§ 6.2.13 - Legge Regionale 3 febbraio 1995, n. 7.
Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:03/02/1995
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finanziamento Piani territoriali infraregionali.
Art. 2.  Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
Art. 3.  Organizzazione dei servizi di Polizia locale.
Art. 4.  Cartografia regionale.
Art. 5.  Sistema informativo regionale.
Art. 6.  Costruzione sede Organi e Servizi regionali (Modifiche ed integrazioni).
Art. 7.  Interventi nel settore agricolo (Mezzi statali).
Art. 8.  Interventi per la forestazione (Mezzi regionali).
Art. 9.  Interventi nel settore delle bonifiche.
Art. 10.  Interventi per l'attività di agriturismo.
Art. 11.  Servizi alle aziende agricole.
Art. 12.  Intervento straordinario nel settore della trasformazione della carne.
Art. 13.  Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
Art. 14.  Aumento di capitale sociale dell'ERVET - Politiche per le imprese - SpA.
Art. 15.  Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese.
Art. 16.  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
Art. 17.  Fondo di garanzia dei Consorzi regionali.
Art. 18.  Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.
Art. 19.  Modifiche alla L.R 16 maggio 1994, n. 20.
Art. 20.  Attuazione L.R. 16 maggio 1994, n. 20 (Revoche di precedenti autorizzazioni di spesa).
Art. 21.  Interventi nel settore dell'artigianato L.R. 16 maggio 1994, n. 20.
Art. 22.  Valorizzazione delle attività ittiche.
Art. 23.  Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.
Art. 24.  Mercati e strutture annonarie.
Art. 25.  Qualificazione e sviluppo del termalismo.
Art. 26.  Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
Art. 27.  Contributi per l'incentivazione di iniziative, in materia di edilizia, a favore di particolari categorie sociali.
Art. 28.  Fondo di rotazione per l'anticipazione ai Comuni dei mezzi finanziari necessari per la manovra sulle aree fabbricabili.
Art. 29.  Attività di studi, progettazione pianificazione dell'IDROSER.
Art. 30.  Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.
Art. 31.  Pianificazione e risanamento delle acque.
Art. 32.  Pianificazione ed incentivazione per smaltimento rifiuti.
Art. 33.  Parchi regionali e riserve naturali.
Art. 34.  Fondo per la conservazione della natura.
Art. 35.  Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati.
Art. 36.  Porti regionali.
Art. 37.  Aggiornamento Piano regionale dei trasporti.
Art. 38.  Promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico.
Art. 39.  Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico.
Art. 40.  Progettazioni sistemi di trasporto su ferro.
Art. 41.  Opere stradali.
Art. 42.  Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci.
Art. 43.  Interventi per la sicurezza dei trasporti.
Art. 44.  Protezione civile - Interventi di emergenza.
Art. 45.  Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.
Art. 46.  Determinazione quote fondo socio-assistenziale spese correnti.
Art. 47.  Fondo socio-assistenziale regionale.
Art. 48.  Residenze sanitarie assistenziali.
Art. 49.  Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.
Art. 50.  Interventi volti al controllo della popolazione canina.
Art. 51.  Orchestra stabile dell'Emilia-Romagna.
Art. 52.  Integrazioni all'art. 3 della L.R. 6 settembre 1993, n. 33.
Art. 53.  Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche.
Art. 54.  Modifiche alla L.R. 4 aprile 1985, n. 11.
Art. 55.  Servizi culturali polivalenti.
Art. 56.  Fondo regionale biblioteche.
Art. 57.  Partecipazione al "Museo-monumento al deportato".
Art. 58.  Opere urgenti di edilizia scolastica.
Art. 59.  Strutture formativo-professionali.
Art. 60.  Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca.
Art. 61.  Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero.
Art. 62.  Trasferimento all'esercizio 1995 di autorizzazioni di spesa relative al 1994 finanziate con mezzi regionali.
Art. 63.  Copertura finanziaria.
Art. 64.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.13 - Legge Regionale 3 febbraio 1995, n. 7.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997.

(B.U. n. 16 del 7 febbraio 1995).

 

Art. 1. Finanziamento Piani territoriali infraregionali.

     1. Per la concessione di contributi finalizzati alla predisposizione dei Piani territoriali di coordinamento infraregionali previsti dall'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1995, la spesa di Lire 1.000.000.000 (Cap. 02120).

 

     Art. 2. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1995, un contributo di Lire 40.000.000 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia- Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).

 

     Art. 3. Organizzazione dei servizi di Polizia locale.

     1. Per la concessione di contributi a favore di Enti locali singoli o associati per l'acquisto di attrezzature e strumenti operativi per l'esercizio in forma comune delle funzioni di Polizia locale, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 e successive modifiche, è autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 120.000.000 per l'esercizio finanziario 1995 (Cap. 02715).

 

     Art. 4. Cartografia regionale.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24 "Formazione di una cartografia regionale", è disposta, per l'esercizio 1995, l'ulteriore spesa di lire 1.500.000.000 (Cap. 03850).

 

     Art. 5. Sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, sono disposte per l'esercizio 1995 le ulteriori autorizzazioni di spesa per i sottoelencati capitoli e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

     a) Cap. 03905: Lire 1.000.000.000.

     b) Cap. 03910: Lire 1.000.000.000.

