§ 5.5.26 - L.P. 23 agosto 1988, n. 38.
Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:23/08/1988
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Istituzione di musei provinciali.
Art. 3.  Vigilanza, controllo e finanziamento dei musei.
Art. 4.  Personale dei musei.
Art. 5.  Sedi periferiche.
Art. 6.  Museo archeologico.
Art. 7.  Provvidenze a favore dei musei e vigilanza sugli stessi.
Art. 8.  Consulta dei musei.
Art. 9.  Vincolo di raccolte.
Art. 10.  Disposizioni finanziarie.
Art. 11.  Abrogazione.
Art. 12.  Norme transitorie.


§ 5.5.26 - L.P. 23 agosto 1988, n. 38.

Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo. [1]

(B.U. 6 settembre 1988, n. 40).

 

     Art. 1. Disposizioni generali.

     1. La Provincia favorisce l'istituzione di musei di interesse provinciale e sostiene i musei gestiti da enti pubblici, da associazioni e da privati.

     2. Sono da considerarsi musei, ai sensi della presente legge, le istituzioni che raccolgono, conservano ed espongono materiale di interesse storico, artistico e naturalistico. Gli studi relativi al materiale di cui sopra vengono resi accessibili al pubblico.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dei musei provinciali, a titolo gratuito, edifici, vani, eventuali superfici esterne, nonchè arredi e rispettive attrezzature per la sede, le sale di esposizione e di conservazione, gli archivi ed altri servizi inerenti agli scopi specifici.

     4. Le spese per la manutenzione degli immobili, degli arredi e dell'attrezzatura in dotazione ai musei di cui al comma precedente sono a carico della Provincia.

     5. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad assegnare o a dare in dotazione beni mobili ai musei provinciali, a musei di enti pubblici, nonchè di associazioni private per i rispettivi fini istituzionali. Detti beni vengono dati in consegna secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2.

     6. La Giunta provinciale è autorizzata a intraprendere iniziative e adottare misure di interesse intermuseale [2] .

     7. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad acquistare oggetti di pregio museale e metterli a disposizione dei musei [3] .

 

Parte I

MUSEI PROVINCIALI

 

          Art. 2. Istituzione di musei provinciali. [4]

     1. Per i settori delle scienze naturali, dell’archeologia, delle miniere, dell’artigianato, del commercio e dell’industria, dell’arte, della cultura e storia provinciale, della cultura ladina, del turismo, degli usi e costumi, dell’enologia, della caccia e pesca possono, in quanto non già esistenti, essere istituiti musei provinciali [5] .

     2. I musei provinciali hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono retti da propri statuti da approvare con deliberazione della Giunta provinciale e sono sottoposti al controllo e alla vigilanza della Giunta provinciale.

     3. I singoli musei sono costituiti con deliberazione della Giunta provinciale che ne approva la denominazione, le finalità e lo statuto; la deliberazione va pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Fatte salve le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, il museo di Arte Moderna e Contemporanea può essere gestito anche da un ente di diritto privato. In questo caso la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia Autonoma di Bolzano a questo ente, riconoscendo il predetto di interesse provinciale. Lo statuto dell’ente è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere un’adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale. Esaminati il programma e il bilancio preventivo dell’ente, la Giunta provinciale determina il contributo annuale a carico della Provincia. La spesa per l’attuazione del presente articolo, da effettuarsi con apposito capitolo di bilancio, sarà autorizzata con legge finanziaria annuale, ai sensi della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche. [6]

 

          Art. 3. Vigilanza, controllo e finanziamento dei musei. [7]

     1. Le delibere relative al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al conto consuntivo devono essere presentate alla Giunta provinciale per l'approvazione.

     2. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento o di grave irregolarità, al Giunta provinciale dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina in sua vece un commissario, il quale provvede all'ordinaria amministrazione dei musei e promuove, entro sei mesi dalla sua nomina, la ricostituzione dello stesso.

