato, in termini di competenza in lire 94.950 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 50949 miliardi Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
Nei limiti di cui al presente articolo non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della
Per l'esercizio 1984, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della
Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della
TITOLO II
Disposizioni in materia di entrate
Fino al 31 dicembre 1984, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.
Per l'anno 1984 alla Regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.
Per gli anni 1984 e 1985 la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del
Coloro che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1984 in misura inferiore a quella indicata nel precedente comma debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalia
L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-
Il gettito derivante dalle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo è esclusiva spettanza dell'erario.
A decorrere dal 1° gennaio 1984 sono raddoppiati:
a) i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri campioni, di cui alla tabella annessa alla
b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui all'articolo 10 della
c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della
d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 2 della
A decorrere dal 1° gennaio 1985, sono quintuplicati i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall'articolo 7 della
TITOLO III
Disposizioni in materia di finanza regionale e locale
Ai fini della quantificazione per l'anno 1984 del fondo comune di cui all'articolo 8 della
Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 517.699.441.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della
Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della
Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della
All'articolo 6, primo comma, lettera b), della
Per l'anno 1984, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 3.446 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della
Il predetto importo è finanziato per lire 517.699.441.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della
Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della citata
Alle aziende di pubblico trasporto che nel 1984 conseguono gli incrementi di produttività previsti dal contratto nazionale di lavoro, e che presentano alla chiusura dell'esercizio una perdita di gestione non coperta dalla quota regionale derivante dalla ripartizione del fondo nazionale per i trasporti, può essere corrisposto da parte delle regioni un contributo integrativo non superiore al 10 per cento della quota ordinaria assegnata per il 1984. L'assegnazione del contributo integrativo è subordinata ad apposita dichiarazione rilasciata dall'azienda e certificata dal collegio dei revisori dei conti o dei sindaci delle aziende di trasporto, attestante il conseguimento dei predetti incrementi di produttività.
Le erogazioni disposte dalle regioni ai sensi del comma precedente sono riconosciute in aumento della quota del fondo nazionale per i trasporti spettante alle regioni stesse per l'anno 1985.
Il fondo nazionale per i trasporti per l'anno 1982, determinato in via provvisoria in lire 2.900 miliardi dall'art. 27 del
L'importo di lire 2.900 miliardi del fondo nazionale per i trasporti relativo all'anno 1983, di cui al secondo comma dell'art. 5,
I disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'art. 5,
Il periodo di finanziamento transitorio di cui al
Il termine di cui all'art. 14 del
Per l'anno 1984 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1983 aumentate del dieci per cento.
Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1984 in conformità a quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
Per l'anno 1984 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi del quarto comma dell'art. 28 del
Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1984, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 28 del
Per l'anno 1984 alle camere di commercio sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'art. 29, primo comma, del
Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del comma precedente, sono così ripartite tra le spese: il venti per cento in quote uguali e l'ottanta per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del
L'aumento fino al cento per cento del diritto annuale istituito con l'art. 34 del
Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle società cooperative e dai consorzi è aumentato per il 1984, con deliberazione delle giunte camerali, fino ad un massimo del dieci per cento della misura stabilita per il 1983 e per le rimanenti ditte fino ad un massimo del cento per cento.
Restano invariate le tariffe dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio di cui al
(omissis).
Le somme attribuite alla regione Sardegna per l'attuazione di ciascuno degli interventi previsti dalla
I contributi per l'anno 1984 di cui all'articolo 2-bis del
Le tariffe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 25 del
Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari ed appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.
Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del
Per l'anno 1984, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del
[3].
