§ 6.1.153 – L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:28/07/2003
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e [...]
Art. 2.  Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005.
Art. 3.  Aumento della dotazione dei fondi per la finanza locale.
Art. 4.  Partecipazioni a società (U.P.B. 27200).
Art. 5.  Spese per la contrattazione del personale.
Art. 6.  Aumento della dotazione organica complessiva del personale della Provincia.
Art. 7.  Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”.
Art. 8.  Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-
Art. 9.  Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”.
Art. 10.  Interventi a favore del settore sociale nonché del settore sanitario.
Art. 11.  Copertura finanziaria.
Art. 12.  Modifiche della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, recante “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”.
Art. 13.  Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. [...]
Art. 14.  Adeguamento di leggi provinciali.
Art. 15.  Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Art. 16.  Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante “Disposizioni in materia di finanza locale”.
Art. 17.  Modifiche della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del paesaggio”.
Art. 18.  Modifica della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante “Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e [...]
Art. 19.  Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, recante “Finanziamento di opere pubbliche nell’interesse degli Enti locali”.
Art. 20.  Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1995 e [...]
Art. 21.  Modifica della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, recante “Concessione di contributi alla Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano”.
Art. 22.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica”.
Art. 23.  Modifica della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante “Esercizio da parte della Provincia Autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche [...]
Art. 24.  Modifiche della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, recante “Autorizzazione alla costituzione di una Scuola provinciale superiore di sanità per la formazione infermieristica, ostetrica, [...]
Art. 25.  Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e [...]
Art. 26.  Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”.
Art. 27.  Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”.
Art. 28.  Modifiche della legge provinciale1 luglio 1993, n. 11, recante “Disciplina del volontariato”.
Art. 29.  Modifica della legge provinciale18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”.
Art. 30.  Modifica della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, recante “Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari”.
Art. 31.  Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante “Disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”.
Art. 32.  Modifiche della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, recante “Istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore [...]
Art. 33.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, recante “La disciplina e lo sviluppo dell’agriturismo”.
Art. 34.  Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, recante “Interventi di politica attiva del lavoro”.
Art. 35.  Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”.
Art. 36.  Abrogazioni.
Art. 37.  Entrata in vigore.


§ 6.1.153 – L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005

(B.U. 5 agosto 2003, n. 31 – suppl. n. 2).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

Art. 1. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”.

     1. Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 7 bis. (Agevolazioni fiscali per i veicoli a metano o G.P.L).

     1. I proprietari di autoveicoli dotati di impianto a gas per l’alimentazione alternativa funzionante con gas propano liquido (G.P.L.) o metano sono esentati per tre annualità dal pagamento della tassa automobilistica provinciale prevista dall’articolo 7.

     2. L’esenzione è concessa per le tre annualità successive all’immatricolazione del veicolo o all’installazione dell’impianto, purché la presenza e la regolarità dell’impianto risultino dalla carta di circolazione.

     3. Restano in vigore eventuali altre agevolazioni già previste.”

     2. Dopo il comma 5 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, viene inserito il seguente comma:

     “5 bis. I contributi assegnati ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, all’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano e finalizzati alla realizzazione delle competenze previste dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di edilizia sovvenzionata sono esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive.”

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 2. Modifica delle autorizzazioni di spesa per l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005.

     1. Alle autorizzazioni di spesa per l’anno 2003, di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), sono apportate le modifiche indicate nell’allegata tabella A.

     2. Alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2003-2005, di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), sono apportate le modifiche indicate nell’allegata tabella B.

 

     Art. 3. Aumento della dotazione dei fondi per la finanza locale.

     1. La dotazione del fondo per investimenti, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, stabilita per l’anno finanziario 2003 con l’articolo 4 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1, è aumentata di 52.526.146,00 euro (Unità previsionale di base - U.P.B. - 26200).

     2. La dotazione del fondo perequativo, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l’anno finanziario 2003 con l’articolo 4 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1, è diminuita di 426.146,00 euro (U.P.B. 26100).

 

     Art. 4. Partecipazioni a società (U.P.B. 27200).

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, al fine di diffondere e commercializzare i prodotti tipici locali presso le aree di servizio lungo le principali arterie autostradali ricadenti nel territorio provinciale; i limiti di spesa per la partecipazione al capitale sociale, per una quota massima del 50 per cento del medesimo, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre un aumento della partecipazione della Provincia al capitale della società SEL SpA, con sede a Bolzano, sino all’importo di 15 milioni di euro, tramite conferimento in natura di propri beni patrimoniali. Alle conseguenti variazioni compensative di bilancio si provvede con le modalità di cui all’articolo 23, comma 1, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. [1]

 

     Art. 5. Spese per la contrattazione del personale.

     1. Per la contrattazione collettiva nell’anno 2003 per i comparti del personale dell’amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 2005 un’ulteriore spesa di 5 milioni di euro.

 

     Art. 6. Aumento della dotazione organica complessiva del personale della Provincia.

     [1. La dotazione organica complessiva del personale della Provincia, determinata in 9365 unità a tempo pieno dall’articolo 12, comma 1, della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11, è aumentata di 24 unità a tempo pieno per coprire l’aumentato fabbisogno di personale nell’ambito delle scuole materne e delle scuole professionali] [2].

     [2. La maggiore spesa derivante dal comma 1 è stimata in 270.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2003 (U.P.B. 02100) e in 810.000,00 euro all’anno per gli esercizi finanziari successivi.] [3]

     [3. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell’ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie, è autorizzata la messa a disposizione degli atenei universitari interessati di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche provinciali per un numero non superiore allo 0,5 per cento della dotazione organica complessiva di cui al comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2, a tal fine aumentata, sulla base delle effettive necessità, con deliberazione della Giunta provinciale; con la medesima deliberazione sono definite le modalità per l’utilizzazione di detto personale e la suddivisione del contingente tra le diverse sezioni, in lingua tedesca, italiana e ladina.] [4]

     [4. La maggiore spesa derivante dal comma 3 è stimata in 50.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2003 (U.P.B. 04125) e in 510.000,00 euro all’anno per gli esercizi finanziari successivi.] [5]

 

     Art. 7. Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”.

     1. Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 21 bis. (Disposizioni in materia di immobilizzazioni finanziarie per partecipazioni societarie della Provincia).

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare e a sottoscrivere azioni o quote di società di capitali partecipate dalla Provincia, a condizione che l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote non comporti per la Provincia:

     a) l’acquisizione della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società;

     b) l’acquisizione dell’esercizio di almeno un quinto dei voti o di almeno un decimo dei voti, nel caso di società quotata in borsa, nell’assemblea ordinaria della società.

     2. Ove non ricorrano le condizioni previste dal comma 1, la sottoscrizione di azioni o quote è autorizzata con legge provinciale.

     3. L’assessore provinciale competente informa il Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi del comma 1, entro 30 giorni dalla definizione dell’operazione.