 

     Art. 6. Costruzione sede Organi e Servizi regionali (Modifiche ed integrazioni).

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 5, comma 1 della L.R. 20 aprile 1993, n. 19, per l'esercizio 1995, è rimodulata nel seguente modo:

 

 

Esercizio 1995:            - Lire 18.000.000.000

Esercizio 1996:            + Lire 10.000.000.000

Esercizio 1997:            + Lire  8.000.000.000

     2. Sono inoltre disposte, per gli interventi previsti dalla L.R. 9

aprile 1990, n. 29, le ulteriori autorizzazioni di spesa:

Esercizio 1995:            + Lire    656.786.651

Esercizio 1997:            + Lire    105.924.370

(Cap. 04270).

 

 

     Art. 7. Interventi nel settore agricolo (Mezzi statali).

     1. Le assegnazioni spettanti alla Regione Emilia-Romagna a valere sull'accantonamento previsto nel disegno di legge della finanziaria dello Stato per il 1995 per il finanziamento degli interventi programmati nel settore agricolo sono definite, in via presuntiva, in complessive Lire 55.994.000.000.

     2. Tale importo, valutato prudenzialmente con riferimento alla somma assegnata per l'esercizio 1994 per il medesimo settore, sarà rettificato in base all'effettivo riparto definito dai provvedimenti che verranno assunti dai competenti Organi statali.

     3. Il finanziamento di cui al comma 1 è destinato agli interventi descritti ai corrispondenti numeri dei capitoli del bilancio sottoelencati, per l'esercizio 1995, nel seguente modo:

 

 

Cap.  10615                L.     600.000.000

Cap.  10630                L.     170.000.000

Cap.  10632                L.      50.000.000

Cap.  10635                L.     125.000.000

Cap.  10805                L.     100.000.000

Cap.  10830                L.     500.000.000

Cap.  12020                L.     100.000.000

Cap.  12030                L.      40.000.000

Cap.  12035                L.      70.000.000

Cap.  12090                L.     160.000.000

Cap.  12106                L.   2.000.000.000

Cap.  13000                L.      80.000.000

Cap.  13005                L.     100.000.000

Cap.  13008                L.     350.000.000

Cap.  15180                L.     500.000.000

Cap.  16335                L.     500.000.000

Cap.  18010                L.   2.000.000.000

Cap.  18011                L.  11.500.000.000

Cap.  18030                L.     100.000.000

Cap.  18065                L.     350.000.000

Cap.  18148                L.   2.000.000.000

Cap.  18173                L.     590.000.000

Cap.  18230                L.   2.000.000.000

Cap.  18237                L.  12.000.000.000

Cap.  18239                L.   2.000.000.000

Cap.  18241                L.   1.500.000.000

Cap.  18243                L.   1.300.000.000

Cap.  18245                L.   6.000.000.000

Cap.  18247                L.     100.000.000

Cap.  18360                L.   1.000.000.000

Cap.  18570                L.   1.300.000.000

Cap.  18572                L.     100.000.000

Cap.  18580                L.     100.000.000

Cap.  20081                L.     500.000.000

Cap.  23505                L.   5.000.000.000

Cap.  86620                L.   1.109.000.000

 

 

     4. Gli impegni da assumere sugli stanziamenti sopra definiti sono subordinati all'entrata in vigore dei provvedimenti statali concernenti l'attuazione dei programmi nel settore dell'agricoltura.

     5. Gli interventi di cui al Cap. 18230 sono espressamente disciplinati dal successivo art. 10.

     6. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sulla Legge 10 luglio 1991, n. 201 "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura. Differimento delle disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1986, n. 752" sono modificate per l'esercizio 1995, nel modo seguente:

 

 

Cap. 10805                + Lire    500.000.000

Cap. 15175                + Lire    900.000.000

Cap. 16335                + Lire  4.100.000.000

Cap. 18365                + Lire    100.000.000

Cap. 18245                + Lire    119.792.021

Cap. 86620                - Lire  5.719.792.021

 

 

     Art. 8. Interventi per la forestazione (Mezzi regionali).

     1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro- silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"

Esercizio 1995: Lire 5.500.000.000.

     b) Cap. 14435 "Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazione (L.R. 24 gennaio 1975, n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 Reg. CEE 269/79)" Esercizio 1995: Lire 1.500.000.000.

 

     Art. 9. Interventi nel settore delle bonifiche.

     1. Per i sottoelencati interventi nei settori dell'irrigazione e della bonifica di pianura sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" Lire 9.000.000.000

     b) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" Lire 3.215.000.000

     c) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364 e artt. 66 e 70, DPR 24 luglio 1977, n. 616)" Lire 1.000.000.000

     d) Cap. 16800 "Interventi straordinari per il completamento ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale (L.R. 1 luglio 1974, n. 24)" Lire 200.000.000.

 

     Art. 10. Interventi per l'attività di agriturismo.

     1. Per la concessione di contributi in c/capitale a favore di imprenditori agricoli per interventi sulle strutture da destinare all'attività di agriturismo, a norma dell'art. 18 commi 1, 2, 3 e 4, della L.R. 28 giugno 1994, n. 26, è disposta, per l'esercizio 1995, un'autorizzazione di spesa di Lire 2.000.000.000 (Cap. 18230).

