Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 03/02/1995 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamento Piani territoriali infraregionali. |
Art. 2. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi. |
Art. 3. Organizzazione dei servizi di Polizia locale. |
Art. 4. Cartografia regionale. |
Art. 5. Sistema informativo regionale. |
Art. 6. Costruzione sede Organi e Servizi regionali (Modifiche ed integrazioni). |
Art. 7. Interventi nel settore agricolo (Mezzi statali). |
Art. 8. Interventi per la forestazione (Mezzi regionali). |
Art. 9. Interventi nel settore delle bonifiche. |
Art. 10. Interventi per l'attività di agriturismo. |
Art. 11. Servizi alle aziende agricole. |
Art. 12. Intervento straordinario nel settore della trasformazione della carne. |
Art. 13. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale. |
Art. 14. Aumento di capitale sociale dell'ERVET - Politiche per le imprese - SpA. |
Art. 15. Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese. |
Art. 16. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa. |
Art. 17. Fondo di garanzia dei Consorzi regionali. |
Art. 18. Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione. |
Art. 19. Modifiche alla L.R 16 maggio 1994, n. 20. |
Art. 20. Attuazione L.R. 16 maggio 1994, n. 20 (Revoche di precedenti autorizzazioni di spesa). |
Art. 21. Interventi nel settore dell'artigianato L.R. 16 maggio 1994, n. 20. |
Art. 22. Valorizzazione delle attività ittiche. |
Art. 23. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica. |
Art. 24. Mercati e strutture annonarie. |
Art. 25. Qualificazione e sviluppo del termalismo. |
Art. 26. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici. |
Art. 27. Contributi per l'incentivazione di iniziative, in materia di edilizia, a favore di particolari categorie sociali. |
Art. 28. Fondo di rotazione per l'anticipazione ai Comuni dei mezzi finanziari necessari per la manovra sulle aree fabbricabili. |
Art. 29. Attività di studi, progettazione pianificazione dell'IDROSER. |
Art. 30. Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente. |
Art. 31. Pianificazione e risanamento delle acque. |
Art. 32. Pianificazione ed incentivazione per smaltimento rifiuti. |
Art. 33. Parchi regionali e riserve naturali. |
Art. 34. Fondo per la conservazione della natura. |
Art. 35. Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati. |
Art. 36. Porti regionali. |
Art. 37. Aggiornamento Piano regionale dei trasporti. |
Art. 38. Promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico. |
Art. 39. Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico. |
Art. 40. Progettazioni sistemi di trasporto su ferro. |
Art. 41. Opere stradali. |
Art. 42. Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci. |
Art. 43. Interventi per la sicurezza dei trasporti. |
Art. 44. Protezione civile - Interventi di emergenza. |
Art. 45. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione. |
Art. 46. Determinazione quote fondo socio-assistenziale spese correnti. |
Art. 47. Fondo socio-assistenziale regionale. |
Art. 48. Residenze sanitarie assistenziali. |
Art. 49. Promozione e sviluppo delle cooperative sociali. |
Art. 50. Interventi volti al controllo della popolazione canina. |
Art. 51. Orchestra stabile dell'Emilia-Romagna. |
Art. 52. Integrazioni all'art. 3 della L.R. 6 settembre 1993, n. 33. |
Art. 53. Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche. |
Art. 54. Modifiche alla L.R. 4 aprile 1985, n. 11. |
Art. 55. Servizi culturali polivalenti. |
Art. 56. Fondo regionale biblioteche. |
Art. 57. Partecipazione al "Museo-monumento al deportato". |
Art. 58. Opere urgenti di edilizia scolastica. |
Art. 59. Strutture formativo-professionali. |
Art. 60. Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca. |
Art. 61. Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero. |
Art. 62. Trasferimento all'esercizio 1995 di autorizzazioni di spesa relative al 1994 finanziate con mezzi regionali. |
Art. 63. Copertura finanziaria. |
Art. 64. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.13 - Legge Regionale 3 febbraio 1995, n. 7.
Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997.
(B.U. n. 16 del 7 febbraio 1995).
Art. 1. Finanziamento Piani territoriali infraregionali.
1. Per la concessione di contributi finalizzati alla predisposizione dei Piani territoriali di coordinamento infraregionali previsti dall'art. 12 della
Art. 2. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1995, un contributo di Lire 40.000.000 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia- Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).
Art. 3. Organizzazione dei servizi di Polizia locale.
1. Per la concessione di contributi a favore di Enti locali singoli o associati per l'acquisto di attrezzature e strumenti operativi per l'esercizio in forma comune delle funzioni di Polizia locale, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della
Art. 4. Cartografia regionale.
1. Per le finalità di cui alla
Art. 5. Sistema informativo regionale.
1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della
a) Cap. 03905: Lire 1.000.000.000.
b) Cap. 03910: Lire 1.000.000.000.
Art. 6. Costruzione sede Organi e Servizi regionali (Modifiche ed integrazioni).
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 5, comma 1 della
Esercizio 1995: - Lire 18.000.000.000 |
Esercizio 1996: + Lire 10.000.000.000 |
Esercizio 1997: + Lire 8.000.000.000 |
2. Sono inoltre disposte, per gli interventi previsti dalla L.R. 9 |
aprile 1990, n. 29, le ulteriori autorizzazioni di spesa: |
Esercizio 1995: + Lire 656.786.651 |
Esercizio 1997: + Lire 105.924.370 |
(Cap. 04270). |
Art. 7. Interventi nel settore agricolo (Mezzi statali).
1. Le assegnazioni spettanti alla Regione Emilia-Romagna a valere sull'accantonamento previsto nel disegno di legge della finanziaria dello Stato per il 1995 per il finanziamento degli interventi programmati nel settore agricolo sono definite, in via presuntiva, in complessive Lire 55.994.000.000.
2. Tale importo, valutato prudenzialmente con riferimento alla somma assegnata per l'esercizio 1994 per il medesimo settore, sarà rettificato in base all'effettivo riparto definito dai provvedimenti che verranno assunti dai competenti Organi statali.
3. Il finanziamento di cui al comma 1 è destinato agli interventi descritti ai corrispondenti numeri dei capitoli del bilancio sottoelencati, per l'esercizio 1995, nel seguente modo:
Cap. 10615 L. 600.000.000 |
Cap. 10630 L. 170.000.000 |
Cap. 10632 L. 50.000.000 |
Cap. 10635 L. 125.000.000 |
Cap. 10805 L. 100.000.000 |
Cap. 10830 L. 500.000.000 |
Cap. 12020 L. 100.000.000 |
Cap. 12030 L. 40.000.000 |
Cap. 12035 L. 70.000.000 |
Cap. 12090 L. 160.000.000 |
Cap. 12106 L. 2.000.000.000 |
Cap. 13000 L. 80.000.000 |
Cap. 13005 L. 100.000.000 |
Cap. 13008 L. 350.000.000 |
Cap. 15180 L. 500.000.000 |
Cap. 16335 L. 500.000.000 |
Cap. 18010 L. 2.000.000.000 |
Cap. 18011 L. 11.500.000.000 |
Cap. 18030 L. 100.000.000 |
Cap. 18065 L. 350.000.000 |
Cap. 18148 L. 2.000.000.000 |
Cap. 18173 L. 590.000.000 |
Cap. 18230 L. 2.000.000.000 |
Cap. 18237 L. 12.000.000.000 |
Cap. 18239 L. 2.000.000.000 |
Cap. 18241 L. 1.500.000.000 |
Cap. 18243 L. 1.300.000.000 |
Cap. 18245 L. 6.000.000.000 |
Cap. 18247 L. 100.000.000 |
Cap. 18360 L. 1.000.000.000 |
Cap. 18570 L. 1.300.000.000 |
Cap. 18572 L. 100.000.000 |
Cap. 18580 L. 100.000.000 |
Cap. 20081 L. 500.000.000 |
Cap. 23505 L. 5.000.000.000 |
Cap. 86620 L. 1.109.000.000 |
4. Gli impegni da assumere sugli stanziamenti sopra definiti sono subordinati all'entrata in vigore dei provvedimenti statali concernenti l'attuazione dei programmi nel settore dell'agricoltura.