     4. La spesa per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata con legge finanziaria annuale.”

 

     Art. 8. Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-

     Alto Adige per il sostegno dell’economia”.

     1. L’articolo 13-ter della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 13 ter. (Assegnazione straordinaria all’Istituto per innovazioni tecnologiche Bolzano S.C.A.R.L.).

     1. All' “Istituto per innovazioni tecnologiche Bolzano S.C.A.R.L.”, con sede in Bolzano, è assegnato un contributo straordinario di 516.456 euro, suddiviso in due rate uguali a carico di ciascun esercizio finanziario 2003 e 2004, per l’istituzione di un centro di notifica per la certificazione CE di sistemi e di materiali di sicurezza per le funivie e altri mezzi di trasporto in zone di montagna nonché di attrezzature per la sicurezza personale e collettiva in montagna.”

     2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con gli stanziamenti autorizzati dalla disposizione sostituita con il comma 1.

     3. Dopo l’articolo 23-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 23 ter. (Finanziamento aree per insediamenti produttivi).

     1. Il ricavo dall’alienazione di aree per insediamenti produttivi è vincolato all’acquisto e apprestamento di nuove aree aventi la medesima destinazione ed all’acquisizione di complessi aziendali ai sensi degli articoli 35-quater e 35-sexies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

     2. All’iscrizione in bilancio delle entrate di cui al comma 1 e delle corrispondenti spese può farsi luogo con la procedura di cui agli articoli 23 e 24 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.”

 

     Art. 9. Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”.

     1. Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 12 bis. (Assunzione di servizi delle scuole)

     1. I servizi connessi con il funzionamento delle scuole, compresi l’arredamento, le spese di gestione e i mezzi strumentali all’attività didattica, già di competenza dei comuni, possono essere assunti, in tutto o in parte, dalla Provincia previo accordo con la rappresentanza unitaria dei comuni ai sensi della normativa provinciale sulla finanza locale.

     2. Nell’accordo di cui al comma 1 sono stabilite le condizioni e le modalità di passaggio del personale e dei servizi relativi nonché i riflessi sulla finanza dei comuni.

     3. Il passaggio del personale comunale alla Provincia avviene nel rispetto della disciplina sulla mobilità tra gli enti prevista nel contratto collettivo intercompartimentale. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la dotazione organica del personale provinciale per le corrispondenti unità organiche.

     4. La maggiore spesa connessa con il passaggio del personale comunale e degli altri oneri suddetti a carico della Provincia trova copertura finanziaria nella minore spesa per trasferimenti per la finanza locale ai sensi del comma 1. Le variazioni compensative tra le unità previsionali di base del bilancio riguardanti la finanza locale e i servizi di cui al comma 1 nonché le connesse variazioni del piano di gestione sono disposte dall’assessore provinciale alle finanze e al bilancio.”

 

     Art. 10. Interventi a favore del settore sociale nonché del settore sanitario.

     1. La Giunta provinciale può concedere sussidi “una tantum” ad associazioni operanti nel settore sociale a parziale o totale copertura del disavanzo degli esercizi passati, causato da circostanze gestionali straordinarie, nei limiti dello stanziamento iscritto all’unità previsionale di base 09105 del bilancio di previsione 2003 (capitoli 09105.10 e 09105.55 del piano di gestione).

     2. Le domande per la concessione dei sussidi di cui al comma 1 devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Servizi sociali entro il 30 settembre 2003.

     3. La Giunta provinciale può concedere sussidi “una tantum”, per una spesa massima complessiva di euro 75.000,00, a favore di enti e associazioni pubbliche e private operanti nel settore sanitario nel campo dell’assistenza ai malati di AIDS, a parziale o totale copertura del disavanzo dell’esercizio finanziario 2002 causato da circostanze gestionali straordinarie, nei limiti dello stanziamento iscritto all’unità previsionale di base 10120 del bilancio di previsione 2003.

     4. Le domande per la concessione dei sussidi di cui al comma 3 devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Sanità entro il 30 settembre 2003.

 

     Art. 11. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’articolo 1, commi 1 e 2, stimate in 1.525.000,00 euro per l’anno 2003, e delle maggiori spese per complessivi 184.901.071,00 euro a carico dell’esercizio finanziario 2003, non compensate da minori spese, derivanti dagli articoli 2 (tabelle A e B), 3 e 6, si provvede mediante corrispondente quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio con la connessa legge di assestamento.

     2. Le minori entrate per complessivi 3.300.000,00 euro per gli anni 2004 e 2005, derivanti dall’articolo 1, commi 1 e 2, sono compensate da corrispondenti maggiori entrate per tributi del Titolo I.

     3. Alla copertura dei maggiori oneri per complessivi 21.300.000,00 euro, derivanti dall’articolo 2, commi 1 (annualità dei limiti di impegno della tabella A) e 2 (tabella B), nonché dall’articolo 5 a carico del biennio 2004-2005, si provvede con le maggiori entrate iscritte nel bilancio pluriennale 2003-2005 con la connessa legge di assestamento.

     4. Alla copertura della maggiore spesa complessiva di 2.640.000,00 euro per gli anni 2004 e 2005, derivante dall’articolo 6, si provvede mediante corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 2004-2005 nel bilancio triennale 2003-2005, funzione/obiettivo 02, lettera b.1.

 

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 12. Modifiche della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, recante “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”.

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è inserito il seguente comma:

     “4 bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica l’amministrazione provinciale può eseguire, secondo i criteri determinati dalla Giunta provinciale, la manutenzione degli impianti e delle reti radio delle organizzazioni di soccorso riconosciute ed eseguire gli investimenti necessari al miglior funzionamento possibile degli stessi.”

     2. Il comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

     “3. Le spese per la sede nonché per il personale assegnato all’Azienda speciale sono assunte a carico del bilancio della Provincia. La Giunta provinciale può autorizzare, nel rispetto delle norme vigenti, l’assunzione a carico del bilancio della Provincia delle spese per la fornitura dei servizi generali nonché per i mobili, gli arredi e le attrezzature dell'Azienda speciale.”

 

     Art. 13. Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37”.

     1. L’articolo 5-bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 5 bis. (Vincolo di bene culturale).

     1. Il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali individua i beni di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico da assoggettarsi a tutela specifica. Tale provvedimento ha valore di proposta per la dichiarazione di vincolo del bene culturale.

     2. La proposta di dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, del bene. Dalla data di notificazione, la proposta di dichiarazione produce gli stessi effetti della dichiarazione di vincolo del bene culturale fino al giorno dell’emanazione del provvedimento definitivo da parte della Giunta provinciale.

     3. Il provvedimento di vincolo del bene culturale deve essere adottato dalla Giunta provinciale entro 180 giorni dalla notificazione della relativa proposta, a pena di decadenza degli effetti della proposta stessa.

     4. La dichiarazione di vincolo del bene culturale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è notificata, entro 30 giorni dalla sua adozione, al proprietario, al possessore o al detentore del bene vincolato.