 

     Art. 11. Servizi alle aziende agricole.

     1. Per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 4 aprile 1973, n. 20 e dell'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 25 maggio 1974, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di Lire 5.000.000.000 (Cap. 18350).

 

     Art. 12. Intervento straordinario nel settore della trasformazione della carne.

     1. Per la concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata su prestiti bancari contratti da piccole e medie imprese ed imprese artigiane per interventi a carattere straordinario concernenti modifiche strutturali ed impiantistiche nel settore della trasformazione della carne, a norma della L.R. 28 febbraio 1994, n. 12, come modificata dalla L.R. 15 novembre 1994, n. 47, è autorizzata, per l'esercizio 1995, la spesa di Lire 2.500.000.000 (Cap. 21057).

 

     Art. 13. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

     1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:

     a) Cap. 21063 - Contributi per il finanziamento dei progetti presentati dall'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 6, L.R. 13 maggio 1993, n. 25) Esercizio 1995: Lire 12.000.000.000;

     b) Cap. 21068 - Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n. 25) Esercizio 1995: Lire 900.000.000.

 

     Art. 14. Aumento di capitale sociale dell'ERVET - Politiche per le imprese - SpA.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale dell'ERVET - Politiche per le imprese - SpA in proporzione alla propria quota di partecipazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della L.R. 18 dicembre 1973, n. 44 e dall'art. 12 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25.

     2. A tal fine è autorizzata la spesa di Lire 3.000.000.000 nell'esercizio 1995 (Cap. 21070).

 

     Art. 15. Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1995, un contributo per favorire la formazione dei fondi rischi ai consorzi e alle società consortili fidi regionali, ai sensi della L.R. 22 novembre 1991, n. 31, per l'ammontare di Lire 3.000.000.000 (Cap. 21096).

 

     Art. 16. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo 1990, n. 22 "Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione" sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi:

     a) Cap. 21200 - Interventi per la promozione e la qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22) Lire 300.000.000

     b) Cap. 21205 - Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti alle finalità di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22) Lire 50.000.000

     c) Cap. 21215 - Contributi per il finanziamento della progettazione di programmi volti all'acquisizione di know-how e tecnologie (art. 5, comma 2, lett. d), L.R. 23 marzo 1990, n. 22) Lire 300.000.000.

 

     Art. 17. Fondo di garanzia dei Consorzi regionali.

     1. Per la concessione di contributi alla formazione del fondo di garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado, a norma di quanto disposto dalla L.R. 2 aprile 1977, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio 1995, l'ulteriore spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 21945).

 

     Art. 18. Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.

     1. Per favorire la costituzione di nuove imprese aventi carattere innovativo e per la promozione dell'innovazione nei prodotti, nelle tecnologie e nei processi produttivi, a norma della L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche sono disposte le ulteriori autorizzazioni di spesa per gli interventi di seguito specificati:

     a) Cap. 22200 - Contributi alle imprese per l'elaborazione del progetto d'impresa e del relativo avviamento nonché per la progettazione di interventi innovativi (art. 10, L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche)

Esercizio 1995: Lire 1.000.000.000

     b) Cap. 22202 - Contributi in c/interessi concessi in un'unica soluzione scontando all'attualità le rate costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese d'investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e del prodotto (art. 11, L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche)

Esercizio 1995: Lire 1.000.000.000.

 

     Art. 19. Modifiche alla L.R 16 maggio 1994, n. 20.

     1. Il comma 1 dell'art. 23 della L.R. n. 20 del 1994 è così sostituito:

     (Omissis).

     2. Al comma 1 dell'art. 27 della L.R. n. 20 del 1994 le lettere a) e b) sono così sostituite:

     (Omissis).

     3. Dopo il comma 1 dell'art. 27 della L.R. n. 20 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 20. Attuazione L.R. 16 maggio 1994, n. 20 (Revoche di precedenti autorizzazioni di spesa).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 19 e dagli artt. 22, 23, e 25 della L.R. 19 aprile 1994, n. 16 per l'esercizio finanziario 1995, a valere sulle Leggi regionali 9 aprile 1985, n. 13, 27 gennaio 1986, n. 4,16 maggio 1986, n. 12, e 3 gennaio 1987, n. 1, abrogate ai sensi dell'art. 26 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, sono revocate.

 

     Art. 21. Interventi nel settore dell'artigianato L.R. 16 maggio 1994, n. 20.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. n. 20 del 1994, sono disposte, per l'esercizio finanziario 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:

     a) Cap. 22255 "Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4 lett. c), 5, 6 comma 2, lett. b), c) e d) e comma 3 lett. b), 8 comma 2 lett. a), 14,15,18 a favore delle imprese artigiane. Spese di investimento (art. 27, comma 1, lett. b), L.R. 16 maggio 1994, n. 20)" Lire 21.910.000.000

     b) Cap. 22268 "Conferimento in un' unica soluzione all'Artigiancassa per il finanziamento del fondo destinato al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi da istituti di credito alle imprese artigiane (art. 12, L.R. 16 maggio 1994, n. 20)" Lire 2.700.000.000.

 

     Art. 22. Valorizzazione delle attività ittiche.

     1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche ai sensi della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1995, la somma di Lire 500.000.000 (Cap. 24400).