5. Gli interventi di cui al Cap. 18230 sono espressamente disciplinati dal successivo art. 10.
6. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sulla
Cap. 10805 + Lire 500.000.000 |
Cap. 15175 + Lire 900.000.000 |
Cap. 16335 + Lire 4.100.000.000 |
Cap. 18365 + Lire 100.000.000 |
Cap. 18245 + Lire 119.792.021 |
Cap. 86620 - Lire 5.719.792.021 |
Art. 8. Interventi per la forestazione (Mezzi regionali).
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro- silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2,
Esercizio 1995: Lire 5.500.000.000.
b) Cap. 14435 "Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazione (
Art. 9. Interventi nel settore delle bonifiche.
1. Per i sottoelencati interventi nei settori dell'irrigazione e della bonifica di pianura sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a),
b) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d),
c) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3,
d) Cap. 16800 "Interventi straordinari per il completamento ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale (
Art. 10. Interventi per l'attività di agriturismo.
1. Per la concessione di contributi in c/capitale a favore di imprenditori agricoli per interventi sulle strutture da destinare all'attività di agriturismo, a norma dell'art. 18 commi 1, 2, 3 e 4, della
Art. 11. Servizi alle aziende agricole.
1. Per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole, ai sensi dell'art. 2 della
Art. 12. Intervento straordinario nel settore della trasformazione della carne.
1. Per la concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata su prestiti bancari contratti da piccole e medie imprese ed imprese artigiane per interventi a carattere straordinario concernenti modifiche strutturali ed impiantistiche nel settore della trasformazione della carne, a norma della
Art. 13. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla
a) Cap. 21063 - Contributi per il finanziamento dei progetti presentati dall'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 6,
b) Cap. 21068 - Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7,
Art. 14. Aumento di capitale sociale dell'ERVET - Politiche per le imprese - SpA.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale dell'ERVET - Politiche per le imprese - SpA in proporzione alla propria quota di partecipazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della
2. A tal fine è autorizzata la spesa di Lire 3.000.000.000 nell'esercizio 1995 (Cap. 21070).
Art. 15. Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1995, un contributo per favorire la formazione dei fondi rischi ai consorzi e alle società consortili fidi regionali, ai sensi della
Art. 16. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
a) Cap. 21200 - Interventi per la promozione e la qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3,
b) Cap. 21205 - Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti alle finalità di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g),
c) Cap. 21215 - Contributi per il finanziamento della progettazione di programmi volti all'acquisizione di know-how e tecnologie (art. 5, comma 2, lett. d),
Art. 17. Fondo di garanzia dei Consorzi regionali.
1. Per la concessione di contributi alla formazione del fondo di garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado, a norma di quanto disposto dalla
Art. 18. Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese aventi carattere innovativo e per la promozione dell'innovazione nei prodotti, nelle tecnologie e nei processi produttivi, a norma della
a) Cap. 22200 - Contributi alle imprese per l'elaborazione del progetto d'impresa e del relativo avviamento nonché per la progettazione di interventi innovativi (art. 10,
Esercizio 1995: Lire 1.000.000.000
b) Cap. 22202 - Contributi in c/interessi concessi in un'unica soluzione scontando all'attualità le rate costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese d'investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e del prodotto (art. 11,
Esercizio 1995: Lire 1.000.000.000.
Art. 19. Modifiche alla L.R 16 maggio 1994, n. 20.
1. Il comma 1 dell'art. 23 della
(Omissis).
2. Al comma 1 dell'art. 27 della
(Omissis).
3. Dopo il comma 1 dell'art. 27 della
(Omissis).