     5. Quando la notificazione individuale risulti difficile per il rilevante numero dei proprietari o vi sia difficoltà nella loro identificazione, il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali può disporre la pubblica affissione, per la durata di 30 giorni, all’albo del comune nel cui territorio è ubicato il bene culturale da tutelare.”

 

     Art. 14. Adeguamento di leggi provinciali.

     1. Nell’articolo 4 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, nell’articolo 8, comma 2, lettera d), e nell’articolo 9, comma 7, della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, nell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nell’articolo 55, comma 5, nell’articolo 71, comma 1, e nell’articolo 107, comma 22, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e ovunque ricorrano nella legislazione provinciale, le espressioni: “soprintendenza provinciale ai beni culturali” e: “soprintendente provinciale ai beni culturali” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “Ripartizione provinciale Beni culturali” e “Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali”.

 

     Art. 15. Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

     1. Il comma 3 dell’articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     “3. L’organo competente ad erogare le agevolazioni può derogare al divieto di cui al comma 2 o applicarlo per un periodo più limitato, in caso di:

     a) persone aventi diritto all’assegno di minimo vitale;

     b) persone indigenti abbisognevoli di cure mediche indispensabili;

     c) enti senza scopo di lucro, la cui attività istituzionale sia di interesse pubblico.”

     2. L’articolo 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 3. (Termini).

     1. Sono perentori i termini fissati per la presentazione di ricorsi gerarchici propri ed impropri, per i controlli di legittimità e di merito, per l’espressione di pareri obbligatori e vincolanti ed i termini stabiliti dall’amministrazione per l’ammissione a pubblici concorsi, ad esami, a gare di appalto e ad ogni altra attività amministrativa nella quale sia prevista la formazione di graduatorie nei confronti dei richiedenti interessati da un provvedimento dell’amministrazione stessa.

     2. I termini per la presentazione di domande volte a ottenere vantaggi economici di qualunque genere sono fissati dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 dell’articolo 2.

     3. Se il termine di cui ai commi 1 e 2 scade in giorno festivo o di chiusura degli uffici provinciali, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo o di apertura degli uffici stessi.”

     3. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     “4. Non è fatto altresì luogo alla richiesta della normale documentazione di cui al comma 2, quando la documentazione medesima o le informazioni in essa contenute siano disponibili o accessibili in via informatica. In tali casi la struttura organizzativa procedente verifica la conformità delle dichiarazioni rese in base ai dati informatici.”

     4. L’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 6. (Contratti).

     1. I contratti in cui è parte la Provincia debbono avere termini e durata certi e non possono essere stipulati con onere, diretto o indiretto, continuativo per l’amministrazione provinciale, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel provvedimento di autorizzazione a contrarre.

     2. Non possono essere stipulati interessi e provvigioni a favore dei contraenti sulle somme eventualmente obbligati ad anticipare per l’esecuzione dei contratti, né sono ammesse anticipazioni sui corrispettivi dovuti o provvigioni in favore di terzi per affari procurati.

     3. Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, dei servizi o dei lavori, il contraente è obbligato ad effettuarli, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo pattuito. Oltre tale limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto.

     4. Salvo quanto previsto al comma 10, i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata o tramite scambio di corrispondenza e sono esecutivi immediatamente ovvero al momento della presentazione della normale documentazione nei termini stabiliti ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 e dell’acquisizione della documentazione antimafia.

     5. Nei casi in cui per la scelta del contraente sono utilizzati la procedura aperta, la procedura ristretta o l’appalto concorso, i processi verbali di aggiudicazione della gara tengono luogo a tutti gli effetti della stipulazione del contratto, salvo che nel capitolato di gara non sia diversamente disposto.

     6. Nelle procedure di cui al comma 5 le funzioni di autorità di gara sono esercitate dal competente direttore di ripartizione e da due funzionari dallo stesso designati, di cui uno con l’incarico di formare il processo verbale.

     7. Per le commesse tecnicamente complesse da aggiudicarsi con le procedure aperta o ristretta, la valutazione può essere affidata a un’apposita commissione tecnica, nominata dall’autorità di gara dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e composta da tre componenti esperti nello specifico settore oggetto dell’appalto, scelti anche tra soggetti esterni all’amministrazione in possesso di comprovati requisiti di moralità e professionalità. In casi particolari, la commissione tecnica predetta può essere formata da cinque esperti. Nei casi dell’appalto concorso la valutazione è effettuata da un’apposita commissione tecnica, con un numero dispari di componenti non superiore a nove.

     8. Alla stipulazione di contratti a procedura negoziata si procede nei casi e con le modalità previsti dalla normativa di recepimento delle direttive comunitarie sull’affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture, da altre leggi speciali e dai commi 15, 16, 17 e 20, mediante gara informale, diretta dall’autorità di cui al comma 6, alla quale, qualora le leggi speciali non prevedano un numero maggiore, debbono essere invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della normativa vigente.

     9. I contratti e i processi verbali che ne tengono luogo sono formati e completati a termini delle vigenti disposizioni sotto la diretta responsabilità del competente direttore di ripartizione, che provvede altresì alla custodia dei medesimi, eccezione fatta per quelli soggetti a trascrizione a norma dell’articolo 2643 del codice civile o a registrazione in termine fisso ai sensi delle vigenti disposizioni sull’imposta di registro.

     10. I contratti e i processi verbali che ne tengono luogo, soggetti a trascrizione o a registrazione in termine fisso, sono stipulati in forma pubblico-amministrativa con l’osservanza delle norme della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili, iscritti nel repertorio tenuto in conformità a quanto disposto dagli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e custoditi in un’apposita raccolta.

     11. Salvo disposizioni contrarie, le spese per tasse e imposte conseguenti alla stipulazione di contratti sono di norma a carico dei contraenti con l’amministrazione provinciale. Le spese di copia sono determinate nel regolamento di esecuzione di cui all’articolo 25. Non sono riscossi diritti di segreteria.

     12. La stipulazione dei contratti deve essere autorizzata, nelle parti essenziali, dalla Giunta provinciale, ove gli importi di spesa stimata siano, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiori alla soglia di applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Provvedono i direttori di ripartizione in tutti gli altri casi, fatto salvo quanto previsto al comma 24.

     13. L’accertamento dell’entrata ovvero l’impegno della spesa è effettuato con il provvedimento di autorizzazione a contrarre. In caso di contrattazione tramite procedure ad evidenza pubblica, il direttore di ripartizione competente dà notizia alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, per la variazione dell’impegno ovvero dell’accertamento, dell’importo definitivo di aggiudicazione. Qualora entro i 365 giorni successivi alla data di adozione del provvedimento di autorizzazione a contrarre non sia stato perfezionato il contratto passivo o, nel caso di contrattazioni con procedure ad evidenza pubblica, non sia stato pubblicato il corrispondente bando di gara, le somme impegnate con il medesimo sono rese indisponibili e contabilizzate tra le economie di esercizio. Qualora il contratto attivo non sia perfezionato entro l’esercizio finanziario per cui è accertata l’entrata, l’accertamento stesso è differito all’esercizio successivo su comunicazione del direttore di ripartizione competente.

