§ 5.1.66 - L.P. 12 gennaio 1983, n. 3.
Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:12/01/1983
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Oggetto della disciplina.
Art. 2.  Riparto delle funzioni.
Art. 3.  Attribuzioni della Giunta provinciale.
Art. 4.  Attribuzioni del servizio provinciale veterinario.
Art. 5.  Provvedimenti contingibili e urgenti di competenza del Presidente della Giunta provinciale.
Art. 6.  Attribuzioni del sindaco.
Art. 7.  Provvedimenti di competenza dell'U.S.L.
Art. 8.  Articolazione e compiti del servizio veterinario dell'azienda sanitaria.
Art. 9.  Ambito territoriale.
Art. 10. 
Art. 11.  Assistenza zootecnica.
Art. 12.  Attività di vigilanza e di controllo.
Art. 13.  Responsabile del servizio veterinario.
Art. 14.  Commissioni, collegi e comitati.
Art. 15.  Programmi zoosanitari.
Art. 16.  Sezione diagnostica.
Art. 17.  Norme transitorie.
Art. 18.  Riserva di posti.
Art. 19.  Disposizioni finanziarie.
Art. 20.  Variazione di bilancio.
Art. 21.  Impegni di spesa.


§ 5.1.66 - L.P. 12 gennaio 1983, n. 3.

Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari.

(B.U. 25 gennaio 1983, n. 4).

 

Art. 1. Oggetto della disciplina.

     La presente legge, in attuazione degli articoli 16 e 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, disciplina l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria nell'ambito del servizio sanitario provinciale e stabilisce norme per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi veterinari nelle aziende sanitarie [1]

 

     Art. 2. Riparto delle funzioni.

     L'azienda sanitaria, attraverso i servizi veterinari di cui all'art. 15 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, assicura la realizzazione delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria non espressamente riservate allo Stato o alla Provincia, ivi comprese quelle già di competenza degli uffici del veterinario provinciale e del veterinario comunale, ferme restando le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale [2] .

 

     Art. 3. Attribuzioni della Giunta provinciale.

     Oltre a quanto previsto dall'art. 21 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, la Giunta provinciale esercita, per quanto attiene alla materia veterinaria, le seguenti funzioni:

     a) predisposizione di programmi di educazione sanitaria e alimentare:

     b) fissazione annuale delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria espletati a favore di privati dai servizi dell'azienda sanitaria [3] ;

     c) fissazione annuale dei compensi ai veterinari operatori e al personale coadiutore per le profilassi vaccinali obbligatorie e per i piani di risanamento delle malattie infettive e infestive degli animali;

     d) fissazione dei contributi di abbattimento per gli animali che devono essere abbattuti per la profilassi delle malattie infettive e infestive;

     e) fissazione di altre indennità o contributi da concedersi per la lotta alle malattie infettive e infestive.

 

     Art. 4. Attribuzioni del servizio provinciale veterinario.

     1. Oltre a quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, il servizio provinciale veterinario esercita le seguenti funzioni:

     a) il coordinamento della raccolta delle informazioni epidemiologiche concernenti le strutture e il funzionamento dei servizi veterinari, necessarie per la programmazione, il coordinamento e la verifica dell'attività;

     b) la cura dei necessari collegamenti con le amministrazioni sanitarie dello Stato, delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento;

     c) l'approvvigionamento e la distribuzione all'azienda sanitaria dei sieri, vaccini, prodotti diagnostici e prodotti terapeutici per l'attuazione dei piani di risanamento e delle profilassi obbligatorie [4] ;

     d) la promozione dell'aggiornamento tecnico-veterinario.

     2. Per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al presente articolo, il servizio veterinario provinciale può avvalersi altresì della collaborazione dei servizi veterinari delle aziende sanitarie. [5]

     3. Il servizio provinciale veterinario è diretto dal direttore del servizio veterinario provinciale.

     4. Il direttore del servizio veterinario provinciale svolge le funzioni di autorità sanitaria veterinaria nell'ambito provinciale per l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria [6] .