Art. 20. Attuazione
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 19 e dagli artt. 22, 23, e 25 della
Art. 21. Interventi nel settore dell'artigianato
1. Per le finalità di cui alla
a) Cap. 22255 "Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4 lett. c), 5, 6 comma 2, lett. b), c) e d) e comma 3 lett. b), 8 comma 2 lett. a), 14,15,18 a favore delle imprese artigiane. Spese di investimento (art. 27, comma 1, lett. b),
b) Cap. 22268 "Conferimento in un' unica soluzione all'Artigiancassa per il finanziamento del fondo destinato al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi da istituti di credito alle imprese artigiane (art. 12,
Art. 22. Valorizzazione delle attività ittiche.
1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche ai sensi della
Art. 23. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.
1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della
a) Cap. 25520 - Contributi in c/interessi in forma attualizzata a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5 comma 1 lett. a), art. 6 comma 1 lett. a), c) e d) e art. 7 comma 3 lett. b),
Lire 6.900.000.000
b) Cap. 25528 - Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi ed altri Enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5 comma 1 lett. a), art. 6 comma 1 lett. b) e art. 7 comma 3 lett. c),
Lire 7.865.000.000.
Art. 24. Mercati e strutture annonarie.
1. Per gli interventi volti a favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento di mercati all'ingrosso, a norma della
Art. 25. Qualificazione e sviluppo del termalismo.
1. Per gli interventi di cui all'art. 43, comma 3 lett. b), c), d) ed f) della
Art. 26. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
1. Per l'attuazione dei provvedimenti volti al recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici, a norma della
a) Cap. 30880 - Contributi a Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti per la redazione di studi di fattibilità e piani di recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici (artt. 2 e 3,
Esercizio 1995: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1996: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 1.000.000.000
b) Cap. 30885 - Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (artt. 4 e 5,
Esercizio 1995: Lire 7.599.678.529
Esercizio 1996: Lire 2.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 2.000.000.000
c) Cap. 30890 - Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6,
Esercizio 1995: Lire 13.030.000.000
Esercizio 1996: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1997: Lire 1.000.000.000.
Art. 27. Contributi per l'incentivazione di iniziative, in materia di edilizia, a favore di particolari categorie sociali.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della
Cap. 32287 - Contributi in c/capitale a favore di particolari categorie sociali per interventi di edilizia residenziale (
Esercizio 1997: Lire 8.000.000.000.
Art. 28. Fondo di rotazione per l'anticipazione ai Comuni dei mezzi finanziari necessari per la manovra sulle aree fabbricabili.
1. A norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 21 della
Art. 29. Attività di studi, progettazione pianificazione dell'IDROSER.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concorrere, a norma della
Art. 30. Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.
1. Per il finanziamento di iniziative di ricerca e di progettazione nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1, comma 1, della
Art. 31. Pianificazione e risanamento delle acque.
1. Per le finalità previste dalla L.R. 1 febbraio 1983,n. 9, sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoelencati:
a) Cap. 37200 "Rimborso alle Province ed al Circondario di Rimini delle spese per la redazione dei piani di risanamento di bacino e per il censimento dei corpi idrici (artt. 6, comma 2, 11 e 16,
Lire 750.000.000;
b) Cap. 37250 "Spesa per la redazione del Piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque (art. 8,
Lire 500.000.000.
Art. 32. Pianificazione ed incentivazione per smaltimento rifiuti.
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 45, comma 1, lett. a), della
2. Per la realizzazione di iniziative in materia di smaltimento dei rifiuti, a norma della
a) contributi a norma dell'art. 31 della
Esercizio 1995: Lire 1.000.000.000
Esercizio 1996: Lire 500.000.000
b) spese per le attività di pianificazione e di ricerca in materia di rifiuti a norma dell'art. 32 della
Art. 33. Parchi regionali e riserve naturali.