     14. In diretta applicazione di quanto disposto dalle direttive comunitarie 93/36/CEE e 92/50/CEE, per gli appalti di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia comunitaria, al netto di I.V.A., la pubblicità preventiva è garantita, oltre che dalla comunicazione del bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, dalla pubblicazione dello stesso nel sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano. L’amministrazione provinciale può prevedere ulteriori forme di pubblicità.

     15. Per l’affidamento di contratti aventi ad oggetto forniture o servizi di importo stimato inferiore a euro 20.000,00, al netto di I.V.A., ovvero concernenti prestazioni di natura intellettuale, regolamentate e non, di importo stimato fino a euro 100.000,00, al netto di I.V.A., i direttori di ripartizione procedono a procedura negoziata diretta con i fornitori o i prestatori di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione alla commessa da affidare.

     16. Per l’affidamento di contratti aventi ad oggetto forniture o servizi di importo stimato compreso tra euro 20.000,00 e euro 100.000,00, al netto di I.V.A., ovvero concernenti prestazioni di natura intellettuale, regolamentata e non, di importo stimato compreso tra euro 100.000,00 e la soglia di applicazione delle direttive comunitarie 93/36/CE e 92/50/CE, e successive modifiche, si procede mediante gara informale ai sensi del comma 8.

     17. I contratti aventi ad oggetto forniture e servizi di importo stimato compreso tra euro 100.000,00 e la soglia di applicazione delle direttive comunitarie 93/36/CEE e 92/50/CEE, e successive modifiche, sono affidati a procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano.

     18. L’avviso di cui al comma 17 deve contenere, oltre agli elementi essenziali del contratto, il termine ultimo per la presentazione della richiesta di invito alla gara informale, l’indicazione della misura della cauzione da prestare a garanzia della serietà della candidatura contestualmente alla richiesta di invito, il criterio di aggiudicazione prescelto, gli eventuali criteri di selezione dei soggetti da invitare alla gara informale, fra i quali può essere individuato anche quello cronologico delle richieste di invito conformi alle prescrizioni dell’avviso pubblico e regolarmente pervenuti.

     19. Per l’adesione e l’esecuzione delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (CONSIP), e successive modifiche, trovano applicazione, per quanto compatibili, le procedure di cui al comma 15. In tal caso si prescinde dai limiti di cui al comma 12.

     20. Le procedure di cui al comma 15 si applicano anche in caso di:

     a) acquisto di beni e servizi di qualsiasi natura, per i quali sono stati esperiti infruttuosamente procedure aperte, procedure ristrette, appalti concorso ovvero le gare informali di cui ai commi 16 e 17, e non possa esserne differita l’esecuzione;

     b) acquisto di beni e servizi, per i quali, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’esecuzione delle prestazioni possa essere affidata a un particolare fornitore o prestatore di servizi;

     c) acquisto di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, laddove sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l’esecuzione della prestazione nel termine previsto dal contratto;

     d) acquisto di beni e servizi nell’ipotesi di completamento di prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo;

     e) acquisto di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente o nelle more di esecuzione del contratto;

     f) acquisto di beni e servizi nell’ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all’igiene e alla salute pubblica o al patrimonio storico, artistico e culturale.

     21. Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) del comma 20 l’affidamento a procedura negoziata diretta è ammesso unicamente con il soggetto titolare del contratto in corso di esecuzione o scaduto.

     22. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i servizi, le forniture e le prestazioni che, per loro natura, possono essere eseguiti in economia, le modalità di svolgimento delle gare informali di cui ai commi 16 e 17, anche mediante strumenti informatici, e altre modalità procedurali, compreso il pagamento di spese e la riscossione di tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta.

     23. Copia dei contratti di importo superiore a euro 50.000,00, stipulati ai sensi dei commi 15, 16, 17 e 20, è trasmessa, con scadenza semestrale, alla Sezione della Corte dei Conti di Bolzano in conformità alle previsioni del programma di controllo di gestione annualmente definito dalla sezione stessa, anche per singoli settori dell’amministrazione, per i fini di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche.

     24. Restano salve le procedure previste dalla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, e da altre leggi speciali.”

     5. I commi 2 e 3 dell’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono così sostituiti:

     “2. Sono pubblicati nel sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano, con periodicità semestrale, l’elenco dei collaboratori esterni e degli incaricati di consulenze, con l’indicazione della ragione dell’incarico stesso e dell’ammontare rispettivamente erogato, nonché l’elenco nominativo dei beneficiari di qualsiasi provvidenza o beneficio economico erogato dalla Provincia, con l’indicazione del relativo titolo, con l’esclusione di quelli attinenti all’assistenza sanitaria, sociale, previdenziale, scolastica ed universitaria.

     3. Con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione o nel sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano, ove essa sia integrale, il diritto di accesso ai documenti si intende realizzato.”

 

     Art. 16. Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante “Disposizioni in materia di finanza locale”.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “3. Agli enti locali si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 14 e seguenti, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.”

 

     Art. 17. Modifiche della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, recante “Tutela del paesaggio”.

     1. Nella legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, la parola: “Landesausschuss” è sostituita dalla parola: “Landesregierung”, le parole: “prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio” sono sostituite dalle parole: “Prima commissione per la tutela del paesaggio” e le parole: “seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio” sono sostituite dalle parole: “Seconda commissione per la tutela del paesaggio”.

     2. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     “4. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio notifica al comune e al richiedente la decisione presa sul progetto. Il sindaco deve adeguarsi al parere comunicatogli e notificare al richiedente, entro cinque giorni, il corrispondente provvedimento.

     Trascorso il termine di 60 giorni senza che il Direttore della Ripartizione provinciale natura e paesaggio abbia comunicato il parere della Seconda commissione per la tutela del paesaggio, ogni decisione in merito all’autorizzazione di cui all'articolo 7 è demandata al sindaco, il quale decide definitivamente entro 30 giorni.”

     3. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita:

     “i) il dissodamento di bosco e di siepi nonché la trasformazione di pascoli in prati oppure in aree intensamente coltivate; miglioramenti alpestri e progetti di ricomposizione fondiaria; spianamenti di aree intensamente coltivate e di prati sotto la quota di 1600 m sul livello del mare, qualora la superficie sia complessivamente superiore a 5.000 m², la pendenza superiore al 40 per cento ovvero sia previsto un livellamento superiore a 1 m; tutti gli interventi su superfici situate ad una quota sopra 1600 m sul livello del mare. Per il dissodamento e la soppressione di vegetazione arbustiva ed arborea di campagna in aree intensamente coltivate e al di sotto di 1600 m sul livello del mare la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegata ai dirigenti delle stazioni forestali competenti per territorio, i quali possono prescrivere un eventuale reimpianto compensativo.”