 

     Art. 23. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.

     1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 25520 - Contributi in c/interessi in forma attualizzata a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5 comma 1 lett. a), art. 6 comma 1 lett. a), c) e d) e art. 7 comma 3 lett. b), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3)

Lire 6.900.000.000

     b) Cap. 25528 - Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi ed altri Enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5 comma 1 lett. a), art. 6 comma 1 lett. b) e art. 7 comma 3 lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3)

Lire 7.865.000.000.

 

     Art. 24. Mercati e strutture annonarie.

     1. Per gli interventi volti a favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento di mercati all'ingrosso, a norma della L.R. 7 novembre 1979, n. 42 come modificata dalla L.R. 24 dicembre 1981, n. 49, è disposta, per l'esercizio 1995, un'autorizzazione di spesa pari a Lire 300.000.000 (Cap. 27000).

 

     Art. 25. Qualificazione e sviluppo del termalismo.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 43, comma 3 lett. b), c), d) ed f) della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" è disposta, per l'esercizio 1995, un'autorizzazione di spesa di Lire 3.500.000.000 (Cap. 29300).

 

     Art. 26. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.

     1. Per l'attuazione dei provvedimenti volti al recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici, a norma della L.R. 16 febbraio 1989, n. 6, e tenuto conto dei "Criteri-direttivi" approvati dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 13 ottobre 1994, a norma dell'art. 12, comma 3, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoelencati:

     a) Cap. 30880 - Contributi a Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti per la redazione di studi di fattibilità e piani di recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici (artt. 2 e 3, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6)

Esercizio 1995: Lire 1.000.000.000

Esercizio 1996: Lire 1.000.000.000

Esercizio 1997: Lire 1.000.000.000

     b) Cap. 30885 - Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993 n. 537)

Esercizio 1995: Lire 7.599.678.529

Esercizio 1996: Lire 2.000.000.000

Esercizio 1997: Lire 2.000.000.000

     c) Cap. 30890 - Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)

Esercizio 1995: Lire 13.030.000.000

Esercizio 1996: Lire  1.000.000.000

Esercizio 1997: Lire  1.000.000.000.

 

     Art. 27. Contributi per l'incentivazione di iniziative, in materia di edilizia, a favore di particolari categorie sociali.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 16 della L.R. 2 giugno 1980, n. 46 come modificato e integrato dall'art. 10 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 è disposta la ulteriore autorizzazione di spesa per l'intervento sottoriportato:

     Cap. 32287 - Contributi in c/capitale a favore di particolari categorie sociali per interventi di edilizia residenziale (L.R. 2 giugno 1980, n. 46 come modificata dall'art. 10 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 e art. 2, Legge 25 marzo 1982, n. 94)

Esercizio 1997: Lire 8.000.000.000.

 

     Art. 28. Fondo di rotazione per l'anticipazione ai Comuni dei mezzi finanziari necessari per la manovra sulle aree fabbricabili.

     1. A norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 21 della L.R. 2 giugno 1980, n. 46, come modificata dalla L.R. 30 agosto 1982, n. 40, è autorizzata, per l'esercizio 1995, la spesa di Lire 571.938.608 (Cap. 32290).

 

     Art. 29. Attività di studi, progettazione pianificazione dell'IDROSER.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concorrere, a norma della L.R. 5 giugno 1976, n. 21, nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione dell'IDROSER SpA, costituita a norma della L.R. 5 giugno 1975, n. 44, con una quota di Lire 3.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995 (Cap. 35800).

 

     Art. 30. Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.

     1. Per il finanziamento di iniziative di ricerca e di progettazione nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1, comma 1, della L.R. 31 agosto 1978, n. 39, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di Lire 500.000.000 (Cap. 37150).

 

     Art. 31. Pianificazione e risanamento delle acque.

     1. Per le finalità previste dalla L.R. 1 febbraio 1983,n. 9, sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoelencati:

     a) Cap. 37200 "Rimborso alle Province ed al Circondario di Rimini delle spese per la redazione dei piani di risanamento di bacino e per il censimento dei corpi idrici (artt. 6, comma 2, 11 e 16, L.R. 1 febbraio 1983, n. 9)

Lire 750.000.000;

     b) Cap. 37250 "Spesa per la redazione del Piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque (art. 8, L.R. 1 febbraio 1983, n. 9)"

Lire 500.000.000.

 

     Art. 32. Pianificazione ed incentivazione per smaltimento rifiuti.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 45, comma 1, lett. a), della L.R. 19 aprile 1994, n. 16 come modificato dall'art. 28 della L.R. 5 settembre 1994, n. 38, per il 1995, a valere sulla L.R. 27 gennaio 1986, n. 6, è revocata.

     2. Per la realizzazione di iniziative in materia di smaltimento dei rifiuti, a norma della L.R. 12 luglio 1994, n. 27, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per i sottoelencati interventi:

     a) contributi a norma dell'art. 31 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27 per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (Cap. 37336)

Esercizio 1995: Lire 1.000.000.000

Esercizio 1996: Lire   500.000.000

     b) spese per le attività di pianificazione e di ricerca in materia di rifiuti a norma dell'art. 32 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27 (Cap. 37338) Esercizio 1995: Lire 500.000.000.

 

     Art. 33. Parchi regionali e riserve naturali.