     5. Salve le attribuzioni riservate ad altri organi ai sensi degli articoli 3, 5 e 6 della presente legge, compete al direttore del servizio veterinario provinciale, in particolare, l'adozione di:

     a) provvedimenti autorizzativi e prescrittivi in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria connessi alle profilassi di Stato o altri programmi di profilassi adottati sul territorio provinciale ovvero riguardanti il territorio di più comuni, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale o comunque decentrati dallo Stato, determinando - nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti - eventuali premi a favore di coloro che collaborano all'attuazione delle singole misure; [7]

     b) provvedimenti successivi all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 672 del codice penale, come depenalizzate dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge 24 novembre 1981, n. 689;

     c) particolari misure dirette a proteggere le aziende zootecniche indenni da malattie o infezioni che possono mettere in pericolo la sanità del patrimonio zootecnico, o a conseguire il risanamento di quelle infette, provvedimenti nel settore della profilassi delle malattie di cui alle liste dell'" Office International des Epizooties" (OIE) nonché della protezione e dell'identificazione degli animali, provvedimenti attinenti i requisiti igienici delle strutture destinate alla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei mangimi nonché le relative modalità operative e provvedimenti concernenti i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture veterinarie, rispettando comunque la normativa comunitaria vigente nei diversi settori sopra richiamati [8] ;

     d) direttive e criteri ai servizi veterinari delle aziende speciali unità sanitarie locali in materia di profilassi e polizia veterinaria, lavorazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale nonché della produzione e commercializzazione per uso zootecnico al fine di coordinare le relative attività ed assicurare la globalità, l'uniformità e l'efficienza delle prestazioni;

     e) provvedimenti autorizzativi relativi alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche. L'accertamento dei requisiti ivi previsti viene svolto dal servizio veterinario provinciale [9] [10] .

     f) provvedimenti successivi all’accertamento o alla contestazione sul territorio provinciale di tutte le violazioni in materia veterinaria [11].

     6. Per la violazione delle prescrizioni adottate ai sensi del comma 5, lettere a) e c), è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 305 a Euro 3.045. Il direttore del servizio veterinario provinciale può inoltre eseguire d'ufficio e a spese dell'interessato quanto contenuto nelle prescrizioni impartite. Qualora l'interessato non adempia al pagamento delle spese entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ingiunzione, la relativa riscossione è eseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. [12]

     7. Il servizio veterinario provinciale può eseguire in economia, anche mediante funzionario delegato e sulla base di un preventivo di spesa approvato dalla Giunta provinciale, tutte le spese connesse all'esecuzione dei compiti affidati al servizio ai sensi della presente legge e della normativa ivi richiamata [13] .

 

     Art. 5. Provvedimenti contingibili e urgenti di competenza del Presidente della Giunta provinciale.

     Il Presidente della Giunta provinciale adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria che interessino il territorio di due o più comuni o l'intero territorio provinciale a norma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'art. 63 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 1980, n. 577. Egli adotta altresì i provvedimenti in via sostitutiva nell'ipotesi prevista dall'art. 35 dello stesso testo unico.

     La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal competente servizio veterinario provinciale, che può avvalersi a tal fine della collaborazione dei servizi delle aziende sanitarie interessate [14] .

     L'esecuzione dei provvedimenti di cui sopra è demandata al presidente del comitato di gestione dell'azienda sanitaria [15] .

 

     Art. 6. Attribuzioni del sindaco.

     Il sindaco esercita le attribuzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale in materia di polizia veterinaria.

     Nella materia di cui al comma precedente il sindaco adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a norma dell'art. 35 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 1980, n. 577.

     Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il sindaco si avvale dei servizi dell'azienda sanitaria competente per territorio secondo quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6 [16] .