1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle riserve naturali, ai sensi delle Leggi regionali 2 aprile 1988, n. 11 e 2 luglio 1988, n. 27, sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:
a) Cap. 38032 "Contributi all'Ente di gestione del Parco del Delta del Po per la realizzazione di progetti finalizzati agli interventi di cui all'art. 35, comma 2 della
Lire 2.000.000.000
b) Cap. 38085 "Contributi agli Enti delegati per la predisposizione dei piani territoriali dei parchi e delle riserve naturali (art. 9 e art. 35, comma 1,
Lire 275.000.000
c) Cap. 38095 "Spese per investimenti finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, comma 3,
Lire 1 00.000.000.
Art. 34. Fondo per la conservazione della natura.
1. Per la dotazione di spesa del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della
2. Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale è autorizzata la spesa di Lire 75.000.000 per l'esercizio 1995 (Cap. 38070).
Art. 35. Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati.
. 1. Per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 39050 "Alluvioni, piene, frane, mareggiate, consolidamento e trasferimento di abitati (
Lire 3.000.000.000
b) Cap. 39051 "Spese per studi, indagini e progettazioni per l'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere regionale e per il concorso nell'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere interregionale (
Lire 600.000.000
c) Cap. 39220 "Opere e sistemazioni idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale (DPR 616/77, art. 89:
Art. 36. Porti regionali.
1. Per gli interventi previsti dalla
a) Cap. 41250 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c),
Esercizio 1995: + Lire 500.000.000
Esercizio 1996: + Lire 500.000.000
b) Cap. 41360 - Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a),
Esercizio 1995: - Lire 500.000.000
c) Cap. 41550 - Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b),
d) Cap. 41570 - Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983,n. 11)
Esercizio 1995: + Lire 500.000.000.
Art. 37. Aggiornamento Piano regionale dei trasporti.
1. Per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, redatto a norma degli artt. 3 e seguenti della
Art. 38. Promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico.
1. Per l'attuazione di iniziative di promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico, a norma di quanto previsto dalla
a) Spese per l'acquisizione di strutture informatiche volte alla realizzazione di aree informatiche integrate per il servizio di trasporto pubblico (artt. 1 e 2 della
- Lire 600.000.000
b) Contributi per la progettazione e l'esecuzione di infrastrutture di servizio per la intermodalità del trasporto pubblico (art. 3,
Esercizio 1995: + Lire 600.000.000.
Art. 39. Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico.
1. Per gli interventi previsti dalla
Cap. 43221 - Contributi a Comuni, Province e al Circondario di Rimini per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2
Esercizio 1995: - Lire 10.000.000.000
Esercizio 1996: + Lire 14.000.000.000
Esercizio 1997: + Lire 10.000.000.000.
Art. 40. Progettazioni sistemi di trasporto su ferro.
1. Per il finanziamento di studi e progettazioni inerenti la realizzazione di opere di sistemi di trasporto su ferro a norma dell'art. 1, comma 2 della
Art. 41. Opere stradali.
1. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni, Province e loro Consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza, a norma dell'art. 18 della
Art. 42. Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci.
1. Per gli interventi previsti dalla
Cap. 45530 - Contributi per la realizzazione di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. 44/93 destinati al riequilibrio del sistema del trasporto delle merci e all'integrazione fra le varie modalità di trasporto (
Esercizio 1996: Lire 1.000.000.000.
Art. 43. Interventi per la sicurezza dei trasporti.
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sulla
a) Cap. 46120 "Contributi per la realizzazione di sistemi di gestione automatizzata e di controllo del traffico (art. 7, lettere a) e b),
- Lire 397.536.286
b) Cap. 46125 "Contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lettere a) e c),
Esercizio 1995: + Lire 2.897.536.286.
Art. 44. Protezione civile - Interventi di emergenza.
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal
Art. 45. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.