     1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle riserve naturali, ai sensi delle Leggi regionali 2 aprile 1988, n. 11 e 2 luglio 1988, n. 27, sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:

     a) Cap. 38032 "Contributi all'Ente di gestione del Parco del Delta del Po per la realizzazione di progetti finalizzati agli interventi di cui all'art. 35, comma 2 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 (art. 13, L.R. 2 luglio 1988, n. 27)"

Lire 2.000.000.000

     b) Cap. 38085 "Contributi agli Enti delegati per la predisposizione dei piani territoriali dei parchi e delle riserve naturali (art. 9 e art. 35, comma 1, L.R. 2 aprile 1988, n. 11)"

Lire 275.000.000

     c) Cap. 38095 "Spese per investimenti finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, comma 3, L.R. 2 aprile 1988, n. 11)"

Lire 1 00.000.000.

 

     Art. 34. Fondo per la conservazione della natura.

     1. Per la dotazione di spesa del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" è disposta un'autorizzazione di spesa di Lire 300.000.000 per l'esercizio 1995 (Cap. 38050).

     2. Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale è autorizzata la spesa di Lire 75.000.000 per l'esercizio 1995 (Cap. 38070).

 

     Art. 35. Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati.

.    1. Per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 39050 "Alluvioni, piene, frane, mareggiate, consolidamento e trasferimento di abitati (Legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modifiche)"

Lire 3.000.000.000

     b) Cap. 39051 "Spese per studi, indagini e progettazioni per l'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere regionale e per il concorso nell'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere interregionale (Legge 18 maggio 1989, n. 183 e art. 30, L.R. 6 settembre 1982, n. 44)"

Lire 600.000.000

     c) Cap. 39220 "Opere e sistemazioni idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale (DPR 616/77, art. 89: L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" Lire 6.000.000.000.

 

     Art. 36. Porti regionali.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 41250 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)

Esercizio 1995: + Lire 500.000.000

Esercizio 1996: + Lire 500.000.000

     b) Cap. 41360 - Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)

Esercizio 1995: - Lire 500.000.000

     c) Cap. 41550 - Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n. 11) Esercizio 1995: + Lire 200.000.000

     d) Cap. 41570 - Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983,n. 11)

Esercizio 1995: + Lire 500.000.000.

 

     Art. 37. Aggiornamento Piano regionale dei trasporti.

     1. Per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, redatto a norma degli artt. 3 e seguenti della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di Lire 600.000.000 per l'esercizio 1995 (Cap. 43025).

 

     Art. 38. Promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico.

     1. Per l'attuazione di iniziative di promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico, a norma di quanto previsto dalla L.R. 18 dicembre 1989, n. 48, sono disposte le seguenti modificazioni, e integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi:

     a) Spese per l'acquisizione di strutture informatiche volte alla realizzazione di aree informatiche integrate per il servizio di trasporto pubblico (artt. 1 e 2 della L.R. 18 dicembre 1989, n. 48) (Cap. 43105)

- Lire 600.000.000

     b) Contributi per la progettazione e l'esecuzione di infrastrutture di servizio per la intermodalità del trasporto pubblico (art. 3, L.R. 18 dicembre 1989, n. 48) (Cap. 431 10)

Esercizio 1995: + Lire 600.000.000.

 

     Art. 39. Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 15 "Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico" sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni all'art. 31 della L.R. 5 settembre 1994, n. 38:

     Cap. 43221 - Contributi a Comuni, Province e al Circondario di Rimini per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2 L.R. 8 aprile 1994, n. 15)

Esercizio 1995: - Lire 10.000.000.000

Esercizio 1996: + Lire 14.000.000.000

Esercizio 1997: + Lire 10.000.000.000.

 

     Art. 40. Progettazioni sistemi di trasporto su ferro.

     1. Per il finanziamento di studi e progettazioni inerenti la realizzazione di opere di sistemi di trasporto su ferro a norma dell'art. 1, comma 2 della L.R. 24 dicembre 1981, n. 50, è disposta, per l'esercizio 1996, un'autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 (Cap. 43650).

 

     Art. 41. Opere stradali.

     1. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni, Province e loro Consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza, a norma dell'art. 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta un'autorizzazione di spesa di Lire 3.500.000.000 di cui Lire 2.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995 (Cap. 45180).

 

     Art. 42. Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 20 dicembre 1993, n. 44 "Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci" sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     Cap. 45530 - Contributi per la realizzazione di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. 44/93 destinati al riequilibrio del sistema del trasporto delle merci e all'integrazione fra le varie modalità di trasporto (L.R. 20 dicembre 1993, n. 44) Esercizio 1995: Lire 2.000.000.000

Esercizio 1996: Lire 1.000.000.000.

 

     Art. 43. Interventi per la sicurezza dei trasporti.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sulla L.R. 20 luglio 1992, n. 30 sono modificate e integrate nel modo seguente:

     a) Cap. 46120 "Contributi per la realizzazione di sistemi di gestione automatizzata e di controllo del traffico (art. 7, lettere a) e b), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)"

- Lire 397.536.286

     b) Cap. 46125 "Contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale idonei a regolare la velocità, migliorare la funzionalità della infrastruttura e specializzarne l'utilizzo in funzione delle diverse componenti di traffico (art. 7, lettere a) e c), L.R. 20 luglio 1992, n. 30)"

Esercizio 1995: + Lire 2.897.536.286.