     3. La Provincia concorre al finanziamento delle spese di funzionamento dei musei provinciali, nonchè di quelle per l'ampliamento del relativo patrimonio mediante l'erogazione di attività e di acquisti deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione.

     4. Il relativo stanziamento, da iscriversi nel bilancio di previsione annuale della Provincia, è autorizzato dalla legge finanziaria annuale.

 

          Art. 4. Personale dei musei.

     1. Il trattamento economico e giuridico del personale dei musei provinciali deve corrispondere a quello del personale della Provincia nei rispettivi livelli funzionali. La pianta organica dei musei è stabilita dalla Giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione [8] .

     2. Ai direttori dei musei provinciali spetta, in aggiunta al trattamento economico di qualifica, l'indennità di dirigenza spettante ai direttori d'ufficio della Provincia e la relativa maggiorazione del compenso incentivante.

     3. Oltre al personale di ruolo, il consiglio di amministrazione dei musei provinciali può, per esigenze temporanee di classificazione, inventario, allestimento delle sale di esposizione o di vigilanza per l'accesso al pubblico, assumere personale - anche ad orario ridotto - con contratto di diritto privato ai sensi della normativa vigente a tempo determinato, ma comunque inferiore ad un anno. Il contingente massimo è approvato annualmente per ciascun museo dalla Giunta provinciale.

     4. A richiesta del consiglio di amministrazione dei musei provinciali, per la copertura di posti vacanti nei rispettivi organici, la Giunta provinciale è autorizzata a trasferire personale dei ruoli provinciali con consenso degli interessi e fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita.

 

          Art. 5. Sedi periferiche.

     1. Per realizzare le finalità indicate nei rispettivi statuti i musei provinciali possono istituire sedi periferiche. L'istituzione di sedi periferiche è subordinata all'approvazione della Giunta provinciale previo parere della consulta dei musei di cui all'art. 8, comma ottavo, della presente legge.

 

          Art. 6. Museo archeologico. [9]

 

Parte II

MUSEI DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI

 

          Art. 7. Provvidenze a favore dei musei e vigilanza sugli stessi.

     1. La Giunta provinciale può sostenere, mediante la concessione di contributi, musei e raccolte di enti pubblici, di associazioni e di privati sulla base di un piano annuale. Tale piano viene proposto dalla consulta di cui all'art. 8 e sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale.

     2. Possono essere sostenuti solamente i musei e le raccolte che:

     a) siano di interesse pubblico;

     b) siano aperti al pubblico;

     c) abbiano orari di apertura regolari;

     d) alleghino alle domande di contributo la seguente documentazione:

     programma di attività e di acquisti per l'anno in corso;

     relazione sull'attività dell'anno precedente;

     preventivo di spesa;

     piano di finanziamento.

     3. L'interesse pubblico è accertato con delibera della consulta di cui all'art. 8. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione [10] .

     4. Le domande annuali di contributo devono essere presentate all'amministrazione provinciale entro il 28 febbraio di ogni anno ovvero entro un altro termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Alla prima domanda va allegata un inventario completo e, qualora il museo sia gestito da una persona giuridica o da una associazione non riconosciuta come persona giuridica lo statuto. Ciò vale anche per ogni modifica dell'inventario e dello statuto [11] .

     5. [12].

 

          Art. 8. Consulta dei musei.

     1. per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 7 è istituita la consulta provinciale dei musei nominati dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura.

     2. La consulta è composta:

     a) dall'Assessore provinciale all'istruzione pubblica ed attività culturali in lingua tedesca, che la presiede, o da un suo delegato;

     b) dall'Assessore provinciale all'istruzione pubblica ed attività culturali in lingua italiana, quale vice-presidente o da un suo delegato;

     c) dall'Assessore provinciale all'istruzione pubblica ed attività culturali in lingua ladina, se nominato o, in difetto, da un esperto designato dalla Consulta culturale per il gruppo linguistico ladino, di cui alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni;

     d) dal soprintendente provinciale ai beni culturali;

     e) dal direttore di uno dei musei provinciali;

     f) dal direttore del Museo diocesano;

     g) da tre esperti dei comuni, designati dal Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano, di cui uno di madrelingua italiana;

     h) da un rappresentante dei musei e delle raccolte di privati.