Per l'anno 1984 sono aumentate a lire 11, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui al comma 4 dell'art. 24 del
I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite, o nelle quali detengono la maggioranza del capitale azionario, di cui all'articolo unico della
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-ter e 13, primo comma,
a) a ciascun comune una somma pari a quella prevista nel bilancio di previsione per l'anno 1983 ai sensi dei commi 1, 2 e 6 dell'art. 7 del predetto
b) a ciascuna provincia una somma pari a quella spettante ai sensi del comma 9 dell'articolo 7 dello stesso
c) ai comuni e alle province che hanno partecipato alla ripartizione dei fondi perequativi di cui all'art. 4 del citato
I fondi perequativi per i comuni e per le province istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del citato
Gli importi dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti locali negli anni 1984 e 1985 ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare ai comuni, province e loro consorzi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 del predetto
Per l'anno 1983 la somma da ripartire ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del predetto
E' elevato al cento per cento il concorso dello Stato al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1983 previsto nella misura di due terzi dal comma 1 dell'articolo 13 del citato
I termini per la deliberazione per il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1984 e per gli adempimenti ad essa connessi, previsti nel predetto
Al
1) [4];
2) [5].
L'articolo 2-ter del
Ove ricorra l'ipotesi accennata la somma da erogare è determinata dalla differenza fra i trasferimenti complessivi per il 1981, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del
Tale contributo integrativo costituisce base per i trasferimenti statali per il 1983 in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2 del decreto-
A tale scopo sono considerate valide le istanze pervenute al Ministero dell'interno entro l'originario termine del 15 maggio 1983. L'onere relativo fa carico al capitolo 1590 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1984.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge, i comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 4-bis e alla lettera d) del comma 2 dell'art. 4-ter del
E' consentita, inoltre, l'assunzione del personale di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 15 del citato
Si applicano anche per l'anno 1984 le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 del
Gli enti locali, che hanno usufruito delle anticipazioni accordate dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 6 del
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare le esposizioni debitorie per il titolo di cui al comma precedente in un mutuo decennale.
TITOLO IV
Disposizioni in materia di esportazioni
Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del
E' istituito presso la SACE apposito fondo rotativo, le cui disponibilità finanziarie potranno essere utilizzate per far fronte agli indennizzi connessi a crediti coperti dalla garanzia assicurativa della SACE medesima e per i quali sia intervenuto un accordo di ristrutturazione a livello intergovernativo.
Al fondo affluiranno i rientri relativi ai crediti ristrutturati che hanno beneficiato degli interventi di cui al comma precedente.
L'ammontare dei rientri, di cui al comma precedente, va rapportato esclusivamente al corrispondente importo degli indennizzi cui si é fatto fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonché oneri e spese relativi ai rientri suddetti restano, rispettivamente, acquisiti ed a carico della SACE [6].
La dotazione iniziale del fondo è di 100 miliardi di lire e sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
Le condizioni, modalità e termini di utilizzo dei mezzi finanziari del fondo saranno regolati da apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la SACE, approvata dal Ministro del tesoro.
Il fondo potrà essere ulteriormente alimentato con stanziamenti da autorizzare annualmente in sede di legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3,
La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985 e 1986 restano determinate, rispettivamente, in lire 200 miliardi ed in lire 400 miliardi.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16,
L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 8,
TITOLO V
Disposizioni in materia di personale
Il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 9, terzo comma,
[Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutate le eventuali necessità, determina, con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, i casi in cui sia indispensabile procedere ad ulteriori assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali è fatto divieto di procedere ad assunzioni] [7].
Continua ad applicarsi, per l'anno 1984, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima parte, quinto, sesto, settimo e decimo,
Per il Servizio sanitario nazionale le eventuali necessità di assunzioni di personale, in special modo sanitario, sono valutate, secondo i rispettivi statuti, dalle regioni nel cui ambito territoriale insistono le relative unità sanitarie locali. Detta valutazione viene effettuata nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della
TITOLO VI
Disposizioni in materia previdenziale
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1984, le quote di aggiunta di famiglia, nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, cessano di essere corrisposti, ad iniziare da quelli di importo più elevato, in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori, secondo la tabella D allegata alla presente legge.
Per la determinazione e l'accertamento del reddito familiare si applicano il primo e terzo comma dell'articolo 6 del
I datori di lavoro, diversi dalle amministrazioni dello Stato, che non applicano la normativa sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
Per gli enti pubblici, esclusi quelli territoriali e relativi consorzi ed aziende, le economie conseguenti all'applicazione del presente articolo sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei contributi comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.
In caso di inadempimento totale o parziale, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due volte l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali.
Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le materie degli assegni familiari, delle quote di aggiunta di famiglia nonché di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
La cessazione dal diritto agli assegni familiari, per effetto delle disposizioni del presente articolo, non comporta la cessazione da altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti al 1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) e di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'art. 26,
Gli aumenti della pensione ai sensi del comma precedente sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre, che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente.
La percentuale di cui al comma precedente si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al novanta per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al settantacinque per cento.
A decorrere dal 1° maggio 1984, alle pensioni integrate al trattamento minimo, ivi comprese quelle maggiorate ai sensi dell'articolo 14-quater del
Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dal predetto aumento sono maggiorate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del comma precedente.
Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno e, per il 1984, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al secondo comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.
Restano ferme le norme in materia di aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo le pensioni, alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla
Resta ferma la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla
La disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 10 del decreto-
Per il personale che abbia presentato domanda di dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 per l'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 42, terzo comma, o all'articolo 219, quarto comma, del
Al personale di cui al precedente comma è data facoltà di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la revoca della domanda di dimissioni.
Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1984 in lire 22.425 miliardi.
Le anticipazioni di tesoreria di cui al precedente comma sono autorizzate senza oneri di interessi.
Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della
TITOLO VII
Disposizioni in materia sanitaria
Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia e del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della
a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;
b) l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati, della regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di definire gli standards medi assistenziali e di fissare la procedura per le verifiche di qualità dell'assistenza. Nella definizione degli standards medi assistenziali dovranno altresì essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal punto 8, terzo comma, del richiamato articolo 48;
c) l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all'articolo 12 del
In caso di mancata designazione dei componenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore dei decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'accordo collettivo nazionale, la regione costituisce in via provvisoria la commissione professionale, che resta in attività fino alla costituzione della commissione definitiva.
In applicazione dei princìpi di contestualità e di omogeneizzazione affermati nell'articolo 20 del
Sulla base degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e dei livelli assistenziali previsti dall'art. 5 del
a) per la parte corrente, in lire 108.580 miliardi, così ripartite:
esercizio 1984: lire 34.000 miliardi;
esercizio 1985: lire 36.380 miliardi;
esercizio 1986: lire 38.200 miliardi;
per le attività a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 505 miliardi per il 1984, di lire 700 miliardi per il 1985 e di lire 750 miliardi per il 1986;
b) per la parte in conto capitale, in lire 3.550 miliardi, da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuti presenti i piani sanitari regionali e le esigenze di riequilibrio territoriale nella dotazione di servizi sanitari, nelle seguenti quote:
per investimenti di mantenimento, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 200, 350, 500, per un totale di miliardi 1.050;
per investimenti di innovazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 450, 650, 700, per un totale di miliardi 1.800;
per investimenti di trasformazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 100, 200, 400, per un totale di miliardi 700.
A modifica di quanto previsto dall'articolo 69 della
Le regioni e le province autonome possono con propria legge assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente primo comma, con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8,
Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del
Il pagamento in anticipazione di cui al comma precedente può aver luogo solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorché sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984 [12].
(Omissis) [13].
(Omissis) [14].
Ai fini di cui al presente articolo non si applica la limitazione di cui all'articolo 35, ottavo comma, della
a) al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture; convenzionate, il personale in servizio e in quiescenza delle unità sanitarie locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con
b) a riduzione delle esportazioni verso i tesorieri conseguenti alle liquidazioni disposte in attuazione del primo comma o precedentemente già esistenti;
c) al pagamento di altre partite debitorie accertate al 31 dicembre 1983, ivi compresi gli eventuali interessi passivi maturati su tali partite successivamente a tale data.
Con successivo provvedimento legislativo sono definiti i criteri e le modalità con i quali si provvede alla regolarizzazione del debito dello Stato verso i tesorieri in relazione alle liquidazioni da questi disposte ai sensi del primo comma, nonché i criteri e le modalità per il ripiano del residuo disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 e dei relativi interessi che giungeranno a maturazione successivamente a tale data. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 225 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, soltanto in termini di competenza.