1. Ai sensi dell'art. 27, quinto comma della
a) attività di ricerca sanitaria finalizzata ai sensi della
Lire 535.100.000;
b) promozione di iniziative di comunicazione ed informazione ad utenti ed operatori, pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al miglioramento delle attività rese dal Servizio sanitario nazionale Lire 825.000.000;
c) promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le finalità proprie del Servizio sanitario nazionale
Lire 945.000.000;
d) realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attività del Servizio sanitario nazionale attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con Enti pubblici e privati Lire 1.782.000.000;
e) acquisizione di strumenti operativi per le attività collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali ed operative Lire 2.449.200.000;
f) spese relative alla fornitura e alla distribuzione dei ricettari standardizzati a lettura automatica in applicazione delle Leggi 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1987, n. 531
Lire 1.400.000.000;
g) attivazione di uno o più centri per il deposito e la conservazione delle cornee in attuazione della Legge 301/93
Lire 250.000.000;
h) progetto controllo di gestione
Lire 1000.000.000.000.
Art. 46. Determinazione quote fondo socio-assistenziale spese correnti.
1. Per la determinazione delle quote del fondo socio-assistenziale di cui alla
a) Quota destinata alle emergenze socio-assistenziali, ai progetti, agli obiettivi e alle azioni promozionali d'interesse regionale Lire 1.100.000.000 (Cap. 57100 e Cap. 57115);
b) Quota a destinazione indistinta e di mantenimento
Lire 28.890.000.000 (Cap. 57120);
c) Quota a destinazione finalizzata vincolata ad aree tematiche Lire 6.700.000.000 (Cap. 57150).
Art. 47. Fondo socio-assistenziale regionale.
1. Per la costruzione, il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma della
Art. 48. Residenze sanitarie assistenziali.
1. Per favorire la riconversione dei presidi ospedalieri dismessi in Residenze sanitarie assistenziali (RSA), a norma di quanto disposto dall'art. 24, commi 7 e 8 della
Art. 49. Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.
1. Per le finalità previste dalla
a) Contributi per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro al fine di favorire l'assunzione di persone svantaggiate nelle imprese a norma dell'art. 9, comma 2, lett. a) (Cap. 57699 c.n.i.) Esercizio 1995: Lire 200.000.000
b) Contributi in c/interessi attualizzati a favore delle cooperative sociali sui finanziamenti da queste ottenuti per spese di investimento di sviluppo a norma dell'art. 18, comma 2 (Cap. 57703 c.n.i.)
Esercizio 1995: Lire 200.000.000.
Art. 50. Interventi volti al controllo della popolazione canina.
1. Al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo-animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in attuazione degli artt. 23 e 28 della
a) Contributi ai Comuni per la costruzione e la ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (art. 28,
Esercizio 1995: Lire 500.000.000
b) Spese per il rimborso alle Amministrazioni provinciali di contributi pagati ad imprese agricole e zootecniche per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori (art. 23,
Esercizio 1995: Lire 150.596.330.
Art. 51. Orchestra stabile dell'Emilia-Romagna.
1. Per le finalità di cui alla
Art. 52. Integrazioni all'art. 3 della
1. All'art. 3 della
(Omissis).
Art. 53. Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche.
1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive - spese di investimento
- a norma di quanto stabilito dalla
per l'esercizio 1995, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire
3.000.000.000 (Cap. 70655).
Art. 54. Modifiche alla
1. All'art. 11 della
(Omissis).
Art. 55. Servizi culturali polivalenti.
1. Per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico e artistico, a norma di quanto disposto dalla
Art. 56. Fondo regionale biblioteche.
1. Per gli interventi previsti dalla
a) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese correnti Lire 400.000.000 (Cap. 70755);
b) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese d'investimento Lire 1.900.000.000 (Cap. 70760).
Art. 57. Partecipazione al "Museo-monumento al deportato".
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, ai sensi della
Art. 58. Opere urgenti di edilizia scolastica.
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla
Art. 59. Strutture formativo-professionali.
1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla
a) Cap. 75286 - Contributi per incentivare le iniziative rivolte a favorire un organico riequilibrio territoriale delle strutture operative di formazione professionale con riguardo al miglioramento della loro qualità e della loro efficienza - Spese correnti (art. 3, comma 3, lett. b) e art. 4,
Lire 600.000.000
b) Cap. 75288 - Contributi per incentivare le iniziative rivolte a favorire un organico riequilibrio territoriale delle strutture operative di formazione professionale con riguardo al miglioramento della loro qualità e della loro efficienza - Spese in c/capitale (art. 3, comma 3, lett. b) e art. 4,
Lire 1.400.000.000
c) Cap. 75300 - Spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale (
Lire 750.000.000
d) Cap. 75301 - Contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale (
Art. 60. Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca.