     4. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

     “1-bis. Ad eccezione degli interventi elencati alle lettere i), k) e n) del comma 1 nonché delle domande di rinnovo di autorizzazione paesaggistica, è obbligatorio acquisire il parere della Seconda commissione per la tutela del paesaggio.”

     5. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. L’Amministrazione provinciale favorisce l’educazione al rispetto del paesaggio e la divulgazione delle norme di tutela ed agevola l’attività di enti ed organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di tali finalità mediante contributi o sussidi e mettendo a disposizione appropriati mezzi di pubblicità. L’Amministrazione provinciale può inoltre favorire lo studio, la conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge, mediante il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e progettazione ad esperti, nonché mediante la concessione di contributi o sussidi da erogarsi direttamente ai proprietari, possessori o detentori o affidando il compito agli enti ed organizzazioni di cui sopra. Per le stesse categorie di beni, l’Amministrazione provinciale può, inoltre, effettuare direttamente spese per proteggere, conservare, sistemare e risanare l’ambiente naturale e paesaggistico, nonché per disporre la realizzazione di progetti vegetazionali allo scopo di un migliore inserimento paesaggistico di infrastrutture viarie, zone produttive e residenziali e di spazi di verde pubblico.”

     6. L’articolo 22-ter della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è così sostituito:

     “Art. 22 ter. (Provvedimenti definitivi).

     1. Sono definitivi i provvedimenti di autorizzazione del sindaco di cui all’articolo 8, qualora non vengano annullati ai sensi del comma 11 dello stesso articolo, e le decisioni sui ricorsi assunte dal collegio tutela paesaggio.”

 

     Art. 18. Modifica della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante “Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi”.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2-bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “4. Negli impianti di riciclaggio mobili temporanei installati nei cantieri è consentito il trattamento dei seguenti materiali: materiali derivanti da scavi e demolizioni, ma unicamente provenienti dal cantiere stesso. L'autorizzazione per l’utilizzo di questi impianti mobili nei cantieri è rilasciata dall’Ufficio gestione rifiuti.”

 

     Art. 19. Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, recante “Finanziamento di opere pubbliche nell’interesse degli Enti locali”.

     1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:

     “6. È riservata al consiglio comunale la decisione sull’impiego, entro i limiti di destinazione di cui all’articolo 2, delle somme assegnate al singolo comune. L’iscrizione nel bilancio comunale e il relativo impiego dei fondi per investimenti pubblici costituisce la prova dell’impiego regolare delle somme stesse.”

 

     Art. 20. Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997”.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

     “3. La gestione e la manutenzione delle piste ciclabili intercomunali competono alla relativa comunità comprensoriale e al Comune di Bolzano per i rispettivi territori. I mezzi finanziari necessari vengono annualmente messi a disposizione dal fondo per la finanza locale e le modalità di ripartizione sono fissate annualmente dall’accordo sulla finanza locale.

     4. Al fine di cui al comma 3, la Giunta provinciale può autorizzare le comunità comprensoriali ed il Comune di Bolzano ad avvalersi del servizio stradale provinciale per la manutenzione.”

 

     Art. 21. Modifica della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, recante “Concessione di contributi alla Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano”.

     1. Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 3 bis. (Contributi).

     1. Per aumentare l’importo dei crediti di esercizio e di investimento, garantiti dalla Cooperativa, la Provincia può concedere un contributo annuo ad integrazione del fondo rischi.”

 

     Art. 22. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica”.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “4. Per quelle zone produttive d’espansione che all’entrata in vigore della legge provinciale 31 marzo 2003, n. 5, erano già state destinate quali produttive, il comma 3 trova applicazione, qualora in questa data non sia stata ancora avviata la procedura di esproprio, ovvero manchi il piano d’attuazione. Le relative domande devono essere presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge provinciale recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005.”

     2. Il comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “2. La costituzione di diritti reali sul terreno assegnato o su parte di esso - a esclusione dei diritti di garanzia su finanziamenti e delle servitù da costituirsi nel pubblico interesse, che sono in ogni caso ammessi -, con o senza concessione edilizia, prima dell’avvio dell’attività aziendale sul terreno assegnato in conformità alla delibera di assegnazione è nulla e l’ente assegnante dispone la revoca dell'assegnazione. È vietata anche la costituzione di diritti reali, escluse le eccezioni di cui sopra, dopo l’avvio dell’attività aziendale e per un periodo di 20 anni dalla data della delibera di assegnazione. Se ciò nonostante il terreno assegnato viene gravato di diritti reali, l’assegnatario deve produrre all’ente assegnante copia autenticata del relativo contratto e corrispondere allo stesso un importo a titolo di sanzione, pari alla metà di quello di volta in volta stabilito ai sensi del comma 1 per l’alienazione.”

     3. Dopo il comma 2 dell’articolo 49 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “3. Agli assegnatari è consentito cedere la proprietà dell’area assegnata e/o dei fabbricati aziendali ivi realizzati ad una società di leasing, a condizione che quest’ultima risponda, in solido con gli assegnatari, nei confronti dell’ente assegnante dell’osservanza dei vincoli di legge. La responsabilità solidale è prevista per l’intera durata del contratto di locazione finanziaria. Alla scadenza dei termini previsti dallo stesso, la responsabilità passa per il rimanente periodo, sino alla decorrenza del termine fissato dalla legge, alla sola impresa locataria. Qualora prima della scadenza del termine legalmente previsto la proprietà venisse ceduta dalla società di leasing a terzi - tranne alla ditta assegnataria -, verrà richiesto il pagamento della differenza di prezzo di cui alla legge e convenzione.”

     4. Il comma 11 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “11. Esercizi ricettivi che in data 1o gennaio 1988 erano classificati ai sensi della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15, e che al momento della presentazione della domanda di costruzione sono siti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, possono essere ampliati qualitativamente indipendentemente dalla densità fondiaria, per adeguarli agli standards moderni. Edifici che il giorno 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l’affitto di camere o appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un’attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono classificati quali esercizi ricettivi ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e al momento della presentazione della domanda di costruzione sono siti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino o nel bosco, possono essere ampliati qualitativamente indipendentemente dalla densità fondiaria, per adeguarli agli standards moderni. Nel regolamento di esecuzione sono determinati i criteri per l'ampliamento qualitativo degli esercizi ricettivi, differenziati secondo la loro classificazione ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Nell'ambito dell'area di pertinenza di esercizi ricettivi possono essere realizzate opere che non comportino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio, dimensionate alle esigenze e comunque non superiori alla superficie utile complessiva dell'esercizio ricettivo stesso. L'area di pertinenza viene calcolata applicando la densità edilizia di 0,6 metri cubi/metri quadri alla cubatura esistente. Nel regolamento di esecuzione sono altresì stabiliti i criteri per l'ampliamento qualitativo di esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti nelle zone di cui sopra. La concessione edilizia per l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata ad esercizio ricettivo. Il vincolo ha durata ventennale. L'atto d'obbligo vale anche per i progetti di variante non essenziale ai sensi dell'articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dall'atto d'obbligo. Decorso tale termine, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.”