La determinazione del disavanzo di cui al primo comma deve tener conto anche delle quote di cui all'art. 69, primo comma, lettera b),
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico di cui all'art. 42,
Il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51,
a) assegnazione di una quota uniforme per le spese generali di gestione delle unità sanitarie locali;
b) determinazione di un fondo di sviluppo per il finanziamento di attività e presidi a dislocazione disomogenea nel territorio nazionale da ripartire selettivamente per l'attivazione di servizi e presidi nelle località carenti e per finanziare in maniera differenziata e con vincolo di destinazione le attività di alta specializzazione a bacino di utenza interregionale;
c) enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata;
d) ripartizione della quota ulteriore del fondo secondo la popolazione presente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, con compensazione centrale della mobilità sanitaria.
A tal fine le regioni sono tenute a far pervenire al Ministero della sanità ogni tre mesi i dati necessari a determinare la mobilità sanitaria registrata e la migrazione temporanea, sulla base di schede tipo di rilevazione predisposte dallo stesso Ministero, distinta per l'assistenza ospedaliera in generale, specialistica e di alta specializzazione.
Le quote del fondo di sviluppo assegnate per l'attivazione di nuovi servizi sono erogate a dimostrazione della effettiva realizzazione dei servizi stessi e del conseguente potenziamento dei livelli di assistenza.
Il fondo per attività a destinazione vincolata è ripartito per il finanziamento delle seguenti attività:
a) formazione professionale di base delle figure infermieristiche tecniche e aggiornamento professionale del personale dipendente;
b) progetti-obiettivo di rilevanza nazionale;
c) progetti-obiettivo di rilevanza regionale;
d) ricerca finalizzata;
e) educazione sanitaria.
In deroga a quanto previsto dall'art. 35,
Il Governo della Repubblica emana, ai sensi dell'art. 5,
Il terzo periodo del primo comma dell'art. 80,
A decorrere dal 1984, qualora il consuntivo dell'esercizio finanziario si chiuda con un disavanzo non ripianabile con risorse a disposizione dell'unità sanitaria locale e non siano previste misure adeguate per riassorbirlo entro il secondo anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo, la regione provvede ad esercitare, previa diffida, attraverso il comitato regionale di controllo, i poteri sostitutivi relativamente agli atti di competenza del comitato di gestione e dell'assemblea dell'unità sanitaria locale, ovvero richiede, con deliberazione motivata in riferimento a inadempienze del comitato di gestione, lo scioglimento di quest'ultimo al commissario del Governo.
Il comitato deve essere ricostituito entro sei mesi.
Nel rispetto delle previsioni finanziarie di cui all'articolo 25, a decorrere dall'esercizio 1984, il disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'unità sanitaria locale, ferma restando l'applicazione dell'articolo precedente, è ripianato a cura della regione o provincia autonoma competente.
Quando il disavanzo non può essere ripianato con le disponibilità complessive di parte corrente della quota del fondo sanitario nazionale assegnate alla regione o provincia autonoma, o con le disponibilità derivanti dalle entrate previste dal secondo comma dell'art. 25, la regione o provincia autonoma è tenuta a ripianare il disavanzo delle unità sanitarie locali mediante:
1) prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8,
2) quote di partecipazione al costo delle prestazioni, con esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione alla spesa in base a leggi nazionali e garantendo la gratuità delle prestazioni ospedaliere e la somministrazione gratuita dei farmaci di cui al secondo comma del
Limitatamente all'esercizio 1984 la disposizione di cui al primo comma si applica esclusivamente al disavanzo della gestione di competenza.
Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio- assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio- assistenziali. Le unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate.
Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il Consiglio di Stato, alla definizione di capitolati generali per forniture di beni e servizi alle unità sanitarie locali, nonché di capitolati speciali [17].
E' istituito presso le regioni l'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della sanità provvede, con propri decreti, all'individuazione delle tipologie e delle classi di appartenenza, dei requisiti per l'iscrizione nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria.