 

     Art. 44. Protezione civile - Interventi di emergenza.

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal DL 12 aprile 1948, n. 1010, è autorizzata, per l'esercizio 1995, la spesa di Lire 4.000.000.000 (Cap. 48050).

 

     Art. 45. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.

     1. Ai sensi dell'art. 27, quinto comma della Legge 27 dicembre 1983, n. 730, la quota del Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione è determinata, per l'esercizio 1995, sentito il parere delle Aziende sanitarie, in Lire 9.186.300.000 e viene utilizzata per far fronte alle seguenti esigenze di rilievo regionale nell'ambito dei compiti relativi a:

     a) attività di ricerca sanitaria finalizzata ai sensi della L.R. 25 marzo 1983, n. 12

Lire 535.100.000;

     b) promozione di iniziative di comunicazione ed informazione ad utenti ed operatori, pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al miglioramento delle attività rese dal Servizio sanitario nazionale Lire 825.000.000;

     c) promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le finalità proprie del Servizio sanitario nazionale

Lire 945.000.000;

     d) realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attività del Servizio sanitario nazionale attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con Enti pubblici e privati Lire 1.782.000.000;

     e) acquisizione di strumenti operativi per le attività collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali ed operative Lire 2.449.200.000;

     f) spese relative alla fornitura e alla distribuzione dei ricettari standardizzati a lettura automatica in applicazione delle Leggi 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1987, n. 531

Lire 1.400.000.000;

     g) attivazione di uno o più centri per il deposito e la conservazione delle cornee in attuazione della Legge 301/93

Lire 250.000.000;

     h) progetto controllo di gestione

Lire 1000.000.000.000.

 

     Art. 46. Determinazione quote fondo socio-assistenziale spese correnti.

     1. Per la determinazione delle quote del fondo socio-assistenziale di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 e successive modifiche, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. a) della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50, sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa per le finalità indicate:

     a) Quota destinata alle emergenze socio-assistenziali, ai progetti, agli obiettivi e alle azioni promozionali d'interesse regionale Lire 1.100.000.000 (Cap. 57100 e Cap. 57115);

     b) Quota a destinazione indistinta e di mantenimento

Lire 28.890.000.000 (Cap. 57120);

     c) Quota a destinazione finalizzata vincolata ad aree tematiche Lire 6.700.000.000 (Cap. 57150).

 

     Art. 47. Fondo socio-assistenziale regionale.

     1. Per la costruzione, il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, è disposta, per l'esercizio 1996, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 700.000.000 (Cap. 57200).

 

     Art. 48. Residenze sanitarie assistenziali.

     1. Per favorire la riconversione dei presidi ospedalieri dismessi in Residenze sanitarie assistenziali (RSA), a norma di quanto disposto dall'art. 24, commi 7 e 8 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 è autorizzata, per l'esercizio 1995, la spesa di Lire 2.000.000.000 (Cap. 57210).

 

     Art. 49. Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.

     1. Per le finalità previste dalla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi sotto specificati:

     a) Contributi per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro al fine di favorire l'assunzione di persone svantaggiate nelle imprese a norma dell'art. 9, comma 2, lett. a) (Cap. 57699 c.n.i.) Esercizio 1995: Lire 200.000.000

     b) Contributi in c/interessi attualizzati a favore delle cooperative sociali sui finanziamenti da queste ottenuti per spese di investimento di sviluppo a norma dell'art. 18, comma 2 (Cap. 57703 c.n.i.)

Esercizio 1995: Lire 200.000.000.

 

     Art. 50. Interventi volti al controllo della popolazione canina.

     1. Al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo-animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in attuazione degli artt. 23 e 28 della L.R. 25 febbraio 1988, n. 5, e successive modifiche, sono autorizzati i seguenti finanziamenti per gli interventi sottoelencati:

     a) Contributi ai Comuni per la costruzione e la ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (art. 28, L.R. 25 febbraio 1988, n. 5) (Cap. 64400)

Esercizio 1995: Lire 500.000.000

     b) Spese per il rimborso alle Amministrazioni provinciali di contributi pagati ad imprese agricole e zootecniche per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori (art. 23, L.R. 25 febbraio 1988, n. 5) (Cap. 64410)

Esercizio 1995: Lire 150.596.330.

 

     Art. 51. Orchestra stabile dell'Emilia-Romagna.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 10 novembre 1977, n. 43 "Contributo all'Orchestra sinfonica dell'Emilia-Romagna Arturo Toscanini" è concesso, per l'esercizio finanziario 1996, un contributo di Lire 4.500.000.000, quale conferimento annuale (Cap. 70600).

 

     Art. 52. Integrazioni all'art. 3 della L.R. 6 settembre 1993, n. 33.

     1. All'art. 3 della L.R. 6 settembre 1993, n. 33 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 53. Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche.

     1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive - spese di investimento

- a norma di quanto stabilito dalla L.R. 4 aprile 1985, n. 11, è disposta,

per l'esercizio 1995, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire

3.000.000.000 (Cap. 70655).

 

     Art. 54. Modifiche alla L.R. 4 aprile 1985, n. 11.