     5. Il comma 23 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “23. I fabbricati rurali con almeno 400 metri cubi esistenti o autorizzati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e al momento della presentazione della domanda di costruzione siti nel verde agricolo e non più utilizzati dalla conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati, nei limiti della cubatura esistente, comunque, se trattasi di edifici più grandi nel limite massimo di 2000 metri cubi, in abitazioni convenzionate rispettivamente possono essere adibiti ad agriturismo, a condizione che siano situati a una distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato delimitato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e che vengano allacciati alla rete idrica e alla fognatura comunale. Il volume aziendale eccedente il fabbisogno calcolato secondo la delibera della Giunta provinciale del 17 marzo 2003, n. 792, prima del rilascio della licenza di abitabilità per la nuova costruzione deve essere demolito, a meno che non venga fornita tramite un parere della ripartizione agricoltura la prova che questo volume aziendale sia necessario per la conduzione di un’azienda agricola. Per la durata di 20 anni non può essere autorizzata nessuna nuova cubatura aziendale. In caso di demolizione e ricostruzione l’ubicazione può essere spostata nell’ambito della sede dell’azienda. La Giunta provinciale emana le relative direttive.”

     6. Dopo il comma 4 dell’articolo 107-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

     “5. Il comma 23 dell’articolo 107 non è applicabile ai fabbricati rurali realizzati dalle cooperative agricole, a prescindere dalla data di costruzione.”

     7. Il comma 1 dell’articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. Allo scopo di recuperare i posti letto degli esercizi ricettivi disattivati è ammesso l´ampliamento quantitativo degli esercizi ricettivi classificati in data 1° gennaio 1988 ai sensi della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15. Egualmente è ammesso l’ampliamento quantitativo degli edifici che il giorno 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l’affitto di camere o appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un’attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono classificati quale esercizio ricettivo ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. L’ampliamento è consentito entro il numero complessivo di letti esistenti alla data del 1o gennaio 1985. Tale ampliamento non è consentito nelle zone sottoposte a divieto assoluto di costruzione per motivi paesaggistici.”

 

     Art. 23. Modifica della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, recante “Esercizio da parte della Provincia Autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici”.

     1. L’articolo 15 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 15.

     1. Non sono soggette ad autorizzazione della Ripartizione provinciale Acque ed energia, fermo restando gli eventuali pareri necessari, le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 Volt e quelle per impianti di illuminazione pubblica, né le relative opere accessorie.

     2. I titolari di domande di autorizzazione all’impianto di linee elettriche di cui agli articoli 107 e seguenti del titolo III, capo I, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, sono esonerati dal pagamento delle spese d’istruttoria.”

 

     Art. 24. Modifiche della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, recante “Autorizzazione alla costituzione di una Scuola provinciale superiore di sanità per la formazione infermieristica, ostetrica, sanitaria tecnica e di riabilitazione”.

     1. Il titolo della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito: “Scuola provinciale superiore di sanità”.

     2. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire una scuola provinciale superiore di sanità, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, per la formazione infermieristica, ostetrica, sanitaria-tecnica, riabilitativa e di prevenzione nonché in psicoterapia. Nel relativo regolamento di esecuzione sono stabiliti, sulla base dei requisiti minimi previsti dalla normativa statale e comunitaria, l’ordinamento didattico dei corsi di diploma in scienza infermieristica, di ostetrica, di tecnico sanitario professionale, di sanitario di riabilitazione professionale e della prevenzione nonché in psicoterapia, i criteri per l’accesso ai corsi, i requisiti richiesti per il personale docente e le modalità per il conseguimento del diploma. Nel regolamento di esecuzione sono altresì stabiliti l’ordinamento didattico per i corsi di specializzazione in psicoterapia, tenuto conto di volta in volta dei più alti requisiti minimi previsti dalla normativa statale e comunitaria, i criteri per l’accesso a tali corsi e le modalità per il conseguimento del diploma di specializzazione.”

 

     Art. 25. Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante”.

     1. Dopo l’articolo 20 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

     “Art. 21. (Insegnamento degli strumenti musicali).

     1. Per l’insegnamento degli strumenti musicali nelle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado la Provincia può avvalersi, nel limite dell’organico delle scuole predette, del personale in servizio presso gli istituti provinciali per l’educazione musicale di cui alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il relativo insegnamento nelle scuole a carattere statale o presso gli istituti medesimi. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le modalità di attuazione del presente comma e i limiti di impiego del personale docente interessato sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

     2. Il personale docente abilitato all’insegnamento di uno strumento musicale, iscritto nelle corrispondenti graduatorie permanenti provinciali, e il personale docente iscritto negli anni scolastici 2001/02 e 2002/03 nelle graduatorie di istituto e che ha prestato, nel medesimo biennio, servizio di insegnamento di uno strumento musicale nelle scuole a carattere statale per una durata complessiva di almeno tre mesi, ha la precedenza rispetto al personale docente impiegato presso gli istituti provinciali per l’educazione musicale.

     3. Il servizio prestato dal personale docente ai sensi del comma 1 è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio prestato nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano. In caso di mobilità esterna alla provincia, il predetto riconoscimento è limitato a quello riconoscibile a norma delle vigenti disposizioni statali in materia.

     4. Qualora l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporti per il personale interessato un maggior carico di lavoro o lo svolgimento di compiti non già retribuiti sulla base dello stipendio in godimento, allo stesso è attribuito un compenso accessorio ai sensi del rispettivo contratto collettivo provinciale di comparto.”

 

     Art. 26. Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”.

     1. Il comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

     “3. La commissione di cui al comma 1, nel rispetto degli obiettivi formativi di interesse nazionale e in base a quanto disposto in ordine ai crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, nonché in osservanza dei criteri per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, definisce gli strumenti per il riconoscimento e per la valutazione delle esperienze formative acquisite dagli operatori del Servizio sanitario provinciale. I crediti maturati nell’ambito delle iniziative di formazione continua accreditate ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale.”

     2. Dopo l’articolo 78 della legge provinciale 5 marzo 2001. n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 78 bis. (Sistema informativo sanitario territoriale).

     1. In relazione a quanto previsto dal articolo 30, comma 3, al fine di agevolare una programmazione finalizzata ai bisogni dei cittadini ed una gestione efficiente dei servizi, è attivato il Sistema informativo sanitario territoriale.

     2. Il sistema informativo sanitario territoriale è preposto al coordinamento dei sistemi informativi attivati dai soggetti del Servizio sanitario provinciale, nei cui confronti la Provincia fissa direttive e protocolli tecnici di funzionamento.