1. Per la concessione di contributi per interventi sul territorio finalizzati all'incremento della pescosità delle acque - spese di investimento - previsti dalla
Art. 61. Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero.
1. Per gli interventi previsti dalla
Cap. 78732 - Contributi in conto capitale a favore dei soggetti di cui al punto a) dell'art. 4 della
Lire 450.000.000;
Cap. 78734 - Contributi in conto capitale a favore di soggetti di cui ai punti b) e c) dell'art. 4 della
Lire 600.000.000.
Art. 62. Trasferimento all'esercizio 1995 di autorizzazioni di spesa relative al 1994 finanziate con mezzi regionali.
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 1995 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio 1994:
1) Cap. 02120 L. 950.000.000 |
2) Cap. 03850 L. 251.068.566 |
3) Cap. 03905 L. 466.437.092 |
4) Cap. 03910 L. 1.448.859.844 |
5) Cap. 04270 L. 24.110.767.071 |
6) Cap. 04427 L. 1.000.000.000 |
7) Cap. 10645 L. 3.860.000.000 |
8) Cap. 10650 L. 100.000.000 |
9) Cap. 14070 L. 3.160.000.000 |
10) Cap. 14435 L. 1.500.000.000 |
11) Cap. 17980 L. 400.000.000 |
12) Cap. 18350 L. 11.484.943.097 |
13) Cap. 18545 L. 303.157.702 |
14) Cap. 21057 L. 750.000.000 |
15) Cap. 21070 L. 3.000.000.000 |
16) Cap. 21087 L. 300.000.000 |
17) Cap. 21094 L. 2.154.076.140 |
18) Cap. 21096 L. 2.300.000.000 |
19) Cap. 21165 L. 183.506.941 |
20) Cap. 21225 L. 50.000.000 |
21) Cap. 21770 L. 400.000.000 |
22) Cap. 21815 L. 1.000.000.000 |
23) Cap. 22010 L. 100.000.000 |
24) Cap. 22015 L. 300.000.000 |
25) Cap. 22020 L. 600.000.000 |
26) Cap. 22025 L 1.000.000.000 |
27) Cap. 22200 L. 850.000.000 |
28) Cap. 22202 L. 1.500.000.000 |
29) Cap. 24115 L. 1.000.000.000 |
30) Cap. 24125 L. 1.000.000.000 |
31) Cap. 25520 L. 8.349.020.000 |
32) Cap. 25528 L. 4.700.000.000 |
33) Cap. 25605 L. 100.000.000 |
34) Cap. 25690 L. 400.000.000 |
35) Cap. 25780 L. 606.000.000 |
36) Cap. 25785 L. 1.600.000.000 |
37) Cap. 29200 L. 218.500.000 |
38) Cap. 29300 L. 2.330.000.510 |
39) Cap. 30550 L. 1.257.692.952 |
40) Cap. 30555 L. 610.091.640 |
41) Cap. 30880 L. 2.326.791.746 |
42) Cap. 30885 L. 13.419.630.576 |
43) Cap. 30890 L. 2.454.000.000 |
44) Cap. 30895 L. 484.000.000 |
45) Cap. 32276 L. 439.328.478 |
46) Cap. 35720 L. 1.196.243.000 |
47) Cap. 35800 L. 922.650.000 |
48) Cap. 35810 L. 2.500.000.000 |
49) Cap. 37050 L. 150.000.000 |
50) Cap. 37090 L. 549.140.000 |
51) Cap. 37120 L. 3.000.000.000 |
52) Cap. 37150 L. 1.502.861.580 |
53) Cap. 37200 L. 1.244.700.000 |
54) Cap. 37250 L. 4.201.675.827 |