 

     Art. 7. Provvedimenti di competenza dell'U.S.L. [17]

 

     Art. 8. Articolazione e compiti del servizio veterinario dell'azienda sanitaria. [18]

     Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria si articola in due settori addetti rispettivamente:

     1) alla sanità animale e all'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

     2) all'igiene della produzione, conservazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

     Il settore addetto alla sanità animale e all'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali assicura, in particolare, le seguenti attività:

     a) la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e infestive a carattere diffusivo degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria, ivi compresa l'attuazione dei piani di profilassi previsti dalla norma vigente;

     b) la vigilanza sui ricoveri degli animali, sulle stalle di sosta, sui mercati, sui pubblici abbeveratoi e sui concentramenti di animali, ivi compresi ambulatori, canili, istituzioni veterinarie private, negozi per la vendita di piccoli animali, nonché attività paraveterinarie;

     c) l'attuazione dei programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione della malattia di interesse antropozoonosico e zoosanitari previsti dalla normativa vigente;

     d) la vigilanza sull'igiene della riproduzione animale e sulla fecondazione artificiale sulla base delle norme vigenti in materia, nonché sull'attività concernente la profilassi e la cura della sterilità degli animali;

     e) la vigilanza sul trasporto degli animali e sui loro spostamenti;

     f) la vigilanza sulle importazioni, esportazioni e transito degli animali, ove prevista dalla normativa vigente;

     g) la vigilanza sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;

     h) al vigilanza sulla produzione, distribuzione e impiego mangimi e degli integratori per uso zootecnico;

     i) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

     l) l'ispezione e la vigilanza sui farmaci di uso veterinario;

     m) l'ispezione e la vigilanza, per quanto di competenza veterinaria, sulla produzione degli animali di laboratorio e sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

     n) la vigilanza sull'esecuzione di piani di profilassi delle malattie degli animali, ivi comprese quelle delle api e dei pesci, eventualmente gestiti da associazioni o enti;

     o) la vigilanza sull'esercizio della professione e delle arti veterinarie di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

     p) l'attuazione degli adempimenti statistici previsti per le attività di competenza;

     q) il controllo sugli animali domestici, sinantropici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale che possono recare danno alla popolazione;

     r) la cattura, la custodia, il mantenimento e l'eventuale soppressione dei cani vaganti;

     s) la protezione dell'ambiente in relazione a tutte le attività sottoposte a vigilanza veterinaria.

     Il settore addetto all'igiene della produzione, conservazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale assicura, in particolare, le seguenti attività:

     a) l'ispezione e la vigilanza delle carni, comprese le avinicole, presso gli stabilimenti di macellazione pubblici e privati;

     b) l'ispezione e la vigilanza presso i mercati all'ingrosso e i depositi privati dei prodotti alimentari di origine animale, freschi e comunque conservati, e loro derivati;

     c) l'ispezione e la vigilanza sugli impianti di macellazione, ivi compresi quelli iscritti negli appositi elenchi tenuti dal Ministero della Sanità per l'esportazione di carni, sulle sardigne, sugli impianti per il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della macellazione;

     d) l'ispezione e la vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati nella fasi di produzione, trasformazione, conservazione, deposito; trasporto, commercializzazione e somministrazione, nonché sui laboratori di sezionamento e lavorazione iscritti negli appositi elenchi tenuti dal Ministero della Sanità per l'esportazione di prodotti carnei all'estero;

     e) l'ispezione e la vigilanza sulla attività di distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di alimenti di origine animale e sulla ristorazione collettiva per ciò che attiene gli alimenti di origine animale;

     f) l'ispezione e la vigilanza sul commercio, l'utilizzazione e le trasformazioni dei prodotti e sottoprodotti di origine animale per uso industriale;

     g) l'attuazione degli adempimenti statistici previsti per le attività di competenza.

     L'azienda sanitaria, nell'ambito della disciplina regolamentare dei propri servizi, assicura idonee modalità di coordinamento del servizio veterinario con gli altri servizi e loro articolazioni organizzative. Ad ognuna delle unità operative di cui al primo comma è preposto un veterinario dirigente, ad uno dei quali viene attribuita la responsabilità del coordinamento del servizio.

     h) l’ispezione e la vigilanza sulle macellazioni domiciliari nonché sulle carni da esse derivanti e sui residui di origine animale destinati allo smaltimento e direttamente provenienti dall’azienda agricola [19];

     i) la vigilanza nel settore dell’etichettatura e della rintracciabilità delle carni e degli alimenti di origine animale [20].