     1. All'art. 11 della L.R. 4 aprile 1985, n. 11 sono aggiunti, dopo il comma secondo, i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 55. Servizi culturali polivalenti.

     1. Per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico e artistico, a norma di quanto disposto dalla L.R. 27 giugno 1977, n. 28, è disposta, per l'esercizio 1995, un'autorizzazione di spesa di Lire 1.950.000.000 (Cap. 70750).

 

     Art. 56. Fondo regionale biblioteche.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 dicembre 1983, n. 42, sono disposte, per l'esercizio 1995, le ulteriori autorizzazioni di spesa:

     a) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese correnti Lire 400.000.000 (Cap. 70755);

     b) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese d'investimento Lire 1.900.000.000 (Cap. 70760).

 

     Art. 57. Partecipazione al "Museo-monumento al deportato".

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, ai sensi della L.R. 20 maggio 1994, n. 23, alla costituzione della fondazione "Museo-monumento al deportato" per lo studio e la documentazione sulla deportazione nei campi di sterminio da tutti i Paesi occupati dai nazisti, per l'esercizio 1995, con un contributo di Lire 100.000.000 (Cap. 70822).

 

     Art. 58. Opere urgenti di edilizia scolastica.

     1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla L.R. 23 marzo 1984, n. 14 e successive modificazioni, è disposta, per l'esercizio 1995, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 3.600.000.000 (Cap. 73060).

 

     Art. 59. Strutture formativo-professionali.

     1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:

     a) Cap. 75286 - Contributi per incentivare le iniziative rivolte a favorire un organico riequilibrio territoriale delle strutture operative di formazione professionale con riguardo al miglioramento della loro qualità e della loro efficienza - Spese correnti (art. 3, comma 3, lett. b) e art. 4, L.R. 24 luglio 1979, n. 19)

Lire 600.000.000

     b) Cap. 75288 - Contributi per incentivare le iniziative rivolte a favorire un organico riequilibrio territoriale delle strutture operative di formazione professionale con riguardo al miglioramento della loro qualità e della loro efficienza - Spese in c/capitale (art. 3, comma 3, lett. b) e art. 4, L.R. 24 luglio 1979, n. 19)

Lire 1.400.000.000

     c) Cap. 75300 - Spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale (L.R. 24 luglio 1979, n. 19, art. 28)

Lire 750.000.000

     d) Cap. 75301 - Contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale (L.R. 24 luglio 1979, n. 19, art. 28) Lire 3.250.000.000.

 

     Art. 60. Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca.

     1. Per la concessione di contributi per interventi sul territorio finalizzati all'incremento della pescosità delle acque - spese di investimento - previsti dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11, è disposta, per l'esercizio finanziario 1995, un'autorizzazione di spesa di Lire 1.740.000.000 (Cap. 78575).

 

     Art. 61. Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 25 agosto 1986, n. 30 "Interventi per la promozione della pratica sportiva delle attività motorie e ricreative nel tempo libero" sono disposte, per l'esercizio 1995, le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Cap. 78732 - Contributi in conto capitale a favore dei soggetti di cui al punto a) dell'art. 4 della L.R. 25 agosto 1986, n. 30, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, nonché per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo (L.R. 25 agosto 1986, n. 30, art. 2, lettere a), b), c), d) - art. 5, comma 1)

Lire 450.000.000;

     Cap. 78734 - Contributi in conto capitale a favore di soggetti di cui ai punti b) e c) dell'art. 4 della L.R. 25 agosto 1986, n. 30, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, nonché per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo (L.R. 25 agosto 1986, n. 30, art. 2, lettere a), b), c), d) - art. 5, comma 1)

Lire 600.000.000.

 

     Art. 62. Trasferimento all'esercizio 1995 di autorizzazioni di spesa relative al 1994 finanziate con mezzi regionali.

     1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 1995 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio 1994:

 

 