55) Cap. 37320 L. 95.520.000 |
56) Cap. 38027 L. 2.000.000.000 |
57) Cap. 38030 L. 4.345.000.000 |
58) Cap. 38090 L. 2.797.479.821 |
59) Cap. 38095 L. 88.505.000 |
60) Cap. 39050 L. 952.546.820 |
61) Cap. 39051 L. 50.000.000 |
62) Cap. 39220 L. 3.528.706.000 |
63) Cap. 41105 L. 1.000.000.000 |
64) Cap. 41120 L. 200.000.000 |
65) Cap. 41125 L. 143.868.900 |
66) Cap. 41250 L. 2.469.200.000 |
67) Cap. 41360 L. 500.000.000 |
68) Cap. 41550 L. 100.000.000 |
69) Cap. 41850 L. 1.000.000.000 |
70) Cap. 41995 L. 3.093.000.000 |
71) Cap. 43027 L. 2.455.470.000 |
72) Cap. 43100 L. 2.050.000.000 |
73) Cap. 43105 L. 401.386.279 |
74) Cap. 43110 L. 2.300.000.000 |
75) Cap. 43115 L. 1.900.000.000 |
76) Cap. 43219 L. 5.000.000.000 |
77) Cap. 43221 L. 20.000.000.000 |
78) Cap. 43223 L. 1.200.000.000 |
79) Cap. 43230 L. 555.298.000 |
80) Cap. 43550 L. 30.977.779 |
81) Cap. 45123 L. 2.000.000.000 |
82) Cap. 45180 L. 1.731.083.329 |
83) Cap. 45530 L. 900.000.000 |
84) Cap. 45535 L. 1.000.000.000 |
85) Cap. 45650 L. 602.000.000 |
86) Cap. 46110 L. 2.000.000.000 |
87) Cap. 46120 L. 2.012.463.714 |
88) Cap. 46125 L. 13.400.000.000 |
89) Cap. 47100 L. 400.000.000 |
90) Cap. 47105 L. 800.000.000 |
91) Cap. 57200 L. 20.356.833.000 |
92) Cap. 57650 L. 284.861.274 |
93) Cap. 58435 L. 2.000.000.000 |
94) Cap. 65017 L 23.158.000 |
95) Cap. 65047 L. 210.526.000 |
96) Cap. 65052 L. 473.684.000 |
97) Cap. 65057 L. 473.684.000 |
98) Cap. 65067 L. 24.211.000 |
99) Cap. 65072 L. 55.263.155 |
100) Cap. 65077 L. 98.736.840 |
101) Cap. 65082 L. 235.789.470 |
102) Cap. 65087 L. 184.210.520 |
103) Cap. 65092 L 100.000.000 |
104) Cap. 65097 L. 173.684.210 |
105) Cap. 65102 L. 79.000.000 |
106) Cap. 65107 L. 255.526.310 |
107) Cap. 65112 L. 147.368.420 |
108) Cap. 65117 L. 110.526.310 |
109) Cap. 65122 L. 237.000.000 |
110) Cap. 65127 L. 153.000.000 |
111) Cap. 65132 L. 142.000.000 |
112) Cap. 65137 L. 474.000.000 |
113) Cap. 65142 L. 85.000.000 |
114) Cap. 65147 L. 142.105.260 |
115) Cap. 65152 L. 55.263.155 |
116) Cap. 72605 L. 2.000.000.000 |
117) Cap. 72852 L. 30.000.000 |
118) Cap. 73135 L. 4.042.517.205 |
119) Cap. 75290 L. 1.240.691.989 |
120) Cap. 75295 L. 200.000.000 |
121) Cap. 75300 L. 1.346.954.928 |
122) Cap. 75301 L. 1.146.548.929 |
123) Cap. 78060 L. 391.326.132 |
124) Cap. 78575 L. 265.000.000 |
125) Cap. 86997 L. 8.072.901.000 |
Art. 63. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 5 della
Art. 64. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma secondo della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.