     3. Il sistema informativo sanitario territoriale persegue le seguenti finalità:

     a) fornisce alle strutture del Servizio sanitario provinciale il necessario supporto per il corretto funzionamento dei servizi da queste ultime erogate;

     b) garantisce alla Provincia un flusso di informazioni in grado di consentire un adeguato svolgimento della propria attività di programmazione, di indirizzo e di controllo;

     c) in accordo con le altre strutture sanitarie, offre ai cittadini ed agli operatori del Servizio sanitario provinciale dati ed informazioni sull'attività svolta e sulle prestazioni erogate ai fini di educazione sanitaria, partecipazione e controllo;

     d) consente alla Provincia e agli altri soggetti del Servizio sanitario provinciale di soddisfare il debito informativo, imposto da norme di legge e regolamentari, nei confronti dei vari soggetti istituzionali che vantano tale credito come: Ministero della Sanità, Ministero del Tesoro, Istat.

     4. Il sistema informativo sanitario territoriale, costituisce inoltre:

     a) l’infrastruttura tecnologica necessaria ad attivare la tessera sanitaria personale da rilasciare a ciascun soggetto avente diritto a godere dei servizi sanitari provinciali;

     b) l’infrastruttura tecnologica necessaria ad attivare, d’intesa con le aziende sanitarie e i servizi specialistici competenti, i servizi di telemedicina;

     c) l’infrastruttura tecnologica necessaria ad attivare, d’ intesa con le aziende sanitarie e i servizi specialistici competenti, la cartella clinica elettronica;

     d) l’infrastruttura tecnologica dell’Osservatorio epidemiologico provinciale.

     5. Le attività di cui al comma 3 sono svolte unicamente attraverso l’utilizzo di dati anonimi in modo che gli stessi non siano associati ad alcun interessato identificato o identificabile.

     6. Le strutture sanitarie che si avvalgono del sistema informativo sanitario territoriale trattano i dati personali relativi ai compiti e ai servizi prestati solo nell’ambito del proprio distinto ambito o sistema informativo locale. Le medesime strutture possono tuttavia avvalersi, per la comunicazione di dati personali ad altri organismi, nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 675/1996 e successive modificazioni, di modalità tecniche standard, anche di sicurezza dei dati, definite con regolamenti della Giunta provinciale, sulla base di una consultazione delle categorie interessate, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali e in accordo con le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per le questioni loro pertinenti.”

     3. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è abrogato.

 

     Art. 27. Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”.

     1. Il comma 12 dell’articolo 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

     “12. La Giunta provinciale può prevedere sostegni finanziari per il periodo di tirocinio per i/le frequentanti corsi di formazione professionale nel settore socio-assistenziale per i quali è richiesto un tirocinio, a condizione che si tratti di corsi a tempo pieno oppure, nel caso di corsi in servizio, a condizione che il/la frequentante non percepisca reddito o che comunque il reddito annuale non superi l’importo annuale del minimo vitale.”

 

     Art. 28. Modifiche della legge provinciale1 luglio 1993, n. 11, recante “Disciplina del volontariato”.

     1. Il titolo della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito: “Disciplina del volontariato e della promozione sociale”.

     2. L’articolo 2 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 2. (Attività di volontariato e di promozione sociale).

     1. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà umana e di impegno sociale.

     2. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario/dalla beneficiaria. Al volontario/alla volontaria possono essere rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le sole spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa.

     3. L’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui esso fa parte.

     4. A persone che si sono rese benemerite nel settore del volontariato, così come definito dall’articolo 1, possono essere concesse onorificenze dalla Giunta provinciale, le cui forme e modalità saranno determinate con regolamento di esecuzione della presente legge.

     5. È considerata attività di promozione sociale quella svolta senza finalità di lucro, prevalentemente a favore di associati/associate, nei seguenti settori:

     a) assistenza sociale e sanitaria;

     b) attività culturale, educativa e di formazione;

     c) attività sportive, ricreative e di tempo libero;

     d) protezione civile, tutela dell’ambiente e del paesaggio;

     e) promozione del turismo sociale, tutela dei diritti dei consumatori e utenti, diritti umani e pari opportunità, nonché cooperazione allo sviluppo.

     6. Le organizzazioni di promozione sociale si avvalgono in maniera significativa delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri associati/dalle proprie associate per il perseguimento dei fini istituzionali; possono, inoltre, in caso di necessità, assumere lavoratrici o lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati/proprie associate.”

     3. La rubrica dell’articolo 3 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita: “Organizzazioni di volontariato ed organizzazioni di promozione sociale”.

     4. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

     “6. È considerata organizzazione di promozione sociale il raggruppamento di natura privatistica tra soggetti, costituito come associazione riconosciuta o non riconosciuta o altra formazione che presenta i requisiti determinati da apposito regolamento di esecuzione. L’organizzazione persegue senza scopo di lucro interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati/delle associate o di terzi nei settori di cui all’articolo 2, comma 5.”

     5. La rubrica dell’articolo 5 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita: “Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni di promozione sociale”.

     6. Dopo il comma 9 dell’articolo 5 della legge provinciale 1 luglio 1993 n. 11, e successive modifiche, vengono aggiunti i seguenti commi 10, 11 e 12:

     “10. È istituito il registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale, nel quale vengono iscritte le organizzazioni in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, aventi sede ed operanti in ambito provinciale e costituite da almeno sei mesi.

     11. L’iscrizione nel registro delle organizzazioni di promozione sociale è condizione necessaria per poter usufruire delle apposite agevolazioni fiscali previste dalla relativa normativa statale. I soggetti iscritti nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale sono esenti dal pagamento dell'IRAP ai sensi dell'articolo 23 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, fatto salvo l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche al fine della determinazione dell'imponibile IRAP.

     12. È ammessa l’iscrizione in uno soltanto dei registri di cui ai commi 1 e 10.”

     7. Dopo il comma 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

     “7. I requisiti richiesti per la costituzione e la qualifica di organizzazione di promozione sociale, le disposizioni per la tenuta del registro delle relative organizzazioni, le modalità di iscrizione e di cancellazione dal registro medesimo e quant’altro si rendesse necessario regolamentare, verranno disciplinati con uno o più regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.”

 

     Art. 29. Modifica della legge provinciale18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”.

     1. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

     “2. Sono esenti da autorizzazione o concessione gli scavi temporanei non destinati direttamente al prelievo o all’utilizzo d’acqua, quali trivellazioni di sondaggio eseguite allo scopo di indagini geologiche o idrogeologiche, purché non siano effettuate prove di pompaggio, oppure gli scavi risultanti dalla costruzione di opere ed impianti o da lavori di movimento terra, nonché abbassamenti dell'acqua sotterranea con una quantità d'estrazione d'acqua inferiore a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del comune competente.”

 

     Art. 30. Modifica della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, recante “Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari”.