  1) Cap. 02120                             L.        950.000.000

  2) Cap. 03850                             L.        251.068.566

  3) Cap. 03905                             L.        466.437.092

  4) Cap. 03910                             L.      1.448.859.844

  5) Cap. 04270                             L.     24.110.767.071

  6) Cap. 04427                             L.      1.000.000.000

  7) Cap. 10645                             L.      3.860.000.000

  8) Cap. 10650                             L.        100.000.000

  9) Cap. 14070                             L.      3.160.000.000

10) Cap. 14435                             L.      1.500.000.000

11) Cap. 17980                             L.        400.000.000

12) Cap. 18350                             L.     11.484.943.097

13) Cap. 18545                             L.        303.157.702

14) Cap. 21057                             L.        750.000.000

15) Cap. 21070                             L.      3.000.000.000

16) Cap. 21087                             L.        300.000.000

17) Cap. 21094                             L.      2.154.076.140

18) Cap. 21096                             L.      2.300.000.000

19) Cap. 21165                             L.        183.506.941

20) Cap. 21225                             L.         50.000.000

21) Cap. 21770                             L.        400.000.000

22) Cap. 21815                             L.      1.000.000.000

23) Cap. 22010                             L.        100.000.000

24) Cap. 22015                             L.        300.000.000

25) Cap. 22020                             L.        600.000.000

26) Cap. 22025                             L       1.000.000.000

27) Cap. 22200                             L.        850.000.000

28) Cap. 22202                             L.      1.500.000.000

29) Cap. 24115                             L.      1.000.000.000

30) Cap. 24125                             L.      1.000.000.000

31) Cap. 25520                             L.      8.349.020.000

32) Cap. 25528                             L.      4.700.000.000

33) Cap. 25605                             L.        100.000.000

34) Cap. 25690                             L.        400.000.000

35) Cap. 25780                             L.        606.000.000

36) Cap. 25785                             L.      1.600.000.000

37) Cap. 29200                             L.        218.500.000

38) Cap. 29300                             L.      2.330.000.510

39) Cap. 30550                             L.      1.257.692.952

40) Cap. 30555                             L.        610.091.640

41) Cap. 30880                             L.      2.326.791.746

42) Cap. 30885                             L.     13.419.630.576

43) Cap. 30890                             L.      2.454.000.000

44) Cap. 30895                             L.        484.000.000

45) Cap. 32276                             L.        439.328.478

46) Cap. 35720                             L.      1.196.243.000

47) Cap. 35800                             L.        922.650.000

48) Cap. 35810                             L.      2.500.000.000

49) Cap. 37050                             L.        150.000.000

50) Cap. 37090                             L.        549.140.000

51) Cap. 37120                             L.      3.000.000.000

52) Cap. 37150                             L.      1.502.861.580

53) Cap. 37200                             L.      1.244.700.000

54) Cap. 37250                             L.      4.201.675.827

55) Cap. 37320                             L.         95.520.000

56) Cap. 38027                             L.      2.000.000.000

57) Cap. 38030                             L.      4.345.000.000

58) Cap. 38090                             L.      2.797.479.821

59) Cap. 38095                             L.         88.505.000

60) Cap. 39050                             L.        952.546.820

61) Cap. 39051                             L.         50.000.000

62) Cap. 39220                             L.      3.528.706.000

63) Cap. 41105                             L.      1.000.000.000

64) Cap. 41120                             L.        200.000.000

65) Cap. 41125                             L.        143.868.900

66) Cap. 41250                             L.      2.469.200.000

67) Cap. 41360                             L.        500.000.000

68) Cap. 41550                             L.        100.000.000

69) Cap. 41850                             L.      1.000.000.000

70) Cap. 41995                             L.      3.093.000.000

71) Cap. 43027                             L.      2.455.470.000

72) Cap. 43100                             L.      2.050.000.000

73) Cap. 43105                             L.        401.386.279

74) Cap. 43110                             L.      2.300.000.000

75) Cap. 43115                             L.      1.900.000.000

76) Cap. 43219                             L.      5.000.000.000

77) Cap. 43221                             L.     20.000.000.000

78) Cap. 43223                             L.      1.200.000.000

79) Cap. 43230                             L.        555.298.000

80) Cap. 43550                             L.         30.977.779

81) Cap. 45123                             L.      2.000.000.000

82) Cap. 45180                             L.      1.731.083.329

83) Cap. 45530                             L.        900.000.000

84) Cap. 45535                             L.      1.000.000.000

85) Cap. 45650                             L.        602.000.000

86) Cap. 46110                             L.      2.000.000.000

87) Cap. 46120                             L.      2.012.463.714

88) Cap. 46125                             L.     13.400.000.000

89) Cap. 47100                             L.        400.000.000

90) Cap. 47105                             L.        800.000.000

91) Cap. 57200                             L.     20.356.833.000

92) Cap. 57650                             L.        284.861.274

93) Cap. 58435                             L.      2.000.000.000

94) Cap. 65017                             L          23.158.000

95) Cap. 65047                             L.        210.526.000

96) Cap. 65052                             L.        473.684.000

97) Cap. 65057                             L.        473.684.000

98) Cap. 65067                             L.         24.211.000

99) Cap. 65072                             L.         55.263.155

100) Cap. 65077                             L.         98.736.840

101) Cap. 65082                             L.        235.789.470

102) Cap. 65087                             L.        184.210.520

103) Cap. 65092                             L         100.000.000

104) Cap. 65097                             L.        173.684.210

105) Cap. 65102                             L.         79.000.000

106) Cap. 65107                             L.        255.526.310

107) Cap. 65112                             L.        147.368.420

108) Cap. 65117                             L.        110.526.310

109) Cap. 65122                             L.        237.000.000

110) Cap. 65127                             L.        153.000.000

111) Cap. 65132                             L.        142.000.000

112) Cap. 65137                             L.        474.000.000

113) Cap. 65142                             L.         85.000.000

114) Cap. 65147                             L.        142.105.260

115) Cap. 65152                             L.         55.263.155

116) Cap. 72605                             L.      2.000.000.000

117) Cap. 72852                             L.         30.000.000

118) Cap. 73135                             L.      4.042.517.205

119) Cap. 75290                             L.      1.240.691.989

120) Cap. 75295                             L.        200.000.000

121) Cap. 75300                             L.      1.346.954.928

122) Cap. 75301                             L.      1.146.548.929

123) Cap. 78060                             L.        391.326.132

124) Cap. 78575                             L.        265.000.000

125) Cap. 86997                             L.      8.072.901.000

 

 

     Art. 63. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1995-1997 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della Spesa.

 

     Art. 64. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma secondo della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.