 

     Art. 9. Ambito territoriale. [21]

     Il servizio di medicina veterinaria è istituito presso ogni azienda sanitaria e non può essere unificato ad altri servizi.

     In ogni azienda sanitaria il servizio veterinario si articola nei due settori di cui all'art. 8 della presente legge. I predetti settori provvedono, ciascuno per la parte di competenza, all'espletamento delle funzioni indicate nell'art. 8.

 

     Art. 10. [22]

     Nell'esercizio delle proprie funzioni l'azienda sanitaria assicura per ogni distretto, con eventualità organizzative interdistrettuali definite sulla base dei parametri dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attività veterinaria di base e in particolare:

     a) la profilassi delle malattie infettive a carattere diffusivo e delle malattie parassitarie degli animali e l'applicazione delle relative misure di polizia veterinaria;

     b) il controllo e la vigilanza sugli alimenti di origine animale;

     c) la vigilanza sulla riproduzione animale, sugli alimenti zootecnici e sull'impiego di farmaci per uso veterinario.

     Deve essere comunque assicurata l'attività di servizio a fronte di particolari esigenze mediante turni di reperibilità festivi e notturni tra veterinari dipendenti e relativo personale ausiliario.

 

     Art. 11. Assistenza zootecnica.

     1. Le aziende sanitarie devono garantire il servizio di assistenza zooiatrica in maniera continuativa ed uniforme nelle zone svantaggiate del territorio provinciale, come determinate dalla Giunta provinciale e secondo lo schema di convenzione dalla stessa approvato [23] .

     A tale scopo le aziende sanitarie stipulano apposite convenzioni con veterinari liberi professionisti. In carenza di questi ultimi l'erogazione dell'assistenza zooiatrica sarà comunque garantita dalle aziende sanitarie tramite i propri dipendenti, esclusi quelli in posizione dirigenziale, mediante l'istituto della pronta reperibilità [24] .

 

     Art. 12. Attività di vigilanza e di controllo.

     L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo è diretta per ciascun settore da un veterinario, il quale può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale.

     Il Presidente della Giunta provinciale propone al Commissario del Governo in Bolzano l'attribuzione, nelle forme di legge, della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ad operatori addetti alle mansioni e alle funzioni di cui alla presente legge.

     I relativi nominativi sono indicati al Presidente della Giunta provinciale dai presidenti dei comitati di gestione delle aziende sanitarie sulla base delle specifiche competenze degli operatori in relazione alla materia oggetto della vigilanza [25] .

 

     Art. 13. Responsabile del servizio veterinario.

     Il responsabile del servizio veterinario nell'azienda sanitaria coordina le attività in materia veterinaria, svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare cura:

     a) l'opportuno coordinamento con gli altri servizi dell'azienda sanitaria mediante l'ufficio di direzione di cui all'art. 24 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6;

     b) il collegamento con il servizio veterinario della Provincia, nonché con uffici di enti pubblici e di associazioni operanti nel settore agricolo-zootecnico;

     c) l'esercizio di funzioni di promozione e di vigilanza, nell'ambito del servizio veterinario, per l'attuazione dei programmi;

     d) l'esercizio delle altre funzioni previste dal regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi dell'azienda sanitaria [26] .

     Il responsabile del servizio formula, tramite l'ufficio di direzione, al presidente del comitato di gestione le proposte per l'adozione dei provvedimenti già di competenza dei veterinari provinciali, comunali e consorziali.

 

     Art. 14. Commissioni, collegi e comitati.

     Nelle commissioni, collegi e comitati di cui fa parte ai sensi delle vigenti norme il veterinario provinciale, quest'ultimo è sostituito dal direttore del servizio provinciale veterinario o dal suo sostituto.

 

     Art. 15. Programmi zoosanitari. [27]

 

     Art. 16. Sezione diagnostica. [28]

     L'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, con sede in Padova, è una struttura tecnico-scientifica pluriregionale al servizio anche della Provincia autonoma di Bolzano e delle aziende sanitarie costituite nel suo territorio, sulla base di quanto stabilito dalla legge provinciale 25 febbraio 1980, n. 6.