     3. Le proposte per i membri di cui alle lettere e), g) e h) devono pervenire alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla richiesta. In assenza di proposte la Giunta provinciale è autorizzata a nominare autonomamente i relativi membri.

     4. La composizione della consulta, eccettuato il membro di cui alla lettera c) del comma secondo, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale.

     5. La consulta è convocata dal presidente e delibera in presenza di almeno 6 membri, Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

     6. Funge da segretario della consulta il direttore dell'ufficio competente o un funzionario da questo delegato [13] .

     7. La consulta dei musei svolge oltre alle funzioni elencate negli articoli 7 e 9 della presente legge, un'attività consultiva nelle materie di cui all'art. 1, su richiesta della Giunta provinciale o dell'Assessore competente in materia.

     8. Ai membri della consulta vengono corrisposti, in quanto spettino, i gettoni di presenza ed il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale.

 

          Art. 9. Vincolo di raccolte.

     1. Le raccolte private di interesse pubblico possono essere sottoposte a vincolo con deliberazione della Giunta provinciale, su conforme parere della consulta di cui all'art. 8.

     2. I musei e le raccolte sottoposti a vincolo sono soggetti alla vigilanza della Ripartizione Beni culturali [14] .

     3. Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica è tenuto a denunziare alla Giunta provinciale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione. Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denunzia spetta all'erede [15] .

     4. Nel caso di alienazione a titolo oneroso, la Giunta provinciale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dalla Giunta provinciale [16] .

     5. Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dalla Giunta provinciale, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dalla Giunta provinciale, l'altro dall'alienante ed il terzo d'intesa tra le due parti. In mancanza di accordo tra le parti, decorso il termine di quindici giorni, il terzo membro è nominato dal Presidente del Tribunale su istanza di una delle parti. Nel caso in cui la Giunta provinciale eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto [17] .

     6. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di due mesi dalla data delle denuncia. In pendenza di detto termine, il contratto rimarrà condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione; all'alienante è vietato effettuare la tradizione della cosa. La proprietà passa alla Provincia alla data del provvedimento con il quale è esercitata la prelazione. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano la Provincia [18] .

     7. La Giunta provinciale, sentito il Soprintendente, può vietare l'alienazione dei musei e delle raccolte di proprietà privata sottoposti a vincolo, quando ne derivi danno alla loro conservazione o nei sia menomato il pubblico godimento [19] .

 

Parte III

NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

 

          Art. 10. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1988 le seguenti maggiori spese:

     a) Lire 100 milioni per il finanziamento dei musei provinciali ai sensi dell'art. 6;

     b) lire 100 milioni per provvidenze ai sensi dell'art. 7;

     c) Lire 15 milioni per l'aumento dell'organico del personale ai sensi dell'art. 12, commi terzo e quarto.

     2. Alla copertura dei maggiori oneri indicati al comma primo, per complessive lire 215 milioni, si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (le partite n. 1 e n. 3 dell'allegato n. 3 al bilancio sono ridotte rispettivamente di Lire 15 milioni e di Lire 200 milioni).

     3. Alla copertura del maggior onere annuo di Lire 90 milioni, a partire dall'anno 1989, derivante dall'art. 12, commi terzo e quarto, si provvede: per il biennio 1989-1990, mediante corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla Sezione 1 Settore 1.2. lettera b.1) del bilancio pluriennale 1988-1990 e per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci della Provincia.

     4. Alla copertura dell'onere per compensi ai membri della consulta di cui all'art. 8, valutato in Lire un milione all'anno, si provvede con una quota dello stanziamento previsto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988, che presenta la disponibilità occorrente, e con corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.