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, in attuazione dell'art. 30,
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulla prevedibile evoluzione della spesa farmaceutica per l'anno 1984, che tenga conto della ristrutturazione del prontuario terapeutico, e sull'andamento della spesa sanitaria nel primo trimestre dell'anno in relazione alla complessiva manovra finanziaria delineata dalla presente legge.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dell'industria, presenta ai CIPE un piano di settore per la ristrutturazione della produzione dei farmaci. Il piano di settore deve avere particolare riguardo alle trasformazioni poliennali, allo sviluppo della ricerca finalizzata, alle produzioni innovative, all'esportazione e all'occupazione. Esso deve, altresì, essere in armonia con i criteri indicati per la ristrutturazione e la riqualificazione del prontuario terapeutico.
Per l'esercizio 1984 le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo ed in particolare le prestazioni di tomografia assiale computerizzata (TAC), di ecografia, di diagnostica radioimmunologica (RIA) di costo complessivo superiore a lire 150.000, e di ortopanoramica, debbono essere eseguite su prescrizioni dello specialista del Servizio sanitario nazionale presso le strutture pubbliche che erogano assistenza pubblica ai sensi degli artt. 39, 40, 41 e 42,
Le commissioni regionali di controllo di cui all'articolo 24 debbono valutare con particolare attenzione i dati relativi alle prestazioni in questione e alla spesa conseguente.
Per gli esami ad alto costo si procede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad una accurata revisione delle tariffe, delle voci prescrivibili e dei tempi di ripetizione degli accertamenti.
Per l'esercizio 1984, non possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale accertamenti specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali occorrenti al cittadino per sue esigenze non di tipo diagnostico curativo, legate al rilascio di documenti amministrativi - ad esclusione delle certificazioni obbligatorie per motivi di studio e di lavoro - e all'esercizio di attività volontarie sportive professionistiche.
A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del
A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'art. 12, comma sesto, del
A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del
TITOLO VIII
Disposizioni in materia di aziende autonome dello Stato e di tariffe
Per l'anno 1984 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.383.308.175.000 ed in lire 1.798.647.454.000.
Al definitivo equilibrio delle rispettive gestioni le predette aziende sono tenute a provvedere mediante i necessari adeguamenti tariffari.
Per il finanziamento di investimenti le aziende autonome possono contrarre mutui all'estero. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 4 della
[19].
Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della
Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata
da lire 250 miliardi a lire 280 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
da lire 100 miliardi a lire 113 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché il potenziamento dei servizi di bancoposta;
da lire 260 miliardi a lire 290 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;
da lire 40 miliardi a lire 46 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
da lire 350 miliardi a lire 477 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i sevizi operativi e del movimento postale;
da lire 350 miliardi a lire 356 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;
da lire 450 miliardi a lire 655 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
da lire 750 miliardi a lire 1.091 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico- amministrativi, previsti dall'articolo 14 della
da lire 150 miliardi a lire 166 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;
da lire 50 miliardi a lire 57 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.
Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 781 miliardi si provvede con operazioni di credito di cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere anche in via immediata impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 781 miliardi.
I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:
593 miliardi di lire per l'anno 1984;
887 miliardi di lire per l'anno 1985;
745 miliardi di lire per l'anno 1986;
257 miliardi di lire per l'anno 1987.
(Omissis) [20].
TITOLO IX
Disposizioni diverse
Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della
Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 1 della
A decorrere dall'anno finanziario 1984, per far fronte agli oneri derivanti dalla rivalutazione dei titoli di cui all'art. 38, lettera c), della
Il predetto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale denominato «Conto speciale per fronteggiare gli oneri di rivalutazione dei certificati di credito dei tesoro reali», dal quale verranno prelevate le occorrenze necessarie in occasione del rimborso dei titoli di cui al terzo comma.
A decorrere dalla data di inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale del personale di cui all'art. 36 del
Ferma restando la dimensione finanziaria dei vari programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata, ivi compresi quelli straordinari di cui al
[21].
[22].
Gli istituti regionali di mediocredito, costituiti ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 11 aprile 1953, n. 298, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, e successive integrazioni, nonché la sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, in deroga alle norme di legge e di statuto, ad esercitare il credito a medio e lungo termine a favore delle medie e piccole imprese, anche artigiane, appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia, del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive nei territori di rispettiva competenza.