     Detto istituto, particolarmente attraverso la sezione diagnostica provinciale di Bolzano, presta la sua collaborazione al servizio veterinario delle aziende sanitarie e, se del caso, ai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle medesime, nel settore della profilassi e della diagnosi delle malattie infettive e parassitarie degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, nonché nel settore del controllo igienico-sanitario degli alimenti di origine animale e dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame.

 

     Art. 17. Norme transitorie. [29]

     Fino ad un periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e in attesa dell'organizzazione da parte delle aziende sanitarie del servizio veterinario, le funzioni del soppresso ufficio veterinario provinciale demandate alle stesse sono espletate dal servizio veterinario provinciale; i competenti comitati di gestione delle aziende sanitarie ne assumono l'esercizio, anche graduale, con propria deliberazione e d'intesa con il servizio provinciale veterinario.

 

     Art. 18. Riserva di posti.

     Nel primo concorso pubblico bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche funzionali del quarto e sesto livello nei rispettivi ruoli speciali o generali dell'Amministrazione provinciale un terzo dei posti messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto stesso è riservato al personale in servizio presso le organizzazioni degli allevatori, che dalla data non successiva al 30 giugno 1978 svolge, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 1 settembre 1962, n. 18, a favore del soppresso ufficio veterinario provinciale, in modo esclusivo e continuativo, attività affidate dall'Amministrazione provinciale alle organizzazioni predette in esecuzione dei programmi generali di risanamento approvati dalla Giunta provinciale.

     I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.

     Il personale di cui al primo comma è, ai fini del concorso, dispensato dal requisito dell'età e le anzianità di servizio maturate a suo favore nelle organizzazioni di provenienza si considerano a tutti gli effetti economici come anzianità acquisite presso l'Amministrazione provinciale.

 

     Art. 19. Disposizioni finanziarie.

     La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale per l'anno finanziario 1982, bensì una diversa collocazione di stanziamenti sui relativi capitoli di spesa. A tal fine è disposto l'aumento di lire 200 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al punto n. 74 della tabella A annessa alla legge provinciale 28 dicembre 1981, n. 34 (legge finanziaria 1982) e la riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al punto n. 76 della tabella medesima.

     La spesa a carico degli esercizi successivi sarà stabilita dalla legge finanziaria annuale.

 

     Art. 20. Variazione di bilancio.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

In aumento:

 

 

Cap. 71236 - Spese per il miglioramento e risanamento del patrimonio zootecnico, ivi comprese misure contro le malattie infettive e la disinfezione delle stalle (legge regionale 1° settembre 1962, n. 18, art. 1)

L.

200.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 71239 - Provvedimenti per l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica (legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, e 12 luglio 1975, n. 32)

L.

200.000.000

 

     Art. 21. Impegni di spesa.

     In deroga alle disposizioni della legge di contabilità provinciale, le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio 1982 sugli stanziamenti recati dalla presente legge si conservano fra i residui passivi e possono essere impegnate entro il 30 aprile 1983. Le somme conservate a residui ai sensi del presente articolo, non impegnate entro il predetto termine, sono portate in economia alla chiusura dell'esercizio 1983.


[1] Comma così modificato dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[2] Comma così modificato dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[3] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[4] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[5] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[6] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 39 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 42 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

[10] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[11] Lettera aggiunta dall’art. 30 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

[12] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1 e così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[13] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[14] Comma così modificato dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[15] Comma così modificato dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[16] Comma così modificato dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[17] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[18] Articolo così modificato dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[19] Lettera aggiunta dall’art. 37 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[20] Lettera aggiunta dall’art. 37 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

[21] Articolo così modificato dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[22] Articolo così modificato dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[23] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[24] Comma così modificato dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[25] Comma così modificato dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[26] Comma così modificato dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[27] Articolo abrogato dall'art.13 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

[28] Articolo così modificato dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

[29] Articolo così modificato dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.