     5. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi al 1988, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

     6. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).

 

          Art. 11. Abrogazione.

     1. Gli articoli 5 e 6 della legge provinciale 26 agosto 1976, n. 28, e successive modifiche, sono abrogati.

 

          Art. 12. Norme transitorie.

     1. Il personale provinciale già assegnato al "Museo degli Usi e Costumi" della provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28, rimane assegnato al museo medesimo fino a revoca dell'assegnazione da parte della Giunta provinciale.

     2. I dipendenti provinciali attualmente inquadrati nella II qualifica funzionale del ruolo amministrativo, ma di fatto adibiti a mansioni di natura tecnico-artigianale presso il "Museo degli Usi e Costumi" della provincia di Bolzano per un periodo superiore a 5 anni sono inquadrati, previa attestazione del direttore del museo e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, nella III qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi tecnici. Essi conservano a tutti gli effetti nella qualifica di cui sopra l'anzianità maturata nella II qualifica funzionale.

     3. La dotazione organica della III qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi tecnici di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata di 2 posti.

     4. Per l'espletamento delle funzioni amministrative, con particolare riguardo a quelle di natura contabile, l'organico della VI qualifica funzionale del ruolo amministrativo è aumentato di un posto.

     5. Per l'affidamento del primo incarico di direttore di museo si può prescindere dal concorso pubblico, nonchè dal requisito del limite massimo di età. In questo caso il posto viene occupato da una persona nominata direttamente dal consiglio di amministrazione, che risulti in possesso dei requisiti generali per l'impiego pubblico, nonchè di quelli specifici, stabiliti per il posto di direttore all'atto della costituzione del relativo ruolo organico. La nomina che in ogni caso non può superare il periodo di permanenza in carica del consiglio di amministrazione deve essere approvata dalla Giunta provinciale e può essere rinnovata alla scadenza.

     6. L'Ufficio n. 29 di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, denominato "Ufficio antichità e belle arti" diviene ora "Ufficio per i beni archeologici". Detto Ufficio espleta i compiti qui di seguito descritti:

     revisione e tenuta degli elenchi dei beni archeologici;

     autorizzazione e sorveglianza di scavi archeologici affidati ad esterni;

     scavi archeologici, conservazione e valorizzazione scientifica dei reperti.

     7. All'art. 30 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, viene aggiunta la lettera n) così formulata:

     "n) Il Soprintendente ai beni culturali esercita inoltra le seguenti funzioni:

     affari generali;

     bilancio ed esercizio finanziario;

     revisione e tenuta degli elenchi dei beni immobili del patrimonio storico, artistico e popolare;

     inventariazione dei beni mobili del patrimonio storico, artistico e popolare;

     rilievi e restauri con propri mezzi su beni culturali mobili ed immobili;

     autorizzazione di interventi di risanamento e restauro di beni culturali vincolati e loro sorveglianza;

     consulenza per manutenzione e restauro di beni culturali non soggetti a vincolo;

     concessione di contributi per la conservazione e la tutela di beni culturali vincolati;

     documentazione fotografica e tenuta dell'archivio fotografico;

     ispezioni, consulenza a musei pubblici e collezioni private.”

     8. Sono fatti salvi i rapporti giuridici instauratisi prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2.

 

 

Allegato

     (Omissis).


[1] Nella presente legge ovunque ricorrano le espressioni: “soprintendenza provinciale ai beni culturali” e: “soprintendente provinciale ai beni culturali” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “Ripartizione provinciale Beni culturali” e “Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali” per effetto dell’art. 14 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[2] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13 e così sostituito dall’art. 13 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13 e così sostituito dall’art. 13 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17.

[5] Comma già sostituito dall'art. 9 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[6] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17.

[9] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[10] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17.

[11] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17.

[12] Comma abrogato dall'art. 9 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17.

[13] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17.

[14] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17.

[15] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17.

[16] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17.

[17] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17.

[18] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17.

[19] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 5 agosto 1996, n. 17.