I predetti istituti sono altresì autorizzati a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della
Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono indicati, ai fini dell'utilizzo dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, i parametri dimensionali della piccola e media impresa.
Il finanziamento previsto per il triennio 1981-1983 dall'art. 13, primo comma,
Le opere riguardanti l'area territoriale di Gioia Tauro, di cui al terzo comma dell'art. 10,
Nell'art. 21, quarto comma, del
Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla
All'onere derivante dalla suddetta proroga si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla direzione generale affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.
Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'art. 1,
A valere sull'assegnazione di lire 1.660 miliardi disposta per l'anno 1984 ai sensi dell'art. 4,
E' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 200 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Per gli anni 1985 e 1986 è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 350 miliardi e 400 miliardi da ripartirsi con legge finanziaria tra il fondo contributi in conto interessi e il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane in base al fabbisogno accertato dalla Cassa medesima.
Per gli interventi di cui all'art. 21,
Almeno 300 miliardi, dei 1.800 di cui all'autorizzazione del precedente comma, sono riservati per iniziative di sviluppo ed ammortamento dell'agricoltura.
Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'art. 21,
In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, è autorizzato il ricorso alla BEI, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.200 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.
Con delibera e approvazione dei progetti, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1984, a contrarre i mutui stessi.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce.
Le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 6 marzo 1976, n. 52, e 18 agosto 1978, n. 497, sono aumentate, rispettivamente, di lire 30 miliardi e lire 20 miliardi nell'anno 1984, di lire 60 miliardi e 40 miliardi nell'anno 1985, di lire 80 miliardi e lire 70 miliardi nell'anno 1986.
Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 105 miliardi, di cui lire 18 miliardi per la realizzazione delle opere paravalanghe a difesa del valico del Brennero previste dalla
Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati ai loro fondi di dotazione a valere sul Fondo investimenti ed occupazione di cui alla tabella C allegata alla presente legge, sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, a far ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui da destinare al finanziamento di nuove iniziative, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE con apposita delibera.
L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabelle A, B, C
(Omissis)
Tabella D
Tabella indicante il numero degli assegni familiari, quote di aggiunta di famiglia o trattamenti di famiglia comunque denominati non spettanti in rapporto al reddito familiare annuale
|
Numero delle persone a carico |
||||||
Reddito familiare annuale |
1 |
2 |
3 |
4 ed oltre |
|||
assoggettabile all'IRPEF |
Numero dei trattamenti di famiglia di cui cessa la corresponsione |
||||||
Da |
28.001.000 |
a |
30.000.000 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Da |
30.001.000 |
a |
32.000.000 |
1 |
2 |
1 |
0 |
Da |
32.001.000 |
a |
34.000.000 |
1 |
2 |
2 |
1 |
Da |
34.001.000 |
in poi.............. |
1 |
2 |
3 |
4 |
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 245, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che, per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'art. 5 della
[3] Aggiunge l'art. 22 bis al
[4] Modifica il comma secondo dell'art. 4 bis del
[5] Modifica il comma primo dell'art. 10 del
[6] Comma aggiunto dall'art. 15 della
[7] Comma soppresso dall'art. 7 della
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 245, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che siano le regioni, anziché il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Ministro del tesoro a determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale presso gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni medesime, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste per le amministrazioni regionali dall'art. 9, quinto comma, della
[9] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 18, comma 7, del
[10] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 18, comma 8, del
[11] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[12] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[13] Commi abrogati, rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 1 del
[14] Commi abrogati, rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 1 del
[15] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[16] La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 245, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che siano le regioni, anziché il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Ministro del tesoro a determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale presso gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni medesime, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste per le amministrazioni regionali dall'art. 9, quinto comma, della
[17] La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 245, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[18] Con sentenza 12-27 ottobre 1988, n. 992, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non consentiva, con le stesse modalità ivi contemplate ai fini dell'assunzione, la eseguibilità delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorché queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili.
[19] Modifica l'art. 6 della
[20] Modifica l'art. 28 della
[21] Modifica l'art. 38 della
[22] Modifica l'art. 38 della