     1. Dopo la lettera e) del comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

     “f) provvedimenti successivi all’accertamento o alla contestazione sul territorio provinciale di tutte le violazioni in materia veterinaria.”

 

     Art. 31. Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante “Disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”.

     1. L’articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

     “Art. 1. (Disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio dei prodotti agricoli).

     1. Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Provincia disciplina con regolamento la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli propri da parte degli agricoltori produttori diretti, singoli o associati, nonché la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il commercio delle piante officinali.

     Tali prescrizioni devono comprendere anche le norme necessarie a tutela della sanità e dell’igiene pubblica.

     2. Le violazioni delle prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui al comma 1 soggiaciono alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00.

     3. In caso di reiterazione il sindaco del comune competente vieta la prosecuzione dell’attività di produzione, trasformazione e vendita al pubblico per un periodo da sei mesi ad un anno. Qualora venga accertata un’altra violazione della stessa specie o la reiterazione sia specifica, il sindaco vieta la prosecuzione dell’attività per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore ai dieci anni.

     4. Qualora dal fatto derivi pericolo per l’igiene e la sanità pubblica, il sindaco vieta immediatamente la prosecuzione dell’attività.

     5. Per le violazioni riguardanti l’igiene nella produzione e nel commercio dei prodotti alimentari nonché la loro etichettatura trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente in materia.”

     2. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 1 bis. (Controllo dei prodotti agricoli e dei loro derivati).

     1. Per l’esecuzione dei controlli e il rilascio dei relativi certificati prescritti dalla disciplina comunitaria o da altre norme statali o provinciali sui prodotti agricoli o su quelli derivati dalla loro lavorazione o trasformazione, la Provincia Autonoma di Bolzano può avvalersi di organismi di diritto privato aventi specifiche competenze nel settore e svolgenti funzioni di pubblico interesse, accreditati dalla Provincia autonoma di Bolzano.

     2. La Giunta provinciale determina i criteri per l’eventuale rimborso, parziale o completo, delle spese sostenute dagli organismi per l’attività di controllo.”

 

     Art. 32. Modifiche della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, recante “Istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”.

     1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

     “1. Al fine di realizzare un sistema di identificazione e di registrazione che permetta una puntuale applicazione sul territorio provinciale degli interventi in materia veterinaria, zootecnica e lattiero-casearia, presso il Servizio veterinario provinciale è istituita l'anagrafe provinciale del bestiame della specie bovina, ovina, caprina e suina e delle relative aziende di allevamento.”

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

     “1 bis. Per gli equini l’anagrafe viene istituita presso il Servizio veterinario provinciale in analogia all’anagrafe canina, come previsto dall’articolo 4 dell’accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e “pet-therapy”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale del 3 marzo 2003, n. 51.”

 

     Art. 33. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, recante “La disciplina e lo sviluppo dell’agriturismo”.

     1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, è così sostituito:

     “4. Nell’esercizio delle attività di cui alla lettera d) del comma 3 almeno il 50 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere di produzione aziendale ed almeno un ulteriore 40 per cento deve provenire da produttori agricoli, singoli od associati, o da cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti agricoli della provincia. A tal fine sono considerati di produzione aziendale oltre agli alimenti ed alle bevande prodotti e lavorati nell’azienda agricola, altresì quelli ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell’azienda medesima.”

 

     Art. 34. Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, recante “Interventi di politica attiva del lavoro”.

     1. Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

     “Art. 3 bis. (Disposizioni sul mercato del lavoro).

     1. Gli obiettivi e gli indirizzi operativi nonché i criteri per l’adozione, da parte dei servizi competenti, di procedure uniformi in materia di accertamento e verifica dello stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono determinati dal piano pluriennale di politica del lavoro di cui all’articolo 3 della presente legge.”

 

     Art. 35. Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”.

     1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

     “b) l’autorizzazione alla stipulazione di contratti di importo stimato, al netto dell’importo di valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti pubblici, fatte salve le modalità procedurali stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all’articolo 6, comma 22, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;”.

     2. [Salve le scadenze temporali fissate nella legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, per l’operatività delle singole deleghe di funzioni, a decorrere dal 1° febbraio 2004, al numero 31 dell’allegato A) alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lineetta:

     “- sviluppo alla cooperazione e vigilanza sulle cooperative”] [6].

     3. [Salve le scadenze temporali fissate nella legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, per l’operatività delle singole deleghe di funzioni, a decorrere dal 1° febbraio 2004, al numero 36 dell’allegato A) alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, la penultima lineetta è così sostituita:

     “- enti di credito fondiario e di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, aziende di credito a carattere regionale”] [7].

     4. [Salve le scadenze temporali fissate nella legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, per l’operatività delle singole deleghe di funzioni, a decorrere dal 1° febbraio 2004, al numero 36 dell’allegato A) alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è aggiunta la seguente lineetta:

     “- camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”] [8].

     5. Salve le scadenze temporali fissate nella legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, per l’operatività delle singole deleghe di funzioni, a decorrere dal 1° febbraio 2004, dopo il numero 40 dell’allegato A) alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero:

     “41 LIBRO FONDIARIO, CATASTO FONDIARIO E URBANO

     - funzioni delegate in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari

     - funzioni delegate in materia di catasto fondiario e urbano”.

 

     Art. 36. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) la legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25, e successive modifiche;

     b) la legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, e successive modifiche;

     c) la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33, e successive modifiche;

     d) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1; è integralmente ricostituita la legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28;

     e) il comma 7 dell’articolo 9 e il comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1;

     f) tutti gli articoli della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39, a eccezione dell’articolo 25;

     g) la legge provinciale 21 settembre 1973, n. 64;

     h) la legge provinciale 21 settembre 1973, n. 65;

     i) la legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, e successive modifiche;

     j) la legge provinciale 21 agosto 1975, n. 44;

     k) la legge provinciale 12 agosto 1977, n. 31;

     l) la legge provinciale 30 agosto 1983, n. 38;

     m) la legge provinciale 15 novembre 1985, n. 15;

     n) la legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 63, e successive modifiche;

     o) l’articolo 36 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19;

     p) il comma 7 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, e successive modifiche;

     q) i commi 5 e 7 dell’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;

     r) l’articolo 5 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, e successive modifiche;

     s) l’articolo 19 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche;

     t) la legge provinciale 20 maggio 1976, n. 14;

     u) la legge provinciale 23 agosto 1973, n. 29;

     v) la legge provinciale 8 settembre 1970, n. 18;

     w) il comma 2-bis dell’articolo 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10.

 

     Art. 37. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[2] Comma abrogato dall’art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

[3] Comma abrogato dall’art. 23 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[4] Comma abrogato dall’art. 23 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[5] Comma abrogato dall’art. 23 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

[6] Comma abrogato dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[7] Comma abrogato dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[8] Comma abrogato dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.